310.100
Legge sugli avvocati
del 14.02.2006 (stato 01.01.2011)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 25 ottobre 2005,
decide:
1. Oggetto e campo di applicazione
Art. 1 Oggetto
La presente legge disciplina l'acquisto della patente di avvocato, la vigilanza sull'attività degli avvocati, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati, ed attua le disposizioni della legge federale del 23 giugno 2000 sulla libera circolazione degli avvocati (LLCA).
Art. 2 …
Art. 3 Monopolio degli avvocati, eccezioni
Chi compare quale rappresentante legale dinanzi a tribunali, autorità di conciliazione o nella procedura di istruzione penale, deve essere iscritto nel registro cantonale degli avvocati o godere della libera circolazione secondo la LLCA.
Fa eccezione la rappresentanza in controversie in materia fiscale o di assicurazioni sociali, nonché dinanzi al giudice unico in materia di esecuzione e di fallimento.
Art. 4 …
2. Vigilanza
Art.
5 Commissione di vigilanza
1. Nomina, composizione, indennità
Il Tribunale cantonale e il Tribunale amministrativo nominano di comune accordo una Commissione di vigilanza composta di cinque membri e tre supplenti, per un periodo di carica di quattro anni.
Fanno di regola parte della Commissione di vigilanza due avvocati iscritti nel registro del Cantone dei Grigioni e un membro ciascuno del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo.
Tutti i membri e i supplenti devono essere in possesso della patente di avvocato.
La Commissione di vigilanza si costituisce da sé. Può dotarsi di una segreteria e di un attuario.
Il Governo stabilisce le indennità di lavoro e i rimborsi spese dei membri della Commissione di vigilanza.
Art. 6 2. Compiti
La Commissione di vigilanza è l'autorità di vigilanza sugli avvocati.
In particolare ha i seguenti compiti:
vigila sull'attività degli avvocati ed esercita il diritto disciplinare;
tiene il registro degli avvocati e l'albo pubblico dei cittadini degli Stati membri dell'UE o dell'AELS;
decide sull'ammissione all'esame di avvocatura, organizza gli esami di avvocatura e rilascia la patente d'avvocato e l'autorizzazione al praticantato e decide in merito alla revoca della patente d'avvocato;
decide sulla liberazione dal segreto professionale;
è incaricata dell'esecuzione della LLCA, per quanto la presente legge non dichiari espressamente competente un'altra autorità.
La Commissione di vigilanza presenta annualmente rapporto all'attenzione del Gran Consiglio.
Art. 7 Procedura, rimedi giuridici
Se la presente legge non prevede disposizioni particolari, si applica per analogia la legge sulla giustizia amministrativa.
Decisioni della Commissione di vigilanza possono essere impugnate mediante ricorso al Tribunale amministrativo. Fanno eccezione le decisioni sulla valutazione dell'esame di avvocatura.
3. La patente di avvocato
Art. 8 Autorizzazione al praticantato
Dopo un periodo di pratica di due mesi, ai praticanti che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 10 lettere a e b della presente legge e che operano sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nel registro degli avvocati può essere rilasciata un'autorizzazione all'esercizio della propria attività in tribunale, dinanzi ad autorità di conciliazione e nella procedura di istruzione penale.
L'autorizzazione al praticantato viene rilasciata per tre anni. Per motivi importanti, essa può venire prolungata al massimo di due anni.
L'autorizzazione può essere negata o revocata, se l'avvocato o la persona che deve essere ammessa ha violato in modo grave le regole professionali.
Art. 9 Esame
Con l'esame di avvocatura il candidato deve comprovare di disporre delle conoscenze teoriche e pratiche necessarie per la professione di avvocato.
L'esame si compone di una parte scritta e di una parte orale. Esso deve basarsi sul diritto federale e cantonale ed essere orientato alla pratica.
L'esame di avvocatura può essere ripetuto due volte. Si contano anche esami sostenuti in altri Cantoni.
Art. 10 Condizioni
La Commissione di vigilanza ammette all'esame chi
possiede la cittadinanza svizzera o abita legalmente in Svizzera ed è autorizzato ad esercitare un'attività lucrativa indipendente;
comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA che può soddisfare a quel momento e
ha concluso un praticantato di almeno un anno nel Cantone dei Grigioni sotto la vigilanza di un avvocato.
Art. 11 Patente di avvocato, denominazione professionale
La Commissione di vigilanza rilascia la patente di avvocato alle persone che hanno superato l'esame di avvocatura. Queste ultime possono fare uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat".
Art. 11a Revoca
La Commissione di vigilanza revoca la patente d'avvocato se non sono più date le condizioni per il rilascio.
Se la patente deve essere revocata per violazione delle regole professionali, di norma la revoca va preceduta da un'altra misura disciplinare.
L'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati non è una condizione per una revoca della patente.
