210.350
Ordinanza sul notariato
del 26.04.2005 (stato 01.04.2023)
emanata dal Governo il 26 aprile 2005
visto l'art. 50 della legge sul notariato1
1. Esame di notariato
Art. 1 Annuncio dell'esame
La Commissione notarile svolge ogni anno un esame di notariato. L'esame viene annunciato dalla Commissione notarile nel Foglio ufficiale cantonale.
La domanda di ammissione all'esame deve essere presentata alla Commissione notarile per la decisione sull'ammissione entro il termine annunciato, corredata del certificato grigionese di capacità per avvocati.
Art. 2 Svolgimento dell'esame
Viene prima sostenuto l'esame scritto. Esso dura una giornata intera e consiste nell'elaborazione di compiti (di regola nella stesura di atti). La Commissione notarile comunica i mezzi ausiliari ammessi.
L'esame orale dura almeno un'ora. Esso consiste nel rispondere a domande sul diritto notarile generale di Confederazione e Cantone, sul Codice civile svizzero con atti normativi affini e sul Codice svizzero delle obbligazioni. Non sono ammessi mezzi ausiliari.
Art. 2a Interruzione dell'esame
Chi interrompe un esame deve comunicarlo senza indugio alla Commissione notarile e deve presentare a quest'ultima la documentazione necessaria come prova dell'esistenza di un grave motivo.
Art. 2b Comportamento disonesto
Si comporta in modo disonesto chi sostiene l'esame di notariato con mezzi ausiliari non ammessi o non consegnati oppure con l'aiuto di terzi.
È considerato impiego di mezzi ausiliari non ammessi in particolare il recare con sé mezzi di comunicazione o di informazione non ammessi.
Se si fa capo ad aiuto di terzi o se si utilizza un mezzo ausiliario non ammesso, il sorvegliante confisca senza indugio il mezzo ausiliario non ammesso, raccoglie le prove del comportamento non ammesso e informa la Commissione notarile.
Art. 3 Valutazione dell'esame
La valutazione dell'esame avviene con i voti 6 per ottimo, 5,5 per molto buono, 5 per buono, 4,5 per soddisfacente, 4 per sufficiente, 3,5 per insufficiente, 3 per scarso e 2,5 e meno per molto scarso.
Viene ammesso all'esame orale soltanto chi nell'esame scritto raggiunge per ogni lavoro almeno il voto 3 e quale media almeno il voto 4.
Per la valutazione globale finale viene attribuito lo stesso peso ai voti medi dell'esame scritto e ai voti dell'esame orale. Supera l'esame di notariato chi raggiunge un voto medio di almeno 4 in entrambi gli esami.
1a. Condizioni per la nomina di notai regionali
Art. 3a Idoneità personale
L'idoneità personale dei notai regionali sussiste se questi ultimi:
adempiono alle condizioni di cui all'articolo 16 capoverso 4 della legge sul notariato2;
godono dell'esercizio dei diritti civili;
non hanno subito condanne penali pronunciate per fatti incompatibili con l'attività di notaio regionale, salvo che tali condanne non figurino più negli estratti del casellario giudiziale destinati a privati;
non sono gravati da attestati di carenza di beni.
Art. 3b Idoneità professionale
L'idoneità professionale dei notai regionali sussiste se questi ultimi dispongono di un diploma riconosciuto in diritto o in ambito fiduciario.
In casi eccezionali motivati è possibile derogare al requisito di un diploma riconosciuto, se è dimostrata una pluriennale attività pratica nel settore del notariato.
2. Assunzione della funzione
Art. 4 Domanda di rilascio della patente
La domanda di rilascio della patente di notaio deve essere indirizzata al presidente della Commissione notarile unitamente ai seguenti documenti:
certificato grigionese di capacità per notai;
attestato di residenza in un comune grigionese;
estratto del casellario giudiziale centrale;
ricevuta del versamento della tassa di patente.
Art. 5 Tasse
Vengono riscosse le tasse seguenti:
per l'esame fr. 1000. –
per la stesura del certificato di capacità fr. 200. –
per la patente fr. 1000. –
Art. 6 Modello di firma
Al momento dell'assunzione della funzione ogni notaio deposita la propria firma all'attenzione della Cancelleria dello Stato. L'esecuzione compete alla persona che procede al giuramento.
