210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero
210.100
Legge d'introduzione al Codice civile svizzero 1)
accettata dal Popolo il 12 giugno 1994 2)
I. PARTE GENERALE
1. AUTORITÀ COMPETENTI E PROCEDURA
A. In generale 3)
Art. 1
Dove la presente legge adotta concetti che menzionano soltanto il sesso Designazioni maschile, questi fanno stato per ambedue i sessi, nella misura in cui dal senso della legge non risulti altrimenti.
Art. 2 4)
La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le Oggetto competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice civile svizzero.
La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
1) Approvata dal DFGP il 5 apr. 1994 2) M 2 nov. 1992, 545 e 24 mag. 1993, 175; PGC 1992/93, 812, PGC 1993/94, a a 286 (l lettura), 560 (2 lettura) 1.1.2013 1
Art. 3 – 12 1)
B. Autorità amministrative
Art. 13 2)
I. Competenza Il presidente comunale è competente per: 1. Il presidente comunale 1. art. 720, 720a, la ricezione di notifiche di ritrovamento di oggetti e di animali; egli comunica il ritrovamento di animali all'ufficio cantonale di notifica; 2. art. 721, l'ordine di incanto pubblico; 3. art. 38 OSC 3), la ricezione di notifiche sul rinvenimento di un trovatello; egli impone al bambino un cognome e i nomi e fa la notifica all'ufficio di stato civile.
Art. 14
2. La sovrastanza 1 La sovrastanza comunale è competente per l'emanazione di divieti concomunale cernenti il bosco e il pascolo su territorio comunale (art. 699). Contro tali divieti può essere presentato ricorso al Tribunale amministrativo.
La sovrastanza del comune di domicilio o del comune di attinenza è competente per: 1. 4) Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; 2. 5)Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica registrata; 3. Art. 259 cpv. 2 cifra 3, 260a cpv. 1, impugnazione di un riconoscimento; 4. 6) Art. 550, istanza ufficiale per la dichiarazione di scomparsa giusta giusta l'articolo 6 capoverso 3 della presente legge.
La sovrastanza dell'ultimo comune di domicilio del convenuto è autorità competente per le azioni di paternità ai sensi dell'articolo 261 capoverso 2.
1) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Testo giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posto in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005
1.1.2013
1) La sovrastanza comunale o il servizio da questa designato nel luogo di domicilio della persona avente diritto è competente per l'aiuto all'incasso giusta l'articolo 131 capoverso 1 e l'articolo 290.
2) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato è competente per la conservazione di testamenti e contratti successori (art. 504, 505). 3)
4) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato riceve le notifiche relative ai decessi di persone nel loro luogo di domicilio e le comunica immediatamente al competente ufficio di stato civile.
5) La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo luogo di domicilio di una persona, porta il tribunale distrettuale e l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi a essa comunicati. Testamenti e contratti successori conservati presso il comune vanno inoltrati al tribunale distrettuale. 6)
Art. 15
Il Governo è competente nei seguenti casi: 3. Il Governo 1. Art. 30 cpv. 1, concessione del cambiamento del nome; 7) 2. Art. 57 cpv. 3, 78 e 89 cpv. 1, azione di scioglimento di persona giuridica; 3. 8)Art. 106 cpv. 1, azione di nullità del matrimonio; 9) 1) Testo giusta DGC del 7 dicembre 2011; M del 20 settembre 2011, 1009; PGC 2) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517
cfr. art. 69 segg. della presente legge 4) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 5) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
6) cfr. art. 72 cpv. 1 della presente legge 7) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per la concessione del cambiamento del nome viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 8) Testo giusta legge sull'adeguamento di leggi alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 4, AGS 2006, FUC 4897; entrato in vigore il 1° apr. 2007 9) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'azione di nullità del matrimonio viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 1.1.2013 3 1)Art. 9 cpv. 2 LUD, azione di nullità dell'unione domestica 4. registrata; 2) 5. Art. 882, sorveglianza del sorteggio di rendite fondiarie; 6. Art. 885, autorizzazione a costituire pegni sul bestiame; 7. Art. 907, autorizzazione per l'esercizio del prestito a pegno; 8. Art. 43 cpv. 2 e 3 LDIP, autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio. 3) Il Governo può assegnare a singoli dipartimenti o uffici il disbrigo di affari di suddetta natura. 5)
6) Contro le decisioni del Governo giusta il capoverso 1 cifre 1 e 5–8 può può essere presentato appello al Tribunale cantonale conformemente al Codice di procedura civile 7). Lo stesso vale per decisioni dei dipartimenti, dipartimenti, per quanto il diritto federale non preveda un'altra autorità.
Art. 15a 8)
4. L'Amministra- 1 Per l'allontanamento immediato secondo l'articolo 28b capoverso 4 è zione cantonale competente la Polizia cantonale. La procedura si conforma alla legge sulla polizia 9).
Il Governo può creare un ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza e designa il servizio competente.
1) Testo giusta legge sull'adeguamento di leggi alla legge federale sull'unione domestica registrata di coppie omosessuali, art. 1, n. 4, AGS 2006, FUC 4897; entrato in vigore il 1° apr. 2007 2) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'azione di nullità dell'unione domestica registrata viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 3) Con l'art. 3 dell'ordinanza sulla delega di competenze del Governo ai dipartimenti e ai servizi, CSC 170.340, la competenza per l'autorizzazione per stranieri a contrarre matrimonio viene delegata all'Ufficio per questioni di polizia e di diritto civile; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 5) cfr. ordinanza, CSC 170.340 6) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
350.500; entrata in vigore il 1° gennaio 2010 9) CSC 613.000
1.1.2013
Art. 16
La procedura si conforma alle disposizioni della legge sulla giustizia II. Procedura amministrativa.
… 2)
3) Le decisioni del Governo, dei dipartimenti cantonali e delle altre autorità cantonali in materia di diritto civile possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile 4) dinanzi al Tribunale cantonale, se secondo il diritto superiore è necessario un giudizio di ultima istanza da parte di un tribunale cantonale 2. PUBBLICAZIONI 5) A. L'atto pubblico
Art. 17 6)
B. Pubblicazioni
Art. 18
Le pubblicazioni, gli avvisi pubblici, le diffide e notifiche prescritte dal I. Mezzi di CC 7) e dalla presente legge vengono effettuate sul Foglio Ufficiale Can- pubblicazione tonale, se non è prescritto diversamente mediante legge o ordinanza del Gran Consiglio.
La pubblicazione concernente un oggetto trovato manifestamente di poco valore (art. 720) può avvenire in altro modo adeguato.
Resta riservato il diritto dell'autorità competente di provvedere ad altre pubblicazioni adeguate, come pure alla pubblicazione sul Foglio Ufficiale Svizzero di Commercio prescritta dal CC.
2) Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3405; entrata in vigore il 1° gen. 2007 1° mag. 2005 6) Abrogazione giusta art. 51 della legge sul notariato, CSC 210.300; entrata in vigore il 1° mag. 2005 1.1.2013 5
Art. 19
II. Pubblicazione Nei seguenti casi la pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale deve ripetuta avvenire due volte di seguito: 1. Art. 36, diffida alla notifica nella procedura per dichiarazione di persona scomparsa; 2. Art. 555, grida per la ricerca di eredi; 3. Art. 558, comunicazione ai beneficiati della disposizione pubblica di ignota dimora; 4. Art. 582, grida per inventario pubblico; 5. Art. 595, grida per liquidazione d'ufficio; 6. Art. 662, avviso in caso di prescrizione acquisitiva straordinaria; 7. Art. 43 Titolo finale, diffida pubblica per la notifica e l'iscrizione di diritti reali.
II. PARTE SPECIALE 1. DEL DIRITTO DELLE PERSONE A. Stato civile
Art. 20 1)
2) I. Circondari e I circondari di stato civile comprendono il territorio di uno o più circoli uffici di stato civile o parti di essi e vengono determinati in via definitiva dal Governo nell'ambito del diritto federale e dopo aver udito i circoli interessati.
3) Il Governo definisce in via definitiva, dopo aver udito i circoli interessati, la sede e il nome degli uffici di stato civile.
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
1) Testo dei capoversi 1 e 2, nonché introduzione del capoverso 3 giusta DGC del
20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2004/2005, 606; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 26 gen. 2005. Posti in vigore con DG del 1° feb. 2005 per il 1° gen. 2005 3) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS
1.1.2013
Art. 20a 1)
Il consiglio di circolo nomina, previa approvazione da parte dell'autorità II. Ufficiale di cantonale di vigilanza, il numero necessario di ufficiali di stato civile, stato civile designa il capo dell'ufficio e ne disciplina la supplenza.
Se un circondario di stato civile si estende al territorio di più circoli politici, questi si accordano sull'autorità di nomina e sulla procedura di nomina.
Sono eleggibili le persone che soddisfano i requisiti del diritto federale e che sembrano abili all'esercizio autonomo della funzione.
Art. 20b 2)
I comuni si assumono le spese per l'istituzione e la gestione dell'ufficio III. Spese di stato civile in proporzione al numero degli abitanti, nella misura in cui non adottino una regolamentazione diversa. Sono considerati costi d'esercizio anche i costi per l'utilizzo della banca dati federale dello stato civile.
L'onere di tempo necessario al trasferimento nel registro di stato civile informatizzato di iscrizioni a registro grossolanamente errate, deve essere indennizzato dal comune del precedente ufficio di stato civile.
Art. 20c 3)
Quale autorità di vigilanza il Dipartimento decide in merito a: IV. Autorità di vigilanza 1. art. 47, misure disciplinari; 4) 2. art. 85 cpv. 1 OSC , disposizione di ispezioni; 3. art. 86 cpv. 1 OSC, interventi contro la gestione irregolare dell'ufficio; 4. art. 87 OSC, destituzione o mancata rielezione di un ufficiale di stato civile; 5. art. 90 cpv. 1 OSC, ricorsi contro decisioni dell'ufficiale di stato civile; 6. art. 91 OSC, pena per violazioni all'obbligo di notifica.
Le rimanenti competenze di vigilanza competono all'ufficio.
1) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 2) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 3) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 1.1.2013 7
Art. 20d 1)
V. Rimedi 1 Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso al Dipartigiuridici mento. Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile 3) dinanzi al Tribunale cantonale.
B. Fondazioni
Art. 21
5) I. Autorità di L'ufficio designato dal Governo è autorità di vigilanza e di modificavigilanza e di zione per le fondazioni con sede nel Cantone dei Grigioni, ad eccezione modificazione 4) delle fondazioni di famiglia e delle fondazioni ecclesiastiche.
