210.200
Legge d'introduzione al Codice svizzero delle obbligazioni
del 20.10.2004 (stato 01.01.2025)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale2, visto il messaggio del Governo del 29 giugno 20043,
decide:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente legge contiene il diritto civile cantonale e disciplina le competenze di diritto civile delle autorità amministrative nell'ambito del Codice svizzero delle obbligazioni.
La competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nonché la procedura nell'ambito della giurisdizione civile si conformano al Codice di procedura civile e alla legislazione d'applicazione cantonale.
Art. 2 …
Art. 3 …
Art. 4 Pubblicazioni
Pubblicazioni, pubblici avvisi, pubbliche diffide e proposte previste dal Codicedelle obbligazioni4 avvengono sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni, laddove una legge o un'ordinanza del Gran Consiglio non dispongano altrimenti.
Sono fatte salve la competenza dell'autorità per altre pubblicazioni adeguate e la pubblicazione nel Foglio ufficiale svizzero di commercio prescritta dal Codice delle obbligazioni.
2. Disposizioni particolari
Art. 5 Garanzia nel commercio del bestiame
Il giudice unico presso il tribunale regionale nella cui giurisdizione si trova l'animale è competente per la conduzione della procedura preliminare.
Per il resto la procedura si conforma alle prescrizioni della Confederazione, del Codice di procedura civile5 e della legislazione cantonale d'applicazione6.
Art.
6 Incanto pubblico
1. Direttore ufficiale
L'incanto pubblico deve essere diretto dal presidente della regione oppure da un dipendente della regione da lui designato.
Chi dirige l'incanto nomina una persona idonea per la tenuta del verbale.
Art. 6a 2. Pubblicizzazione
Fatti salvi casi urgenti, un incanto pubblico va reso noto in modo adeguato almeno otto giorni prima del suo svolgimento.
Art. 6b 3. Incanto di fondi
Se vengono messi all'incanto dei fondi, le condizioni d'asta vanno stese per iscritto, all'occorrenza con la partecipazione del direttore ufficiale. Queste devono contenere una descrizione precisa dell'immobile e un elenco completo degli oneri. Il direttore deve dare lettura delle condizioni d'asta prima dell'inizio dell'incanto.
Durante l'incanto, le condizioni d'asta devono essere esposte affinché tutti ne possano prendere visione.
La regione è competente per la comunicazione all'ufficiale del registro fondiario dell'aggiudicazione dell'incanto di un fondo (art. 235 cpv. 2).
Art. 6c 4. Verbale
Va steso un verbale dell'incanto. In esso vanno indicati:
l'adempimento dei requisiti formali di legge;
l'oggetto venduto;
nome di chi ha venduto;
le condizioni d'asta;
il prezzo d'acquisto per ognuno degli oggetti battuti;
nome dell'acquirente.
In caso di incanti di fondi l'acquirente deve aggiungere di proprio pugno il proprio nome.
Il verbale dell'incanto va sottoscritto dal direttore d'asta e dal verbalista e poi depositato presso la regione.
Art. 6d 5. Ulteriori disposizioni
Il Governo può emanare un tariffario per la disposizione e lo svolgimento di incanti pubblici.
Sono fatte salve le disposizioni del diritto federale sul commercio ambulante7.
Art. 7 Donazione
È autorità competente per l'adempimento di un onere di interesse pubblico in caso di donazione dopo la morte del donatore (art. 246 cpv. 2):
la sovrastanza comunale, se l'onere è di interesse pubblico del comune;
il comitato regionale o la conferenza dei sindaci, se l'onere è di interesse pubblico della regione;
il Governo, se l'onere è nell'interesse di più comuni, di più regioni o del Cantone.
Art. 8 Locazione e affitto
L'autorità di conciliazione è ufficio di deposito per pigioni ai sensi del diritto federale.