Art. 7 Timbro, sigillo e Registro svizzero dei pubblici ufficiali
Ogni notaio riceve un timbro con il proprio nome e un sigillo. Inoltre può richiedere l'iscrizione nel Registro svizzero dei pubblici ufficiali. Le spese sono a suo carico.
Il timbro e il sigillo sono confezionati secondo le direttive della Commissione notarile. Il fabbricante è tenuto a rivolgersi esclusivamente alla Commissione notarile per incarichi e consegne.
Se l'abilitazione all'esercizio della professione di notaio si estingue o viene revocata, la Commissione notarile ritira il timbro e il sigillo e cancella l'iscrizione del notaio dal Registro svizzero dei pubblici ufficiali.
Art. 8 Assicurazione di responsabilità civile
La somma garantita ammonta per ogni notaio ad almeno 10 000 000 di franchi per sinistro. Per i notai degli uffici del registro fondiario, la somma garantita è da intendersi per circondario del registro fondiario e sinistro.
Nei limiti del contratto stipulato dal Cantone i notai possono scegliere un'assicurazione con una somma garantita più elevata. Una somma garantita più elevata va scelta in ogni caso, se il campo d'attività del notaio presenta un elevato potenziale di danno.
I notai con patente, i notai regionali, nonché i circondari del registro fondiario devono sostenere autonomamente e in misura proporzionale la loro quota delle spese per l'assicurazione stipulata dal Cantone. La fatturazione annuale viene effettuata dall'Amministrazione delle finanze.
2a. Documentazione pubblica
Art. 8a Documentazione pubblica di decisioni di assemblee o sedute
Se decisioni da documentare pubblicamente vengono prese in occasione di assemblee o sedute che si svolgono in uno o più luoghi, il notaio è competente per la loro documentazione pubblica se almeno uno di questi luoghi si trova nel Cantone dei Grigioni. Il notaio assiste a queste assemblee o sedute insieme al presidente in uno dei luoghi situati nel Cantone dei Grigioni.
Se decisioni da documentare pubblicamente vengono prese in occasione di assemblee o sedute che si tengono senza luogo di riunione fisico, il notaio è competente per la loro documentazione pubblica se durante le assemblee o le riunioni egli si trova nel Cantone dei Grigioni.
Il notaio si assicura di poter osservare personalmente e senza interruzioni lo svolgimento delle assemblee o delle sedute e le constatazioni del presidente.
3. Verbali
Art. 9 Strumenti
Ogni notaio tiene un libro verbali A per legalizzazioni e un libro verbali B per documentazioni pubbliche.
Entrambi i libri verbali vengono allestiti secondo le direttive della Commissione notarile. Essi devono essere richiesti dal notaio a proprie spese alla Centrale cantonale stampati e materiale d’ufficio.
La Commissione notarile può ammettere registrazioni elettroniche al posto di tenute di libri ed emanare relative direttive.
Art. 10 Libro verbali A
Nel libro verbali A vengono subito iscritte tutte le legalizzazioni effettuate in ordine cronologico con:
numero di registro progressivo;
data della legalizzazione (anno, mese, giorno);
cognome, nome e domicilio del richiedente;
oggetto della legalizzazione;
in caso di legalizzazione della firma: cognome, nome e domicilio della persona interessata;
tassa di legalizzazione.
Il documento recante la formula di legalizzazione deve essere munito della lettera del libro, dell'annata e del numero.
Art. 11 Libro verbali B
Nel libro verbali B vengono subito iscritte tutte le documentazioni pubbliche effettuate in ordine cronologico con:
numero di registro progressivo;
data della documentazione pubblica (anno, mese, giorno);
cognome, nome e domicilio delle parti richiedenti l'atto;
oggetto della documentazione pubblica;
numero degli atti redatti in originale e nome del destinatario, se questi dati non sono contenuti nell'atto stesso.
Il libro verbali B deve essere completato con un registro separato contenente i nomi delle parti richiedenti l'atto
Il documento recante la formula di documentazione pubblica deve essere munito della lettera del libro, dell'annata e del numero.
4. Custodia
Art. 12 Atti e allegati
Il notaio deve custodire in ordine cronologico una copia originale firmata di ogni atto con i suoi allegati.
Sono considerati allegati i documenti che sono parte integrante dell'atto e che sono ad esso attaccati.
Art. 13 Documenti giustificativi
Il notaio deve prendere in consegna e custodire ordinatamente gli originali e le copie dei documenti giustificativi.
