Fonte

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Ordinanza sugli avvocati

del 04.04.2023 (stato 01.01.2024)

emanata dal Governo il 4 aprile 2023

visti l'art. 18 e l'art. 19 della legge sugli avvocati1 nonché l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale2

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina l'esecuzione della legge sugli avvocati3 nella misura in cui non trovi applicazione l'ordinanza sull'esame di avvocatura4.

Art. 2 Commissione di vigilanza
1. Composizione

Il presidente della Commissione di vigilanza decide in merito:

  1. al conferimento dell'autorizzazione al praticantato;

  2. all'ammissione all'esame di avvocatura;

  3. all'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati.

Negli altri casi la Commissione di vigilanza decide nella composizione di cinque membri, nella misura in cui la legge sulla giustizia amministrativa5 non preveda nulla di diverso.

Se un membro della Commissione di vigilanza non può partecipare a una decisione o è in stato di ricusa, il presidente convoca un sostituto.

Art. 3 2. Decisione

Di norma la Commissione di vigilanza decide dopo una consultazione. Per deliberare validamente la Commissione di vigilanza deve essere al completo. Vale la maggioranza semplice dei voti.

La Commissione di vigilanza può decidere per circolazione degli atti, se tutti i membri sono d'accordo e se nessun membro richiede una consultazione.

L'attuario prende parte al procedimento in conformità alle istruzioni impartite dal presidente. Egli ha voto consultivo nel processo decisionale.

Art. 4 Registro degli avvocati ed elenco pubblico

Le iscrizioni nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico, nonché la relativa cancellazione vengono pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale.

Art. 5 Indennità dei membri della Commissione di vigilanza

I membri della Commissione di vigilanza ricevono una diaria di 500 franchi. Se l'intervento, compreso il tempo di trasferta, dura meno di quattro ore, viene versata soltanto metà della diaria.

L'articolo 17 dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni6 non si applica ai membri della Commissione di vigilanza. Le restanti disposizioni dell'ordinanza per i collaboratori a titolo accessorio del Cantone dei Grigioni sono applicabili, nella misura in cui la legge sugli avvocati e la presente ordinanza non prevedano nulla di diverso.

Art. 6 Tasse

I richiedenti devono versare le seguenti tasse:

  1. per l'iscrizione nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico: fr. 200.–

  2. per il conferimento di un'autorizzazione al praticantato e la relativa proroga: fr. 100.–

  3. per un'attestazione disciplinare: fr. 50.–

Non vengono riscosse tasse:

  1. per cancellazioni dal registro cantonale degli avvocati e dall'elenco pubblico nonché per la relativa pubblicazione;

  2. per mutazioni nel registro cantonale degli avvocati e nell'elenco pubblico.

Le tasse per altri atti ufficiali e decisioni della Commissione di vigilanza si conformano alle disposizioni generali vigenti per le autorità amministrative cantonali. L'importo massimo delle tasse si conforma alla legge sugli avvocati7.

2023-010