350.100
Einführungsgesetz zur Schweizerischen Strafprozessordnung
350.100
Legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero (LACPP)
del 16 giugno 2010
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1),
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale 2); visto il messaggio del Governo del 23 marzo 2010 3),
decide:
I. Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge contiene le disposizioni esecutive cantonali relative al Oggetto Codice di diritto processuale penale svizzero 4) e alla legge federale di diritto processuale penale minorile 5).
Essa disciplina la posizione, l'organizzazione e le competenze delle autorità d'azione penale, la procedura per la grazia, nonché le disposizioni generali del diritto penale cantonale.
L'organizzazione delle autorità giudiziarie si conforma alla legge sull'organizzazione giudiziaria 6), per quanto il Codice di procedura penale, la legge di diritto processuale minorile o la presente legge non contengano alcuna regolamentazione.
L'esecuzione di pene e misure, nonché della carcerazione preventiva e di sicurezza si conforma alle disposizioni sull'esecuzione giudiziaria nel Cantone dei Grigioni.
Art. 2
Ai reati punibili secondo il diritto cantonale si applicano per analogia le Fattispecie penali cantonali: disposizioni generali del Codice penale svizzero 7). 1. In generale 1) PGC 2009/2010, 853 2) CSC 110.100 3) pagina 795 1.1.2011 1 Qualora, esplicitamente o secondo il senso della prescrizione, la comminatoria di pena non valga unicamente per l'atto intenzionale, è punibile anche l'atto commesso per negligenza.
Art. 3
2. Procedura 1 Il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto cantonale si conformano al Codice di procedura penale 1) o al diritto processuale penale minorile 2).
Sono fatte salve le norme procedurali speciali.
Art. 4
Fattispecie penali 1 La competenza dei comuni per l'emanazione di disposizioni penali si comunali conforma alla legge cantonale sui comuni 3).
La procedura per il perseguimento e il giudizio di reati secondo il diritto comunale si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa 4), per quanto non siano stati commessi da minori ai sensi del Diritto penale minorile 5) o non esistano prescrizioni procedurali particolari. La procedura contro minori si conforma alla legge di diritto processuale penale minorile 6).
I Comuni possono prevedere una procedura di multa disciplinare. Le relative disposizioni della presente legge valgono per analogia.
Art. 5
Lingua Le lingue processuali delle autorità penali nel Cantone dei Grigioni si conprocessuale formano alla legge sulle lingue del Cantone dei Grigioni 7).
1.1.2011 II. Organizzazione e competenze delle autorità d'azione penale 1. PROCURA PUBBLICA A. Posizione e organizzazione
Art. 6
La Procura pubblica è autonoma nell'applicazione del diritto e vincolata Posizione e vigilanza unicamente al diritto.
Dal punto di vista amministrativo essa è subordinata al Dipartimento competente per la giustizia.
Il Governo esercita la vigilanza sulla Procura pubblica. Esso può rilasciare alla Procura pubblica direttive vincolanti in merito all'adempimento amministrativo dei suoi compiti.
Art. 7
La Procura pubblica è diretta dal primo procuratore pubblico. Tratti fondamentali
La Procura dei minorenni rappresenta una sezione della Procura pubblica dell'organizzazion ed è diretta dal capo magistrato dei minorenni. e
La Procura pubblica ha la propria sede a Coira e gestisce degli uffici esterni decentralizzati.
Il Governo disciplina i dettagli organizzativi e le ubicazioni degli uffici esterni in un'ordinanza 1). Esso può strutturare la Procura pubblica in sezioni, gestite di regola da capi procuratori pubblici.
Art. 8
La Procura pubblica si compone del primo procuratore pubblico e dei Effettivo suoi supplenti, nonché del necessario numero di:
capi procuratori pubblici e capi magistrati dei minorenni;
procuratori pubblici e magistrati dei minorenni;
funzionari incaricati e impiegati della cancelleria.
