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Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

175.050 · Legislazione Grigioni

Versione del 1 gen 2013

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Consultato il 1 set 2026

  1. Documenti
  2. Grigioni
  3. Legislazione Grigioni
Fonte

Questa versione non è più in vigore dal 1 feb 2015.

175.050

Legge sui comuni del Cantone dei Grigioni

del 28.04.1974 (stato 01.01.2013)

accettata dal Popolo il 28 aprile 1974

1. Disposizioni generali

Art. 1 I. Campo di applicazione e settore contemplato

Alla presente legge sottostanno i comuni politici, i comuni patriziali e le corporazioni regionali e comunali.

Essa disciplina in sostanza i principi dell'organizzazione, dell'ordinamento finanziario, della collaborazione intercomunale, dell'aggregazione di comuni e della vigilanza cantonale.

Art. 2 II. Autonomia comunale

Il comune è autonomo in un settore specifico, qualora il diritto cantonale non disciplini questo settore in maniera definitiva, ma conferisca del tutto o in parte la sua regolamentazione al comune, concedendogli un'autonomia di decisione relativamente ampia.

Nell'ambito della sua autonomia il comune ha diritto all'autonomia legislativa ed amministrativa.

Art. 3 III. Compiti

I comuni svolgono i compiti che si presentano loro per il bene della collettività e che non vengono svolti esclusivamente dalla Confederazione o dal Cantone. Essi promuovono lo sviluppo culturale, sociale ed economico, ed emanano le necessarie disposizioni legislative.

Nell'ambito della collaborazione intercomunale transfrontaliera, in affari locali i comuni sono autorizzati a stipulare contratti con comuni limitrofi extracantonali e stranieri. I contratti devono essere resi noti al Governo.

Art. 4 …

Art. 4a IV. Utilizzo del suolo pubblico

Manifestazioni su suolo pubblico necessitano di un'autorizzazione del comune competente.

Se ci si deve attendere un intervento della polizia, i comuni sono tenuti a conferire con la Polizia cantonale prima del rilascio di un'autorizzazione.

L'autorizzazione può essere vincolata a condizioni.

Art. 5 V. Competenze penali

I comuni hanno la facoltà di comminare multe per infrazioni contro le loro leggi, ordinanze e regolamenti. Sono riservate le disposizioni penali della Confederazione e del Cantone.

Le multe possono essere inflitte solo sulla base di esplicite comminatorie di sanzioni penali previste dalla legge.

Le disposizioni generali valide per il diritto penale cantonale si applicano per analogia anche alle disposizioni penali dei comuni.

La procedura si conforma alla legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero.

Art. 5a Parificazione dei sessi

Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se dal senso delle legge non risulta altrimenti.

2. Organi comunali

Art. 6 I. Disposizioni generali

Gli aventi diritto di voto costituiscono nel loro complesso il supremo organo comunale. Essi esercitano i loro diritti nell'assemblea comunale o, per quanto previsto dallo statuto comunale, con la votazione per urna.

Gli altri organi ordinari del comune sono il municipio (la sovrastanza) e la commissione della gestione. I comuni possono prevedere organi comunali supplementari.

Ove le circostanze lo giustifichino, attraverso lo statuto comunale è possibile

  1. attribuire determinati poteri decisionali, che ordinariamente rientrano nelle competenze dell'assemblea comunale, a un parlamento comunale;

  2. sostituire le decisioni dell'assemblea comunale con la votazione per urna e le attribuire le deliberazioni dell'assemblea comunale ad un parlamento comunale.

Art. 7 II. Diritto al voto

Per il diritto di voto in affari comunali fa stato la legge cantonale sui diritti politici.

Art. 8 III. Assemblea comunale e votazione per urna
1. In generale

Nell'assemblea comunale o con votazione per urna viene deciso su tutte le questioni che secondo la legislazione comunale o cantonale devono essere sottoposte alla totalità degli aventi diritto di voto.

Ogni assemblea comunale regolarmente convocata delibera validamente.

Art. 9 2. Competenze non trasferibili
a) Comuni senza parlamento comunale

Nei comuni senza parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

  1. l'elezione del municipio (della sovrastanza) e della commissione della gestione;

  2. l'accettazione e la modifica dello statuto e delle leggi comunali, fatta eccezione delle relative disposizioni di esecuzione;

  3. l'approvazione del preventivo e del conto d'esercizio, nonché la determinazione del tasso delle imposte;

  4. l'accensione di nuovi prestiti obbligazionari e la prestazione di fideiussioni;

  5. l'acquisizione, l'alienazione e la costituzione in pegno di proprietà fondiarie, così come la concessione e il riscatto di servitù e di oneri fondiari; per disposizioni di diritto reale di natura secondaria e per rettifiche di confine, nonché per misure nel quadro della politica fondiaria e delle aree edificabili dei comuni può essere dichiarato(a) competente il municipio (la sovrastanza);

  6. il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di congodimento e l'esercizio del diritto di riversione ai sensi della legislazione sul diritto delle acque;