6) Questo ufficio:
sorveglia le fondazioni;
modifica su richiesta l'organizzazione e lo scopo di una fondazione;
scioglie una fondazione se il suo scopo è diventato irraggiungibile;
chiede lo scioglimento di una fondazione se lo scopo della fondazione è diventato illegale o immorale. 3 7) Il Governo emana un'ordinanza concernente la vigilanza sulle fondazioni del diritto privato e pubblico 8).
... 9) 1) Introduzione giusta DGC del 20 ott. 2004, M del 29 giu. 2004, 1027; PGC 5) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 6) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 7) Testo giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 2006/2007, 205; il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 6 dic. 2006. Posto in vigore il 1° lug. 2007 con DG del 22 mag. 2007 8) CSC 219.100 9) Abrogazione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC
1.1.2013
Art. 21a 1)
Per fondazioni di previdenza a favore del personale fanno stato la II. Vigilanza sulle Convenzione intercantonale sulla vigilanza sulle fondazioni e LPP della fondazioni di previdenza a 2) e la legge federale sulla previdenza professionale per favore del Svizzera orientale personale la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP) 3).
Art. 22
4)
La vigilanza sulle fondazioni ecclesiastiche delle Chiese di Stato viene III. Vigilanza sulle fondazioni esercitata dagli organi delle stesse. delle Chiese di Stato
L'alta vigilanza spetta al Governo.
Art. 23 5)
Art. 24
L'autorità di vigilanza dopo aver eseguito un'istruttoria e udito gli inte- 2. Sanzioni ressati a seconda della gravità della colpa può comminare le seguenti san- disciplinari curatela e zioni disciplinari: 1. diffida; 2. multa fino a 5 000 franchi; 3. sospensione da una carica fino a 6 mesi; 4. destituzione da una carica;
Resta riservata la responsabilità civile e penale.
6) In casi gravi, l'ufficio designato dal Governo istituisce un commissario commissario di Governo.
1) Introduzione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 2) CSC 219.160 5) Abrogazione giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 225; posta in vigore retroattivamente al 1° gen. 20087 con DG del 5 feb. 2008 6) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 1.1.2013 9
Art. 25 1)
Art. 25a 2)
4) 3)VI. Rimedi In virtù della legge sulla giustizia amministrativa 5) le decisioni dell'aulegali dell'autorità di vigilanza e di modificazione possono essere impugnate dinanzi al Dipartimento preposto.
6) Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con appello conformemente al Codice di procedura civile 7) dinanzi al Tribunale cantonale.
C. Consorzi di almende e simili enti
Art. 26
I. Personalità Hanno personalità giuridica senza iscrizione nel registro di commercio i giuridica consorzi di almende, di alpi, i consorzi rurali, di boschi, di fontane, d'irrigazione e simili (art. 59 cpv. 3).
Art. 27
II. Diritto Tutti i rapporti giuridici dei consorzi vengono regolati dagli statuti, risercoattivo e vate le disposizioni la cui applicazione è prescritta dalla legge. Se gli stadispositivo tuti non contengono alcuna prescrizione, valgono le disposizioni qui di seguito specificate.
Art. 28
III. Organizza- 1 L'assemblea sociale, nella quale ogni socio ha il diritto di voto, è l'orzione gano supremo del consorzio. Essa è convocata dalla direzione. La convocazione ha luogo a norma degli statuti, in ogni caso ogni qualvolta lo esigono gli interessi del consorzio ed inoltre, per legge, quando un quinto dei soci lo richiede.
1) Abrogazione giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 225; posta in vigore retroattivamente al 1° gen. 20087 con DG del 5 feb. 2008 2) Introduzione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; vedi nota 3 all'art. 16 3) Nuova numerazione giusta DGC del 31 ago. 2006; M del 24 apr. 2006, 5; PGC 4) Testo giusta DGC del 2 ott. 2007; M del 26 gen. 2007, 355; PGC 2007/2008, 5) CSC 370.100 6) Testo giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 segg.;
1.1.2013 L'assemblea sociale ha, per legge, il diritto di destituire in ogni momento la direzione quando esiste un motivo importante.
La direzione ha il diritto e il dovere, entro i limiti delle sue competenze, di curare gli interessi del consorzio e di rappresentarlo.
Art. 29
Per la validità di risoluzioni dell'assemblea sociale e della direzione è IV. Votazioni necessario, per legge, che per quanto possibile tutti i membri siano stati convocati alla rispettiva seduta. Le risoluzioni sono prese a maggioranza assoluta dei votanti, nella misura in cui la legge o gli statuti non dispongano diversamente.
Per i consorzi con diritto a quote è necessaria la maggioranza delle quote rappresentate per la validità delle risoluzioni dell'assemblea sociale. A ogni quota intera spetta un voto intero. Frazioni di una quota hanno un diritto di voto corrispondente alla rispettiva frazione.
Art. 30
Ogni socio ha per legge il diritto di contestare le risoluzioni del consorzio V. Contestazioni che egli ritiene ledano i suoi diritti acquisiti. di risoluzioni
Art. 31
I membri del consorzio con diritto a quote sul patrimonio sociale hanno VI. Disposizione la facoltà di disporne liberamente. Gli statuti devono stabilire in quale del patrimonio sociale e dei misura i diritti a quota possano essere suddivisi in frazioni. diritti a quota
I soci non possono chiedere alcuna divisione del patrimonio sociale.
Il consorzio come tale ha il diritto di prendere decisioni concernenti l'amministrazione e l'uso, come pure il cambiamento, la costituzione in pegno e l'alienazione del patrimonio sociale. Per l'alienazione è richiesta, per legge, la maggioranza di due terzi dei soci rispettivamente dei diritti a quota.
Art. 32
I diritti a quota sono per legge parificati ai fondi ai sensi dell'articolo 655 VII. Trattamento capoverso 2 cifra 2. A norma di legge essi non possono essere divisi in delle quote agli effetti del registro frazioni inferiori a un quarto. fondiario
L'alienazione dei diritti a quota e la costituzione di diritti reali sugli stessi abbisognano per la loro validità dell'iscrizione a registro fondiario. Non è richiesto l'atto pubblico. Se ci sono quote date in pegno, il consorzio può costituire in pegno i beni immobili solo con l'autorizzazione del Dipartimento competente per 1.1.2013 11 il registro fondiario. Questa può essere concessa specialmente se la costituzione in pegno avviene per eseguire bonifiche, come miglioramenti del suolo, costruzioni e miglioramenti di edifici e strade. Il Dipartimento può subordinare la concessione dell'autorizzazione all'osservanza di un piano di ammortamento.
L'impianto e la tenuta di speciali elenchi dei diritti a quota che sono parte costitutiva del registro fondiario, verranno regolati da un'ordinanza 1) del Governo.
2) Il Dipartimento, quale autorità di vigilanza sul registro fondiario, decide in caso di controversia se un consorzio è soggetto a quest'articolo.
Art. 33
VIII. 1 Per lo scioglimento del consorzio è richiesta, per legge, la maggioranza Scioglimento del dei due terzi di tutti i soci, rispettivamente di tutti i diritti a quota. Il consorzio patrimonio sociale viene diviso tra i soci.
Nei consorzi con diritti a quota questa divisione ha luogo per quote.
Art. 34
IX. Diritto Le disposizioni del CC 3) e del CO 4) sono applicabili sussidiariamente ai sussidiario consorzi del diritto cantonale.
Art. 35
X. Riserva di Per i consorzi che servono a scopi pubblici restano riservati il diritto diritto pubblico pubblico e la vigilanza dello Stato.
2. DEL DIRITTO DI FAMIGLIA 5) A. Dell'adozione
Art. 36
1. Competenza, 1 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti decide in merito all'adoprocedura zione.
Essa può incaricare degli accertamenti un servizio idoneo.
1) CSC 217.550
1.1.2013 Le autorità cantonali, regionali e comunali, nonché terzi sono tenuti a fornire le informazioni necessarie per la decisione d'adozione. È fatto salvo il segreto professionale.
La procedura e l'impugnazione si conformano alle disposizioni generali della presente legge.
Art. 36a
Il Governo designa l'autorità che coordina la procedura d'informazione 2. Conoscenza sui dati personali dei genitori naturali e che su richiesta consiglia e della filiazione sostiene il minore (art. 268c).
Essa può incaricare servizi idonei in particolare di ulteriori accertamenti, della consulenza, della presa di contatto e della mediazione.
B. Diritto al mantenimento
Art. 37
Il comune di domicilio del figlio avente diritto al mantenimento versa Anticipi anticipi per il mantenimento dello stesso quando i genitori non soddisfano il loro obbligo di mantenimento (art. 293 cpv. 2 CC).
C. Protezione dei minori e degli adulti
Art. 38
Esistono le seguenti autorità di protezione dei minori e degli adulti: I. Autorità di protezione dei
Engadina/Valli meridionali (Distretti Bernina, Inn e Maloja); minori e degli
Grigioni centrale/Moesa (Distretti Albula, Hinterrhein e Moesa); adulti 1. Organizzazione
Grigioni settentrionale (Distretti Landquart, Plessur e Imboden); e competenza
Prettigovia/Davos (Distretto Prettigovia/Davos); geografica
Surselva (Distretto Surselva).
I membri dell'autorità hanno diritto e sono tenuti alla supplenza in seno ad altre autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Dal punto di vista amministrativo, le autorità di protezione dei minori e degli adulti sono subordinate al Dipartimento designato dal Governo.
Art. 39
Le autorità di protezione dei minori e degli adulti sono autorità cantonali 2. Posizione e indipendenti nell'applicazione del diritto. compiti
Esse svolgono i compiti di protezione dei minori e degli adulti attribuiti loro dal Codice civile e dal rimanente diritto federale, se il diritto cantonale non delega tali competenze a un'altra autorità.
1.1.2013 13
Art. 40
3. Direzione 1 I responsabili delle autorità di protezione dei minori e degli adulti formano la direzione.
Fatte salve le competenze dell'autorità di vigilanza, alla direzione spettano in particolare i seguenti compiti:
coordinamento e collaborazione;
sviluppo di una prassi uniforme;
regolamentazione della supplenza tra autorità;
scambio di informazioni ed esperienze;
stipulazione dell'accordo di prestazioni con il Dipartimento e sua attuazione;
controllo del preventivo;
garanzia di una formazione e di un perfezionamento professionali appropriati dei membri delle autorità, dei curatori professionali e dei curatori privati.
Essa allestisce il preventivo a destinazione del Governo e sottopone al Dipartimento proposte per la determinazione di standard, nonché per lo sviluppo e la garanzia della qualità.
La direzione si costituisce da sé. Il presidente la rappresenta nei confronti del Dipartimento.
Art. 41
4. Vigilanza 1 Il Governo esercita la vigilanza sulle autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Nei limiti delle facoltà di vigilanza, può impartire istruzioni alle autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 42
5. Sede È considerato sede dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti e quindi domicilio del minorenne sotto tutela (art. 25 cpv. 2) e del maggiorenne sotto curatela generale (art. 26) il comune:
nel quale l'interessato ha il proprio domicilio al momento della costituzione della tutela oppure della curatela generale, oppure
nel quale trasferisce il proprio domicilio dopo la costituzione della tutela o della curatela generale.
