Fonte

215.020

Ordinanza cantonale sull'adozione

del 11.12.2012 (stato 01.01.2022)

emanata dal Governo l'11 dicembre 2012

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1

Art. 1 Procedura

La procedura e l'impugnazione si conformano all'articolo 56 rispettivamente all'articolo 60 capoversi 1 e 2 della legge d'introduzione al Codice civile svizzero2.

Citato in

Art. 2 Presentazione della domanda

La domanda di adozione scritta va presentata all'autorità di protezione dei minori e degli adulti del luogo di domicilio degli aspiranti all'adozione, corredata della documentazione necessaria.

Citato in

Art. 3 Consenso dei genitori

L'autorità di protezione dei minori e degli adulti informa il genitore che ha dato il suo consenso sulle conseguenze della dichiarazione di consenso e sul suo diritto di revocarla.

Art. 4 Spese procedurali

La tassa di decisione per procedure di adozione è compresa tra 500 e 30 000 franchi.

Le spese della decisione relativa all'adozione sono a carico degli aspiranti all'adozione. Per il resto trovano applicazione le disposizioni del Codice di procedura civile3 e della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero4.

Art. 5 Termine di conservazione

I documenti di procedure di adozione vanno conservati per almeno 100 anni.

Art. 6

Art. 7 Diritto transitorio

Ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza è applicabile il nuovo diritto.

Art. 8 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2013.

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