215.020
Ordinanza cantonale sull'adozione
del 11.12.2012 (stato 01.01.2022)
emanata dal Governo l'11 dicembre 2012
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1
Art. 1 Procedura
La procedura e l'impugnazione si conformano all'articolo 56 rispettivamente all'articolo 60 capoversi 1 e 2 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero2.
Art. 2 Presentazione della domanda
La domanda di adozione scritta va presentata all'autorità di protezione dei minori e degli adulti del luogo di domicilio degli aspiranti all'adozione, corredata della documentazione necessaria.
Art. 3 Consenso dei genitori
L'autorità di protezione dei minori e degli adulti informa il genitore che ha dato il suo consenso sulle conseguenze della dichiarazione di consenso e sul suo diritto di revocarla.
…
Art. 4 Spese procedurali
La tassa di decisione per procedure di adozione è compresa tra 500 e 30 000 franchi.
Le spese della decisione relativa all'adozione sono a carico degli aspiranti all'adozione. Per il resto trovano applicazione le disposizioni del Codice di procedura civile3 e della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero4.
Art. 5 Termine di conservazione
I documenti di procedure di adozione vanno conservati per almeno 100 anni.
Art. 6 …
Art. 7 Diritto transitorio
Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.
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