Sono considerati documenti giustificativi i documenti che sono stati presentati per singole documentazioni pubbliche e che non sono allegati (ad es. procure, estratti del registro, attestazioni, autorizzazioni di autorità o uffici).
Art. 14 Luogo e durata
Il notaio deve custodire al sicuro e a tempo indeterminato i libri verbali A e B, gli originali degli atti con i loro allegati ed i documenti giustificativi, nonché il timbro e il sigillo. Essi rientrano nel segreto professionale.
5. Deposito al termine dell'attività
Art. 15 Notai con patente
Il notaio o i suoi eredi devono depositare, in presenza di un membro della Commissione notarile, tutto il materiale soggetto all'obbligo di custodia presso l'Archivio di Stato dei Grigioni.
La Commissione notarile può dispensare il notaio o i suoi eredi da questo obbligo, se un altro notaio con patente riprende tutto il materiale soggetto all'obbligo di deposito per custodirlo nella propria sede.
In ogni caso deve essere redatto un verbale di consegna e inviato alla Commissione notarile.
Art. 16 Notai regionali
I notai regionali o i loro eredi devono depositare tutto il materiale soggetto all'obbligo di custodia presso la relativa regione oppure consegnarlo al successore, in presenza di un membro della Commissione notarile.
Si applica per analogia l'articolo 15 capoverso 3.
Art. 17 Ufficiali del registro fondiario
Tutto il materiale soggetto all'obbligo di custodia rimane nel rispettivo ufficio del registro fondiario.
6. Modifiche di atti
Art. 18 Modifiche e correzioni dell'atto in occasione della documentazione pubblica
Se le parti intendono apportare modifiche o correzioni all'atto loro sottoposto, queste devono essere effettuate in modo ben leggibile e incluse nella documentazione pubblica.
Il notaio deve munire ogni modifica del suo timbro, della firma e della data.
Art. 19 Eliminazione di vizi non concernenti elementi essenziali dell'atto
Se una volta eseguita la documentazione pubblica mancano indicazioni che secondo le prescrizioni del Codice civile svizzero non costituiscono né requisiti di validità né elementi essenziali, oppure tali indicazioni si rivelano inesatte, l'aggiunta o la modifica necessitano di una dichiarazione scritta della parte interessata, nella quale dichiari di averne preso atto e, nella misura in cui sia necessaria l'iscrizione in un registro, di aver acconsentito a questa nonostante la nuova situazione di fatto.
Le aggiunte o le modifiche devono essere comunicate a tutte le parti.
Art. 20 Eliminazione di vizi di tecnica dei registri
Se una volta eseguita la documentazione pubblica mancano indicazioni aventi esclusivamente carattere di tecnica dei registri, come le indicazioni concernenti il comune d'origine o la data di nascita o la designazione del titolo d'acquisto, oppure tali indicazioni si rivelano inesatte, il notaio può apportare di propria iniziativa le relative aggiunte o correzioni sull'atto pubblico e attestarne l'esecuzione con il timbro, la firma e la data.
7. Tasse e indennità
Art. 21 Tasse per ispezioni
La Commissione notarile fattura ai notai le ispezioni a seconda del dispendio.
I lavori di ispezione devono essere indennizzati secondo il tempo impiegato sulla base di una tariffa oraria di 200 franchi.
…
Art. 21a Tasse per atti d'ufficio e decisioni
Per quanto la presente ordinanza non contenga una regolamentazione delle tasse, le spese di procedura per atti ufficiali e decisioni della Commissione notarile si conformano alle disposizioni generali vigenti per le autorità amministrative cantonali.
L'importo massimo delle tasse si conforma alla legge sul notariato.
Art. 22 Indennità e spese
I membri della Commissione notarile ricevono una diaria di 500 franchi. Se l'impegno compreso il tempo di trasferta dura meno di quattro ore, viene versata soltanto metà della diaria.
Il Governo può versare al presidente della Commissione notarile un'indennità di presidenza dipendente dalle spese.
L'attività dell'ispettore notarile viene indennizzata sulla base di una tariffa oraria di 150 franchi.
Per il resto si applicano per analogia le disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni3.
8. Disposizioni finali
Art. 23 Modifica del diritto previgente4
Art. 24 Abrogazione del diritto previgente, entrata in vigore
La presente ordinanza è posta in vigore5 dal Governo.
A questa data vengono abrogate le disposizioni di attuazione dell'ordinanza sul notariato del 3 aprile 1959.
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