210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero
210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero 1)
accettata dal Popolo il 12 giugno 1994 2)
I. PARTE GENERALE
1. AUTORITÀ COMPETENTI E PROCEDURA
A. In generale 3)
Art. 1
Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso Designazioni maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.
Art. 2 4)
La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le Oggetto competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice civile svizzero.
La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
1) Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994 2) M 2 nov. 1992, 545 e 24 mag. 1993, 175; PGC 1992/93, 812, PGC 1993/94, a a 286 (l lettura), 560 (2 lettura) 1.7.2011 1
Art. 3 – 12 1)
B. Autorità amministrative
Art. 13 2)
I. Competenza Il presidente comunale è competente per: 1. Il presidente comunale 1. art. 720, 720a, la ricezione di notifiche di ritrovamento di oggetti e di animali; egli comunica il ritrovamento di animali all'ufficio cantonale di notifica; 2. art. 721, l'ordine di incanto pubblico; 3. art. 38 OSC 3), la ricezione di notifiche sul rinvenimento di un trovatello; egli impone al bambino un cognome e i nomi e fa la notifica all'ufficio di stato civile.
Art. 14
2. La sovrastanza 1 La sovrastanza comunale è competente per l'emanazione di divieti concomunale cernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art. 699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo.
La sovrastanza del comune di domicilio o del comune di attinenza è competente per: 1. 4) Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; 2. 5)Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata; 3. Art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260a cpv. 1, impugnazione di un riconoscimento; 4. 6) Art. 550, istanza ufficiale per la dichiarazione di scomparsa giusta giusta l'articolo 6 capoverso 3 della presente legge.
La sovrastanza dell'ultimo comune di domicilio del convenuto è autorità competente per le azioni di paternità ai sensi dell'articolo 261 capoverso 2.
La sovrastanza comunale o il servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 CC.
1) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Testo giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posto in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
1.7.2011
1) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato è competente per la conservazione di testamenti e contratti successori (art. 504, 505). 2)
3) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato riceve le notifiche relative ai decessi di persone nel loro luogo di domicilio e le comunica immediatamente al competente ufficio di stato civile.
4) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo luogo di domicilio di una persona, porta il tribunale distrettuale e l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi a essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati presso il comune vanno inoltrati al tribunale distrettuale. 5)
Art. 15
Il Governo è competente nei seguenti casi: 3. Il Governo 1. Art. 30 cpv. 1, concessione del cambiamento del nome; 6) 2. Art. 57 cpv. 3, 78 e 89 cpv. 1, azione di scioglimento di persona giuridica; 3. 7)Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; 8) 4. 9)Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata; 10) 1) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517
cfr. art. 69 segg. della presente legge 3) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 5) cfr. art. 72 cpv. 1 della presente legge 6) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per la concessione del cambiamento del nome viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 7) Testo giusta legge sull'adeguamento di leggi alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 4, AGS 2006, FUC 4897; entrato in vigore il 1° apr. 2007 8) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'azione di nullità del matrimonio viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 9) Testo giusta legge sull'adeguamento di leggi alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 4, AGS 2006, FUC 4897; entrato in vigore il 1° apr. 2007 10) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'azione di nullità dell'unione domestica registrata viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 1.7.2011 3 5. Art. 882, sorveglianza del sorteggio di rendite fondiarie; 6. Art. 885, autorizzazione a costituire pegni sul bestiame; 7. Art. 907, autorizzazione per l'esercizio del prestito a pegno; 8. Art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP, autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio. 1) Il Governo può assegnare a singoli dipartimenti o uffici il disbrigo di affari di suddetta natura. 3)
4) Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5–8 può può essere presentato appello al Tribunale cantonale conformemente al Codice di procedura civile 5). Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità.
Art. 15a 6)
4. L'Amministra- 1 Per l'allontanamento immediato secondo l'articolo 28b capoverso 4 è zione cantonale competente la Polizia cantonale. La procedura si conforma alla legge sulla polizia 7).
Il Governo può creare un ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza e designa il servizio competente.
Art. 16
8) II. Procedura La procedura si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia amministrativa.
… 9)
10) Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con 1) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 3) cfr. ordinanza, CSC 170.340 350.500; entrata in vigore il 1° gennaio 2010 7) CSC 613.000 8) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 9) Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3405; entrata in vigore il 1° gen. 2007 10) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
1.7.2011 appello conformemente al Codice di procedura civile 1) dinanzi al Tribunale cantonale, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale 2. PUBBLICAZIONI 2) A. L'atto pubblico
Art. 17 3)
B. Pubblicazioni
Art. 18
Le pubblicazioni, gli avvisi pubblici, le diffide e notifiche prescritte dal I. Mezzi di CC 4) e dalla presente legge vengono effettuate sul Foglio Ufficiale Can- pubblicazione tonale, se non è prescritto diversamente mediante legge o ordinanza del Gran Consiglio.
La pubblicazione concernente un oggetto trovato manifestamente di poco valore (art. 720) può avvenire in altro modo adeguato.
Resta riservato il diritto dell'autorità competente di provvedere ad altre pubblicazioni adeguate, come pure alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio prescritta dal CC.
Art. 19
Nei seguenti casi la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale deve II. Pubblicazione avvenire due volte di seguito: ripetuta 1. Art. 36, diffida alla notifica nella procedura per dichiarazione di persona scomparsa; 2. Art. 555, grida per la ricerca di eredi; 3. Art. 558, comunicazione ai beneficiati della disposizione pubblica di ignota dimora; 4. Art. 582, grida per inventario pubblico; 5. Art. 595, grida per liquidazione d'ufficio; 6. Art. 662, avviso in caso di prescrizione acquisitiva straordinaria;
1° mag. 2005 3) Abrogazione giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC 210.300; entrata in vigore il 1° mag. 2005 1.7.2011 5 7. Art. 43 Titolo finale, diffida pubblica per la notifica e l'iscrizione di diritti reali.
II. PARTE SPECIALE 1. DEL DIRITTO DELLE PERSONE A. Stato civile
Art. 20 1)
I. Circondari e I circondari di stato civile comprendono il territorio di uno o più circoli uffici di stato civile o parti di essi e vengono determinati in via definitiva dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito i circoli interessati. Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito i circoli interessati, la sede e il nome degli uffici di stato civile.
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
Art. 20a 4)
II. Ufficiale di 1 Il consiglio di circolo nomina, previa approvazione da parte dell'autorità stato civile cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la supplenza.
Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più circoli politici, questi si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina.
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
1) Testo dei capoversi 1 e 2, nonché introduzione del capoverso 3 giusta DGC del
20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posti in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005 3) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 4) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC
1.7.2011
Art. 20b 1)
I comuni si assumono le spese per l'istituzione e la gestione dell'ufficio III. Spese di stato civile in proporzione al numero degli abitanti, nella misura in cui non adottino una regolamentazione diversa. Sono considerati costi d'esercizio anche i costi per l'utilizzo della banca dati federale dello stato civile.
L'onere di tempo necessario al trasferimento nel registro di stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate, deve essere indennizzato dal comune del precedente ufficio di stato civile.
Art. 20c 2)
Quale autorità di vigilanza il Dipartimento decide in merito a: IV. Autorità di vigilanza 1. art. 47, misure disciplinari; 2. art. 85 cpv. 1 OSC 3), disposizione di ispezioni; 3. art. 86 cpv. 1 OSC, interventi contro la gestione irregolare dell'ufficio; 4. art. 87 OSC, destituzione o mancata rielezione di un ufficiale di stato civile; 5. art. 90 cpv. 1 OSC, ricorsi contro decisioni dell'ufficiale di stato civile; 6. art. 91 OSC, pena per violazioni all'obbligo di notifica.
Le rimanenti competenze di vigilanza competono all'ufficio.
Art. 20d 4)
Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso al Diparti- V. Rimedi giuridici mento.
5) Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile 6) dinanzi al Tribunale cantonale.
1) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 1.7.2011 7 B. Fondazioni
Art. 21
I. Autorità di L'ufficio designato dal Governo è autorità di vigilanza e di modificavigilanza e di zione per le fondazioni con sede nel Cantone dei Grigioni, ad eccezione modificazione 1) delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche. Questo ufficio:
sorveglia le fondazioni;
modifica su richiesta l'organizzazione e lo scopo di una fondazione;
scioglie una fondazione se il suo scopo è diventato irraggiungibile;
chiede lo scioglimento di una fondazione se lo scopo della fondazione è diventato illegale o immorale. 3 4) Il Governo emana un'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del diritto privato e pubblico 5).
... 6)
Art. 21a 7)
II. Vigilanza sulle Per fondazioni di previdenza a favore del personale fanno stato la fondazioni di previdenza a Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della favore del Svizzera orientale 8) e la legge federale sulla previdenza professionale per personale la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) 9).
1) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 2) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 4) Testo giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 2006/2007, 205; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 dic. 2006. Posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007 5) CSC 219.100 6) Abrogazione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 7) Introduzione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 8) CSC 219.160
1.7.2011
Art. 22
1)
La vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche delle Chiese di Stato viene III. Vigilanza sulle fondazioni esercitata dagli organi delle stesse. delle Chiese di
L'alta vigilanza spetta al Governo. Stato
Art. 23 2)
Art. 24
L'autorità di vigilanza dopo aver eseguito un'istruttoria e udito gli inte- 2. Sanzioni ressati a seconda della gravità della colpa può comminare le seguenti san- disciplinari curatela e zioni disciplinari: 1. diffida; 2. multa fino a 5 000 franchi; 3. sospensione da una carica fino a 6 mesi; 4. destituzione da una carica;
Resta riservata la responsabilità civile e penale.