  7. l'autorizzazione di spese e stanziamenti che non sono previsti dal preventivo e che sorpassano le competenze finanziarie di altri organi;

  8. la concessione di mutui, se questi sorpassano le competenze finanziarie del municipio (della sovrastanza) e non rientrano nella sfera dell'impiego prestabilito di fondi finanziari da parte della competente autorità;

  9. la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;

  10. la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

Art. 10 b) Comuni con parlamento comunale

In comuni con un parlamento comunale non possono essere sottratte all'assemblea comunale o alla votazione per urna le seguenti competenze:

  1. l'elezione del parlamento comunale e del municipio (della sovrastanza) se, secondo lo statuto comunale, non rientra nelle competenze degli aventi diritto di voto delle frazioni;

  2. l'accettazione e la modifica dello statuto comunale;

  3. l'autorizzazione di spese che superano un importo da stabilire nella legislazione comunale;

  4. il rilascio e la modifica sostanziale di concessioni di sfruttamento idrico, la costituzione di altri speciali diritti di congodimento con una durata di oltre 30 anni, nonché l'esercizio del diritto di riversione nel quadro della legislazione sul diritto delle acque;

  5. la decisione sulla creazione di una corporazione comunale o regionale o sulla relativa adesione;

  6. la decisione relativa all'aggregazione con altri comuni.

Leggi comunali, preventivo, tasso d'imposta e rendiconto annuale, nonché gli affari secondo l'articolo 9 lettera e vanno sottoposti a referendum facoltativo o obbligatorio.

Art. 11 3. Diritti politici

Il diritto d'iniziativa, di presentare proposte e quello di petizione nel comune sono garantiti a norma della legge cantonale sui diritti politici.

Nell'assemblea comunale ogni avente diritto di voto può chiedere ragguagli al municipio (alla sovrastanza) sullo stadio e l'evasione di una pratica comunale. Il ragguaglio va fornito al più tardi nella susseguente assemblea comunale. Questo può essere rinviato se vi si oppongono importanti interessi del comune o di terzi.

Il comune informa periodicamente ed adeguatamente la popolazione in merito alla propria attività.

Art. 12 4. Procedura

La procedura per la votazione in affari comunali è regolata dalla legislazione comunale. Sussidiariamente valgono le prescrizioni della legge cantonale sui diritti politici.

Si possono prendere decisioni soltanto su pratiche figuranti nell'ordine del giorno, che è da inviare almeno cinque giorni prima dell'assemblea comunale.

Art. 13 5. Riesame

Una risoluzione dell'assemblea comunale o adottata in votazione per urna può sempre essere riproposta. Sono riservati diritti di terzi.

Prima della decorrenza di un anno dall'entrata in vigore di una decisione, si deve entrare nel merito di una domanda di riesame solo se ciò viene deciso dalla maggioranza di due terzi dei votanti.

Art. 14 IV. Municipio (sovrastanza)
1. Competenze, composizione

II municipio (la sovrastanza) è l'autorità amministrativa e poliziana del comune.

Esso(a) ha tutte le competenze che non sono attribuite a un altro organo dal diritto federale o cantonale, dallo statuto o dalla legislazione comunale.

Esso(a) si compone di regola di almeno cinque membri.

Art. 15 2. Rappresentanza del comune di fronte a terzi

Il municipio (la sovrastanza) rappresenta il comune di fronte a terzi e in giudizio.

Il sindaco firma unitamente a un altro membro del municipio (della sovrastanza) o al segretario comunale in modo vincolante per il comune.

Art. 16 3. Trattazione preliminare degli affari

Il municipio (la sovrastanza) discute preliminarmente tutti gli affari che devono essere presentati all'assemblea comunale o al parlamento comunale o sottoposti a votazione per urna e formula le relative proposte.

Art. 17 V. Delegazione di competenze

L'esercizio di singoli poteri che rientrano normalmente nelle competenze del municipio (della sovrastanza) può essere delegato, per statuto o per legislazione comunale, a speciali autorità, commissioni o delegazioni.

Art. 18 VI. Organi di revisione

La commissione della gestione, al più tardi dopo la chiusura dell'esercizio annuale, verifica la contabilità e la gestione di tutti gli uffici comunali e di eventuali casse speciali. Essa deve presentare al comune un rapporto scritto e formulare delle proposte.

Per la revisione dei conti e della gestione il comune può inoltre incaricare l'Ispettorato cantonale dei comuni o esperti privati.

Art. 19 VII. Votazioni ed elezioni

In votazioni ed elezioni che vengono indette dal municipio (dalla sovrastanza), da speciali autorità, da una commissione o da una delegazione, ogni membro è obbligato ad esprimere il voto. Sono riservate le disposizioni sulla ricusa.

Art. 20 …

Art. 21 IX. Incompatibilità di pubblici uffici

Un impiegato comunale in pianta stabile non può far parte dell'autorità a lui direttamente preposta. Egli può tuttavia essere ammesso alle deliberazioni con voto consultivo.