All'occorrenza il Governo può designare procuratori pubblici e magistrati dei minorenni a titolo straordinario.
Art. 9
I procuratori pubblici e i magistrati dei minorenni devono disporre delle Requisiti per attitudini personali e professionali necessarie, di una formazione conclusa l'assunzione in giurisprudenza, nonché di regola della patente di avvocato.
1) CSC 350.110 1.1.2011 3 In casi eccezionali motivati si può prescindere dalla formazione conclusa in giurisprudenza, se è stata frequentata una formazione specialistica equivalente.
Art. 10
Assunzione e 1 Le condizioni di assunzione e la previdenza professionale di tutti i previdenza professionale collaboratori della Procura pubblica si conformano al diritto cantonale sul personale, rispettivamente al diritto cantonale sulla Cassa pensioni.
La competenza per l'assunzione e il licenziamento si conforma alla legge sul personale 1).
Prima di assumere il mandato, i procuratori pubblici giurano o promettono solennemente davanti all'autorità di assunzione di adempiere in modo coscienzioso gli obblighi assunti. Il testo del giuramento e della promessa solenne corrisponde in sostanza a quello dei giudici.
Art. 11
Direzione 1 Il primo procuratore pubblico deve svolgere in particolare i seguenti compiti:
direzione del personale, aziendale e specialistica;
garantire una formazione e un perfezionamento professionale adeguati;
emanare direttive scritte e orali;
rappresentare la Procura pubblica verso l'esterno.
Il Governo disciplina la supplenza e ulteriori dettagli in un'ordinanza 2).
B. Competenze relative ai casi
Art. 12
Primo 1 Il primo procuratore pubblico è competente in particolare per: procuratore pubblico a) l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
l'attribuzione di casi alle sezioni o ai procuratori pubblici;
l'approvazione di decreti di non luogo a procedere, di sospensione e di abbandono dei capi procuratori pubblici e del capo magistrato dei minorenni;
l'opposizione contro decreti penali che non provengono dalla Procura pubblica;
l'adozione di rimedi giuridici e la rappresentanza della Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione;
le questioni relative alla competenza davanti ai Tribunali federali;
l'emanazione di direttive interne.
1) CSC 170.400 2) CSC 350.110
1.1.2011 In singoli casi, egli può delegare al capo procuratore pubblico, al capo magistrato dei minorenni, a un procuratore pubblico o a un magistrato dei minorenni l'adozione di rimedi giuridici e il compito di rappresentare la Procura pubblica dinanzi all'autorità d'impugnazione.
Art. 13
I capi procuratori pubblici curano i propri casi e all'interno della loro Capi procuratori pubblici sezione sono competenti in particolare per:
l'emanazione di decreti di non luogo a procedere;
l'attribuzione di casi ai procuratori pubblici;
l'approvazione di decreti di sospensione e di abbandono.
Art. 14
I procuratori pubblici sono competenti in particolare per: Procuratori pubblici
lo svolgimento di inchieste penali;
la sospensione e l'abbandono della procedura;
la disposizione di misure coercitive o la richiesta di detenzione preventiva e di sicurezza, nonché la richiesta di altre misure coercitive da approvare o disporre da parte del tribunale;
l'emanazione di decreti penali;
la direzione dei funzionari incaricati;
la promozione dell'accusa;
la rappresentanza della Procura pubblica davanti al tribunale;
l'evasione di domande di assistenza giudiziaria intercantonali e internazionali;
l'emanazione di decisioni successive e indipendenti.
Art. 15
Su incarico di un procuratore pubblico o di un magistrato dei minorenni, Funzionari i funzionari incaricati possono convocare le persone interessate dalla incaricati procedura e procedere a interrogatori.
Nell'ambito dell'inchiesta penale per contravvenzioni, possono emanare decreti d'accusa sotto la direzione di un procuratore pubblico.