3) In casi gravi, l'ufficio designato dal Governo istituisce un commissario commissario di Governo.
Art. 25 4)
1) Nuova numerazione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 2) Abrogazione giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 225; posta in vigore retroattivamente al 1° gen. 20087 con DG del 5 feb. 2008 4) Abrogazione giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 225; posta in vigore retroattivamente al 1° gen. 20087 con DG del 5 feb. 2008 1.7.2011 9
Art. 25a 1)
2)VI. Rimedi In virtù della legge sulla giustizia amministrativa 4) le decisioni dell'aulegali torità di vigilanza e di modificazione possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento preposto.
5) Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile 6) dinanzi al Tribunale cantonale.
C. Consorzi di almende e simili enti
Art. 26
I. Personalità Hanno personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio i giuridica consorzi di almende, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione e simili (art. 59 cpv. 3).
Art. 27
II. Diritto Tutti i rapporti giuridici dei consorzi vengono regolati dagli statuti, risercoattivo e vate le disposizioni la cui applicazione è prescritta dalla legge. Se gli stadispositivo tuti non contengono alcuna prescrizione, valgono le disposizioni qui di seguito specificate.
Art. 28
III. Organizza- 1 L'assemblea sociale, nella quale ogni socio ha il diritto di voto, è l'orzione gano supremo del consorzio. Essa è convocata dalla direzione. La convocazione ha luogo a norma degli statuti, in ogni caso ogni qualvolta lo esigono gli interessi del consorzio ed inoltre, per legge, quando un quinto dei soci lo richiede.
L'assemblea sociale ha, per legge, il diritto di destituire in ogni momento la direzione quando esiste un motivo importante.
La direzione ha il diritto e il dovere, entro i limiti delle sue competenze, di curare gli interessi del consorzio e di rappresentarlo.
1) Introduzione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16 2) Nuova numerazione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 4) CSC 370.100
1.7.2011
Art. 29
Per la validità di risoluzioni dell'assemblea sociale e della direzione è IV. Votazioni necessario, per legge, che per quanto possibile tutti i membri siano stati convocati alla rispettiva seduta. Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura in cui la legge o gli statuti non dispongano diversamente.
Per i consorzi con diritto a quote è necessaria la maggioranza delle quote rappresentate per la validità delle risoluzioni dell'assemblea sociale. A ogni quota intera spetta un voto intero. Frazioni di una quota hanno un diritto di voto corrispondente alla rispettiva frazione.
Art. 30
Ogni socio ha per legge il diritto di contestare le risoluzioni del consorzio V. Contestazioni che egli ritiene ledano i suoi diritti acquisiti. di risoluzioni
Art. 31
I membri del consorzio con diritto a quote sul patrimonio sociale hanno VI. Disposizione la facoltà di disporne liberamente. Gli statuti devono stabilire in quale del patrimonio sociale e dei misura i diritti a quota possano essere suddivisi in frazioni. diritti a quota
I soci non possono chiedere alcuna divisione del patrimonio sociale.
Il consorzio come tale ha il diritto di prendere decisioni concernenti l'amministrazione e l'uso, come pure il cambiamento, la costituzione in pegno e l'alienazione del patrimonio sociale. Per l'alienazione è richiesta, per legge, la maggioranza di due terzi dei soci rispettivamente dei diritti a quota.
Art. 32
I diritti a quota sono per legge parificati ai fondi ai sensi dell'articolo 655 VII. Trattamento capoverso 2 cifra 2. A norma di legge essi non possono essere divisi in delle quote agli effetti del registro frazioni inferiori a un quarto. fondiario
L'alienazione dei diritti a quota e la costituzione di diritti reali sugli stessi abbisognano per la loro validità dell'iscrizione a registro fondiario. Non è richiesto l'atto pubblico. Se ci sono quote date in pegno, il consorzio può costituire in pegno i beni immobili solo con l'autorizzazione del Dipartimento competente per il registro fondiario. Questa può essere concessa specialmente se la costituzione in pegno avviene per eseguire bonifiche, come miglioramenti del suolo, costruzioni e miglioramenti di edifici e strade. Il Dipartimento può subordinare la concessione dell'autorizzazione all'osservanza di un piano di ammortamento.
1) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 1.7.2011 11 L'impianto e la tenuta di speciali elenchi dei diritti a quota che sono parte costitutiva del registro fondiario, verranno regolati da un'ordinanza 1) del Governo.
2) Il Dipartimento, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, decide in caso di controversia se un consorzio è soggetto a quest'articolo.
Art. 33
VIII. 1 Per lo scioglimento del consorzio è richiesta, per legge, la maggioranza Scioglimento del dei due terzi di tutti i soci, rispettivamente di tutti i diritti a quota. Il consorzio patrimonio sociale viene diviso tra i soci.
Nei consorzi con diritti a quota questa divisione ha luogo per quote.
Art. 34
IX. Diritto Le disposizioni del CC 3) e del CO 4) sono applicabili sussidiariamente ai sussidiario consorzi del diritto cantonale.
Art. 35
X. Riserva di Per i consorzi che servono a scopi pubblici restano riservati il diritto diritto pubblico pubblico e la vigilanza dello Stato.
2. DEL DIRITTO DI FAMIGLIA A. Del diritto di filiazione
Art. 36
I. Dell'adozione 1 … 5) 1. Compito dei 2 6) servizi di assi- L'Ufficio cantonale del servizio sociale o quello regionale rispettivastenza sociale mente, dove esiste, il servizio comunale di assistenza sociale dà le necessarie informazioni sull'adozione alla competente autorità tutoria e al tribunale distrettuale quale autorità di vigilanza in materia di tutela.
1) CSC 217.550 1° luglio 2007 6) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
1.7.2011 … 1)
Art. 37 2)
Il tribunale distrettuale è competente per la decisione relativa all'ado- 2. Competenza, zione (art. 268). procedura
Per la procedura fanno stato per analogia le prescrizioni sulla procedura dinanzi all'autorità tutoria.
Art. 38 3)
La decisione può essere impugnata mediante appello al Tribunale canto- 3. Rimedi legali nale conformemente al Codice di procedura civile.
Art. 39
Se il padre o la madre non adempie l'obbligo di mantenimento l'autorità II. Diritto al competente o l'ufficio del comune di domicilio del figlio avente diritto mantenimento 1. Aiuto per gli deve, su istanza, prestare un aiuto appropriato e gratuito per l'esecuzione incassi delle pretese di mantenimento (art. 290).
Art. 40
Il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa 2. Anticipazione anticipazioni per il mantenimento dello stesso quando i genitori non soddisfano al loro obbligo di mantenimento (art. 293 cpv. 2).
Il Gran Consiglio emana un'ordinanza al riguardo.
Art. 41
Per la procedura relativa alla disposizione, modifica o revoca delle III. Protezione misure di protezione di un figlio (art. da 307 a 310 e da 312 a 313) fanno del figlio stato per analogia le disposizioni sulla procedura dinanzi alle autorità tutorie (art. 52 sgg. della presente legge).
Chi viene a conoscenza di un caso che può richiedere misure di protezione di un figlio, è tenuto a denunciarlo.
L'autorità tutoria, i servizi di assistenza sociale, le sovrastanze dei comuni e la Polizia cantonale sono tenuti a prendere in consegna simili denunce e ad inoltrare le stesse all'autorità competente.
1) Abrogazione giusta art. 22 della legge sull'affiliazione; entrata in vigore il 1° luglio 2007 1.7.2011 13 Il Governo emana prescrizioni dettagliate relative all'ordinanza federale sull'affiliazione 1) (art. 316 cpv. 2) e all'ordinanza sulla collaborazione in campo di aiuto alla gioventù (art. 317).
B. Autorità e organi tutori
Art. 42
I. Autorità di Il tribunale distrettuale quale autorità di vigilanza di prima istanza è vigilanza competente per i casi in cui il diritto federale prevede il consenso dell'autorità tutoria di vigilanza oppure le affida la decisione in merito.
Il Tribunale cantonale è autorità di vigilanza di seconda istanza. Esso esercita la vigilanza su tutte le questioni di tutela.
Art. 43 3)
II. Autorità 1 Il consiglio di circolo designa per ogni circolo un'autorità tutoria per un tutoria periodo di carica di quattro anni, composta dal presidente, dal vicepresi- I. Designazione dente, da uno o tre membri e da due o quattro supplenti. Può essere eletto presidente soltanto chi non ha ancora compiuto i 70 anni.
I consigli di circolo di due o più circoli possono decidere l'istituzione di un'autorità tutoria in comune. Tale accordo necessita dell'appriovazione da parte del Tribunale cantonale.
L'autorità tutoria nomina un attuario e un cassiere, che non devono necessariamente essere suoi membri.
Art. 44
2. Competenza 1 L'autorità tutoria è competente per i compiti ad essa delegati dal codice per materia civile svizzero e segnatamente per disporre e abrogare le seguenti misure: 1. interdizione (art. 373, 433); 2. consulenza (art. 396, 439); 3. curatela (art. 396, 439); 4. privazione della libertà a scopo d'assistenza (art. 397b).
L'autorità tutoria ha la facoltà di adottare misure idonee a preservare la persona colpita dalla privazione della libertà a scopo di assistenza (art. 397a sgg.) o ad evitarne dopo la sua liberazione il ricollocamento in un istituto.