Art. 43
6. Organico 1 Ogni autorità di protezione dei minori e degli adulti è costituita da:
un responsabile a tempo pieno;
almeno due altri membri a tempo pieno o a titolo principale;
funzionari incaricati qualificati e altri collaboratori del segretariato.
I membri dell'autorità dispongono della necessaria idoneità personale e professionale.
1.1.2013 Se la situazione lo richiede, quali membri dell'autorità a titolo accessorio possono essere assunte persone con conoscenze particolari.
Art. 44
Il Governo nomina per ogni autorità un responsabile e gli altri membri. 7. Assunzione e previdenza
La competenza per l'assunzione e il licenziamento degli altri collabora- professionale tori si conforma alla legge sul personale.
Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale dei membri dell'autorità, dei funzionari incaricati qualificati e degli altri collaboratori si conformano al diritto cantonale sul personale e sulla previdenza professionale.
Art. 45
Il responsabile dirige l'autorità di protezione dei minori e degli adulti dal 8. Gestione punto di vista del personale, dell'esercizio e specialistico. Egli vigila sull'intera attività e rappresenta l'autorità verso l'esterno.
Art. 45a
Il Governo designa l'autorità centrale per le convenzioni internazionali 9. Convenzioni nei settori della protezione dei minori e degli adulti, nonché l'autorità internazionali preposta all'esecuzione in caso di rinvio di minori.
Questa autorità può incaricare servizi idonei dell'adempimento di compiti, in particolare dell'accertamento della situazione del minore e della famiglia all'estero, dello svolgimento di procedure di conciliazione e mediazione all'estero, nonché del rinvio di un minore all'estero.
Art. 46
La gestione dell'ufficio dei curatori professionali è un compito regionale. II. Uffici dei Le regioni possono svolgere il compito da sole o in comune. curatori Gli uffici dei curatori professionali dirigono, su incarico dell'autorità di 1. Posizione e protezione dei minori e degli adulti, le misure di protezione dei minori e compiti degli adulti ordinate.
Essi sono competenti per la consulenza e il sostegno dei tutori e dei curatori privati.
Art. 47
Ogni ufficio dei curatori professionali è di norma costituito da un 2. Organico responsabile, dai curatori professionali e dai collaboratori del segretariato.
Le regioni devono garantire che vengano creati e occupati i posti necessari per un adempimento dei compiti professionalmente adeguato e tempestivo.
1.1.2013 15 Su richiesta dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, in caso di inadempienza della regione, l'autorità di vigilanza può nominare a spese di quest'ultima un curatore professionale.
Art. 48
3. Presupposti 1 Può essere assunto quale curatore professionale chi dispone della d'assunzione necessaria idoneità personale e di un diploma riconosciuto, di norma nei settori dell'assistenza sociale, della pedagogia/psicologia o del diritto.
In casi eccezionali motivati, con il consenso della competente autorità di protezione dei minori e degli adulti, si può prescindere dal requisito di un diploma riconosciuto.
Nell'assunzione di curatori professionali si può ricorrere al sostegno dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, che avrà voto consultivo.
Art. 49
4. Gestione Il responsabile dirige l'ufficio dei curatori professionali dal punto di vista del personale, dell'esercizio e specialistico. Egli vigila sull'intera attività e rappresenta l'ufficio dei curatori professionali verso l'esterno.
Art. 50
III. Direzione degli 1 I curatori professionali si occupano di curatele che l'autorità di proteuffici dei curatori zione dei minori e degli adulti non delega a terzi. 1. In generale 2 Le disposizioni sulla gestione delle curatele valgono per analogia per il settore della protezione dei minori.
Art. 50a
2. Vigilanza I curatori sono soggetti alla vigilanza materiale dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti, che può loro impartire istruzioni.
Art. 50b
3. Esecuzione L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può accollare i costi sostitutiva dell'esecuzione sostitutiva ai curatori che colpevolmente non adempiono ai loro doveri.
Art. 51
IV. Ricovero a 1 È autorizzato a ordinare il ricovero a scopo di assistenza: scopo di assistenza a) chi è autorizzato all'esercizio indipendente della professione nel Can- 1. Ricovero tone quale medico: medico
a) Ordine 1. dell'assistenza di base; 2. in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia;
1.1.2013 3. in possesso di un titolo di medico specialista in psichiatria e psicoterapia infantile e dell'adolescenza;
ogni medico distrettuale;
il medico curante dell'istituto collocante.
Per l'esecuzione si può ricorrere all'aiuto della polizia.
La decisione di ricovero medico va comunicata senza indugio all'autorità di protezione dei minori e degli adulti e al rappresentante legale.
Art. 51a
Se il ricovero medico dura più di sei settimane, al più tardi dieci giorni b) Proroga lavorativi prima della scadenza di tale termine l'istituto deve presentare all'autorità di protezione dei minori e degli adulti una richiesta motivata di continuazione della misura.
Art. 52
Per il trasferimento in un altro istituto è necessaria una nuova decisione 2. Trasferimento di ricovero. in un altro istituto
La competenza si conforma a quella per la dimissione.
Art. 53
L'istituto decide in merito alla dimissione in caso di ricovero medico fino 3. Dimissione a sei settimane, come pure in singoli casi nei quali l'autorità di protezione dei minori e degli adulti gli ha delegato la competenza relativa alla dimissione.
Se la competenza per la dimissione spetta all'autorità di protezione dei minori e degli adulti, l'istituto deve presentare una proposta motivata appena le condizioni per il ricovero non sono più adempite.
Art. 54
All'occorrenza, il medico curante può concordare con la persona ricove- 4. Assistenza e cure rata, prima della sua dimissione, assistenza e cure successive al ricovero successive ricovero al adeguate. a) Ordine
Se non si giunge a un tale accordo, in caso di rischio di recidiva l'autorità di protezione dei minori e degli adulti può, su richiesta del medico curante, ordinare assistenza e cure successive al ricovero adeguate per un massimo di dodici mesi.
Art. 54a
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sull'assistenza e b)Vigilanza sulle cure successive al ricovero ordinate.
La persona o il servizio incaricato di occuparsi dell'assistenza e delle cure successive al ricovero ordinate è tenuto a presentare rapporto 1.1.2013 17 all'autorità di protezione dei minori e degli adulti dopo dodici mesi o secondo istruzioni.
Se le condizioni per l'assistenza e le cure successive al ricovero ordinate non sono più adempite, il fatto va comunicato senza indugio all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 54b
c) Revoca 1 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti revoca d'ufficio o su richiesta l'assistenza e le cure successive al ricovero se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.
Assistenza e cure successive al ricovero terminano al più tardi alla scadenza della durata stabilita, sempre che non sussista un nuovo ordine dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 55
5. Misure 1 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti può ordinare misure ambulatoriali ambulatoriali che appaiano adeguate a impedire un ricovero a scopo di
a) Ordine assistenza o a evitare una ricaduta.
Essa può imporre all'interessato segnatamente:
di ricorrere regolarmente a una consulenza o a un accompagnamento professionali e di attenersi alle disposizioni a ciò associate;
di sottoporsi a una terapia o a un trattamento indicato per ragioni mediche;
di astenersi dal consumo di bevande alcoliche e di altre sostanze che creano dipendenza e di sottoporsi ai relativi test per determinare il consumo di alcol e di altre sostanze che creano dipendenza;
di osservare ulteriori istruzioni sul comportamento.
Le misure ambulatoriali possono fare parte dell'assistenza e delle cure successive al ricovero.
Art. 55a
b) Vigilanza e 1 L'autorità di protezione dei minori e degli adulti vigila sul rispetto delle revoca misure ambulatoriali e verifica ogni anno se le condizioni sono ancora adempite.
Essa le revoca d'ufficio o su richiesta se lo scopo è raggiunto oppure non può essere raggiunto e se è necessario un ricovero a scopo di assistenza.
Per il resto sono applicabili le disposizioni relative all'assistenza e alle cure successive al ricovero ordinate.
Art. 56
V. Procedura 1 Fatte salve disposizioni divergenti della presente legge e del Codice 1. Diritto civile, la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli applicabile
1.1.2013 adulti si conforma al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
I procedimenti nel settore della protezione dei minori e degli adulti non sono pubblici.
Art. 57
Il procedimento dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli 2. Litispendenza adulti diviene pendente in giudizio con l'inoltro di una domanda o tramite l'apertura d'ufficio.
Il procedimento viene aperto d'ufficio:
se perviene una denuncia di minaccia non palesemente infondata;
in presenza di indizi concreti relativi al bisogno d'aiuto e di protezione di un minorenne o di un maggiorenne;
se l'autorità viene adita nei casi stabiliti dal Codice civile.
L'apertura di un procedimento va comunicata all'interessato e ai suoi rappresentanti legali.
Art. 58
Il responsabile dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti o un 3. Direzione del membro dell'autorità da lui designato dirige e istruisce il procedimento. procedimento e istruzione
Rientrano nella competenza della direzione del procedimento in partico- a) In generale lare:
ordine di provvedimenti cautelari in caso di particolare urgenza (art. 445 cpv. 2);
designazione di un rappresentante nel procedimento per la protezione dei minori o degli adulti (art. 314abis e 449a);
concessione del gratuito patrocinio;
emanazione di decisioni di stralcio e di non entrata nel merito.
Art. 58a
L'audizione personale dell'interessato viene svolta di norma da un mem- b) Audizione bro dell'autorità. In presenza di circostanze particolari può esserne incaricato uno specialista.
Su richiesta dell'interessato o in caso di grave intervento nei diritti della personalità, l'audizione viene svolta dall'autorità collegiale, qualora ciò non risulti sproporzionato.
Il contenuto sostanziale per la decisione va annotato in un verbale.
Art. 58b
Se le persone interessate dal procedimento o terzi rifiutano ingiustificata- c) Esecuzione mente di collaborare, il membro dell'autorità che si occupa dell'istruzione dell'obbligo collaborare di può ordinare l'esercizio coatto dell'obbligo di collaborare. Sono ammessi in particolare:
1.1.2013 19
la traduzione forzata;
la visita da parte di un medico;
l'edizione o il sequestro di documenti, oggetti o valori patrimoniali.
Per l'esercizio coatto si può ricorrere all'aiuto della polizia.
Le persone che violano ingiustificatamente l'obbligo di collaborare devono farsi carico dei costi provocati dall'esercizio coatto.