Art. 16
La Procura dei minorenni è competente per il perseguimento penale di Procura dei minorenni minorenni in tutto il Cantone.
Essa è l'autorità istruttoria ai sensi del diritto processuale penale minorile 1), decide in merito alla procedura del decreto d'accusa, promuove l'accusa davanti al tribunale dei minorenni ed è responsabile per l'esecuzione delle sanzioni.
1) CSC 312.1 1.1.2011 5 Le disposizioni relative ai capi procuratori pubblici e ai procuratori pubblici valgono per analogia anche per la Procura dei minorenni.
I magistrati dei minorenni possono condurre processi anche contro adulti.
2. POLIZIA GIUDIZIARIA
Art. 17
Polizia cantonale 1 La Polizia cantonale coopera al perseguimento penale in qualità di polizia giudiziaria.
I compiti della polizia giudiziaria si conformano al diritto federale. La Procura pubblica può incaricare la Polizia cantonale di interrogare testimoni.
Per quanto riguarda le attività di polizia giudiziaria, dal punto di vista specialistico gli organi della Polizia cantonale sottostanno alla vigilanza e alla facoltà di dare istruzioni della Procura pubblica.
L'organizzazione della polizia giudiziaria, nonché la sua subordinazione amministrativa e disciplinare si conformano alla legislazione sulla polizia.
3. AUTORITÀ AMMINISTRATIVE
Art. 18
Autorità penali 1 Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni spetta a un'autorità competenti per le contravvenzioni amministrativa se ciò è espressamente previsto da una legge.
Per decisioni successive è competente la Procura pubblica.
III. Competenza materiale dei tribunali penali
Art. 19
Tribunale di 1 Il tribunale distrettuale funge da tribunale penale di prima istanza. prima istanza 2 Esso decide nella composizione di cinque giudici:
in merito a questioni giuridiche di importanza fondamentale;
su ordine del presidente;
se la Procura pubblica: 1. chiede una pena detentiva superiore ai cinque anni; 2. chiede un internamento o una misura terapeutica stazionaria; 3. chiede una privazione della libertà superiore ai cinque anni, in caso di contemporanea revoca di sanzioni condizionali.
Negli altri casi il tribunale distrettuale decide nella composizione di tre giudici.
1.1.2011
Art. 20
Il tribunale distrettuale funge da tribunale dei minorenni. Tribunale dei minorenni
Art. 21
Il giudice unico che funge da giudice cantonale dei provvedimenti Giudice delle coercitivi riveste la carica di giudice dei provvedimenti coercitivi in cause misure coercitive penali e penali minorili.
Egli è competente per la tutela del segreto professionale nell'ambito della sorveglianza della corrispondenza postale e del traffico delle telecomunicazioni.
Art. 22
Il Tribunale cantonale esercita la funzione di tribunale d'appello e di auto- Tribunale d'appello e rità di impugnazione in cause penali e penali minorili. autorità di impugnazione IV. Disposizioni complementari
1. ASSISTENZA GIUDIZIARIA
Art. 23
Le autorità penali cantonali si prestano reciproca assistenza giudiziaria. Assistenza giudiziaria all'interno del
Art. 24 Cantone
Su riserva della reciprocità l'assistenza giudiziaria viene prestata anche Assistenza giudiziaria per reati previsti dal diritto cantonale. intercantonale
L'assistenza giudiziaria nazionale viene prestata dall'autorità penale competente nel luogo dell'atto processuale da svolgere.
Art. 25
La Procura pubblica decide in merito alla domanda di assunzione Assunzione della pena dell'azione penale presentata da uno Stato estero.
Essa cede l'azione penale a uno Stato estero oppure presenta una relativa domanda.
1.1.2011 7 2. DIRITTI E DOVERI DI COOPERAZIONE DELLE AUTORITÀ
Art. 26
Obbligo e diritto 1 L'obbligo di denuncia delle autorità penali si conforma al Codice di di denuncia procedura penale 1).