1) CSC 219.200 3) Testo giusta decreto popolare del 12 mar. 2000; M del 23 febbraio 1999, 57;
1.7.2011
Art. 45
Se la sfera delle competenze dell'autorità tutoria comprende più comuni, 3. Competenza è considerato sede dell'autorità tutoria e quindi anche domicilio del per territorio tutelato ai sensi dell'articolo 25 capoverso 2 quel comune: 1. in cui il tutelato aveva il suo domicilio al momento della costituzione della tutela, oppure 2. in cui egli con il consenso dell'autorità tutoria trasferisce la sua dimora abituale entro la sfera di competenza dell'autorità tutoria oppure 3. in cui egli ha la sua dimora abituale nel caso di trasferimento della tutela da parte di un'altra autorità tutoria.
Il Tribunale cantonale può decidere il trasferimento della tutela all'autorità tutoria del circolo di attinenza, se un cittadino del Cantone residente deve essere tutelato o è già tutelato fuori della sfera di competenza dell'autorità tutoria del circolo di attinenza.
Art. 46
Le autorità tutorie prelevano tasse dalle persone, per le quali viene 4. Copertura richiesta la loro opera. delle spese
Le tasse possono essere condonate del tutto o in parte alle persone indigenti. Esse potranno essere addebitate al richiedente, se questi ha inoltrato un'istanza o una denuncia in maniera manifestamente abusiva.
Art. 47
L'autorità tutoria deve presentare all'autorità di nomina il conto del 5. Resoconto e trascorso anno d'esercizio unitamente a un rapporto di gestione. presentazione dei conti
Dopo aver esaminato e approvato il rapporto e il conto l'autorità di nomina inoltra gli stessi al Governo e al Tribunale cantonale insieme con eventuali osservazioni.
Art. 48
I circoli devono anticipare le spese dell'autorità tutoria e assumersi le 6. Supplementi stesse nella misura in cui non siano coperte da tasse.
Il Governo può concedere ai circoli contributi cantonali dal dieci al trenta per cento delle loro spese per questioni di tutela e in più dal dieci al cinquanta per cento delle loro spese per i tutori d'ufficio. Questi contributi possono essere vincolati all'onere di designare insieme un tutore d'ufficio. I presupposti e gli importi delle erogazioni verranno stabiliti in un'ordinanza governativa. 1) 1) CSC 215.200 1.7.2011 15 Il Governo decide in via definitiva sulla garanzia di contributi ai quali non esiste un diritto legale.
Art. 49
7. Responsabilità Qualora il danno del quale sono responsabili il tutore o i membri dell'autorità tutoria non sia da loro risarcito, rispondono dell'ammanco in primo luogo il circolo e successivamente il Cantone (art. 427 cpv. 2).
Art. 50
III. Tutori Le prescrizioni della presente legge vengono applicate per analogia ai familiari tutori familiari.
Art. 51 2)
IV. Tutori 1 Il consiglio di circolo è competente per creare un posto di tutore d'ufficio d'ufficio e di fissarne la rimunerazione. Su proposta dell'autorità tutoria esso nomina il tutore d'ufficio.
Due o più circoli possono avere in comune un tutore d'ufficio. I dettagli vengono disciplinati dai circoli interessati.
C. Procedura dinanzi alle autorità tutorie
Art. 52
I. Procedura 1 Non appena l'autorità tutoria viene a conoscenza di un motivo dinanzi alle d'intervento, è obbligata a intervenire d'ufficio. autorità tutorie
l. Generalità 2 Le norme procedurali qui di seguito specificate valgono per la disposizione, la modifica o la revoca delle misure tutelari da parte dell'autorità tutoria.
Art. 53
2. Misure provvi- 1 In caso di pericolo imminente il presidente dell'autorità tutoria può di sua sionali del presi- iniziativa prendere le necessarie misure provvisionali in quei casi in cui dente dell'autorità tutoria l'autorità tutoria è competente a intervenire.
La persona interessata deve essere precedentemente interrogata a verbale dal presidente spiegandole i motivi delle previste misure provvisionali. Se ciò per motivi speciali non è possibile, l'interrogatorio deve di regola aver luogo al più tardi entro cinque giorni dall'esecuzione.
1) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3405; entrata in vigore il 1° gen. 2007 2) Testo giusta decreto popolare dei 12 mar. 2000; M del 23 febbraio 1999, 57;
1.7.2011 Se per quanto riguarda la misura trattasi della privazione della libertà a scopo di assistenza, in questo caso è inoltre applicabile per analogia l'articolo 55 della presente legge.
Negli altri casi il presidente emana una decisione scritta e motivata, portandola a conoscenza anche dei membri dell'autorità tutoria. Se viene presentata opposizione l'autorità tutoria decide immediatamente in merito e ne comunica l'esito agli interessati in una decisione motivata e impugnabile.
Art. 54
Nei casi, in cui il pericolo è imminente o se la persona interessata è 3. Disposizioni psichicamente malata, i medici abilitati nel Cantone possono disporre il speciali concernenti la privaziocollocamento in uno stabilimento adeguato anche senza l'approvazione ne della libertà a dell'autorità tutoria. scopo di assistenza
a) Collocamento
Art. 55 disposto dal
medico
1)Se lo stato della persona interessata lo consente, ogni istanza che b) Procedura dispone il collocamento deve spiegare alla stessa i motivi della misura e informarla in ogni caso per iscritto che tale misura può essere impugnata entro dieci giorni presso il tribunale distrettuale.
Se il collocamento viene deciso dal tutore (art. 405a cpv. 1 e 406 cpv. 2), in questo caso la competente autorità tutoria deve inoltre essere informata immediatamente dopo il collocamento.
Per l'esecuzione si può all'occorrenza fare capo all'aiuto della polizia.
Art. 56
La direzione dello stabilimento o della clinica informa immediatamente c) Obbligo e per iscritto ogni persona che viene collocata sulla possibilità di invocare d'esame e d'informazione il giudice in casi di ritenzione o di rifiuto di una domanda di rilascio. Se dello stabilimento non è possibile informare l'interessato deve essere informato il tutore, il detentore dell'autorità parentale o la persona nominata nella disposizione di collocamento.
La direzione della clinica esamina immediatamente per ogni collocamento se esistono le premesse per la privazione della libertà a scopo di assistenza oppure per un collocamento provvisionale. Se ciò non corrisponde al caso, essa congeda l'interessato dopo aver interpellato l'istanza di collocamento.
Se viene a mancare solo più tardi il motivo della privazione della libertà a scopo di assistenza, la clinica propone all'autorità tutoria il rilascio nel 1.7.2011 17 caso di un collocamento disposto. Negli altri casi essa decide indipendentemente il rilascio.
Art. 57
4. Decisione del 1 Il presidente dell'autorità tutoria provvede a tutti gli accertamenti del l'autorità tutoria caso. In caso di tutela per infermità o debolezza di mente nonché di
a) Inchiesta privazione della libertà a scopo di assistenza egli richiederà le perizie occorrenti a norma di legge (art. 374, 397e cifra 5).
Alla persona interessata va offerta l'occasione di pronunciarsi sull'esito dell'inchiesta oralmente o per iscritto.
Gli atti possono essere consultati dall'interessato e dal suo rappresentante nella misura in cui non vengano pregiudicati interessi tutelabili dell'interessato o di terzi.
Art. 58
b) Rappresentan- 1 L'interessato può farsi patrocinare da una persona di sua scelta avente za legale e spese l'esercizio dei diritti civili e che goda di buona reputazione. delle parti
Se del caso può essere nominato un rappresentante legale gratuito. I presupposti, le modalità della designazione e l'addebito delle spese si conformano alle disposizioni del codice di procedura civile. 1)
Le autorità tutorie possono assegnare alle persone interessate un'indennità delle parti per costi e spese subentrati in relazione diretta con la procedura.
Le disposizioni del presente articolo fanno stato per le procedure dinanzi a tutte le istanze. Le istanze dei rimedi legali possono addebitare le spese e l'indennità delle parti alle istanze precedenti.
Art. 59
c) Dibattimento e 1 Terminata l'inchiesta, il presidente dell'autorità tutoria cita gli interessati decisione a un dibattimento orale.
Previo consenso scritto dell'interessato o in caso di comprovata incapacità di discernimento si può rinunciare alla citazione a un'udienza plenare.
L'autorità tutoria può ordinare ulteriori indagini ed emanare la decisione in base a un secondo dibattimento.
La decisione motivata per iscritto dell'autorità tutoria deve essere recapitata agli interessati entro 20 giorni dal dibattimento insieme con la necessaria istruzione sui rimedi legali. Essa deve essere firmata dal presidente e dall'attuario.
1.7.2011
Art. 60
2)Laddove il diritto federale prevede il consenso dell'autorità tutoria di II. Procedura vigilanza oppure le affida la decisione, per la procedura dinanzi al tribu- dinanzi tribunale al nale distrettuale fanno stato per analogia le norme sulla procedura dinanzi distrettuale 1. Il tribunale all'autorità tutoria. distrettuale quale
3) 1) Il tribunale distrettuale decide, dopo che il presidente dell'autorità tuto- prima istanza ria o l'autorità tutoria ha effettuato i necessari chiarimenti e quest'ultima ha presentato una relativa proposta.
Se si accetta la proposta dell'autorità tutoria, le spese sono di regola da addossare all'interessato; se la proposta è respinta le spese sono a carico della cassa del tribunale.