Art. 59
4. Decisione Qualora non sia prevista una competenza individuale, l'autorità di protea) Autorità zione dei minori e degli adulti decide nella composizione di tre membri. collegiale
Art. 59a
b) Competenza Rientrano nella competenza individuale del responsabile o del suo supindividuale del plente: responsabile
l'ordine o la revoca dell'effetto sospensivo nella procedura di
l'emanazione di decisioni d'esecuzione (art. 450g).
Art. 59b
c) Competenza Nella procedura di protezione dei minori rientrano nella competenza individuale nella individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione: protezione dei minori a) la presentazione al tribunale competente dell'istanza di nuovo disciplinamento dell'autorità parentale (art. 134 cpv. 1);
nuovo disciplinamento dell'autorità parentale in caso di accordo tra i genitori o di decesso di un genitore, nonché approvazione di contratti di mantenimento (art. 134 cpv. 3, art. 287);
nuovo disciplinamento delle relazioni personali in caso di accordo tra i genitori, senza modifica dell'autorità parentale o del contributo di mantenimento (art. 134 cpv. 4);
presentazione di un'istanza che ordini una rappresentanza del figlio in procedure di divorzio o di separazione (art. 146 cpv. 2 n. 2, art. 299 cpv. 2 lett. b CPC);
consenso all'adozione di un minore sotto tutela (art. 265 cpv. 3);
trasferimento dell'autorità parentale da un genitore all'altro a richiesta congiunta dei genitori (art. 298 cpv. 3);
trasferimento dell'autorità parentale congiunta a richiesta congiunta
nomina di un curatore per l'accertamento della paternità e per disciplinare il mantenimento (art. 309, art. 308 cpv. 2);
ordine di compilazione di un inventario e di consegna periodica di conti e rapporti sulla sostanza del figlio (art. 318 cpv. 3, art. 322 cpv. 2);
autorizzazione di prelevamenti sulla sostanza del figlio (art. 320 cpv. 2);
1.1.2013
k) ordine di istituire una curatela di rappresentanza per salvaguardare i diritti successori dell'infante concepito (art. 544 cpv. 1bis).
Art. 59c
Nella procedura di protezione degli adulti rientrano nella competenza d) Competenza individuale del membro dell'autorità che si è occupato dell'istruzione: individuale nella protezione degli
verifica, interpretazione e completamento del mandato precauzionale, adulti nonché informazione del mandatario sui suoi obblighi e consegna del documento (art. 363, 364);
determinazione del compenso, in assenza di disposizioni in tal senso nel mandato precauzionale (art. 366);
consenso per atti giuridici inerenti all'amministrazione straordinaria dei beni (art. 374 cpv. 3);
determinazione del potere di rappresentare in caso di misure mediche (art. 381, art. 382 cpv. 3);
compilazione di un inventario, nonché ordine di compilare un inventario pubblico (art. 405 cpv. 2 e 3);
avvio e trasferimento della misura in corso all'autorità di protezione dei minori e degli adulti del nuovo domicilio (art. 442, 444).
Art. 60
Il Tribunale cantonale è l'autorità giudiziaria di reclamo. 5. Autorità giudiziaria di
Fatte salve disposizioni divergenti della presente legge e del Codice reclamo civile, la procedura si conforma al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
Non trovano applicazione le disposizioni sulla sospensione del termine, nonché su nuovi fatti e mezzi di prova.
Art. 61
Gli specialisti dei settori medicina, cure, formazione, educazione, assi- VI. Disposizioni stenza, consulenza sociale e religione che nell'esercizio della loro profes- comuni 1. Obblighi di sione vengono a conoscenza di un'acuta minaccia per gli altri o per sé avviso cantonali stesso di un minore o di una persona adulta, sono obbligate a dare avviso di tale minaccia.
Chi è in possesso di direttive del paziente, deve comunicarle al medico curante, qualora venga a conoscenza dell'incapacità di discernimento della persona che le ha impartite.
Art. 62
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti comunica le decisioni 2. Comunicazioni alle autorità che per adempiere ai compiti loro attribuiti dalla legge devono essere a conoscenza dell'ordine e della revoca di una curatela o di una tutela, nonché del disciplinamento dell'autorità parentale.
1.1.2013 21 Decisioni relative a interessi dei figli vanno comunicate al minore secondo le disposizioni del Codice di procedura civile relative agli interessi dei figli nelle questioni inerenti al diritto di famiglia.
Art. 63
3. Spese 1 Per la procedura dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli
a) Procedura adulti vengono riscosse spese.
In procedure di protezione dei minori e in procedure concernenti le relazioni personali, l'autorità parentale o il mantenimento, le spese vanno a carico dei genitori, di chi detiene l'autorità parentale o del genitore tenuto al mantenimento.
In presenza di circostanze particolari, si può rinunciare a riscuotere spese procedurali, se la procedura non è stata avviata in modo temerario o sconsiderato.
In procedimenti dinanzi all'autorità di protezione dei minori e degli adulti non vengono di norma concesse ripetibili.
Per il resto, la riscossione di spese procedurali si conforma alla legislazione sull'amministrazione della giustizia civile.
Art. 63a
b) Misure 1 I costi delle misure sono a carico dell'interessato o di chi detiene l'autorità parentale, nella misura in cui non siano tenuti al pagamento terzi.
In via subordinata sono a carico dell'ente pubblico competente per l'assistenza di diritto pubblico. Sono applicabili le disposizioni corrispondenti.
Art. 64
4. Archiviazione 1 Gli atti vengono archiviati dall'autorità di protezione dei minori e degli
a) Competenza adulti, rispettivamente, in caso di procedura giudiziaria, dal Tribunale.
Una volta conclusa la tutela o la curatela, i curatori sono tenuti a consegnare in modo ordinato tutti gli atti all'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
Art. 64a
b) Consultazione 1 In merito alla consultazione degli atti di procedimenti conclusi, decide degli atti l'autorità che conserva gli atti.
La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.
Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni con reclamo scritto all'autorità di vigilanza.
1.1.2013
Art. 65
Il regresso sulla persona che ha cagionato il danno intenzionalmente o per 5. Responsabilità negligenza grave avviene secondo la legge sulla responsabilità dello Stato.
Art. 66
Il Governo disciplina in un'ordinanza i dettagli riguardanti in particolare: 6. Disposizioni esecutive
l'organizzazione delle autorità di protezione dei minori e degli adulti;
la direzione degli uffici dei curatori professionali;
il ricovero a scopo di assistenza;
le spese della procedura e delle misure, segnatamente le tasse, nonché il compenso e il rimborso spese per i curatori;
il compenso per i membri a titolo accessorio dell'autorità.
3. DEL DIRITTO SUCCESSORIO A. Diritto successorio legale e disposizioni testamentarie
Art. 67
Se il testatore non lascia eredi legittimi (art. 466), l'eredità spetta: I. Diritto successorio 1. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e di attinenza, se dell'ente pubblico il testatore era attinente del Cantone e ivi domiciliato; 1. Diritto 2. per intero al comune di attinenza, se il testatore era attinente del all'eredità Cantone, ma domiciliato all'estero; 3. in ragione di metà ciascuno al comune di domicilio e al Cantone, se il testatore era domiciliato nel Cantone, ma non attinente dello stesso.
Se il testatore era attinente di diversi comuni grigioni, la quota spettante al comune di attinenza deve essere ripartita tra gli stessi.
L'eredità deve essere destinata a scopi di utilità pubblica.
Art. 68
Se l'eredità è devoluta a un ente pubblico, vengono applicate per analogia 2. Grida le disposizioni della presente legge concernenti l'inventario pubblico, in seguito a grida (art. 592).
Art. 69 1)
I comuni sono tenuti a prendere in consegna testamenti e contratti II. Deposito e successori al fine di custodirli, se il testatore è domiciliato nel comune o, apertura di testamenti e in mancanza di domicilio svizzero, se del comune è attinente giusta l'arti- contratti colo 22 capoverso 3. successori 1. Deposito 1.1.2013 23 Al depositante va rilasciata una ricevuta in cui lo si rende attento che in caso di partenza dal comune egli deve disporre il deposito presso il nuovo ufficio competente.
Art. 70
2. Custodia 1 1)I comuni devono adottare le misure necessarie per la custodia sicura di testamenti e contratti successori.
Va tenuto un registro speciale delle entrate e delle uscite.
I testamenti e i contratti successori devono essere registrati nonché custoditi in busta chiusa in un luogo sicuro e inaccessibile ai non autorizzati.
Art. 71
3. Consegna 1 I testamenti depositati possono essere consegnati, fintanto che il testatore vive, soltanto a quest'ultimo o a una persona da lui autorizzata. La consegna si conforma inoltre agli articoli 509 e 510.
I contratti successori vengono rimessi alla parte contraente soltanto se è depositata una convenzione scritta giusta l'articolo 513 capoverso 1 o se tutte le parti contraenti lo richiedono.
Art. 72 2)
4. Apertura 1 Chi è a conoscenza di un testamento o di un contratto successorio, è tenuto a inoltrare lo stesso al competente presidente del tribunale distrettuale per l'apertura, non appena è venuto a conoscenza del decesso del testatore.
Se il testatore è deceduto, gli eredi conosciuti devono essere convocati dinanzi all'ufficio distrettuale per l'apertura del testamento o del contratto successorio. L'apertura deve essere annotata nel registro.
Art. 73
III. Competenza I testimoni possono deporre o far mettere a verbale le disposizioni per territorio per testamentarie orali dinanzi a ogni presidente di tribunale distrettuale giusta la presa in consegna di gli articoli 506 e 507. disposizioni orali 2 Quest'ultimo deve consegnare alla competente istanza del comune di domicilio del testatore l'atto redatto dai testimoni o, in caso di dichiarazione orale, il relativo verbale per la custodia o l'apertura.
1.1.2013 B. Della devoluzione dell'eredità
Art. 74
L'apposizione dei sigilli all'eredità deve aver luogo senza ritardo: I. Provvedimenti assicurativi 1. se non sono conosciuti tutti gli eredi; 1. Apposizione 2. se non sono presenti tutti gli eredi conosciuti o rappresentati oppure dei sigilli non hanno l'esercizio dei diritti civili e l'apposizione dei sigilli appare all'eredità giustificata dalle circostanza; 3. se gli eredi chiedono l'inventario pubblico; 4. se un erede chiede esplicitamente l'apposizione dei sigilli all'eredità.
1) Nei casi elencati nel capoverso 1 cifre 1 e 2 del presente articolo gli eredi, i coinquilini del testatore e la sovrastanza del suo comune di domicilio sono tenuti a darne immediato avviso al presidente del tribunale distrettuale.
2) L'apposizione dei sigilli viene eseguita dal presidente del tribunale distrettuale o da un altro dipendente del tribunale distrettuale.
Art. 75
L'inventario assicurativo (art. 553) viene compilato dal presidente del 2. Inventario tribunale distrettuale, da un attuario del tribunale distrettuale o da un assicurativo notaio designato dal presidente del tribunale distrettuale.