Il dipartimento approva i moduli per la disdetta di abitazioni e locali commerciali, nonché per aumenti di pigione e altre modifiche contrattuali da parte del locatore. Esso mette a disposizione in forma adeguata i relativi moduli.
Per l'aumento della pigione in base a una scala pattuita, la copia delle pattuizioni di pigione è considerata modulo legalmente sufficiente.
I tribunali comunicano alla Confederazione le sentenze in merito alle pigioni impugnate e ad altre richieste del locatore, secondo le disposizioni del diritto federale.
Art. 9 Contratto collettivo di lavoro
Per la dichiarazione del carattere vincolante generale di contratti collettivi di lavoro e per la loro abrogazione è competente il Governo, fatto salvo il diritto federale.
Art. 10 Contratto normale di lavoro
L'autorità competente ai sensi dell'articolo 359 e segg. è il Governo.
Art. 11 Mediazione matrimoniale e di ricerca di partner
L'ufficio competente per le naturalizzazioni rilascia l'autorizzazione per l'esercizio a titolo professionale della mediazione matrimoniale e di ricerca di partner ai sensi dell'articolo 406c ed esercita la vigilanza.
Art. 12 Magazzini di deposito
Il Governo rilascia l'autorizzazione per l'emissione di cartevalori ai sensi dell'articolo 482 capoverso 1.
Esso è anche competente per comminare ammende ai sensi dell'articolo 1155 capoverso 2.
Art. 13 Gioco e scommesse
Per lotterie ed estrazioni a sorte (art. 515) sono competenti le autorità designate nelle disposizioni particolari del diritto cantonale.
Art. 14 Vitalizio
Il Governo è competente per il riconoscimento di un istituto di vitalizio, nonché per l'approvazione delle condizioni poste per il contratto di vitalizio e del regolamento interno dell'istituto di vitalizio ai sensi degli articoli 522 e 524.
Art.
14a Registro di commercio
1. Organizzazione
Nel Cantone dei Grigioni si tiene un registro di commercio.
Art. 14b 2. Vigilanza e rimedi giuridici
Il Dipartimento è autorità di vigilanza.
Le decisioni dell'ufficio al quale è affidata la tenuta del registro di commercio possono essere impugnate mediante appello al Tribunale d'appello, ai sensi del Codice di procedura civile.
Art. 14c 3. Pubblicazioni
Le iscrizioni nel registro di commercio vengono pubblicate, oltre che sul Foglio ufficiale svizzero di commercio, anche sul Foglio ufficiale del Cantone dei Grigioni.
Art. 14d 4. Obbligo di notifica
Le o gli ufficiali delle esecuzioni e dei fallimenti, come pure le sovrastanze comunali hanno l'obbligo di comunicare immediatamente all'ufficiale del registro di commercio tutti i fatti soggetti all'obbligo d'iscrizione e di fornire gratuitamente all'ufficiale qualsiasi informazione necessaria.
Art. 14e 5. Reiscrizione
Il giudice unico presso il tribunale regionale decide nella procedura di giurisdizione volontaria in merito alla reiscrizione nel registro di commercio di un ente giuridico cancellato.
…
Art. 14f Concorrenza sleale
L'ufficio cantonale di controllo dei prezzi designato dal Governo vigila sull'indicazione corretta dei prezzi al dettaglio, dei prezzi unitari di merci misurabili, dei prezzi per prestazioni di servizi e nella pubblicità, nonché sull'osservanza delle disposizioni contro l'indicazione fallace dei prezzi. Esso è tenuto a denunciare alle autorità d'azione penale le violazioni all'obbligo di indicare i prezzi a destinazione dei consumatori.
I comuni designano un ufficio competente per tale vigilanza nel loro territorio. Questo denuncia all'ufficio cantonale di controllo dei prezzi le infrazioni alle prescrizioni sull'indicazione dei prezzi.
3. Disposizioni finali
Art. 15 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore8 della presente legge.
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