Art. 61
5) Le decisioni dell'autorità tutoria possono essere impugnate entro dieci 2. Il tribunale distrettuale quale giorni dalla comunicazione scritta con ricorso al tribunale distrettuale. istanza di ricorso 4)
Il ricorso va presentato per iscritto e mediante una breve motivazione si a) Ricorso devono indicare quali punti devono essere impugnati e quali modifiche proposte. È consentito addurre nuovi fatti e nuovi mezzi di prova.
6) Non si deve versare un anticipo delle spese.
Il presidente del tribunale distrettuale può attribuire al ricorso effetto sospensivo su istanza o d'ufficio.
Art. 62
Il presidente del tribunale distrettuale notifica immediatamente il ricorso b) Istruzione e all'istanza precedente e alla parte avversa e fissa agli stessi un breve dibattimento termine per la presa di posizione. Su domanda motivata egli può prorogare una volta sola tale termine.
Per il resto fanno stato per analogia le disposizioni sulla procedura dinanzi all'autorità tutoria.
6) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
1.7.2011 19
Art. 63
c) Decisione La decisione deve essere motivata per iscritto e munita di istruzione sui rimedi legali. Se il tribunale distrettuale condivide i considerandi dell'autorità tutoria, è sufficiente rinviare agli stessi.
Se il ricorso viene respinto, le spese procedurali devono di regola essere addossate al ricorrente. Se esso invece viene accolto, le spese sono a carico della cassa del tribunale. Le spese possono essere addossate del tutto o in parte al ricorrente, se egli per colpa grave ha causato spese inutili.
Le spese possono essere condonate del tutto o in parte alle persone indigenti.
Art. 64
III. Impugnazione Le decisioni del tribunale distrettuale possono essere impugnate al al Tribunale Tribunale cantonale con appello conformemente al Codice di procedura cantonale civile.
… 3)
... 4)
… 5)
Art. 65
IV. Esecuzione di 1 L'autorità tutoria provvede all'esecuzione delle misure tutorie. Essa può misure tutorie incaricarne il tutore, un delegato dell'autorità tutoria, il servizio di assistenza sociale o altre persone adatte.
Se l'esecuzione risulta impossibile, l'autorità tutoria o il suo presidente può chiedere l'aiuto della polizia nei seguenti casi: 1. per il ritrovamento di minorenni smarriti; 2. per la presentazione e l'allontanamento di minorenni; 3. per la presentazione, l'allontanamento e il trasporto di adolescenti e minorenni traviati, in pericolo e pericolosi; 4. per la presentazione di adulti citati;
3) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 4) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 5) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517
1.7.2011 5. per l'esecuzione delle decisioni delle autorità tutoria passate in giudicato; 6. per l'esecuzione delle decisioni provvisionali dell'autorità tutoria e del suo presidente.
Art. 66
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione per la vigilanza V. Disposizioni di sulla tutela e stabilisce mediante ordinanza 1) gli indennizzi e le tasse. attuazione 3. DEL DIRITTO SUCCESSORIO A. Diritto successorio legale e disposizioni testamentarie
Art. 67
Se il testatore non lascia eredi legittimi (art. 466), l'eredità spetta: I. Diritto successorio 1. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e di attinenza, se dell'ente pubblico il testatore era attinente del Cantone e ivi domiciliato; 1. Diritto 2. per intero al comune di attinenza, se il testatore era attinente del all'eredità Cantone, ma domiciliato all'estero; 3. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e al Cantone, se il testatore era domiciliato nel Cantone, ma non attinente dello stesso.
Se il testatore era attinente di diversi comuni grigioni, la quota spettante al comune di attinenza deve essere ripartita tra gli stessi.
L'eredità deve essere destinata a scopi di utilità pubblica.
Art. 68
Se l'eredità è devoluta a un ente pubblico, vengono applicate per analogia 2. Grida le disposizioni della presente legge concernenti l'inventario pubblico, in seguito a grida (art. 592).
Art. 69 2)
I comuni sono tenuti a prendere in consegna testamenti e contratti II. Deposito e successori al fine di custodirli, se il testatore è domiciliato nel comune o, apertura di testamenti e in mancanza di domicilio svizzero, se del comune è attinente giusta l'arti- contratti colo 22 capoverso 3. successori 1. Deposito
Al depositante va rilasciata una ricevuta in cui lo si rende attento che in caso di partenza dal comune egli deve disporre il deposito presso il nuovo ufficio competente.
1) CSC 215.100 1.7.2011 21
Art. 70
2. Custodia I comuni devono adottare le misure necessarie per la custodia sicura di testamenti e contratti successori.
Va tenuto un registro speciale delle entrate e delle uscite.
I testamenti e i contratti successori devono essere registrati nonché custoditi in busta chiusa in un luogo sicuro e inaccessibile ai non autorizzati.
Art. 71
3. Consegna 1 I testamenti depositati possono essere consegnati, fintanto che il testatore vive, soltanto a quest'ultimo o a una persona da lui autorizzata. La consegna si conforma inoltre agli articoli 509 e 510.
I contratti successori vengono rimessi alla parte contraente soltanto se è depositata una convenzione scritta giusta l'articolo 513 capoverso 1 o se tutte le parti contraenti lo richiedono.
Art. 72 2)
4. Apertura 1 Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente presidente del tribunale distrettuale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.
Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi all'ufficio distrettuale per l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro.
Art. 73
III. Competenza I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni per territorio per testamentarie orali dinanzi a ogni presidente di tribunale distrettuale giusta la presa in consegna di gli articoli 506 e 507. disposizioni orali 2 Quest'ultimo deve consegnare alla competente istanza del comune di domicilio del testatore l'atto redatto dai testimoni o, in caso di dichiarazione orale, il relativo verbale per la custodia o l'apertura.
1.7.2011 B. Della devoluzione dell'eredità
Art. 74
L'apposizione dei sigilli all'eredità deve aver luogo senza ritardo: I. Provvedimenti assicurativi 1. se non sono conosciuti tutti gli eredi; 1. Apposizione 2. se non sono presenti tutti gli eredi conosciuti o rappresentati oppure dei sigilli non hanno l'esercizio dei diritti civili e l'apposizione dei sigilli appare all'eredità giustificata dalle circostanza; 3. se gli eredi chiedono l'inventario pubblico; 4. se un erede chiede esplicitamente l'apposizione dei sigilli all'eredità.
1) Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al presidente del tribunale distrettuale.
2) L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal presidente del tribunale distrettuale o da un altro dipendente del tribunale distrettuale.
Art. 75
L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal presidente del 2. Inventario tribunale distrettuale, da un attuario del tribunale distrettuale o da un assicurativo notaio designato dal presidente del tribunale distrettuale.
L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli atti che possono informare sull'eredità.
Gli attivi e i passivi possono essere stimati; a tale scopo si può far capo ad esperti.
Le indicazioni dell'inventario assicurativo non sono definitive per la divisione dell'eredità.
Art. 76
4) Il presidente del tribunale distrettuale nomina un amministratore II Inventario dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 419 cpv. 1). pubblico 1. Nomina e
L'amministratore dell'eredità deve gestire l'eredità fino al momento della compito dell'amministratore consegna della dichiarazione di cui all'art. 588. dell'eredità 1.7.2011 23
Art. 77
2. Allestimento Il notaio incaricato dal presidente del tribunale distrettuale toglie i dell'inventario sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità.
I fondi possono essere stimati dalle commissioni ufficiali di stima, altri beni patrimoniali per quanto necessario da periti.
Se sussistono dubbi sull'appartenenza di determinati beni patrimoniali all'eredità, ciò nonostante saranno stimati e inseriti nell'inventario con un apposito rinvio.
Art. 78
3. 1 Le cose mobili che possono essere facilmente sottratte, il denaro in con- Amministrazione tanti e le carte valore sono da porsi in custodia sicura dopo essere stati dell'eredità inseriti nell'inventario.
Le cose mobili la cui custodia comporta spese eccessive o notevoli svantaggi, possono essere messe all'incanto o vendute dall'amministratore dell'eredità ricavandone il massimo possibile.
I fondi possono essere alienati soltanto con il consenso di tutti gli eredi.
Art. 79
4. Continuazione 1 L'amministratore dell'eredità deve provvedere affinché l’azienda del tedell'azienda statore venga continuata nell'interesse degli eredi e dei creditori, se l'interruzione dell'esercizio dell'azienda potrebbe danneggiare l'eredità. Se il presidente del tribunale distrettuale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi.
Art. 80
5. Grida La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal presidente del tribunale distrettuale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale, nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di pubblicazione.
Il termine per l'inoltro delle pretese deve essere fissato per lo meno in un mese, a contare dal giorno della prima pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Nella pubblicazione si deve attirare l'attenzione dei creditori sulle conseguenze della mancata notifica.
1.7.2011 A ogni creditore si dovrà rilasciare su richiesta e a spese dell'eredità un'attestazione dell'avvenuta notifica.
Art. 81 1)
Il presidente del tribunale distrettuale constata la chiusura dell'inventario 6. Chiusura notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con questa comunica- dell'inventario termine per la e zione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588. dichiarazione
I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini con- degli eredi cessa dal presidente del tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 587.
Art. 82
Il Governo fissa in un'ordinanza 2) le tasse per la collaborazione d'ufficio III. Tariffa in questioni di successione.