I membri del municipio (della sovrastanza) non possono essere membri della commissione della gestione.

Art. 22 X. Motivi di esclusione

Parenti e affini in linea diretta, fratelli e sorelle, coniugi e persone che vivono in un'unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, non possono essere contemporaneamente membri della medesima autorità comunale.

Nello statuto comunale possono essere previsti ulteriori motivi di esclusione.

Art. 23 XI. Motivi di ricusa

Un membro di un'autorità comunale deve ricusarsi nella deliberazione e nella votazione su una pratica, se egli stesso, oppure una persona che si trova con lui in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, vi ha un interesse personale diretto.

I membri della commissione della gestione devono ricusarsi durante la verifica della contabilità e della gestione, di un'autorità, di una commissione o di un ufficio pubblico a cui loro stessi, oppure una persona che si trova con loro in stato di esclusione ai sensi dell'articolo 22, appartengono.

In ambito giudiziario la ricusa si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.

Art. 24 XII. Responsabilità degli organi comunali

La responsabilità degli organi comunali per danni da essi cagionati nell'esercizio delle loro funzioni ufficiali è regolata dalla legge cantonale sulla responsabilità delle autorità, dei funzionari e delle corporazioni di diritto pubblico.

Art. 25 XIII. Protocolli
1. Redazione

Nell'assemblea comunale, nel municipio (sovrastanza) ed in ogni altra autorità comunale devono essere redatti protocolli separati dai quali risultino almeno gli estremi delle risoluzioni ed il risultato delle elezioni. I medesimi devono essere firmati dal protocollista, e, dopo l'approvazione, da chi ha presieduto.

Art. 26 2. Presa in visione

I protocolli dell'assemblea comunale e quelli delle pubbliche sedute del parlamento comunale possono essere presi in visione da ogni avente diritto di voto.

La visione di protocolli del municipio (della sovrastanza) e delle rimanenti autorità comunali è consentita soltanto se possono essere fatti valere interessi degni di essere salvaguardati.

Al diritto di presa in visione dei protocolli può essere dato seguito mediante rilascio di un estratto.

3. Proprietà e amministrazione del patrimonio comunale

Art. 27 I. Consistenza

Il patrimonio del Comune è composto:

  1. dalle cose destinate all'uso pubblico;

  2. dai beni amministrativi;

  3. dal patrimonio di congodimento;

  4. dai beni finanziari.

Art. 28 II. Proprietà

La proprietà del patrimonio comunale spetta al comune politico, fatta riserva dell'articolo 79.

Art. 29 III. Amministrazione

Il comune provvede ad una buona amministrazione del suo patrimonio secondo i riconosciuti principi del bilancio.

Il bilancio deve essere collocato su basi solide mediante riserve secondo il piano di ammortamento.

Art. 30 IV. Patrimonio di con godimento
1. Scopo e diritto di congodimento

Il patrimonio di congodimento del comune è destinato, a seconda delle condizioni locali, ad assicurare l'approvvigionamento di legna alla popolazione ed alla conduzione dei pascoli da parte delle aziende agricole.

Aventi di diritto al congodimento sono allo stesso modo gli attinenti del comune ivi residenti e i cittadini svizzeri domiciliati.

Art. 31 2. Congodimento dei pascoli in particolare

Per il congodimento dei diritti di pascolo è determinante il numero dei capi di bestiame che l'avente diritto ha svernato con foraggio raccolto in territorio comunale.

Se vi sono pascoli per un maggior numero di capi, il comune adotta una regolamentazione del diritto di congodimento adeguata alla propria situazione.

Art. 32 …

Art. 33 4. Tasse di congodimento e contributi alle spese

Per la concessione dei congodimenti il comune riscuote le relative tasse o fitti.

I cittadini e i domiciliati sono parificati per quanto riguarda l'ammontare delle tasse di congodimento.

…

…

Per i godimenti effettivamente tratti il comune può inoltre prelevare dagli aventi diritto un'adeguata partecipazione alle spese.

Art. 34 5. Alienazione

Le proprietà fondiarie che appartengono al patrimonio di congodimento del comune non devono essere alienate se con ciò vengono notevolmente limitati nel loro complesso i congodimenti pubblici dello stesso genere.

Sono escluse da queste limitazioni le alienazioni effettuate per l'adempimento di compiti pubblici o per la costruzione di opere che rientrano nel pubblico interesse.

Le decisioni, per le quali è richiesto il consenso del comune patriziale ai sensi dell'articolo 81 lettera d, possono essere iscritte a registro fondiario solo 30 giorni dopo l'avvenuta approvazione.

Art. 35 6. Diritti di congodimento permanenti

All'alienazione è parificata la costituzione di diritti di superficie e di sorgente, nonché di altri diritti di congodimento reali o personali della durata di 30 o più anni.

Art. 36 7. Costituzione in pegno

Per la costituzione di diritti di pegno sul patrimonio di congodimento del comune e del comune patriziale è richiesta l'autorizzazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva. Costituzioni in pegno prive di autorizzazione sono nulle.