L'inventario dovrà contenere un elenco possibilmente completo dei beni patrimoniali e dei debiti del testatore nonché i libri e gli atti che possono informare sull'eredità.
Gli attivi e i passivi possono essere stimati; a tale scopo si può far capo ad esperti.
Le indicazioni dell'inventario assicurativo non sono definitive per la divisione dell'eredità.
Art. 76
4) Il presidente del tribunale distrettuale nomina un amministratore II Inventario dell'eredità con i diritti e i doveri di un curatore (art. 408 cpv. 1 e 2). pubblico 1. Nomina e
L'amministratore dell'eredità deve gestire l'eredità fino al momento della compito dell'amministratore consegna della dichiarazione di cui all'art. 588. dell'eredità 4) Testo giusta DGC del 7 dicembre 2011; M del 20 settembre 2011, 1009; PGC 1.1.2013 25
Art. 77
2. Allestimento Il notaio incaricato dal presidente del tribunale distrettuale toglie i dell'inventario sigilli all'eredità e compila con la maggior sollecitudine possibile l'inventario, facendosi assistere dall'amministratore dell'eredità.
I fondi possono essere stimati dalle commissioni ufficiali di stima, altri beni patrimoniali per quanto necessario da periti.
Se sussistono dubbi sull'appartenenza di determinati beni patrimoniali all'eredità, ciò nonostante saranno stimati e inseriti nell'inventario con un apposito rinvio.
Art. 78
3. 1 Le cose mobili che possono essere facilmente sottratte, il denaro in con- Amministrazione tanti e le carte valore sono da porsi in custodia sicura dopo essere stati dell'eredità inseriti nell'inventario.
Le cose mobili la cui custodia comporta spese eccessive o notevoli svantaggi, possono essere messe all'incanto o vendute dall'amministratore dell'eredità ricavandone il massimo possibile.
I fondi possono essere alienati soltanto con il consenso di tutti gli eredi.
Art. 79
4. Continuazione 1 L'amministratore dell'eredità deve provvedere affinché l’azienda del tedell'azienda statore venga continuata nell'interesse degli eredi e dei creditori, se l'interruzione dell'esercizio dell'azienda potrebbe danneggiare l'eredità. Se il presidente del tribunale distrettuale autorizza la continuazione dell'azienda del testatore da parte di un coerede, egli prenderà pure una decisione su eventuali istanze di garanzia dei coeredi.
Art. 80
5. Grida La grida (art. 582) deve essere pubblicata dal presidente del tribunale distrettuale due volte sul Foglio Ufficiale Cantonale, nell'ultimo domicilio del testatore e, se del caso, su altri organi di pubblicazione.
Il termine per l'inoltro delle pretese deve essere fissato per lo meno in un mese, a contare dal giorno della prima pubblicazione sul Foglio Ufficiale Cantonale. Nella pubblicazione si deve attirare l'attenzione dei creditori sulle conseguenze della mancata notifica.
1.1.2013 A ogni creditore si dovrà rilasciare su richiesta e a spese dell'eredità un'attestazione dell'avvenuta notifica.
Art. 81 1)
Il presidente del tribunale distrettuale constata la chiusura dell'inventario 6. Chiusura notificando il relativo decreto agli eredi per iscritto. Con questa comunica- dell'inventario termine per la e zione inizia il termine per la dichiarazione ai sensi dell'articolo 588. dichiarazione
I creditori morosi non possono beneficiare della proroga dei termini con- degli eredi cessa dal presidente del tribunale distrettuale ai sensi dell'articolo 587.
Art. 82
Il Governo fissa in un'ordinanza 2) le tasse per la collaborazione d'ufficio III. Tariffa in questioni di successione.
Art. 83 3)
Gli amministratori d'eredità ed esecutori testamentari sottostanno alla IV. Amministravigilanza del presidente del tribunale distrettuale. tori d'eredità ed esecutori testa-
L'amministratore dell'eredità è tenuto a comunicare al presidente del tri- mentari bunale distrettuale la conclusione della sua attività.
C. Divisione dell'eredità
Art. 84
Se gli eredi non riescono a trovare un'intesa sul valore di attribuzione dei I. Valore di fondi ai sensi dell'articolo 618, il presidente del tribunale distrettuale è attribuzione fondi dei competente per la nomina dei periti; di regola egli incarica la commissione ufficiale di stima. L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile.
Art. 85
Concluso lo scambio degli scritti il presidente del tribunale impartisce le II. Azione di disposizioni necessarie per chiarire la fattispecie. divisione dell'eredità
Egli può segnatamente invitare le parti a pronunciarsi ulteriormente per iscritto o a voce su determinate questioni e imporre a una delle parti di comprovare determinate asserzioni da essa presentate, per quanto il codice 2) CSC 219.300 1.1.2013 27 civile 1) non prescriva diversamente in merito alla ripartizione dell'onere della prova.
Il tribunale può ordinare su istanza o d'ufficio ulteriori rilievi di prove.
Il giudice decide in libero apprezzamento la ripartizione delle spese.
4. DEI DIRITTI REALI A. Delle parti costitutive ed accessorie
Art. 86
I. Parte Sono parti costitutive di un immobile tenore uso locale, ai sensi costitutiva dell'articolo 642, fino a tanto che non sia provato uso contrario, specialmente: 1. i muri e le cinte esistenti nel suolo; 2. tutto ciò che è fisso in un edificio per connessione di ferro e chiodo; 3. armadi e specchi incastrati nella parete; 4. i forni e focolari connessi al suolo o fissati mediante un muro tagliafuoco; 5. le porte e finestre; 6. le installazioni connesse per costruzione a un edificio, come macchine, motori, ascensori, tubazioni, condotte elettriche, impianti sanitari e di riscaldamento, caldaie, fosse di concime e simili.
Art. 87
II. Accessori Sono accessori di un immobile tenore uso locale, ai sensi dell'articolo 644, fino a quando non sia provato uso contrario, specialmente: 1. le chiavi appartenenti all'edificio; 2. le controfinestre; 3. gli impianti mobili per bagni e lavatoi, forni e focolari, in quanto non siano presenti i relativi impianti, connessi con l'edificio in modo fisso e richiesti dalla consuetudine locale per l'uso delle abitazioni; 4. piedestalli per botti, scansie e simili, come pure estintori.
B. Divieto di frazionamento
Art. 88
Dimensione della 1 Non è ammesso il frazionamento di fondi forestali in parcelle di misura parcella inferiore a 50 are e di altri fondi in parcelle di misura inferiore a 12 are, per quanto il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
1.1.2013 Non rientrano in questo divieto di frazionamento piazze e terreni da fabbrica, giardini, frutteti, orti e vigne, nella misura in cui il diritto federale non preveda altre regolamentazioni.
I fondi assegnati nella procedura di raggruppamento dei terreni non possono essere nuovamente suddivisi in altre parcelle.
Il Dipartimento dell'interno e dell'economia pubblica 1) può autorizzare eccezioni per motivi importanti. Per l'autorizzazione al frazionamento della foresta è competente il Dipartimento costruzioni, trasporti e foreste.
I contratti di compra-vendita, di permuta e di divisione nonché le proposte di suddivisione particellare che contraddicono questo divieto di frazionamento sono, qualora non ci sia alcuna autorizzazione d'eccezione, nulli e non possono essere iscritti a registro fondiario.
C. Dei diritti di vicinato
Art. 89 – 95 2)
Art. 96
Nel piantare alberi e arbusti, salvo verso superfici boschive, si dovranno VIII. Piante osservare le seguenti distanze dal confine: I. Distanza dal confine 1. 6 m per gli alberi di alto fusto che non appartengono agli alberi da frutta nonché noci; 2. 4 m per gli alberi da frutta d'alto fusto, esclusi i noci; 3. 2 m per gli alberi nani da frutta, prugni, susini e simili; 4. 0,50 m per le piante piccole da giardino e gli arbusti che vengono tagliati a un'altezza di 3 m; il vicino può pretendere che ogni anno in autunno essi vengano potati in questo modo; tale diritto non è soggetto a prescrizione. 5. 0,30 m per le vigne.
Se il fondo vicino è un vigneto, queste distanze aumentano della metà della loro dimensione, fatta eccezione della distanza per le vigne.
Il diritto di sollevare opposizione contro la violazione delle norme sulle distanze si prescrive dopo cinque anni a contare dalla piantagione. Le disposizioni del presente articolo valgono per analogia per le piante e gli arbusti selvatici.
1) Ora Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 2) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 1.1.2013 29
Art. 97
2. Risarcimento 1 Se gli alberi d'alto fusto, che non siano piante da frutta compresi i noci, causa privazione privano un edificio di luce o di sole in misura tale da diminuire considi luce o sole derevolmente il suo valore d'uso, il proprietario dell'edificio ha il diritto di chiedere in ogni momento il loro allontanamento, anche se le distanze legali previste dall'articolo 96 della presente legge sono rispettate, qualora l'interesse che il proprietario degli alberi abbia a mantenerli sia di minore importanza del danno arrecato.
Questo diritto non sussiste se gli alberi hanno, dalla parete perimetrale dell'edificio, una distanza uguale alla loro altezza oppure se il loro mantenimento è d'interesse pubblico.
Art. 98
IX. Muri 1 Nel caso di file continue di case si dovranno erigere muri tagliafuoco per tagliafuoco le soprastrutture. 1. Costruzione
Essi possono essere eretti sul confine in modo tale che per metà vengano a trovarsi sul suolo del vicino.
Se il vicino costruisce usando i muri tagliafuoco, egli dovrà acquistare un diritto sullo stesso mediante il pagamento di un importo il quale, di regola, sarà uguale alla metà delle spese di costruzione; quest'importo potrà essere adeguatamente ridotto, qualora il muro venga usato in misura minore. Il muro diventa così comproprietà dei due vicini.
Se i muri tagliafuoco si trovano già sul confine, il vicino può usarne una parte per la sua costruzione. Oltre al contributo alle spese di costruzione egli deve pagare la metà del valore della striscia di terreno su cui sorge il muro, diventandone in tal modo comproprietario.
Art. 99
2. Modifiche 1 Ognuno dei due comproprietari, nei limiti della legge, ha il diritto, a edilizie e manu- proprie spese, di innalzare il muro tagliafuoco oppure di spingerlo più tenzione profondamente nel suolo. Se il vicino costruisce a ridosso del nuovo muro, dovrà pagare il rispettivo importo delle spese a norma dell'articolo
capoverso 3 della presente legge.
Se le esigenze di una nuova costruzione o di una trasformazione lo richiedono, il proprietario che costruisce può demolire il muro tagliafuoco esistente e sostituirlo con uno nuovo. Egli dovrà assumersi da solo le spese e usare all'occorrenza sul proprio fondo il suolo necessario per lo spessore maggiore del muro. Egli deve risarcire al vicino il danno arrecato dalla costruzione. Se il muro era difettoso o non corrispondeva alle norme legali, il vicino dovrà pagare un contributo proporzionato alle spese.
