320.100
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Zivilprozessordnung
320.100
Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero (LACPC)
del 16 giugno 2010
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1),
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale 2), visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010 3),
decide:
I. Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge contiene le disposizioni esecutive cantonali relative al Oggetto Codice di diritto processuale civile svizzero 4).
Essa disciplina la competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali, nell'ambito della giurisdizione civile.
L'organizzazione delle autorità di conciliazione e dei tribunali si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria 5), per quanto il CPC o la presente legge non contengano alcuna regolamentazione.
Il diritto civile cantonale e le competenze di diritto civile delle autorità amministrative si orientano alla legislazione d'introduzione al CC 6) e al CO 7).
Art. 2
Le lingue processuali delle autorità di conciliazione e dei tribunali civili Lingua nel Cantone dei Grigioni si conformano alla legge sulle lingue del Can- processuale tone dei Grigioni 8).
1) PGC 2009/2010, 853 2) CSC 110.100 3) pagina 853 1.1.2011 1 II. Competenza delle autorità di conciliazione e dei tribunali civili
Art. 3
Autorità di 1 I compiti dell'autorità di conciliazione conformemente al Codice di conciliazione procedura civile 1) competono:
alla giudicatura di pace, se non è competente un'altra autorità di conciliazione;
all'autorità di conciliazione in materia di locazione in caso di controversie derivanti dalla locazione e dall'affitto di spazi abitativi e commerciali;
all'autorità di conciliazione in materia di parità dei sessi in caso di controversie secondo la legge federale sulla parità dei sessi 2).
La competenza territoriale dell'autorità di conciliazione si conforma alle disposizioni del Codice di procedura civile concernenti il foro.
Art. 4
Tribunale di Per quanto il diritto federale o cantonale non disponga diversamente, il prima istanza 1. Giudice unico presidente o un altro membro del Tribunale distrettuale decide con competenza di giudice unico:
in questioni per le quali si applica la procedura sommaria;
in caso di controversie di carattere patrimoniale fino a un importo di 5 000 franchi;
in merito a divorzio, separazione o scioglimento dell'unione domestica registrata su richiesta comune e in caso di accordo completo;
in merito all'esecuzione;
su infrazioni ai divieti giudiziali ai sensi del Codice di procedura civile 3).
Egli evade richieste di assistenza giudiziaria, per quanto non ne sia competente il Tribunale cantonale.
Art. 5
2. Tribunale 1 Il tribunale distrettuale funge da tribunale civile di prima istanza, se non collegiale è competente il giudice unico.
Esso decide nella composizione di cinque giudici:
in questioni per le quali si applica la procedura ordinaria;
se è raggiunto il valore litigioso per il ricorso in materia civile al Tribunale federale;
in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale;
1.1.2011
d) su ordine del presidente.
Negli altri casi il tribunale distrettuale decide nella composizione di tre giudici.
Art. 6
Il Tribunale cantonale giudica quale tribunale di prima istanza i casi per i 3. Tribunale quali il diritto federale prevede un'unica istanza cantonale, per quanto non cantonale sia competente il Tribunale amministrativo.
Il Tribunale cantonale decide con competenza di giudice unico in materia di:
tutela giurisdizionale nei casi manifesti in controversie per le quali il diritto federale prevede un' istanza cantonale unica;
cause del tribunale arbitrale ad eccezione del giudizio di ricorsi e richieste di revisione.
Art. 7
Quale autorità giudiziaria superiore, il Tribunale cantonale giudica Autorità giudiziaria ricorsi e appelli di diritto civile. superiore
Esso decide nella composizione di giudice unico, quando:
il valore litigioso non supera i 5 000 franchi;
un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.
III. Disposizioni complementari 1. ASSISTENZA GIUDIZIARIA E COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ
Art. 8
Il Tribunale cantonale è l'autorità centrale cantonale per domande di assi- Assistenza giudiziaria stenza giudiziaria dall'estero ai sensi dei trattati internazionali.
La notifica all'estero avviene direttamente da autorità ad autorità. Se il diritto federale o i trattati internazionali escludono la notifica diretta, essa avviene da parte del Tribunale cantonale.
Art. 9
Il tribunale competente per l'esecuzione può ricorrere alla Polizia canto- Cooperazione tra autorità nale o comunale per misure coercitive nell'ambito del diritto federale.
Quando si tratta di interessi dei figli, il tribunale può incaricare dell'esecuzione l'autorità tutoria del luogo di residenza dei figli.
1.1.2011 3 Sono fatti salvi gli obblighi a collaborare previsti da altri atti normativi cantonali.
2. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 10
Procedura di 1 Con la citazione all'udienza di conciliazione, l'autorità di conciliazione conciliazione richiama l'attenzione sulla possibilità di una mediazione. Essa può anche raccomandarne una.
L'udienza di conciliazione si tiene in un locale ufficiale nel luogo di domicilio, di sede o di dimora del convenuto, se questo luogo si trova all'interno della circoscrizione giudiziaria. Negli altri casi o con il consenso delle parti, l'udienza si svolge presso la sede della giudicatura di pace.