4. Registro cantonale degli avvocati
Art. 12 Iscrizione
L'avvocato viene iscritto nel registro cantonale degli avvocati se
comprova di disporre delle condizioni di formazione e personali secondo la LLCA;
comprova di aver stipulato un'assicurazione di responsabilità civile con una copertura di almeno un milione di franchi e
gestisce nel Cantone dei Grigioni uno studio legale o dispone di un indirizzo professionale.
I documenti necessari attestanti l'adempimento delle condizioni personali non possono risalire a più di tre mesi prima dell'inoltro alla Commissione di vigilanza.
5. Regole professionali e vigilanza disciplinare
Art. 13 Applicazione
Per quanto riguarda l'attività di avvocato, per gli avvocati fanno stato le disposizioni della LLCA sulle regole professionali e sul segreto professionale, indipendentemente dalla loro iscrizione nel registro degli avvocati. Essi sottostanno, sempre indipendentemente dalla loro iscrizione, alla vigilanza e al potere disciplinare della Commissione di vigilanza; le misure disciplinari sono applicate per analogia.
Esercita un'attività di avvocato chi è in possesso di una patente di avvocato e rappresenta persone dinanzi al tribunale, ad altre autorità o nei confronti di terzi o chi offre consulenza in questioni giuridiche, facendo uso del titolo professionale di "avvocato", "Rechtsanwaltin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" o di un titolo professionale equivalente.
Art. 14 Procedura disciplinare
La Commissione di vigilanza avvia d'ufficio o su denuncia la procedura disciplinare. In casi di poca importanza può prescindere dall'apertura di una procedura.
Prima dell'emanazione della decisione disciplinare le persone interessate hanno la possibilità di prendere visione degli atti e di prendere posizione. Esse possono richiedere completamenti delle indagini.
La decisione disciplinare viene pubblicata per iscritto dietro indicazione della fattispecie e dei considerandi.
Art. 15 Esercizio della professione non autorizzato e uso illecito del titolo
Chi esercita a titolo professionale la rappresentanza in giudizio senza essere iscritto nel registro cantonale o utilizza nei rapporti con il pubblico il titolo di "avvocato", "Rechtsanwältin" o "Rechtsanwalt", "advocata" o "advocat" senza essere in possesso di una patente di avvocato, viene punito dalla Commissione di vigilanza con una multa fino a 5'000 franchi.
6. Onorario
Art. 16 Onorario, indennità
L'onorario dell'avvocato si basa sull'accordo stipulato con il cliente.
In caso di difese d'ufficio e di mandati di gratuito patrocinio l'autorità che si occupa del caso stabilisce l'indennità dell'avvocato in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata.
Art. 16a Ripetibili
Il diritto a ripetibili si conforma alla legislazione sulla giustizia civile, penale e amministrativa.
Le ripetibili per le spese di rappresentanza legale in procedure davanti ad autorità giudiziarie e amministrative cantonali si calcolano in base al dispendio di tempo necessario per un'assistenza giudiziaria appropriata, nonché in base alla difficoltà e importanza della causa.
7. Avvocati di Stati membri dell'UE e dell'AELS
Art. 17 Iscrizione nel registro cantonale degli avvocati
La Commissione di vigilanza stabilisce, nel singolo caso, il contenuto dell'esame attitudinale secondo la LLCA e del colloquio di verifica delle competenze professionali secondo la LLCA. Si applicano per analogia le disposizioni del regolamento d'esame.
8. Tasse
Art. 18 Tasse
Il Governo fissa le tasse per gli atti d'ufficio, le decisioni e le prestazioni fornite in base alla legislazione sugli avvocati, in particolare per l'esame, il rilascio della patente di avvocato, l'iscrizione e la radiazione nel registro degli avvocati e nell'albo dei cittadini di Stati membri dell'UE e dell'AELS, nonché per un certificato di praticantato e per un'attestazione disciplinare.
Esse ammontano al massimo a 5000 franchi, si commisurano all'entità e alla difficoltà della pratica e sono a carico di chi beneficia della prestazione o di chi è interessato. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse sale a 20 000 franchi.
In caso di denunce totalmente infondate, le spese procedurali possono essere accollate a chi ha presentato denuncia.
9. Disposizioni finali
Art. 19 Atti normativi di esecuzione
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive e, su richiesta della Commissione di vigilanza, un regolamento d'esame. Esso disciplina i dettagli delle ripetibili, nonché l'onorario per il mandato di gratuito patrocinio e per la difesa d'ufficio.
Art. 20 Modifica del diritto previgente
Art. 21 Disposizione transitoria
Alle procedure pendenti dinanzi alla Commissione di vigilanza prima dell'entrata in vigore della presente legge deve essere applicato il nuovo diritto. Fanno eccezione le procedure disciplinari, se il vecchio diritto risulta più favorevole per gli interessati.
Art. 22 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.
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