Da nessuna parte si potranno fare nel muro divisorio tagliafuoco modifiche edilizie che ne pregiudichino la funzione; in modo particolare non si
1.1.2013 potranno immettere nel muro tagliafuoco travi, armadi o altri incavi che si addentrano più di 5 cm nella metà del muro.
Per il resto per l'obbligo di manutenzione di muri tagliafuoco in comune fa stato l'articolo 698.
Art. 100
I muri di sostegno per la salvaguardia del terreno con soprassuolo X. Muri di appartengono al proprietario del fondo sul quale vennero eretti e a lui sostegno compete la loro manutenzione.
Se un muro di sostegno venne eretto sul confine, esso è da ritenersi parte costitutiva del fondo appartenente al proprietario che l'ha costruito, se non è stato convenuto diversamente. Se non si può sapere con sicurezza, nè mediante prove nè dalla funzione del muro di sostegno, da quale proprietario del fondo esso è stato eretto, si presume che sia in comproprietà dei vicini.
Se il vicino che non ha alcuna comproprietà nel muro di sostegno eretto presso o sulla linea di confine esegue, dopo la sua costruzione, modifiche edilizie che gli imporrebbero il dovere di costruire un muro di sostegno, si può esigere da lui l'acquisto della comproprietà del muro di sostegno esistente mediante compera. È applicabile per analogia l'articolo 98 capoverso 3 risp. 4 della presente legge.
Per i muri di sostegno collettivi valgono riguardo all'obbligo di manutenzione e alle modifiche edilizie le medesime norme come per i muri tagliafuoco (articolo 99 della presente legge).
Art. 101
… 2) XI. Recinzioni
… 3)
Le recinzioni, come pure gli alberi che stanno sul confine di due fondi, nel dubbio si considerano comproprietà dei due proprietari dei fondi.
Si presume che le recinzioni dei fondi chiusi da ogni lato siano accessori dei medesimi, qualora il fondo confinante non sia parimenti chiuso.
1) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 2) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 3) Abrogazione giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del 1.1.2013 31 Riguardo alle recinzioni che racchiudono fondi dal lato delle strade, dalle piazze pubbliche, dei boschi e dei pascoli comunali, si presume che esse facciano parte del fondo recintato.
Art. 102
XII. Ciglioni e Se due fondi sono separati da un ciglione o da un fosso, si presume che la fossi linea di mezzo del ciglione o del fosso sia il confine.
Art. 103
XIII. Utilizza- Il vicino deve tollerare l'accesso al proprio fondo o la temporanea utilizzione del suolo zazione dello stesso, se ciò è indispensabile per erigere, riparare o ricoaltrui struire sul confine una recinzione, un edificio o un altro impianto edilizio. Egli deve essere avvisato tempestivamente e ha diritto al pieno risarcimento del danno.
Art. 104
XIV. Diritti di 1 Chi coltiva terreno come campo, ha il diritto di sorpassare e di passaggio per oltrepassare per arare. arare
Il diritto di sorpassare consente a colui che ne ha il diritto di sconfinare nell'arare sulla lunghezza del proprio campo nel fondo attiguo con metà del traino e del veicolo.
Il diritto di oltrepassare permette a colui che ne ha il diritto in testa al proprio campo, di entrare con il traino fino a 4 m sul fondo attiguo e di voltarvi l'aratro.
Per l'esercizio di questo diritto di passaggio per arare si possono allontanare le recinzioni dei pascoli, che devono però essere rimesse in ordine dopo l'aratura in modo equivalente.
Il diritto non può essere esercitato se il fondo attiguo è coltivato o coperto con erba alta. Se non si è fatto ancora il raccolto e se il proprietario del fondo è molto in ritardo con il raccolto, la sovrastanza comunale può su domanda fissargli un termine adeguato per fare il raccolto. Se egli non osserva tale termine, la sovrastanza comunale disporrà le necessarie misure per l'esercizio dei diritti di passaggio per l'aratura. Restano riservate le disposizioni penali dei regolamenti campestri comunali.
Chi esercita i diritti di passaggio per arare violando le disposizioni del presente articolo, è tenuto a risarcire il danno cagionato.
Art. 105
XV. Risine 1 Il proprietario di un bosco e quello del legname ivi tagliato può, contro (vestaggi) completo risarcimento, esigere dai proprietari dei fondi inferiori di permettere il transito del legname in un punto adatto, all'occorrenza mediante risine.
1.1.2013 L'estrazione del legname mediante risine dovrà avvenire d'inverno se fattibile e in modo che arrechi il minor danno possibile ai fondi inferiori.
Art. 106
Se la costruzione di un sentiero campestre e forestale viene decisa in ba- XVI. Sentieri se alla maggioranza per persone e superficie del terreno interessato al- campestri forestali c l'opera, ognuno di esse è tenuto a mettere a disposizione, contro indennizzo, il terreno necessario, sia mediante cessione della proprietà per formare uno speciale fondo per il sentiero da demarcare, sia mediante costituzione di una servitù di passaggio.
I diritti sul nuovo sentiero costruito competono ai proprietari secondo le disposizioni concernenti la comproprietà e sono vincolati alla proprietà dei fondi con i quali i proprietari partecipano alla costruzione. Altri proprietari di fondi possono acquistare in un secondo tempo i codiritti mediante compera.
Restano riservate le disposizioni concernenti le migliorie del suolo.
Art. 107
Riservati usi o contratti divergenti, di regola si potranno usare le consuete XVII. Vie vie d'inverno solo se esiste una pista da slitta oppure se il suolo è gelato. d'inverno Dalla metà di febbraio fino al 1 marzo si potrà il, via eccezionale passare anche sopra terreno non coperto da neve e non gelato, qualora vi sia urgenza e non esista un'altra via adatta. Se con ciò si cagiona un danno considerevole al proprietario del fondo, esso deve essere risarcito.
D. Disposizioni di diritto pubblico
Art. 108
I proprietari di fondi sono tenuti a lasciar porre sui loro fondi o sui loro I. Misurazione confini i segni per le misurazioni pubbliche. pubblica
Eventuali divergenze concernenti danni ai fondi vengono giudicate definitivamente dagli stimatori ufficiali.
Art. 109
Ogni proprietario di fondi è tenuto a prestarsi, su richiesta del vicino, II. Procedura di all'accertamento dei rispettivi confini o a porre i termini (art. 669). terminazione di diritto privato
1) Ogni proprietario di fondi può richiedere l'intervento del presidente del tribunale distrettuale per l'accertamento di termini e linee di confine esistenti, come pure per una nuova demarcazione. Il presidente del tribunale distrettuale deve invitare tutti i vicini confinanti interessati e all'occor- 1.1.2013 33 renza un geometra alla seduta di sopralluogo. Egli deve redigere un verbale e fissarvi in modo particolare il risultato della trattativa. Il verbale deve essere sottoscritto da lui e dai partecipanti alle trattative. L'accertamento dei confini stabiliti in tal modo è vincolante per tutti gli interessati debitamente citati, riservata la comprova della sua inesattezza anche per coloro che non hanno ottemperato alla citazione senza motivo sufficiente. L'impugnazione si conforma al Codice di procedura civile 2).
Art. 110
III. Terminazione Per la terminazione e la rettifica dei confini in sede di misurazione in sede di catastale fanno stato le norme federali e cantonali. misurazione
Art. 111
IV. Archivi 1 ... 4) pubblici 3) 2 ... 5)
Il Governo può regolare mediante ordinanza 6) l'amministrazione degli archivi pubblici. Esso è autorizzato ad adottare misure allo scopo di rendere accessibili alla ricerca gli archivi dei comuni nonché degli enti e delle istituzioni di diritto pubblico.
... 7) E. Fontane, sorgenti e acqua freatica
Art. 112
I. Uso di fontane 1 Qualora d'inverno o durante periodi di grande siccità nelle fontane pubaltrui bliche o private scarseggi l'acqua, ognuno potrà utilizzare la fontana più vicina per i bisogni dell'economia domestica e per abbeverare il bestiame, se ciò è possibile senza danno considerevole.
In questo caso colui che ne fa uso è tenuto a partecipare in equa misura alla pulizia e in caso di uso prolungato anche alla manutenzione della fontana.
1.1.2013
Art. 113
La deviazione o il cambiamento del deflusso di una sorgente o di un II. Deviazione di altro corso d'acqua privato, come pure dell'acqua freatica necessita sorgenti, di altre acque private e di dell'autorizzazione del Governo nei seguenti casi: acqua freatica 1. se e in quanto l'acqua sia stata usata finora e sia necessaria per necessità agricole, domestiche o artigianali degli abitanti di una città, di un paese o casale oppure di un numero considerevole di confinanti; 2. se l'acqua è indispensabile per mantenere la fecondità del suolo in una zona relativamente estesa; 3. se con ciò il livello o il corso delle acque pubbliche viene pregiudicato in modo rilevante; 4. se la deviazione deve avvenire fuori dei confini cantonali.
Il Governo può, per motivi d'interesse pubblico, rifiutare l'autorizzazione o subordinarla a condizioni cautelari.
Il presente articolo è applicabile anche alle acque pubbliche, riservate le disposizioni diverse del diritto pubblico.
Art. 114
I ruscelli che sono comprovatamente di proprietà privata, appartengono ai III. Ruscelli proprietari dei fondi che essi costeggiano. Nessun proprietario può privati modificare il loro corso a danno di un altro cointeressato. I proprietari sono tenuti a cedere l'acqua eccedente a proprietari di altri fondi, in quanto questa sia necessaria per la loro coltivazione e specialmente anche per l'irrigazione. Restano riservati rapporti giuridici esistenti, deroganti da ciò.
Art. 115
I proprietari di sorgenti di acqua minerale non possono né deteriorarle IV. Sorgenti arbitrariamente né rendere difficile oltre misura la loro utilizzazione. d'acqua minerale
In caso di controversia decide il Governo.
F. Delle cose senza padrone e delle cose di dominio pubblico
Art. 116
Il terreno recuperato in seguito a correzione delle acque diventa di I. Terreno recupeproprietà di quell'ente pubblico che ha eseguito la correzione (art. 659). rato con correzione
Art. 117 1)
L'attribuzione di rarità naturali e antichità senza padrone e di rilevante II. Oggetti pregio scientifico si conforma alle disposizioni della legge cantonale sulla naturali padrone e senza protezione della natura e del paesaggio (articolo 724). antichità 1) Testo giusta art. 49 LCNP, CSC 496.000; entrato in vigore il 1° maggio 2011 1.1.2013 35
Art. 118
III. Terre senza Le terre che non hanno altro proprietario, appartengono al comune padrone politico sul cui territorio si trovano (art. 664).