Art. 83 3)
Gli amministratori d'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla IV. Amministravigilanza del presidente del tribunale distrettuale. tori d'eredità ed esecutori testa-
L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al presidente del tri- mentari bunale distrettuale la conclusione della sua attività.
C. Divisione dell'eredità
Art. 84
Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei I. Valore di fondi ai sensi dell'articolo 618, il presidente del tribunale distrettuale è attribuzione fondi dei competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima.
4) L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile.
Art. 85
Concluso lo scambio degli scritti il presidente del tribunale impartisce le II. Azione di disposizioni necessarie per chiarire la fattispecie. divisione dell'eredità
Egli può segnatamente invitare le parti a pronunciarsi ulteriormente per iscritto o a voce su determinate questioni e imporre a una delle parti di comprovare determinate asserzioni da essa presentate, per quanto il codice 2) CSC 219.300 1.7.2011 25 civile 1) non prescriva diversamente in merito alla ripartizione dell'onere della prova.
Il tribunale può ordinare su istanza o d'ufficio ulteriori rilievi di prove.
Il giudice decide in libero apprezzamento la ripartizione delle spese.
4. DEI DIRITTI REALI A. Delle parti costitutive ed accessorie
Art. 86
I. Parte Sono parti costitutive di un immobile tenore uso locale, ai sensi costitutiva dell'articolo 642, fino a tanto che non sia provato uso contrario, specialmente: 1. i muri e le cinte esistenti nel suolo; 2. tutto ciò che è fisso in un edificio per connessione di ferro e chiodo; 3. armadi e specchi incastrati nella parete; 4. i forni e focolari connessi al suolo o fissati mediante un muro tagliafuoco; 5. le porte e finestre; 6. le installazioni connesse per costruzione a un edificio, come macchine, motori, ascensori, tubazioni, condotte elettriche, impianti sanitari e di riscaldamento, caldaie, fosse di concime e simili.
Art. 87
II. Accessori Sono accessori di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 644, fino a quando non sia provato uso contrario, specialmente: 1. le chiavi appartenenti all'edificio; 2. le controfinestre; 3. gli impianti mobili per bagni e lavatoi, forni e focolari, in quanto non siano presenti i relativi impianti, connessi con l'edificio in modo fisso e richiesti dalla consuetudine locale per l'uso delle abitazioni; 4. piedestalli per botti, scansie e simili, come pure estintori.
B. Divieto di frazionamento
Art. 88
Dimensione della 1 Non è ammesso il frazionamento di fondi forestali in parcelle di misura parcella inferiore a 50 are e di altri fondi in parcelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
1.7.2011 Non rientrano in questo divieto di frazionamento piazze e terreni da fabbrica, giardini, frutteti, orti e vigne, nella misura in cui il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
I fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei terreni non possono essere nuovamente suddivisi in altre parcelle.
Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica 1) può autorizzare eccezioni per motivi importanti. Per l'autorizzazione al frazionamento della foresta è competente il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste.
I contratti di compra-vendita, di permuta e di divisione nonché le proposte di suddivisione particellare che contraddicono questo divieto di frazionamento sono, qualora non ci sia alcuna autorizzazione d'eccezione, nulli e non possono essere iscritti a registro fondiario.
C. Dei diritti di vicinato
Art. 89 – 95 2)
Art. 96
Nel piantare alberi e arbusti, salvo verso superfici boschive, si dovranno VIII. Piante osservare le seguenti distanze dal confine: I. Distanza dal confine 1. 6 m per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci; 2. 4 m per gli alberi da frutta d'alto fusto, esclusi i noci; 3. 2 m per gli alberi nani da frutta, prugni, susini e simili; 4. 0,50 m per le piante piccole da giardino e gli arbusti che vengono tagliati a un'altezza di 3 m; il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione. 5. 0,30 m per le vigne.
Se il fondo vicino è un vigneto, queste distanze aumentano della metà della loro dimensione, fatta eccezione della distanza per le vigne.
Il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Le disposizioni del presente articolo valgono per analogia per le piante e gli arbusti selvatici.
1) Ora Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 2) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 1.7.2011 27
Art. 97
2. Risarcimento 1 Se gli alberi d'alto fusto, che non siano piante da frutta compresi i noci, causa privazione privano un edificio di luce o di sole in misura tale da diminuire considi luce o sole derevolmente il suo valore d'uso, il proprietario dell'edificio ha il diritto di chiedere in ogni momento il loro allontanamento, anche se le distanze legali previste dall'articolo 90 della presente legge sono rispettate, qualora l'interesse che il proprietario degli alberi abbia a mantenerli sia di minore importanza del danno arrecato.
Questo diritto non sussiste se gli alberi hanno, dalla parete perimetrale dell'edificio, una distanza uguale alla loro altezza oppure se il loro mantenimento è d'interesse pubblico.
Art. 98
IX. Muri 1 Nel caso di file continue di case si dovranno erigere muri tagliafuoco per tagliafuoco le soprastrutture. 1. Costruzione
Essi possono essere eretti sul confine in modo tale che per metà vengano a trovarsi sul suolo del vicino.
Se il vicino costruisce usando i muri tagliafuoco, egli dovrà acquistare un diritto sullo stesso mediante il pagamento di un importo il quale, di regola, sarà uguale alla metà delle spese di costruzione; quest'importo potrà essere adeguatamente ridotto, qualora il muro venga usato in misura minore. Il muro diventa così comproprietà dei due vicini.
Se i muri tagliafuoco si trovano già sul confine, il vicino può usarne una parte per la sua costruzione. Oltre al contributo alle spese di costruzione egli deve pagare la metà del valore della striscia di terreno su cui sorge il muro, diventandone in tal modo comproprietario.
Art. 99
2. Modifiche 1 Ognuno dei due comproprietari, nei limiti della legge, ha il diritto, a edilizie e manu- proprie spese, di innalzare il muro tagliafuoco oppure di spingerlo più tenzione profondamente nel suolo. Se il vicino costruisce a ridosso del nuovo muro, dovrà pagare il rispettivo importo delle spese a norma dell'articolo
capoverso 3 della presente legge.
Se le esigenze di una nuova costruzione o di una trasformazione lo richiedono, il proprietario che costruisce può demolire il muro tagliafuoco esistente e sostituirlo con uno nuovo. Egli dovrà assumersi da solo le spese e usare all'occorrenza sul proprio fondo il suolo necessario per lo spessore maggiore del muro. Egli deve risarcire al vicino il danno arrecato dalla costruzione. Se il muro era difettoso o non corrispondeva alle norme legali, il vicino dovrà pagare un contributo proporzionato alle spese.
Da nessuna parte si potranno fare nel muro divisorio tagliafuoco modifiche edilizie che ne pregiudichino la funzione; in modo particolare non si
1.7.2011 potranno immettere nel muro tagliafuoco travi, armadi o altri incavi che si addentrano più di 5 cm nella metà del muro.
Per il resto per l'obbligo di manutenzione di muri tagliafuoco in comune fa stato l'articolo 698.
Art. 100
I muri di sostegno per la salvaguardia del terreno con soprassuolo X. Muri di appartengono al proprietario del fondo sul quale vennero eretti e a lui sostegno compete la loro manutenzione.
Se un muro di sostegno venne eretto sul confine, esso è da ritenersi parte costitutiva del fondo appartenente al proprietario che l'ha costruito, se non è stato convenuto diversamente. Se non si può sapere con sicurezza, nè mediante prove nè dalla funzione del muro di sostegno, da quale proprietario del fondo esso è stato eretto, si presume che sia in comproprietà dei vicini.
Se il vicino che non ha alcuna comproprietà nel muro di sostegno eretto presso o sulla linea di confine esegue, dopo la sua costruzione, modifiche edilizie che gli imporrebbero il dovere di costruire un muro di sostegno, si può esigere da lui l'acquisto della comproprietà del muro di sostegno esistente mediante compera. È applicabile per analogia l'articolo 98 capoverso 3 risp. 4 della presente legge.
Per i muri di sostegno collettivi valgono riguardo all'obbligo di manutenzione e alle modifiche edilizie le medesime norme come per i muri tagliafuoco (articolo 99 della presente legge).
Art. 101
… 2) XI. Recinzioni
… 3)
Le recinzioni, come pure gli alberi che stanno sul confine di due fondi, nel dubbio si considerano comproprietà dei due proprietari dei fondi.
Si presume che le recinzioni dei fondi chiusi da ogni lato siano accessori dei medesimi, qualora il fondo confinante non sia parimenti chiuso.
1) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 2) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 3) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 1.7.2011 29 Riguardo alle recinzioni che racchiudono fondi dal lato delle strade, dalle piazze pubbliche, dei boschi e dei pascoli comunali, si presume che esse facciano parte del fondo recintato.
Art. 102
XII. Ciglioni e Se due fondi sono separati da un ciglione o da un fosso, si presume che la fossi linea di mezzo del ciglione o del fosso sia il confine.
Art. 103
XIII. Utilizza- Il vicino deve tollerare l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzione del suolo zazione dello stesso, se ciò è indispensabile per erigere, riparare o ricoaltrui struire sul confine una recinzione, un edificio o un altro impianto edilizio. Egli deve essere avvisato tempestivamente e ha diritto al pieno risarcimento del danno.
Art. 104
XIV. Diritti di 1 Chi coltiva terreno come campo, ha il diritto di sorpassare e di passaggio per oltrepassare per arare. arare
Il diritto di sorpassare consente a colui che ne ha il diritto di sconfinare nell'arare sulla lunghezza del proprio campo nel fondo attiguo con metà del traino e del veicolo.