Restano riservate le disposizioni della legge federale sull'esecuzione per debiti contro i comuni e altri enti di diritto pubblico cantonale.

Art. 37 …

Art. 38 9. Conto dei ricavi delle vendite di terreno

Il ricavo realizzato dall'alienazione di patrimonio di congodimento affluisce in un apposito conto dei ricavi, riservato di regola a procurare compensi in natura e per le migliorie degli alpi, dei pascoli e delle aziende agricole nell'abitato.

Dal conto dei ricavi dalle vendite di terreno si possono prelevare mezzi che provengono dall'alienazione di patrimoni di congodimento del comune patriziale o per i quali è necessario il consenso del comune patriziale secondo l'articolo 81 lettera d, solo in base ad una decisione concorde dei competenti organi dei comuni politico e patriziale.

Il conto dei ricavi delle vendite di terreno viene amministrato dal comune politico.

4. Lavoro comunitario, imposte e altre contribuzioni

Art. 39 I. Principio

Il comune copre il proprio fabbisogno in modo particolare con le imposte, il reddito patrimoniale, nonché contributi e tasse.

Le imposte devono essere fissate in modo che il bilancio del comune resti a lungo in equilibrio. Le prestazioni speciali devono essere finanziate, per quanto possibile ed esigibile, secondo il principio di causalità mediante tasse causali. Le spese possono essere effettuate soltanto nella misura in cui siano necessarie, economiche e sopportabili.

…

…

Art. 40 …

Art. 41 2. Norme

L'introduzione e l'ordinamento del lavoro comunitario incombono al comune.

…

Art. 42 …

Art. 43 …

Art. 44 …

Art. 44a …

Art. 45 …

Art. 46 …

Art. 47 …

Art. 48 …

5. Contabilità

Art. 49 Tenuta della contabilità e dei conti d'esercizio

I comuni sono obbligati a tenere una contabilità per tutta la loro gestione finanziaria e ad allestire annualmente il conto d'esercizio.

La contabilità viene gestita secondo le norme riconosciute per le gestioni finanziarie pubbliche. Per i comuni politici valgono le prescrizioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria, in assenza di disposizioni cantonali divergenti.

Per le organizzazioni regionali e le corporazione di comuni, nonché per i comuni patriziali le prescrizioni della legge cantonale sulla gestione finanziaria valgono per analogia, per quanto non vi siano disposizioni speciali.

Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto comunale, approvato dall'assemblea comunale o dal parlamento comunale, deve essere trasmesso al Dipartimento unitamente al rapporto della commissione della gestione.

6. Collaborazione intercomunale

Art. 50 I. Principio, forme e diritto applicabile

Per il disbrigo di determinati compiti i comuni possono unirsi come segue:

  1. come corporazione regionale;

  2. come corporazione di comuni;

  3. come unione di comuni senza personalità giuridica;

  4. come istituto comune;

  5. come unione di comuni di diritto privato.

I comuni possono delegare determinati compiti al circolo.

I compiti di importanza regionale devono essere svolti da una corporazione regionale.

…

Le norme della presente legge sono applicabili per analogia alle forme delle unioni di comuni.

Art. 51 II. Unioni di comuni con personalità giuridica
1. Disposizioni comuni
a) Nozione e costituzione

Le corporazioni regionali e comunali sono enti di diritto pubblico.

Esse acquistano personalità giuridica dopo l'accettazione dello statuto da parte dei comuni associati con l'approvazione del Governo, alla quale è soggetta anche ogni modifica successiva. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 52 b) Statuto

Lo statuto contiene disposizioni su:

  1. nome, sede e scopo della corporazione;

  2. gli organi occorrenti e le loro competenze;

  3. il modo di rappresentanza dei comuni in seno agli organi della corporazione;

  4. la rappresentanza della corporazione verso terzi;

  5. la procedura per l'adozione di decreti aventi carattere di obbligatorietà generale, segnatamente di natura finanziaria, la procedura per l'allestimento del preventivo e del rendiconto, così come per le relative revisioni;

  6. il finanziamento dei compiti, in particolare le prestazioni che i comuni devono fornire;

  7. l'adesione e l'uscita di comuni, nonché la procedura da seguire per l'accertamento dei diritti e degli obblighi di un comune che recede, nei confronti della corporazione;

  8. la responsabilità per le obbligazioni della corporazione;

  9. lo scioglimento della corporazione, l'impiego del patrimonio e l'estinzione dei debiti;

  10. il diritto di iniziativa dei comuni e degli aventi diritto di voto;

  11. il referendum dei comuni e degli aventi diritto di voto contro decisioni dell'assemblea regionale o dei delegati, in particolare quelle che sorpassano le sue competenze finanziarie.

Lo statuto può inoltre contenere ulteriori prescrizioni per l'adempimento degli scopi della corporazione.

Art. 53 c) Competenze non trasferibili degli aventi diritto di voto

Le seguenti competenze non possono essere sottratte alla totalità degli aventi diritto di voto:

  1. l'emanazione dello statuto che necessita dell'approvazione di tutti i comuni;

  2. la modifica dello statuto per la quale, in riferimento allo scopo della corporazione ed ai compiti della stessa, è necessaria per la corporazione comunale l'approvazione di tutti i comuni, per la corporazione regionale l'approvazione della maggioranza dei votanti e la maggioranza dei comuni associati;

  3. decisioni sulle spese il cui ammontare sorpassa le competenze finanziarie di altri organi; lo statuto può anche prevedere il referendum facoltativo.

Gli atti normativi a livello di legge devono essere sottoposti almeno a referendum facoltativo.

Per altri atti normativi e decisioni lo statuto può prevedere una procedura diversa.

Art. 54 d) Posizione giuridica

Le corporazioni regionali e comunali subentrano nell'assunzione dei compiti loro assegnati al posto del Cantone o del circolo rispettivamente ai comuni loro associati ed hanno, in quest'ambito, i loro diritti e doveri incluso il diritto di riscuotere tasse e contributi e di richiedere eventuali sussidi.

Esse emanano gli atti normativi generali e astratti necessari per l'adempimento dei compiti e stipulano i contratti necessari.

Art. 55 e) Decisione di adesione

Se l'assolvimento dei compiti pubblici attribuiti ad una corporazione regionale o comunale è possibile soltanto mediante la partecipazione di comuni che non vi hanno aderito, il Governo può decretare la loro adesione se due terzi dei comuni già appartengono alla corporazione.

Parimenti il Governo può decretare l'adesione di un comune, se questa viene rifiutata dalla corporazione senza motivi sufficienti.

La corporazione e i comuni compartecipanti devono essere sentiti preventivamente.

La decisione di adesione del Governo è definitiva.

Art. 56 f) Rendiconto annuale e rapporto di gestione

Le corporazioni regionali e comunali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria e presentare un rapporto di gestione sulla propria attività.

Il preventivo, il rendiconto e il rapporto di gestione devono essere esposti pubblicamente.

Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto di gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 57 2. Corporazioni regionali
a) Appartenenza, delimitazione

Ogni comune deve essere associato ad una corporazione regionale. Fanno eccezione i comuni che assolvono autonomamente i compiti regionali.

Affinché possa assolvere i propri compiti in maniera confacente allo scopo e in modo razionale, una corporazione regionale va delimitata tra l'altro a seconda del numero dei comuni e dei loro abitanti e dell'estensione territoriale, tenendo conto delle condizioni locali ed economiche.

In casi eccezionali, per l'adempimento di determinati compiti un comune può aderire ad un'altra corporazione regionale con i diritti ed i doveri che si limitano a questa sfera dei compiti.

Art. 58 b) Collaborazione e integrazione di organizzazioni già esistenti

Lo statuto disciplina la collaborazione con altre corporazioni regionali e i dettagli in riferimento all'integrazione di unioni di comuni e di altri enti preposti a compiti pubblici.

Gli statuti di corporazioni differenti devono eventualmente venire coordinati.

Art. 59 c) Organizzazione

Gli organi ordinari della corporazione sono:

  1. la totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto;

  2. l'assemblea regionale;

  3. il presidente della regione;

  4. il consiglio di direzione regionale;

  5. la commissione della gestione.

All'assemblea regionale prendono parte almeno i sindaci del territorio della corporazione o un altro membro del municipio (della sovrastanza).

Al posto dell'assemblea regionale può subentrare un parlamento regionale costituito a libera scelta da tutti gli abitanti aventi diritto di voto della corporazione. Lo statuto disciplina le modalità di elezione.

Lo statuto può prevedere l'elezione del consiglio di direzione regionale da parte della totalità degli abitanti della corporazione aventi diritto di voto.

Per l'elezione negli organi della corporazione si deve tenere adeguatamente conto dei diversi territori parziali.

Art. 60 III. Unioni di comuni senza personalità giuridica

Per le unioni di comuni senza personalità giuridica sono applicabili, alla stregua di diritto pubblico sussidiario, le disposizioni sui relativi rapporti di diritto civile.

Art. 61 IV. Circoli

Lo statuto del circolo disciplina la composizione del consiglio di circolo.

Art. 62 …

7. Affidamento all'esterno di compiti comunali

Art. 63 I. Enti esterni
1. Forme

Il comune può affidare l'adempimento di determinati compiti a corporazioni di diritto pubblico o di diritto privato, ad istituti, fondazioni o privati.

Esso può affidare all'ente esterno nelle forme del diritto pubblico e del diritto privato le parti patrimoniali collegate con il compito affidato.

I compiti possono essere assegnati o affidati mediante atto normativo, decisione o contratto.

Art. 64 2. Statuti

Gli statuti dell'ente esterno devono disciplinare in modo particolare:

  1. genere e entità della prestazione che deve essere fornita;

  2. i tratti fondamentali dell'organizzazione;

  3. i principi di finanziamento.

Art. 65 3. Vigilanza

Gli enti esterni rispettivamente l’adempimento dei loro compiti sottostanno alla vigilanza del comune.

