217.310
Ordinanza cantonale sulla geoinformazione
del 07.02.2012 (stato 01.06.2016)
emanata dal Governo il 7 febbraio 2012
visti l'art. 45 della Costituzione cantonale1, nonché gli art. 5, 6, 7, 8 e 9 della legge cantonale sulla geoinformazione 2
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica ai geodati di base del diritto cantonale, nonché agli altri geodati del Cantone, fatta eccezione per i dati del catasto delle condotte.
Essa si applica in via sussidiaria ai geodati di base del diritto federale per i quali sono competenti il Cantone o un ente territoriale subordinato.
Sono fatte salve norme particolari contenute in altri atti normativi.
Art. 2 Applicabilità del diritto federale
Nel campo d'applicazione della presente ordinanza sono applicabili in via sussidiaria le disposizioni dell'ordinanza federale sulla geoinformazione3.
Art. 3 Definizioni
Qualità: la qualità dei geodati si misura ai criteri della completezza, della consistenza logica, della precisione, dell'attualità e della correttezza contenutistica.
Sistema d'informazione geografica (SIG): un sistema d'informazione geografica è un sistema per il rilevamento, l'elaborazione, l'amministrazione, l'analisi e la presentazione di dati geografici. I sistemi di geoinformazione includono l'hardware e il software necessari, come pure i geodati.
Organo cantonale preposto: con organo cantonale preposto va inteso sia il servizio specializzato ai sensi dell'articolo 3 capoverso 2 lettera b della legge cantonale sulla geoinformazione, sia il servizio cantonale che esercita la vigilanza sui geodati cantonali il cui rilevamento, aggiornamento e gestione rientra nel settore di competenza dei comuni o delle regioni.
2. Organizzazione e competenze
Art. 4 Commissione SIG
La Commissione SIG:
tratta tutti gli affari nel settore della geoinformazione che sono di importanza interdipartimentale oppure che concernono gli interessi generali del Cantone;
segue gli sviluppi nel settore della geoinformazione e sviluppa strategie;
consiglia il Governo nel settore della geoinformazione.
Essa è composta da al massimo dieci membri, nonché dal presidente.
Ciascun Dipartimento designa da uno a due membri. Vanno considerati i collaboratori dei servizi specializzati che partecipano al SIG.
Il Dipartimento dell'economia pubblica e socialità nomina il presidente.
Art. 5 Ufficio
Nel settore della geoinformazione, l'Ufficio con il Centro di competenze SIG è competente per i compiti seguenti:
coordinamento delle attività dell'Amministrazione cantonale;
preparazione degli affari e gestione del segretariato per la Commissione SIG;
collaborazione allo sviluppo di norme tecniche;
consulenza a servizi cantonali;
gestione del sistema d'informazione geografica centrale SIG dell'Amministrazione cantonale;
emanazione delle necessarie istruzioni tecniche con la collaborazione degli organi cantonali preposti.
Nel settore dei geodati cantonali esso è competente per tutti i compiti affidati dall'ordinanza federale sulla geoinformazione all'Ufficio federale di topografia.
Esso ha diritto di impartire istruzioni ai servizi specializzati del Cantone.
Art. 6 Organo cantonale preposto
Se l'ordinanza federale sulla geoinformazione attribuisce un compito al servizio specializzato competente nel caso specifico, nel settore dei geodati cantonali è competente per questo compito l'organo cantonale preposto.
Esso è competente per la concessione, la limitazione o il rifiuto dell'accesso ai geodati federali o cantonali limitatamente accessibili al pubblico.
Art. 7 Consultazione di cerchie interessate
Nella preparazione di decisioni strategiche nel settore della geoinformazione con effetti anche esterni all'Amministrazione cantonale vanno consultate le cerchie interessate.
3. Geodati e geoservizi
Art. 8 Cataloghi di geodati
Il Dipartimento tiene:
un catalogo dei geodati di base del diritto federale con l'indicazione delle competenze nel Cantone dei Grigioni;
un catalogo dei geodati di base del diritto cantonale con l'indicazione delle competenze, del livello di autorizzazione all'accesso, dell'appartenenza al catasto delle restrizioni di diritto pubblico della proprietà e della necessità di mettere a disposizione un servizio di telecaricamento;
un catalogo degli altri geodati pubblici del Cantone con l'indicazione delle competenze.
Esso provvede a un'adeguata pubblicazione di questi cataloghi.
Art. 9 Dati di riferimento
I geodati di base vincolanti per i proprietari vengono referenziati ai dati della misurazione ufficiale. Per quanto opportuno, questo vale anche per i geodati di base vincolanti per le autorità.
Art. 10 Ampliamenti di modelli di geodati
Se necessario, il servizio specializzato può ampliare i modelli di geodati minimi della Confederazione per soddisfare le esigenze cantonali supplementari.
Art. 11 Lingua di descrizione
L'Ufficio stabilisce la lingua di descrizione generale per i geodati di base e per i metadati. A tal proposito considera lo stato della tecnica e le normative a livello nazionale e internazionale.
Art. 12 Qualità
Il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione dei geodati ne assicura la qualità.
L'Ufficio mette a disposizione strumenti per valutare la qualità liberamente utilizzabili.
Art. 13 Storicizzazione
La storicizzazione viene effettuata dal servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione.
La storicizzazione può essere svolta dall'organo cantonale preposto.
Art.
14 Tenuta e archiviazione di geodati
1. Servizi specializzati cantonali
I geodati dei servizi specializzati cantonali vengono tenuti nel sistema d'informazione geografica centrale dell'Amministrazione cantonale.
L'Ufficio mette a disposizione l'infrastruttura necessaria all'archiviazione e alla storicizzazione.
In accordo con il servizio specializzato e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.
Art. 15 2. Servizi specializzati comunali e regionali
I geodati che vengono rilevati, aggiornati e amministrati dai comuni e dalle regioni vanno da questi archiviati in un sistema adeguato.
L'archiviazione può anche essere svolta dall'organo cantonale preposto.
In accordo con l'organo cantonale preposto e con l'Archivio di Stato, l'Ufficio stabilisce il piano di archiviazione dei geodati.
Art. 16 Archiviazione a lungo termine
L'Archivio di Stato è competente per l'archiviazione a lungo termine dei geodati degni di archiviazione.
Art. 17 Indicazione dell'attualità
Tutti gli utenti devono indicare l'attualità dei geodati federali e cantonali.
Art. 18 Istruzioni tecniche
L'Ufficio può emanare istruzioni tecniche relative ai modelli di rappresentazione, ai geometadati, alla qualità, alla storicizzazione, all'archiviazione di geodati e ai geoservizi con la cooperazione degli organi cantonali preposti.
4. Trasmissione di geodati
Art. 19 Scambio di dati tra autorità
Su richiesta, il servizio competente per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione concede ad altri servizi del Cantone, delle regioni o dei comuni accesso ai geodati di base attraverso un servizio di telecaricamento oppure, laddove ciò non è possibile, in un'altra forma elettronica adatta.
Art. 20 Trasmissione di geodati di base
I servizi comunali o regionali competenti per il rilevamento, l'aggiornamento e la gestione sono tenuti a consegnare entro il termine stabilito dall'organo cantonale preposto i geodati destinati alla pubblicazione e alla fornitura.
5. Disposizioni finali
Art. 21 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 15 febbraio 2012.
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