Il diritto di oltrepassare permette a colui che ne ha il diritto in testa al proprio campo, di entrare con il traino fino a 4 m sul fondo attiguo e di voltarvi l'aratro.
Per l'esercizio di questo diritto di passaggio per arare si possono allontanare le recinzioni dei pascoli, che devono però essere rimesse in ordine dopo l'aratura in modo equivalente.
Il diritto non può essere esercitato se il fondo attiguo è coltivato o coperto con erba alta. Se non si è fatto ancora il raccolto e se il proprietario del fondo è molto in ritardo con il raccolto, la sovrastanza comunale può su domanda fissargli un termine adeguato per fare il raccolto. Se egli non osserva tale termine, la sovrastanza comunale disporrà le necessarie misure per l'esercizio dei diritti di passaggio per l'aratura. Restano riservate le disposizioni penali dei regolamenti campestri comunali.
Chi esercita i diritti di passaggio per arare violando le disposizioni del presente articolo, è tenuto a risarcire il danno cagionato.
Art. 105
XV. Risine 1 Il proprietario di un bosco e quello del legname ivi tagliato può, contro (vestaggi) completo risarcimento, esigere dai proprietari dei fondi inferiori di permettere il transito del legname in un punto adatto, all'occorrenza mediante risine.
1.7.2011 L'estrazione del legname mediante risine dovrà avvenire d'inverno se fattibile e in modo che arrechi il minor danno possibile ai fondi inferiori.
Art. 106
Se la costruzione di un sentiero campestre e forestale viene decisa in ba- XVI. Sentieri se alla maggioranza per persone e superficie del terreno interessato al- campestri forestali c l'opera, ognuno di esse è tenuto a mettere a disposizione, contro indennizzo, il terreno necessario, sia mediante cessione della proprietà per formare uno speciale fondo per il sentiero da demarcare, sia mediante costituzione di una servitù di passaggio.
I diritti sul nuovo sentiero costruito competono ai proprietari secondo le disposizioni concernenti la comproprietà e sono vincolati alla proprietà dei fondi con i quali i proprietari partecipano alla costruzione. Altri proprietari di fondi possono acquistare in un secondo tempo i codiritti mediante compera.
Restano riservate le disposizioni concernenti le migliorie del suolo.
Art. 107
Riservati usi o contratti divergenti, di regola si potranno usare le consuete XVII. Vie vie d'inverno solo se esiste una pista da slitta oppure se il suolo è gelato. d'inverno Dalla metà di febbraio fino al 1 marzo si potrà il, via eccezionale passare anche sopra terreno non coperto da neve e non gelato, qualora vi sia urgenza e non esista un'altra via adatta. Se con ciò si cagiona un danno considerevole al proprietario del fondo, esso deve essere risarcito.
D. Disposizioni di diritto pubblico
Art. 108
I proprietari di fondi sono tenuti a lasciar porre sui loro fondi o sui loro I. Misurazione confini i segni per le misurazioni pubbliche. pubblica
Eventuali divergenze concernenti danni ai fondi vengono giudicate definitivamente dagli stimatori ufficiali.
Art. 109
Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, su richiesta del vicino, II. Procedura di all'accertamento dei rispettivi confini o a porre i termini (art. 669). terminazione di diritto privato
1) Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del presidente del tribunale distrettuale per l'accertamento di termini e linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il presidente del tribunale distrettuale deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occor- 1.7.2011 31 renza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la comprova della sua inesattezza anche per coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente. L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile 2).
Art. 110
III. Terminazione Per la terminazione e la rettifica dei confini in sede di misurazione in sede di catastale fanno stato le norme federali e cantonali. misurazione
Art. 111
IV. Archivi 1 ... 4) pubblici 3) 2 ... 5)
Il Governo può regolare mediante ordinanza 6) l'amministrazione degli archivi pubblici. Esso è autorizzato ad adottare misure allo scopo di rendere accessibili alla ricerca gli archivi dei comuni nonché degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico.
... 7) E. Fontane, sorgenti e acqua freatica
Art. 112
I. Uso di fontane 1 Qualora d'inverno o durante periodi di grande siccità nelle fontane pubaltrui bliche o private scarseggi l'acqua, ognuno potrà utilizzare la fontana più vicina per i bisogni dell'economia domestica e per abbeverare il bestiame, se ciò è possibile senza danno considerevole.
In questo caso colui che ne fa uso è tenuto a partecipare in equa misura alla pulizia e in caso di uso prolungato anche alla manutenzione della fontana.
1.7.2011
Art. 113
La deviazione o il cambiamento del deflusso di una sorgente o di un II. Deviazione di altro corso d'acqua privato, come pure dell'acqua freatica necessita sorgenti, di altre acque private e di dell'autorizzazione del Governo nei seguenti casi: acqua freatica 1. se e in quanto l'acqua sia stata usata finora e sia necessaria per necessità agricole, domestiche o artigianali degli abitanti di una città, di un paese o casale oppure di un numero considerevole di confinanti; 2. se l'acqua è indispensabile per mantenere la fecondità del suolo in una zona relativamente estesa; 3. se con ciò il livello o il corso delle acque pubbliche viene pregiudicato in modo rilevante; 4. se la deviazione deve avvenire fuori dei confini cantonali.
Il Governo può, per motivi d'interesse pubblico, rifiutare l'autorizzazione o subordinarla a condizioni cautelari.
Il presente articolo è applicabile anche alle acque pubbliche, riservate le disposizioni diverse del diritto pubblico.
Art. 114
I ruscelli che sono comprovatamente di proprietà privata, appartengono ai III. Ruscelli proprietari dei fondi che essi costeggiano. Nessun proprietario può privati modificare il loro corso a danno di un altro cointeressato. I proprietari sono tenuti a cedere l'acqua eccedente a proprietari di altri fondi, in quanto questa sia necessaria per la loro coltivazione e specialmente anche per l'irrigazione. Restano riservati rapporti giuridici esistenti, deroganti da ciò.
Art. 115
I proprietari di sorgenti di acqua minerale non possono né deteriorarle IV. Sorgenti arbitrariamente né rendere difficile oltre misura la loro utilizzazione. d'acqua minerale
In caso di controversia decide il Governo.
F. Delle cose senza padrone e delle cose di dominio pubblico
Art. 116
Il terreno recuperato in seguito a correzione delle acque diventa di I. Terreno recupeproprietà di quell'ente pubblico che ha eseguito la correzione (art. 659). rato con correzione
Art. 117 1)
L'attribuzione di rarità naturali e antichità senza padrone e di rilevante II. Oggetti pregio scientifico si conforma alle disposizioni della legge cantonale sulla naturali padrone e senza protezione della natura e del paesaggio (articolo 724). antichità 1) Testo giusta art. 49 LCNP, CSC 496.000; entrato in vigore il 1° maggio 2011 1.7.2011 33
Art. 118
III. Terre senza Le terre che non hanno altro proprietario, appartengono al comune padrone politico sul cui territorio si trovano (art. 664).
Art. 119
IV. Cose di 1 Le acque (fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovadominio pubblico tamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all'uso puba) Proprietà blico.
Esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo Stato.
Ai fiumi e ai ruscelli sono parificate le sorgenti che hanno una portata tale che il loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume.
Se il territorio di due comuni è separato da acque o strade, si presume che la loro linea di mezzo costituisca il confine tra il territorio e la proprietà dei due comuni.
Art. 120
b) Uso pubblico e 1 Ognuno nei limiti delle norme vigenti può usare liberamente le cose godimento destinate all'uso pubblico. particolare
Fintanto che queste cose servono all'uso pubblico, non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni. È esclusa l'occupazione o la prescrizione acquisitiva.
Art. 121
V. Acqua freatica 1 Le presenze di acqua freatica sono considerate acque pubbliche, se in base alla loro estensione, alla loro forza, alla loro importanza per l'economia idrica e alla mancanza di un rapporto con un fondo o un complesso di fondi si situano fuori della sfera del diritto privato, alla pari delle acque di superficie.
Il prelievo da tali acque è consentito senza concessione: fino a 100 litri al minuto per i bisogni dell'agricoltura e fino a 50 litri al minuto per i bisogni domestici e artigianali. Restano riservate le norme sulla protezione delle acque.
G. Delle servitù su fondi e del pascolo pubblico
Art. 122
I. Diritti di 1 In caso di dubbio il diritto di pascolo può essere esercitato solo con il pascolo bestiame svernato con il prodotto del fondo dominante. 1. Esercizio
1.7.2011 Il proprietario gravato può, nonostante l'esistenza della servitù, fare quanto è necessario per la coltivazione del suo fondo. Se con ciò il proprietario del fondo dominante viene considerevolmente danneggiato, egli potrà chiedere il risarcimento del danno.
Art. 123
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare il diritto di pascolo contro 2. Diritto di piena indennità. riscatto
Restano riservate le disposizioni della legislazione forestale concernenti il riscatto per motivi di polizia forestale. 1)
Art. 124
Se un comune o un consorzio ha un diritto di pascolo sul terreno 3. Riscatto contro appartenente a un altro comune o consorzio, la corporazione a cui spetta cessioni terreno di questo diritto è tenuta a permettere il riscatto solo contro cessione in proprietà di una corrispondente porzione dell'immobile gravato.
Il medesimo diritto compete inoltre ai proprietari privati di alpi, i quali abbisognano di un rifugio contro la neve per il loro bestiame.