Art. 11
Eccezioni al In singoli casi, su domanda motivata e con l'approvazione del presidente, patrocinio obbligatorio il patrocinio da parte di una persona avente l'esercizio dei diritti civili che non è iscritta nel registro degli avvocati o che non gode della libera circolazione secondo la LLCA 1) è possibile:
per il patrocinio non professionale;
in questioni di esecuzione e fallimenti, a norma del Codice di procedura civile 2);
in controversie concernenti il diritto di locazione e del lavoro da parte di persone professionalmente qualificate.
Art. 12
Gratuito Prima dell'inoltro dell'azione al tribunale il presidente del tribunale di patrocinio prima istanza decide in merito a domande di gratuito patrocinio.
Di regola il Cantone deve essere sentito. L'Amministrazione delle imposte comunica i dati necessari all'Ufficio o al tribunale competente per la presa di posizione. Essa può rendere accessibili i dati tramite una procedura di richiamo.
Le spese del gratuito patrocinio sono assunte dalla cassa del tribunale, per quanto conformemente al Codice di procedura civile 3) siano a carico del Cantone.
La competenza e la procedura per il pagamento arretrato si conformano alla legge sulla giustizia amministrativa 4).
1.1.2011 Le disposizioni concernenti il gratuito patrocinio valgono per la mediazione ai sensi del Codice di procedura civile 1) se:
le parti non dispongono dei mezzi necessari;
il loro petito o la mediazione non appaiono prive di possibilità di successo e
la mediazione viene effettuata da parte di un mediatore riconosciuto.
Art. 13
Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata Decisione in merito a domande decide: di ricusazione
il tribunale competente nel merito; contestate
il tribunale, in casi di ricusazione di autorità con competenze di giudice unico;
il Tribunale distrettuale, in casi di ricusazione di autorità di conciliazione.
Il numero legale si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria 2).
Art. 14
Gli atti relativi alla procedura di conciliazione vengono conservati presso Conservazione e consultazione l'autorità di conciliazione, gli atti giudiziari presso il tribunale. degli atti
La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.
La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.
Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni per iscritto con ricorso all'autorità di vigilanza.
3. SPESE DI PROCEDURA E CONTABILITÀ
Art. 15
L'assunzione delle spese processuali si conforma al Codice di procedura Spese di procedura civile 3).
Le forfetarie per la procedura di conciliazione e la tassa di giustizia si calcolano secondo l'onere, l'interesse e le condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.
La forfetaria ammonta al massimo a 30 000 franchi. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tariffe sale a 100 000 franchi. In caso di intesa o di rinuncia a una sentenza interamente moti- 1.1.2011 5 vata, la forfetaria per la procedura di conciliazione o la tassa di giustizia viene adeguatamente ridotta.
Il Tribunale cantonale disciplina l'entità delle forfetarie in un'ordinanza 1).
Art. 16
Indennità 1 L'indennità del patrocinio della parte e del gratuito patrocinio si conforma al Codice di procedura civile 2) e alla legislazione sugli avvocati 3).
L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500 franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per gli impiegati cantonali. Il Tribunale cantonale disciplina i dettagli in un'ordinanza 4).
Art. 17
Contabilità e 1 Le autorità di conciliazione e il Tribunale civile tengono un conto sepaincasso rato per ogni causa.
Per il resto la contabilità e l'incasso si conformano alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria 5).
IV. Procedure civili davanti ad autorità amministrative
Art. 18
Principio La competenza delle autorità amministrative nel campo del diritto civile, nonché la procedura, si conformano in particolare alle leggi d'introduzione al Codice civile 6) e al Codice delle obbligazioni 7).
V. Disposizioni finali
Art. 19
Abrogazione di 1 Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti atti normativi normativi:
a) Codice di procedura civile del Cantone dei Grigioni del 1°dicembre 1985 8);
1) CSC 320.210
1.1.2011
Adesione del 2 marzo 1975 al Concordato sull'assistenza giudiziaria reciproca per l'esecuzione di pretese di diritto pubblico del 28 ottobre 1971 1);
Adesione del 14 giugno 1987 al Concordato sull'esecuzione delle sentenze in materia civile del 10 marzo 1977 2);
Adesione del 2 marzo 1975 al Concordato sull'arbitrato del 27 marzo 1969 3);
Adesione del 28 maggio 1978 al Concordato sull'assistenza giudiziaria in materia civile del 26 aprile 1974 e 8/9 novembre 1974 4);
Adesione del 28 febbraio 1904 al Concordato relativo all'esenzione dall'obbligo di prestar cauzione per le spese processuali del 5/20 novembre 1903 5).
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente legge, trovano applicazione le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale civile svizzero 6), nonché della presente legge.
Art. 20
La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice 7). Modifica del diritto previgente
Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale 8) sono in contraddizione con disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero 9) o con la sua applicazione nella presente legge, il Gran Consiglio può adeguarle a questi atti normativi tramite ordinanza.
Art. 21
Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente Diritto transitorio legge, vengono continuate dalle autorità competenti in materia in base al nuovo diritto. Per il resto la procedura si conforma al diritto previgente.
L'ente pubblico che deve sostenere i costi per il gratuito patrocinio in procedure pendenti viene stabilito secondo il diritto previgente.
Per la pretesa di rimborso dei costi per il gratuito patrocinio è competente l'ente pubblico che li ha sostenuti. Per il resto la procedura si conforma al nuovo diritto.
1.1.2011 7
Art. 22
Referendum ed La presente legge è soggetta a referendum facoltativo 1). entrata in vigore 2 Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore 2).