Art. 119
IV. Cose di 1 Le acque (fiumi, laghi, ruscelli), le strade e le piazze che comprovadominio pubblico tamente non sono di proprietà privata, sono cose destinate all'uso puba) Proprietà blico.
Esse si considerano proprietà del comune politico sul cui territorio si trovano, salvo le strade appartenenti allo Stato.
Ai fiumi e ai ruscelli sono parificate le sorgenti che hanno una portata tale che il loro deflusso dalle origini ha il carattere di un ruscello o di un fiume.
Se il territorio di due comuni è separato da acque o strade, si presume che la loro linea di mezzo costituisca il confine tra il territorio e la proprietà dei due comuni.
Art. 120
b) Uso pubblico e 1 Ognuno nei limiti delle norme vigenti può usare liberamente le cose godimento destinate all'uso pubblico. particolare
Fintanto che queste cose servono all'uso pubblico, non si possono acquistare su di esse diritti particolari di godimento di fronte all'ente pubblico, se non in virtù di concessioni. È esclusa l'occupazione o la prescrizione acquisitiva.
Art. 121
V. Acqua freatica 1 Le presenze di acqua freatica sono considerate acque pubbliche, se in base alla loro estensione, alla loro forza, alla loro importanza per l'economia idrica e alla mancanza di un rapporto con un fondo o un complesso di fondi si situano fuori della sfera del diritto privato, alla pari delle acque di superficie.
Il prelievo da tali acque è consentito senza concessione: fino a 100 litri al minuto per i bisogni dell'agricoltura e fino a 50 litri al minuto per i bisogni domestici e artigianali. Restano riservate le norme sulla protezione delle acque.
G. Delle servitù su fondi e del pascolo pubblico
Art. 122
I. Diritti di 1 In caso di dubbio il diritto di pascolo può essere esercitato solo con il pascolo bestiame svernato con il prodotto del fondo dominante. 1. Esercizio
1.1.2013 Il proprietario gravato può, nonostante l'esistenza della servitù, fare quanto è necessario per la coltivazione del suo fondo. Se con ciò il proprietario del fondo dominante viene considerevolmente danneggiato, egli potrà chiedere il risarcimento del danno.
Art. 123
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare il diritto di pascolo contro 2. Diritto di piena indennità. riscatto
Restano riservate le disposizioni della legislazione forestale concernenti il riscatto per motivi di polizia forestale. 1)
Art. 124
Se un comune o un consorzio ha un diritto di pascolo sul terreno 3. Riscatto contro appartenente a un altro comune o consorzio, la corporazione a cui spetta cessioni terreno di questo diritto è tenuta a permettere il riscatto solo contro cessione in proprietà di una corrispondente porzione dell'immobile gravato.
Il medesimo diritto compete inoltre ai proprietari privati di alpi, i quali abbisognano di un rifugio contro la neve per il loro bestiame.
Art. 125
Il diritto di far legna può essere esercitato solo entro i limiti voluti da una II. Diritto di far razionale economia forestale. Se in seguito a cattiva coltivazione si legna 1. Esercizio rendesse necessario limitare considerevolmente l'utilizzazione del legno, il colpevole dovrà, a seconda delle circostanze, o differire la propria utilizzazione a favore del danneggiato fino al momento in cui questi riacquisti il pieno esercizio del suo diritto, oppure indennizzarlo.
Art. 126
Il proprietario gravato ha il diritto di riscattare i diritti di far legna e ciò a 2. Riscatto scelta dell'avente diritto, sia pagandogliene il relativo valore sia cedendogli in proprietà una parte del bosco gravato.
Sono riservate le disposizioni della legislazione forestale.
Art. 127
I diritti di raccogliere strame possono essere esercitati soltanto nei limiti III. Diritto di raccogliere delle norme della polizia forestale. 2) strame
Per il riscatto di tale diritto è applicabile per analogia l'articolo 126 della presente legge.
1) Vedi art. 21 legge forestale, CSC 920.100 e art. 17 OCFo, CSC 920.110 2) Vedi art. 42f. legge forestale, CSC 820.100 1.1.2013 37
Art. 128
IV. Pascolo 1 Il pascolo pubblico (pascolo vago, «traso») deve, dove sussiste, essere pubblico esercitato in modo tale che i diversi complessi dei fondi soggetti vengano gravati in modo quanto mai proporzionato. Il singolo non potrà mediante cambiamenti nell'azienda estendere in modo contrario all'equità gli oneri del pascolo pubblico. Il comune è competente ad emettere le disposizioni necessarie per l'esecuzione di questi principi.
Il riscatto del pascolo pubblico su fondi privati è garantito.
Ogni comune può decidere il riscatto del pascolo pubblico per il suo territorio o, dove ci sono motivi speciali, anche solo per una parte dello stesso. Fino a tanto che non è avvenuto il riscatto generale, è compito dei proprietari dei fondi riscattati proteggerli mediante recinzione o altre opere dalla pascolazione pubblica.
I proprietari i cui fondi sono stati riscattati dal pascolo pubblico, possono essere esclusi dal comune dalla partecipazione al traso con quella parte del loro bestiame che corrisponde alla diminuzione del terreno soggetto al pascolo pubblico, avvenuta mediante il riscatto.
1) Nei comuni dove il pascolo pubblico serve al bene comune, esso potrà essere introdotto con l'autorizzazione del Governo, se e in quanto non sia già stato revocato o redento mediante riscatto. La decisione del Governo è definitiva. L'introduzione può essere decisa solo con il consenso di due terzi di tutti i proprietari di fondi, ai quali appartengono almeno i due terzi del terreno soggetto al pascolo pubblico.
H. Del pegno immobiliare
Art. 129
I. Purgazione Sono applicabili le prescrizioni del CC 2) concernenti la purgazione delle delle ipoteche ipoteche (art. 828 e 829).
Art. 130
II. Ipoteche legali 1 Un'ipoteca legale a carico del fondo gravato per crediti di diritto
l. Generalità pubblico sussiste soltanto se il diritto cantonale lo prevede. L'ipoteca legale prevale sugli altri pegni soltanto nei casi citati nella legge. 2 3) I pegni che prevalgono su tutti gli altri, tra di loro occupano lo stesso rango. Le altre ipoteche legali ottengono il rango secondo la loro costituzione.
1.1.2013
Art. 131
Un'ipoteca legale sussiste: 2. Le singole ipoteche 1. per le imposte relative ai fondi sull'incremento del valore, sul trapasso di proprietà e su quella fondiaria del Cantone, dei comuni e delle ulteriori corporazioni i diritto pubblico; 2. 1)per le spese dei provvedimenti sostitutivi del comune e del Cantone ai sensi dell'articolo 73 capoverso 3, articolo 79 capoverso 4, articolo
capoverso 3 e articolo 94 capoverso 3 della legge cantonale sulla pianificazione territoriale 2).
Un'ipoteca legale che prevale su tutti gli altri pegni sussiste: 1. 3) per i premi dell'Assicurazione fabbricati dovuti dal proprietario del fondo; 2. 4)per i contributi dovuti da immobili ed edifici a imprese di utilità pubblica (correzioni di fiumi, arginamenti di torrenti, impianti viari, acquedotti, canalizzazioni, impianti elettrici, pianificazioni di quartiere, ricomposizioni particellari e simili) fatta eccezione per le periodiche tasse di utilizzazione; 3. per i contributi dovuti dal proprietario del fondo giusta l'articolo 33 della legge sulle bonifiche fondiarie. 5)
Art. 132
6)L'ipoteca legale si costituisce con il credito di diritto pubblico, ma si 3. Costituzione e estingue se entro due anni dalla data di scadenza non viene iscritta a regi- durata stro fondiario. Per l'aumento di valore accertato con l'imposta sul reddito, sugli utili o l'imposta supplementare nonché per l'imposta sugli immobili la scadenza è di due anni.
La sospensione degli atti esecutivi, la moratoria o l'impugnazione del credito da garantire non sospendono la decorrenza dei termini.
Se il credito si estingue mediante ammortamento, prescrizione, condono o in altro modo, si estingue in ogni caso anche l'ipoteca.
Le ipoteche che non sono ancora iscritte decadono decorsi cinque anni dalla fine dell'anno civile in cui è subentrata la situazione di fatto motivante il credito.
1) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 2) CSC 801.100 3) Testo giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; M del 14 dic. 1999, 413; PGC 1999/2000, 939 4) Testo giusta art. 106 della legge sulla pianificazione territoriale del Cantone dei 5) CSC 915.100 6) Testo giusta art. 48 n. 1 della legge concernente l'assicurazione fabbricati; CSC 830.100; entrato in vigore il 1° gennaio 2011 1.1.2013 39
Art. 133
4. Procedura 1 Chi fa valere un'ipoteca legale oppure vuole impedirne l'estinzione mediante iscrizione a registro fondiario deve, dopo aver udito gli interessati, emanare una decisione di diritto di pegno impugnabile.
Detta decisione deve essere brevemente motivata e deve designare in modo particolare il proprietario del pegno, l'oggetto del pegno, il credito garantito da pegno compresi gli interessi e le spese, il debitore del credito di diritto pubblico, le basi su cui il credito è stato calcolato e deve contenere un'istruzione sui rimedi legali; all'occorrenza va disposta l'iscrizione a registro fondiario.
L'avente diritto può disporre un'annotazione per l'iscrizione provvisoria a registro fondiario prima di udire gli interessati. In questo caso la decisione di diritto di pegno deve essere emanata entro un termine di decadenza di
giorni dall'iscrizione provvisoria.
Contro la decisione di diritto di pegno si può fare capo alle stesse opposizioni e impugnazioni come contro il credito garantito. All'occorrenza va concessa visione negli atti al proprietario del pegno non identico al debitore.
Art. 134
5. Cancellazione 1 L'annotazione e l'iscrizione dell'ipoteca vengono cancellate su autorizzanel registro zione dell'avente diritto oppure su disposizione del giudice. fondiario
Chi fa valere un interesse tutelabile, può esigere la cancellazione dell'ipoteca. Se l'avente diritto si rifiuta di autorizzare la totale o parziale cancellazione, entro il termine di 30 giorni egli deve emanare una relativa decisione impugnabile.
Art. 135 1)
I. Del pegno mobiliare
Art. 136
1. Ordinanza 1 Il Gran Consiglio è competente per emanare un'ordinanza concernente i d'esecuzione e pegni sul bestiame, in cui vengono designati i circoli e i funzionari. d'attuazione
Il Governo è competente per emanare un'ordinanza sull'esercizio del prestito a pegno e del mestiere di rigattiere.
