320.110
Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale civile svizzero
del 21.12.2010 (stato 01.01.2011)
Emanata dal Governo il 21 dicembre 2010
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1
1. Disposizioni complementari
Art. 1 Gratuito patrocinio
L'audizione del Cantone serve in particolare per chiarire la situazione finanziaria. L'Amministrazione delle imposte competente per la presa di posizione può limitarsi a questo aspetto.
La necessità di un patrocinio da parte di un avvocato e le prospettive di successo della procedura vanno esaminate in primo luogo dal tribunale.
Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.
2. Disposizioni finali
Art. 2 Abrogazione di atti normativi
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni del Codice di diritto processuale civile svizzero e della legislazione cantonale d'applicazione.
Art. 3 Modifica del diritto previgente
La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice4.
Art. 4 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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