Art. 125
Il diritto di far legna può essere esercitato solo entro i limiti voluti da una II. Diritto di far razionale economia forestale. Se in seguito a cattiva coltivazione si legna 1. Esercizio rendesse necessario limitare considerevolmente l'utilizzazione del legno, il colpevole dovrà, a seconda delle circostanze, o differire la propria utilizzazione a favore del danneggiato fino al momento in cui questi riacquisti il pieno esercizio del suo diritto, oppure indennizzarlo.
Art. 126
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare i diritti di far legna e ciò a 2. Riscatto scelta dell'avente diritto, sia pagandogliene il relativo valore sia cedendogli in proprietà una parte del bosco gravato.
Sono riservate le disposizioni della legislazione forestale.
Art. 127
I diritti di raccogliere strame possono essere esercitati soltanto nei limiti III. Diritto di raccogliere delle norme della polizia forestale. 2) strame
Per il riscatto di tale diritto è applicabile per analogia l'articolo 126 della presente legge.
1) Vedi art. 21 legge forestale, CSC 920.100 e art. 17 OCFo, CSC 920.110 2) Vedi art. 42f. legge forestale, CSC 820.100 1.7.2011 35
Art. 128
IV. Pascolo 1 Il pascolo pubblico (pascolo vago, «traso») deve, dove sussiste, essere pubblico esercitato in modo tale che i diversi complessi dei fondi soggetti vengano gravati in modo quanto mai proporzionato. Il singolo non potrà mediante cambiamenti nell'azienda estendere in modo contrario all'equità gli oneri del pascolo pubblico. Il comune è competente ad emettere le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questi principi.
Il riscatto del pascolo pubblico su fondi privati è garantito.
Ogni comune può decidere il riscatto del pascolo pubblico per il suo territorio o, dove ci sono motivi speciali, anche solo per una parte dello stesso. Fino a tanto che non è avvenuto il riscatto generale, è compito dei proprietari dei fondi riscattati proteggerli mediante recinzione o altre opere dalla pascolazione pubblica.
I proprietari i cui fondi sono stati riscattati dal pascolo pubblico, possono essere esclusi dal comune dalla partecipazione al traso con quella parte del loro bestiame che corrisponde alla diminuzione del terreno soggetto al pascolo pubblico, avvenuta mediante il riscatto.
1) Nei comuni dove il pascolo pubblico serve al bene comune, esso potrà essere introdotto con l'autorizzazione del Governo, se e in quanto non sia già stato revocato o redento mediante riscatto. La decisione del Governo è definitiva. L'introduzione può essere decisa solo con il consenso di due terzi di tutti i proprietari di fondi, ai quali appartengono almeno i due terzi del terreno soggetto al pascolo pubblico.
H. Del pegno immobiliare
Art. 129
I. Purgazione Sono applicabili le prescrizioni del CC 2) concernenti la purgazione delle delle ipoteche ipoteche (art. 828 e 829).
Art. 130
II. Ipoteche legali 1 Un'ipoteca legale a carico del fondo gravato per crediti di diritto
l. Generalità pubblico sussiste soltanto se il diritto cantonale lo prevede. L'ipoteca legale prevale sugli altri pegni soltanto nei casi citati nella legge. I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano lo stesso rango. Le altre ipoteche legali ottengono il rango secondo la loro costituzione.
1) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS
1.7.2011
Art. 131
Un'ipoteca legale sussiste: 2. Le singole ipoteche 1. per le imposte relative ai fondi sull'incremento del valore, sul trapasso di proprietà e su quella fondiaria del Cantone, dei comuni e delle ulteriori corporazioni i diritto pubblico; 2. 1)per le spese dei provvedimenti sostitutivi del comune e del Cantone ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3, articolo 79 capoverso 4, articolo
capoverso 3 e articolo 94 capoverso 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale 2).
Un'ipoteca legale che prevale su tutti gli altri pegni sussiste: 1. 3) per i premi dell'Assicurazione fabbricati dovuti dal proprietario del fondo; 2. 4)per i contributi dovuti da immobili ed edifici a imprese di utilità pubblica (correzioni di fiumi, arginamenti di torrenti, impianti viari, acquedotti, canalizzazioni, impianti elettrici, pianificazioni di quartiere, ricomposizioni particellari e simili) fatta eccezione per le periodiche tasse di utilizzazione; 3. per i contributi dovuti dal proprietario del fondo giusta l'articolo 33 della legge sulle bonifiche fondiarie. 5)
Art. 132
6)L'ipoteca legale si costituisce con il credito di diritto pubblico, ma si 3. Costituzione e estingue se entro due anni dalla data di scadenza non viene iscritta a regi- durata stro fondiario. Per l'aumento di valore accertato con l'imposta sul reddito, sugli utili o l'imposta supplementare nonché per l'imposta sugli immobili la scadenza è di due anni.
La sospensione degli atti esecutivi, la moratoria o l'impugnazione del credito da garantire non sospendono la decorrenza dei termini.
Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione, condono o in altro modo, si estingue in ogni caso anche l'ipoteca.
Le ipoteche che non sono ancora iscritte decadono decorsi cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è subentrata la situazione di fatto motivante il credito.
1) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 2) CSC 801.100 3) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939 4) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 5) CSC 915.100 6) Testo giusta art. 48 n. 1 della legge concernente l'assicurazione fabbricati; CSC 830.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2011 1.7.2011 37
Art. 133
4. Procedura 1 Chi fa valere un'ipoteca legale oppure vuole impedirne l'estinzione mediante iscrizione a registro fondiario deve, dopo aver udito gli interessati, emanare una decisione di diritto di pegno impugnabile.
Detta decisione deve essere brevemente motivata e deve designare in modo particolare il proprietario del pegno, l'oggetto del pegno, il credito garantito da pegno compresi gli interessi e le spese, il debitore del credito di diritto pubblico, le basi su cui il credito è stato calcolato e deve contenere un'istruzione sui rimedi legali; all'occorrenza va disposta l'iscrizione a registro fondiario.
L'avente diritto può disporre un'annotazione per l'iscrizione provvisoria a registro fondiario prima di udire gli interessati. In questo caso la decisione di diritto di pegno deve essere emanata entro un termine di decadenza di
giorni dall'iscrizione provvisoria.
Contro la decisione di diritto di pegno si può fare capo alle stesse opposizioni e impugnazioni come contro il credito garantito. All'occorrenza va concessa visione negli atti al proprietario del pegno non identico al debitore.
Art. 134
5. Cancellazione 1 L'annotazione e l'iscrizione dell'ipoteca vengono cancellate su autorizzanel registro zione dell'avente diritto oppure su disposizione del giudice. fondiario
Chi fa valere un interesse tutelabile, può esigere la cancellazione dell'ipoteca. Se l'avente diritto si rifiuta di autorizzare la totale o parziale cancellazione, entro il termine di 30 giorni egli deve emanare una relativa decisione impugnabile.
Art. 135 1)
I. Del pegno mobiliare
Art. 136
1. Ordinanza 1 Il Gran Consiglio è competente per emanare un'ordinanza concernente i d'esecuzione e pegni sul bestiame, in cui vengono designati i circoli e i funzionari. d'attuazione
Il Governo è competente per emanare un'ordinanza sull'esercizio del prestito a pegno e del mestiere di rigattiere.
1) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 131 cpv. 1 cif. 1
1.7.2011 K. Del registro fondiario
Art. 137
Ogni comune costituisce un circondario di registro fondiario; tuttavia I. Circondari del con il consenso del Governo due o più comuni possono fondersi in un solo registro fondiario circondario di registro fondiario.
Il Governo ha la facoltà di riunire a seconda delle necessità della tenuta del registro fondiario più comuni in un solo circondario. Le decisioni del Governo secondo i capoversi 1 e 2 sono definitive.
Art. 138
L'ufficiale di registro fondiario e i necessari supplenti vengono nominati II. Ufficiale di dal circondario per un periodo di carica di sei anni. registro fondiario Possono essere nominati ufficiali di registro fondiario solo le persone in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato o riconosciuto dal Governo, il quale in casi motivati può autorizzare delle eccezioni. La decisione del Governo è definitiva.
Art. 139 3)
La vigilanza sul registro fondiario spetta al dipartimento designato dal III. Vigilanza Governo. 4)
L'autorità di vigilanza ispeziona regolarmente la gestione degli uffici del registro fondiario, adotta le misure atte a prevenire ed eliminare situazioni inadeguate o irregolari e punisce le violazioni degli obblighi d'ufficio commesse dai funzionari e impiegati dell'ufficio del registro fondiario.
Art. 139a 5)
Contro le decisioni dell'ufficiale del registro e la sua gestione è dato il IV. Ricorso in ricorso di registro fondiario all'autorità di vigilanza conformemente al- materia di registro fondiario l'articolo 956 capoverso 2 CC 6).
1) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3406; entrata in vigore il 1° gen. 2007 2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007 3) Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; M del 15 novembre 1994, 559;
PGC 1994/95, 883 4) Giusta DG del 12 sett. 1995 è competente il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 5) Introduzione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; M del 15 novembre 1994, 559; PGC 1994/95, 883 1.7.2011 39
1)La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata con ricorso di registro fondiario entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale. La procedura si conforma al Codice di procedura civile 2).
Art. 140
V. Tasse Il Governo è autorizzato, mediante ordinanza, a fissare le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario e per le relative operazioni di misurazione. 3) Tali tasse si devolvono al circondario del registro fondiario.