1) Abrogazione giusta decreto popolare del 26 nov. 2000; vedi nota all'art. 131 cpv. 1 cif. 1
1.1.2013 K. Del registro fondiario
Art. 137
Ogni comune costituisce un circondario di registro fondiario; tuttavia I. Circondari del con il consenso del Governo due o più comuni possono fondersi in un solo registro fondiario circondario di registro fondiario.
Il Governo ha la facoltà di riunire a seconda delle necessità della tenuta del registro fondiario più comuni in un solo circondario. Le decisioni del Governo secondo i capoversi 1 e 2 sono definitive.
Art. 138
L'ufficiale di registro fondiario e i necessari supplenti vengono nominati II. Ufficiale di dal circondario per un periodo di carica di sei anni. registro fondiario Possono essere nominati ufficiali di registro fondiario solo le persone in possesso di un certificato di abilitazione rilasciato o riconosciuto dal Governo, il quale in casi motivati può autorizzare delle eccezioni. La decisione del Governo è definitiva.
Art. 139 3)
La vigilanza sul registro fondiario spetta al dipartimento designato dal III. Vigilanza Governo. 4)
L'autorità di vigilanza ispeziona regolarmente la gestione degli uffici del registro fondiario, adotta le misure atte a prevenire ed eliminare situazioni inadeguate o irregolari e punisce le violazioni degli obblighi d'ufficio commesse dai funzionari e impiegati dell'ufficio del registro fondiario.
Art. 139a 5)
Contro le decisioni dell'ufficiale del registro e la sua gestione è dato il IV. Ricorso in ricorso di registro fondiario all'autorità di vigilanza conformemente al- materia di registro fondiario l'articolo 956 capoverso 2 CC 6).
1) Introduzione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3406; entrata in vigore il 1° gen. 2007 2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007 3) Testo giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; M del 15 novembre 1994, 559;
PGC 1994/95, 883 4) Giusta DG del 12 sett. 1995 è competente il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità 5) Introduzione giusta decreto popolare del 25 giu. 1995; M del 15 novembre 1994, 559; PGC 1994/95, 883 1.1.2013 41
1)La decisione dell'autorità di vigilanza può essere impugnata con ricorso di registro fondiario entro 30 giorni dinanzi al Tribunale cantonale. La procedura si conforma al Codice di procedura civile 2).
Art. 140
V. Tasse Il Governo è autorizzato, mediante ordinanza, a fissare le tasse per l'iscrizione nel registro fondiario e per le relative operazioni di misurazione. 3) Tali tasse si devolvono al circondario del registro fondiario.
Art. 141
VI. Impianto del 1 Il registro fondiario viene impiantato per comune politico, anche se il registro fondiario circondario del registro fondiario abbraccia più comuni. Il Governo ha la facoltà di stabilire in quale ordine ed entro quali termini i singoli comuni devono eseguire le misurazioni e introdurre il registro fondiario. Le decisioni del Governo sono definitive.
Art. 142
VII. Responsa- La responsabilità di diritto civile si conforma all'articolo 955 capoversi 1 e bilità 2.
Art. 143
VIII. Disposizioni Il Gran Consiglio emana un'ordinanza d'esecuzione sul registro di attuazione fondiario 5).
2006, FUC 3406; entrato in vigore il 1° gen. 2007 5) CSC 217.100
1.1.2013 5. ... 1) A. ... 2)
Art. 144 – 148 3)
III. TITOLO FINALE 1. DISPOSIZIONI TRANSITORIE A. Del diritto delle persone
Art. 149
I fedecommessi di famiglia si estinguono: Fedecommessi di famiglia 1. con l'estinzione della stirpe legittima; 2. per contratto risp. rinuncia degli interessati; 3. per perimento senza colpa degli oggetti assegnati al fedecommesso; 4. per l'incapacità del titolare della fondazione risp. della massa ereditaria di sostituire il valore consumato del fedecommesso;
Se il fedecommesso si scioglie per l'estinzione della stirpe legittima, esso si devolve, riservate disposizioni divergenti dell'atto di fondazione, agli eredi ab intestato del fondatore secondo i principi della successione legale.
B. Del diritto di famiglia
Art. 150
Il registro dei beni matrimoniali viene custodito presso l'Ufficio del I. Regime dei registro di commercio. Quest'ultimo tiene l'elenco relativo al manteni- beni matrimoniali 1. Registro dei mento dell'unione dei beni ai sensi dell'articolo 9e capoverso 1 Titolo beni matrimoniali finale e alla sottoposizione al nuovo diritto ai sensi dell'articolo 10b capoverso 1 Titolo finale.
1) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 3) Abrogazione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 1.1.2013 43
Art. 151
2. Separazione I nuovi creditori di un coniuge che, dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre dei beni su 1984 del nuovo diritto matrimoniale, vive sotto il regime del l'unione dei istanza dei creditori beni, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale che venga disposta la separazione dei beni, se hanno subito perdite causa l'esecuzione per pignoramento nei confronti del coniuge (art. 115 e 149 LFEF).
Art. 152
3. Garanzia dei 1 La moglie che dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del nuovo diritto beni apportati matrimoniale vive sotto il regime dell'unione dei beni, può chiedere al dalla moglie in caso di unione dei presidente del tribunale distrettuale di disporre la garanzia dei beni da essa beni apportati nel caso in cui il marito rifiuti la stessa.
Fanno stato le disposizioni sulla procedura per la tutela del matrimonio.
Art. 153
4. Revoca della Se un coniuge superstite dopo l'entrata in vigore il 5 ottobre 1984 del comunione nuovo diritto matrimoniale vive con figli comuni in regime di comunione continuata dei beni su istanza continuata dei beni, i creditori che hanno subito perdite causa l'esecuzione dei creditori per pignoramento nei confronti del coniuge o di uno dei figli, possono chiedere al presidente del tribunale distrettuale la revoca della comunione dei beni. Se tale revoca viene pretesa dai creditori di un figlio, gli altri interessati possono chiedere che detto figlio si ritiri dalla comunione dei beni.
Art. 153a 1)
II. Uffici dei Gli uffici dei curatori professionali possono continuare a essere gestiti curatori dall'ente responsabile precedente o da una corporazione regionale per al massimo due anni dopo l'entrata in vigore della suddivisione del Cantone in regioni.
C. Dei diritti reali
Art. 154
I. Ipoteche legali Un'ipoteca legale costituita secondo il vecchio diritto si estingue se in base al nuovo diritto non è più ammessa. Se il credito di diritto pubblico scade con l'entrata in vigore della presente legge e l'ipoteca legale è ammessa anche in base al nuovo diritto, essa si estingue se non viene iscritta a registro fondiario entro i termini giusta l'articolo 132 della presente legge a partire dalla sua entrata in vigore.
1) Introduzione giusta DGC del 7 dicembre 2011; M del 20 settembre 2011, 1009;
PGC 2011/2012, 463; posta in vigore il 1° gennaio 2013 con DG dell'11 dicembre 2012
1.1.2013
Art. 155
I comuni che posseggono già misurazioni catastali approvate e sovvenzio- II. Registro nate dal Cantone con il registro dei beni e libro maestro dovranno rivedere fondiario 1. Complemento e completare le loro misurazioni, come pure gli elenchi dei beni e il libro di istituti precemaestro, in quanto ciò sia necessario per il nuovo impianto del registro denti fondiario.
Art. 156
Gli altri comuni dovranno compilare registri degli immobili e delle servitù 2. Allestimento di oppure, dove esistono, rivederli e in base ad essi nonché ai protocolli delle registri degli immobili e delle ipoteche intavolare il registro fondiario. servitù
Art. 157
Nei comuni dove esistono già delle prescrizioni di forma che, completate 3. Effetti del o meno, sono state dichiarate sufficienti dal Consiglio federale ai sensi registro fondiario
a) giusta l'art. 46 dell'articolo 46 del Titolo finale, queste forme avranno tutti gli effetti del Titolo finale registro fondiario stesso.
Art. 158
Fino a quando in un comune non sia stato impiantato il registro fondiario b) giusta l'art. 48 ai sensi degli articoli 155 o 156 oppure non sia stato creato un compenso Titolo finale ai sensi dell'articolo 157 della presente legge, ai loro registri degli immobili e delle servitù oppure ai loro protocolli sugli acquisti e sui pegni spetta effetto di registro fondiario, ma non a favore di terzi di buona fede (art. 48 cpv. 3 del Titolo finale).
Art. 159
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. 4. Disposizioni di attuazione D. Diritto procedurale
Art. 160
Le disposizioni della presente legge vengono applicate anche alle proce- I. Diritto dure litispendenti al momento della sua entrata in vigore. applicabile
Fanno stato le seguenti eccezioni e restrizioni: 1. la competenza dell'istanza presso la quale una procedura è litispendente alla data dell'entrata in vigore, viene giudicata in base al diritto precedente; 2. l'ammissibilità di un rimedio legale contro tutte le decisioni comunicate dopo l'entrata in vigore si giudica in base al nuovo diritto.
1.1.2013 45 E. Diritto successorio 1)
Art. 160a 2)
I. Deposito di 1 Il presidente di circolo provvede a una regolare consegna delle ultime ultime volontà e contratti volontà e dei contratti successori conservati presso il circolo all'autorità successori competente per la conservazione ufficiale nel domicilio della persona interessata, che ne viene informata. Se non è possibile determinare il domicilio, per la conservazione rimane competente il circolo.
Se la persona è deceduta, il presidente di circolo provvede all'inoltro delle ultime volontà o del contratto successorio al giudice competente per la notifica.
2. DISPOSIZIONI FINALI
Art. 161
I. Entrata in Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore 3) della presente legge dopo vigore la sua accettazione da parte del Popolo.
Art. 162
II. Abrogazioni 1 A tal data sono abrogati tutti gli atti legislativi in coraddizione alla presente legge, segnatamente la legge del 5 marzo 1944 4) d'introduzione al codice civile (LICC).
Se in atti legislativi vigenti è fatto riferimento a disposizioni abrogate dalla presente legge, vengono applicate le relative disposizioni della presente legge o dell'ordinanza emanata con la stessa.
Art. 163 5)
La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice 6).
Se ordinanze del Gran Consiglio che non corrispondono alle prescrizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale non si trovano in accordo con la revisione parziale del Codice civile svizzero del 19 dicem- 1) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 2) Introduzione giusta numero 1 dell'appendice LACPC, FUC 2010, pag. 2517 3) Dichiarata in vigore per il 1o ott. 1994 con DG del 27 giu. 1994 4) PDG 222 5) Testo giusta DGC del 7 dicembre 2011; M del 20 settembre 2011, 1009; PGC 6) L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2011, pag. 4330 segg.
1.1.2013 bre 2008 (Protezione degli adulti, diritto delle persone e diritto della filiazione), il Gran Consiglio le può modificare tramite ordinanza.
II. La presente revisione parziale è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore.
1.1.2013 47