Art. 66 …

Art. 67 …

Art. 68 …

Art. 69 …

Art. 70 …

Art. 71 2. Forme e stato giuridico

Se lo statuto comunale non dispone altrimenti, le frazioni sono organizzazioni amministrative comunali senza personalità giuridica.

Esse possono cionondimeno costituire degli enti (corporazioni) di diritto pubblico ai sensi della presente legge.

In via eccezionale le frazioni possono essere costituite anche quali enti territoriali.

Le proprietà comprovatamente di spettanza di una frazione e la personalità giuridica ad essa connessa vengono riconosciute.

Art. 72 3. Vigilanza

L'amministrazione delle frazioni soggiace alla vigilanza ed al controllo del municipio (della sovrastanza). Esso(a) decide in prima istanza su ricorsi avverso l'assemblea delle frazioni e la sovrastanza delle frazioni.

Tutti gli atti legislativi delle frazioni necessitano, per essere validi, dell'approvazione del comune.

Art. 73 4. Frazioni quali enti territoriali
a) Obblighi del comune

Se in un comune esistono delle frazioni quali enti territoriali, la legislazione comunale deve stabilire in particolare i loro compiti, nonché il genere di finanziamento dell'adempimento degli stessi.

Le norme della presente legge sui comuni vengono applicate per analogia alle frazioni.

Art. 74 …

Art. 75 c) Formazione di nuove frazioni

La formazione di nuove frazioni quali corporazioni territoriali è ammissibile soltanto in caso di un'aggregazione di comuni. Questa richiede l'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 76 d) Scioglimento

Se non sussistono motivi sufficienti per il mantenimento di una frazione, oppure se una frazione non adempie ai propri compiti in modo conforme all'ordine, la stessa può essere soppressa:

  1. per risoluzione concorde del comune e della frazione;

  2. da parte del Governo, su richiesta del municipio (della sovrastanza) o della frazione; la decisione del Governo è definitiva.

8. Comune patriziale e corporazioni patriziali

Art. 77 I. Comune patriziale
1. Stato giuridico

Il comune patriziale è una corporazione di diritto pubblico.

Al comune patriziale sono applicabili per analogia le disposizioni contenute nella presente legge sui comuni per quanto questa sezione non stabilisca norme speciali.

Nei comuni con parlamento comunale i comuni patriziali sono autorizzati a promulgare disposizioni in deroga all'articolo 9 lettera e.

Lo statuto del comune patriziale richiede l'approvazione del Dipartimento. La decisione del Dipartimento è definitiva.

È esclusa l'istituzione di nuovi comuni patriziali.

Art. 78 2. Organizzazione

Gli organi del comune patriziale sono l'assemblea patriziale, la sovrastanza patriziale e i revisori dei conti.

Per disposizione statutaria possono essere designati quali membri della sovrastanza patriziale i membri del municipio (della sovrastanza), se sono membri del comune patriziale.

Se non esiste un comune patriziale, i suoi compiti saranno assunti dal comune politico.

Art. 79 3. Proprietà

Rientrano nelle proprietà del comune patriziale:

  1. le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale patriziale, se il comune patriziale svolge in modo indipendente i compiti dell'assistenza sociale patriziale o se versa relativi contributi al comune politico;

  2. i lotti patriziali da esso distribuiti antecedentemente al 1° settembre 1874

  3. le proprietà fondiarie acquisite con mezzi propri dal 1° settembre 1874;

  4. i patrimoni di congodimento dei quali il comune patriziale è già iscritto a registro fondiario federale quale proprietario o la cui proprietà gli è stata riconosciuta da almeno 30 anni in forma sufficientemente deducibile da un punto di vista legale ed è rimasta incontestata.

Il patrimonio patriziale serve esclusivamente all'adempimento di compiti di interesse pubblico. Non è permessa la ripartizione o la distribuzione di utili o patrimoni ai membri del comune patriziale.

Ad eccezione dell'articolo 89 capoverso 3 non è permesso trasferire il patrimonio a soggetti giuridici diversi dal comune politico.

Art. 80 4. Congodimento dei lotti patriziali

Fintanto che ne viene fatto uso, il congodimento dei lotti patriziali è riservato ai membri del comune patriziale.

Il ricavo delle vendite di lotti patriziali va di regola assegnato a un fondo di riserva che dovrà essere impiegato in primo luogo per procurare un compenso in natura.

Art. 81 5. Competenze

Se almeno sette cittadini aventi diritto di voto risiedono nel comune patriziale e sono organizzati in comune patriziale ai sensi dell'articolo 78, quest'ultimo decide su:

  1. il conferimento dell'attinenza comunale;

  2. l'amministrazione dei beni pauperili patriziali e dei lotti patriziali;

  3. l'alienazione, la costituzione in pegno e gli oneri permanenti del patrimonio di sua proprietà;

  4. il consenso per l'alienazione, la costituzione in pegno e la concessione di oneri permanenti su proprietà fondiarie che al 1° settembre 1874 appartenevano già al patrimonio di congodimento del comune o che sono stati acquisiti a titolo di compenso in natura in sostituzione di simili proprietà;

  5. la fissazione delle tasse di compartecipazione al patrimonio di congodimento del comune;

  6. l'unione con il comune politico.

Art. 81a 6. Rendiconto annuale e rapporto di gestione

I comuni patriziali devono ogni anno rendere conto dell'intera gestione finanziaria.

Entro un anno dalla chiusura dell'esercizio il rendiconto annuale e il rapporto della commissione della gestione devono essere trasmessi al Dipartimento.

Art. 82 Consorzi patriziali

Se nel comune esistono consorzi patriziali dotati di patrimonio proprio, questo deve essere utilizzato esclusivamente per soddisfare compiti pubblici.

Esse sono obbligate, analogamente al comune e al comune patriziale, ad amministrare tale patrimonio in maniera rispondente alle prescrizioni. Qualsiasi ripartizione di somme di denaro fra i membri, siano esse proventi di capitali oppure ricavi di vendite di proprietà fondiarie o di altri valori patrimoniali, è vietata così come è vietata ai comuni patriziali.

9. Confini comunali e aggregazione di comuni politici

Art. 83 I. Confini comunali
1. Obbligo di tracciare i confini e di demarcazione

I comuni devono tracciare i confini del loro territorio e provvedere alla loro demarcazione.

Ogni comune, su richiesta del comune limitrofo, è obbligato a prestare la propria collaborazione a tale scopo.

Se un comune non adempie al suddetto obbligo, la fissazione dei confini comunali, se la medesima è determinata da motivi importanti, avverrà ad opera del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Art. 84 2. Convenzioni confinarie

Convenzioni di comuni concernenti la fissazione e la modifica dei loro confini richiedono, per la loro validità, l'approvazione del Governo.

Art. 85 …

Art. 86 4. Controversie

Se i comuni non possono accordarsi sulle linee dei loro confini territoriali, decide il Tribunale amministrativo.

Art. 87 II. Aggregazione
1. Nozione

Mediante decisioni concordi dei comuni interessati questi possono aggregarsi, sciogliersi o modificare il proprio territorio.

Art. 88 2. Dichiarazione d'entrata in vigore

L'aggregazione entra in vigore con decreto del Gran Consiglio. Il decreto è definitivo.

Art. 89 3. Comune patriziale e cittadinanza

Se due o più comuni politici si aggregano, anche i comuni patriziali devono aggregarsi in modo da sovrapporsi.

La cittadinanza si orienta al comune politico.

Se nel corso di un'aggregazione dei comuni politici i comuni patriziali si sciolgono, il patrimonio patriziale può essere trasferito a consorzi patriziali.

Art. 90 4. Appartenenza a circoli ed a corporazioni regionali

Nel caso di un'aggregazione di comuni che causa un cambiamento nella suddivisione territoriale dei circoli e delle corporazioni regionali, devono essere sentiti preventivamente i circoli interessati rispettivamente le corporazioni regionali interessate.

Se non vi si oppongono motivi importanti è determinante per il nuovo comune rispettivamente per il comune divenuto più grande in virtù dell'aggregazione, l'appartenenza al circolo rispettivamente alla regione avuta fino ad allora da quel comune che conta il maggior numero di abitanti.

Se non si giunge ad un accordo, il Governo decide in via definitiva.

Art. 91 5. Convenzione

I comuni interessati disciplinano i nuovi rapporti giuridici in una convenzione.

Questa necessita dell'approvazione del Governo. La decisione del Governo è definitiva.

Se i comuni non riescono a trovare un'intesa, il Governo decide definitivamente.

Art. 92 6. Consultazioni popolari e votazioni con quorum

Nel quadro di progetti e trattative su un'aggregazione di comuni è possibile procedere a consultazioni popolari e a votazioni con quorum.

Art. 93 7. Promozione da parte del Cantone

Il Cantone promuove l'aggregazione di comuni.

Esso sostiene l'aggregazione con un sussidio promozionale. Il tipo e l'entità vengono disciplinati nella legislazione sul conguaglio finanziario.

Ove le circostanze lo giustifichino, esso può garantire il tipo e l'entità di prestazioni finora fornite a singoli comuni interessati per un periodo di transizione adeguato oppure fornire prestazioni a favore di investimenti supplementari.

La decisione sul contributo di promozione è definitiva.

Art. 94 8. Decisione del Gran Consiglio

Il Gran Consiglio può decidere l'aggregazione di un comune con uno o più comuni, se

  1. un comune, per via del suo esiguo numero di abitanti e dell'insufficienza delle risorse di personale o finanziarie proprie, è durevolmente incapace di soddisfare le esigenze di legge e di adempiere ai suoi compiti;

  2. la collaborazione di comuni che rifiutano l'aggregazione è indispensabile per la delimitazione e l'adempimento dei compiti di un nuovo comune, qualora la maggioranza degli altri comuni interessati ha acconsentito all'aggregazione.

I comuni interessati devono essere sentiti preventivamente.

La decisione del Gran Consiglio è definitiva.

10. Vigilanza

Art. 95 I. Principio

Il Governo esercita ai sensi della Costituzione cantonale la vigilanza sui comuni e sugli organi della collaborazione intercomunale.

Le decisioni del Governo ai sensi di questo capoverso sono definitive, fatta salve le decisioni ai sensi dell'articolo 100 capoverso 1.

Art. 96 II. Poteri particolari di vigilanza
1. Approvazione di promulgazioni comunali

La promulgazione e la modifica di statuti comunali devono essere sottoposte per approvazione al Governo.

…

Sono riservate le speciali norme della legislazione cantonale sull'approvazione di promulgazioni comunali.

L'approvazione non esclude l'impugnazione di una nuova norma in via di ricorso.

Art. 97 2. Vigilanza sulle finanze

Il Governo delega al Dipartimento la vigilanza sulla gestione finanziaria dei comuni.

Nell'ambito della vigilanza sulle finanze viene esaminato in particolare se vengono osservati i principi degli articoli 29, 39 e segg. e 49 della presente legge.

Qualora non vengano osservati i principi di una gestione finanziaria regolare, il Dipartimento competente ordina gli accertamenti necessari e chiede al Governo di adottare i provvedimenti opportuni.

Per i comuni con conguaglio finanziario il Governo può richiedere ulteriori requisiti.

Art. 98 3. Curatela, premesse, effetti

Se non viene dato seguito alle ingiunzioni governative o se le condizioni e gli impegni fissati sulla base della legge sul conguaglio finanziario intercomunale si rivelano insufficienti, il Governo può sottoporre un comune a curatela temporanea.

Il Governo può limitare la curatela anche a determinati settori dell'amministrazione comunale o all'esercizio delle competenze di singole autorità comunali.

Con l'ingiunzione della curatela le competenze degli organi comunali passano al curatore designato dal Governo o alla commissione di curatela da esso istituita.

Il curatore o la commissione di curatela sottostanno alla vigilanza del Governo.

Il comune deve rimborsare al Cantone le spese della curatela.

Art. 99 4. Designazione di un commissario governativo

Il Governo può designare un commissario governativo per esercitare singole misure di controllo, risolvere controversie in via bonaria, ripristinare l'ordine pubblico turbato, chiarire una fattispecie contestata, nonché assistere e consigliare le autorità comunali nella sistemazione di questioni difficili.

Se nel singolo caso un'autorità comunale non delibera validamente o se non è in grado di agire, il commissario governativo può prendere una decisione in vece dell'autorità comunale.

Le spese possono essere accollate al comune.

Art. 100 5. Sanzioni

Il Governo può emanare le sue ingiunzioni a autorità comunali sotto comminatoria dei disposti penali previsti dall'articolo 292 CP.

Nei casi di grave violazione dei doveri d'ufficio o di reiterato rifiuto di dare seguito a ingiunzioni delle autorità cantonali di vigilanza spetta al Governo il diritto di decretare, nei confronti di membri di autorità comunali, la destituzione dalla carica.

Art. 101 III. Aiuto per la esecutorietà di atti

Se necessario e su loro richiesta, il Cantone presta ai comuni il proprio aiuto per atti esecutori.

In particolare possono essere messi a disposizione dei comuni gli organi cantonali di polizia.

11. Disposizioni finali

Art. 102 I. Legislazione abrogata

Con l'entrata in vigore della presente legge vengono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con essa, e in particolare:

  1. gli articoli 12, 13 e 14 della legge sul domicilio di cittadini svizzeri del 12 giugno 1874 e le relative disposizioni di applicazione del 2 ottobre 1919 e del 27 maggio 1958;

  2. l'articolo 160 della legge di introduzione al codice civile svizzero del 5 marzo 1944;

  3. l'articolo 5 della legge sull'esercizio dei diritti politici nel Cantone dei Grigioni del 7 ottobre 1962.

Art. 103 II. Separazione della proprietà

La separazione della proprietà, sufficientemente deducibile da un punto di vista legale, pertinente al comune patriziale secondo l'articolo 79 deve essere intrapresa entro dieci anni dall'entrata in vigore della presente legge.

La proprietà non riconosciuta al comune patriziale entro questo termine appartiene al comune politico.

I rimanenti fondi pauperili patriziali, nonché le proprietà fondiarie e gli istituti destinati all'assistenza sociale dei patrizi passano nella proprietà del comune politico, qualora il comune patriziale non assuma lui stesso i compiti di assistenza sociale ai patrizi o non versi i relativi sussidi.

Art. 103a III. Disposizioni transitorie relative alla revisione parziale del 31 agosto 2006

I circoli devono disciplinare nello statuto la composizione del consiglio di circolo entro due anni dall'entrata in vigore della presente legge.

Art. 103b Corporazioni patriziali

Le corporazioni patriziali esistenti sottostanno alle disposizioni dell'articolo 82.

Art. 104 IV. Entrata in vigore

Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.

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