Art. 141
VI. Impianto del 1 Il registro fondiario viene impiantato per comune politico, anche se il registro fondiario circondario del registro fondiario abbraccia più comuni.
4) Il Governo ha la facoltà di stabilire in quale ordine ed entro quali termini i singoli comuni devono eseguire le misurazioni e introdurre il registro fondiario. Entscheide der Regierung sind endgültig.
Art. 142
VII. Responsa- La responsabilità di diritto civile si conforma all'articolo 955 capoversi 1 e bilità 2.
Art. 143
VIII. Disposizioni Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione sul registro di attuazione fondiario 5).
2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007 5) CSC 217.100
1.7.2011 5. ... 1) A. ... 2)
Art. 144 – 148 3)
III. TITOLO FINALE 1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE A. Del diritto delle persone
Art. 149
I fedecommessi di famiglia si estinguono: Fedecommessi di famiglia 1. con l'estinzione della stirpe legittima; 2. per contratto risp. rinuncia degli interessati; 3. per perimento senza colpa degli oggetti assegnati al fedecommesso; 4. per l'incapacità del titolare della fondazione risp. della massa ereditaria di sostituire il valore consumato del fedecommesso;
Se il fedecommesso si scioglie per l'estinzione della stirpe legittima, esso si devolve, riservate disposizioni divergenti dell'atto di fondazione, agli eredi ab intestato del fondatore secondo i principi della successione legale.
B. Del diritto di famiglia
Art. 150
Il registro dei beni matrimoniali viene custodito presso l'Ufficio del I. Regime dei registro di commercio. Quest'ultimo tiene l'elenco relativo al manteni- beni matrimoniali 1. Registro dei mento dell'unione dei beni ai sensi dell'articolo 9e capoverso 1 Titolo beni matrimoniali finale e alla sottoposizione al nuovo diritto ai sensi dell'articolo 10b capoverso 1 Titolo finale.
1) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 3) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 1.7.2011 41
Art. 151
2. Separazione I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre dei beni su 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime del l'unione dei istanza dei creditori beni, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF).
Art. 152
3. Garanzia dei 1 La moglie che dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto beni apportati matrimoniale vive sotto il regime dell'unione dei beni, può chiedere al dalla moglie in caso di unione dei presidente del tribunale distrettuale di disporre la garanzia dei beni da essa beni apportati nel caso in cui il marito rifiuti la stessa.
Fanno stato le disposizioni sulla procedura per la tutela del matrimonio.
Art. 153
4. Revoca della Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del comunione nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di comunione continuata dei beni su istanza continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione dei creditori per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni.
C. Dei diritti reali
Art. 154
I. Ipoteche legali Un'ipoteca legale costituita secondo il vecchio diritto si estingue se in base al nuovo diritto non è più ammessa. Se il credito di diritto pubblico scade con l'entrata in vigore della presente legge e l'ipoteca legale è ammessa anche in base al nuovo diritto, essa si estingue se non viene iscritta a registro fondiario entro i termini giusta l'articolo 132 della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.
Art. 155
II. Registro I comuni che posseggono già misurazioni catastali approvate e sovvenziofondiario nate dal Cantone con il registro dei beni e libro maestro dovranno rivedere 1. Complemento di istituti prece- e completare le loro misurazioni, come pure gli elenchi dei beni e il libro denti maestro, in quanto ciò sia necessario per il nuovo impianto del registro fondiario.
1.7.2011
Art. 156
Gli altri comuni dovranno compilare registri degli immobili e delle servitù 2. Allestimento di oppure, dove esistono, rivederli e in base ad essi nonché ai protocolli delle registri degli immobili e delle ipoteche intavolare il registro fondiario. servitù
Art. 157
Nei comuni dove esistono già delle prescrizioni di forma che, completate 3. Effetti del o meno, sono state dichiarate sufficienti dal Consiglio federale ai sensi registro fondiario
a) giusta l'art. 46 dell'articolo 46 del Titolo finale, queste forme avranno tutti gli effetti del Titolo finale registro fondiario stesso.
Art. 158
Fino a quando in un comune non sia stato impiantato il registro fondiario b) giusta l'art. 48 ai sensi degli articoli 155 o 156 oppure non sia stato creato un compenso Titolo finale ai sensi dell'articolo 157 della presente legge, ai loro registri degli immobili e delle servitù oppure ai loro protocolli sugli acquisti e sui pegni spetta effetto di registro fondiario, ma non a favore di terzi di buona fede (art. 48 cpv. 3 del Titolo finale).
Art. 159
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. 4. Disposizioni di attuazione D. Diritto procedurale
Art. 160
Le disposizioni della presente legge vengono applicate anche alle proce- I. Diritto dure litispendenti al momento della sua entrata in vigore. applicabile
Fanno stato le seguenti eccezioni e restrizioni: 1. la competenza dell'istanza presso la quale una procedura è litispendente alla data dell'entrata in vigore, viene giudicata in base al diritto precedente; 2. l'ammissibilità di un rimedio legale contro tutte le decisioni comunicate dopo l'entrata in vigore si giudica in base al nuovo diritto.
1.7.2011 43 E. Diritto successorio 1)
Art. 160a 2)
I. Deposito di 1 Il presidente di circolo provvede a una regolare consegna delle ultime ultime volontà e contratti volontà e dei contratti successori conservati presso il circolo all'autorità successori competente per la conservazione ufficiale nel domicilio della persona interessata, che ne viene informata. Se non è possibile determinare il domicilio, per la conservazione rimane competente il circolo.
Se la persona è deceduta, il presidente di circolo provvede all'inoltro delle ultime volontà o del contratto successorio al giudice competente per la notifica.
2. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 161
I. Entrata in Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore 3) della presente legge dopo vigore la sua accettazione da parte del Popolo.
Art. 162
II. Abrogazioni 1 A tal data sono abrogati tutti gli atti legislativi in coraddizione alla presente legge, segnatamente la legge del 5 marzo 1944 4) d'introduzione al codice civile (LICC).
Se in atti legislativi vigenti è fatto riferimento a disposizioni abrogate dalla presente legge, vengono applicate le relative disposizioni della presente legge o dell'ordinanza emanata con la stessa.
Art. 163
III. Modifica di Le leggi qui di seguito elencate vengono adeguate alla legge d'introduzioatti legislativi ne al codice civile e modificate come segue: 1. ... 5) 2. Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni (CPC) del 1o dicembre 1985 6) (CSC 320.000)
Art. 139
1) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 3) Dichiarata in vigore per il 1o ott. 1994 con DG del 27 giu. 1994 4) PDG 222 5) Abrogazione giusta l'art. 17, n. 1 della legge sulla responsabilità dello Stato, CSC 170.050; entrata in vigore il 1° mag. 2007 6) CSC 320.000
1.7.2011 Titolo: IV. Procedura in caso di giurisdizione facoltativa. Il secondo periodo viene cancellato. 3. Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986 1) (CSC 720.000)
Art. 160 cpv. 1:
Le imposte sull'aumento del valore di fondi sono garantite da pegno immobiliare a norma degli articoli 130 sgg. LICC.
Art. 160 cpv. 2:
L'acquirente può chiedere all'Amministrazione delle imposte un'informazione sulle imposte dovute e al venditore una rispettiva garanzia. Se il venditore non dà seguito a questo invito, l'acquirente può garantire le presumibili imposte con pegno sul prezzo d'acquisto.
Art. 160 cpv. 3:
Le parti devono essere informate circa il diritto di pegno secondo le disposizioni dell'ordinanza d'esecuzione. Gli articoli 160 capoverso 4 nonché 161 e 162 sono abrogati. 4. Legge sulla pianificazione territoriale del Canton Grigione, versione del 6 dicembre 1987 2) (CSC 801.100)
Art. 60 cpv. 3:
Per le spese dei provvedimenti sostitutivi, al comune e al Cantone spetta un'ipoteca legale ai sensi degli aricoli 130 sgg. LICC nei confronti del proprietario fondiario. 5. Legge sui comprensori del Cantone dei Grigioni del 28 settembre 1980 3) (CSC 803.200)
Art. 8 cpv. 1:
Per i contributi esiste un diritto d'ipoteca legale ai sensi degli articoli I 30 sgg. LICC che prevale su tutti gli altri pegni.
Art. 9 :
Le decisioni di cui all'art. 7 cpv. 3 possono essere impugnate con ricorso al Tribunale amministrativo entro 20 giorni. 6. Legge sull'Assicurazione fabbricati nel Cantone dei Grigioni del 12 aprile 1970 4) (CSC 830.100)
Art. 23 :
Esiste un diritto di pegno legale sul fabbricato assicurato ai sensi degli articoli 130 sgg. LICC che prevale su tutti gli altri diritti di pegno. 7. Legge sull'indennizzo dei danni causati dalla natura non assicurabili (LIDN) del 23 settembre 1984 5) (CSC 835.100) 1) CSC 720.000 2) CSC 801.100 3) CSC 803.200 4) CSC 830.100 5) CSC 835.100 1.7.2011 45 210.100 Legge d'introduzione al Codice civile svizzero
Art. 21 :
cancellato 8. Legge di introduzione alla legge federale del 12 giugno 1951 sulla conservazione della proprietà fondiaria agricola del 27 settembre 1953 1)
Art. 17 :
abrogato. 9. Vale solo per il testo tedesco.
10. 2)Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni dell'8 giugno 1986
Art. 123 cpv. 3
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati.