320.070
Ordinanza sulle spese di procedura e sulle indennità delle procedure giudiziarie civili
320.070
Ordinanza sulle spese di procedura e sulle indennità delle procedure giudiziarie civili
emanata dal Gran Consiglio il 29 maggio 1985 1)
giusta l'art. 264 del codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni
Art. 1
La presente ordinanza regola le spese di procedura e le indennità dell'am- Sfera di validità ministrazione giudiziaria civile, per quanto non esistano speciali norme federali o cantonali.
Art. 2
Alle parti vengono addebitate le seguenti spese di procedura: Spese di procedura
la tassa giudiziaria;
la tassa di scrittura;
le spese in contanti.
Il Governo fissa le singole tasse in un'ordinanza.
Art. 3
La tassa giudiziaria viene riscossa per l'impegno del tribunale e compren- Tassa giudiziaria de l'intero dispendio procedurale inclusa la redazione della sentenza. Essa deve essere calcolata secondo il dispendio di lavoro e di tempo dell'autorità. Possono inoltre essere considerate sia l'importanza e la difficoltà della controversia che gli interessi economici delle parti.
Art. 4
La tassa di scrittura viene riscossa per la corrispondenza, le citazioni, i Tassa di scrittura decreti e la compilazione delle decisioni.
Art. 5
Le spese in contanti comprendono le spese di terzi risultanti dalla proce- Spese in contanti dura, in modo particolare i rimborsi di altri uffici pubblici, dei testimoni e periti.
Le spese per il materiale di cancelleria e le tasse delle PTT nonché le diarie e i rimborsi spese agli organi dell'amministrazione giudiziaria civile sono compresi nella tassa giudiziaria e non vengono conteggiati a parte.
1) M del 26 nov. 1984, 639; PGC 1984/85, 80 1.1.2008 1 320.070 Spese di procedura e indennità delle procedure civili
Art. 6 1)
Art. 7
Indennità dei Il Governo regola l'indennità dei testimoni e dei periti in un'ordinanza. testimoni e dei periti
Art. 8 2)
Art. 9 3)
Art. 10
Contabilità 1 Ogni ufficio giudiziario è obbligato a tenere una contabilità propria per ogni caso, nel quale devono essere registrati tutti i dispendi ed esborsi determinanti per le spese di procedura.
Per il Tribunale cantonale fanno stato le disposizioni dell'ordinanza concernente le gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni 4).
Art. 11
Depositi legali Quando vengono intentate azioni oppure usati rimedi legali, secondo. necessità si possono pretendere dalle parti depositi legali o depositi legali complementari ai sensi dell'articolo 38 del codice di procedura civile. Il loro ammontare si conforma alle probabili spese.
Art. 12
Decreto sulle 1 Giusta l'articolo 121 numero 5 del codice di procedura civile il decreto spese sulle spese costituisce parte integrante della sentenza. L'importo che deve essere versato dalla parte obbligata ad assumersi le spese deve essere indicato specificando le tasse e le spese in contanti.
L'obbligato ad assumersi le spese può esigere la motivazione della tassa giudiziaria, come pure il conteggio dettagliato delle tasse di scrittura e delle spese in contanti entro 10 giorni dal recapito della sentenza.
Art. 13 5)
Ricorso contro il In caso di inosservanza della tariffa, contro il calcolo delle spese procedecreto sulle spese durali nella decisione sulle spese può essere presentato ricorso scritto 1) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; M del 23 feb. 1999, 57; PGC 2) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6 3) Abrogazione giusta DGC del 5 ott. 1999; vedi nota all'art. 6 4) CSC 710.100 5) Testo giusta ordinanza sull'abrogazione e sull'adeguamento di ordinanze del Gran Consiglio in relazione all'emanazione della LOG, art. 2 n. 4, AGS 2007, FUC 1044; entrato in vigore il 1° gen. 2008
1.1.2008 Spese di procedura e indennità delle procedure civili 320.070 presso il Tribunale cantonale entro 20 giorni dalla comunicazione del conto motivato giusta gli articoli 232 sgg. del Codice di procedura civile.
Art. 14
Il Dipartimento delle finanze provvede all'esecuzione dei decreti del Tri- Esecuzione bunale cantonale sulle spese.
1) L'ufficio distrettuale risp. l'ufficio di circolo attende all'esecuzione dei decreti sulle spese dei distretti e degli uffici di circolo.
L'esecuzione forzata si conforma alle norme della legge federale sulla esecuzione e sul fallimento. 2)
Art. 15 3)
Art. 16
La presente ordinanza entra in vigore insieme con la revisione del codice Disposizioni di procedura civile. A tal data viene abrogata l'ordinanza del 27 maggio finali e transitorie 1971 4) concernente la tariffa giudiziaria e la contabilità delle procedure giudiziarie civili.
Per i casi da giudicare dopo l'entrata in vigore le spese dell'intera procedura devono essere calcolate giusta le nuove disposizioni.