I membri e i collaboratori di altre autorità e di altri tribunali sono autorizzati alla denuncia se nell'ambito della loro attività ufficiale sono venuti a conoscenza di un reato punibile da perseguire d'ufficio. Sono fatte salve le disposizioni sul segreto d'ufficio.
Essi sono tenuti a presentare denuncia se la legge lo prevede.
Art. 27
Diritto di querela Anche le autorità tutorie o di assistenza sociale competenti per l'assistenza delle autorità alla persona avente diritto al mantenimento sono autorizzate a presentare una querela contro la trascuranza dell'obbligo di mantenimento.
Art. 28
Diritti e doveri di Le autorità e i tribunali sono tenuti a garantire alle autorità penali, cooperazione delle autorità indipendentemente da eventuali obblighi di segretezza, la presa in visione degli atti e a consegnare loro gli atti, qualora ciò sia necessario per una procedura penale.
Se un'autorità amministrativa sporge denuncia o presenta una querela, nella sua sfera di competenza deve raccogliere e assicurare le prove, se esiste un pericolo imminente. L'autorità può essere consultata da parte della Procura pubblica per chiarire la fattispecie.
L'ufficio competente per l'esecuzione di pene e misure può rappresentare autonomamente dinanzi al tribunale le proprie richieste di decisioni successive.
Art. 29
Notifica di 1 Le autorità penali devono informare le autorità competenti e inoltrare procedure penali e di sentenze alle loro la documentazione opportuna se durante una procedura penale si autorità rende necessaria la verifica di misure estranee al diritto penale.
La notifica circa una procedura penale in corso è ammissibile unicamente se:
l'autorità necessita di questa indicazione per l'adempimento di un compito giuridico o se
si deve presumere un pericolo imminente.
Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza 2).
1.1.2011
3. DISPOSIZIONI PARTICOLARI
Art. 30
I membri del Gran Consiglio e del Governo, nonché del Tribunale canto- Eccezioni nale e del Tribunale amministrativo non sono perseguibili penalmente per all'obbligo procedere di le loro esternazioni in Gran Consiglio o nelle sue commissioni.
Se i membri del Governo, i giudici e gli attuari del Tribunale cantonale e del Tribunale amministrativo commettono crimini e delitti durante l'esercizio delle loro funzioni, essi possono essere perseguiti penalmente solo con l'autorizzazione della Commissione del Gran Consiglio competente per la giustizia.
Art. 31
In singoli casi, su domanda motivata e con l'approvazione della persona Eccezioni al che determina il corso della procedura, il patrocinio da parte di una per- patrocinio obbligatorio sona avente l'esercizio dei diritti civili che non è iscritta nel registro degli avvocati o che non gode della libera circolazione secondo la LLCA 1) è possibile:
per difendere l'imputato nella procedura penale in seguito a contravvenzione;
per rappresentare a titolo non professionale l'accusatore privato;
per sostenere altri partecipanti alla procedura.
1.1.2011 9
Art. 32
Ricompense Su richiesta della Procura pubblica il Dipartimento competente per la giustizia può versare una ricompensa per la fruttuosa cooperazione di privati nella ricerca.
Art. 33
Accertamenti 1 L'accertamento dell'inabilità alla guida nel traffico stradale si conforma dell'inabilità alla guida al diritto federale.
La polizia è competente per lo svolgimento di analisi preliminari, analisi dell'alito e per ordinare esami del sangue e delle urine.
Se la persona interessata rifiuta lo svolgimento dell'analisi preliminare o dell'alito, dell'esame del sangue o delle urine oppure della visita medica, la Procura pubblica decide in merito all'attuazione coatta.
Art. 34
Esperti ufficiali 1 Sono considerati in modo particolare esperti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale 1).
i medici distrettuali;
il Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni;
l'istituto di medicina legale designato dal Governo;
l'istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti e di protezione dell'infanzia designata dal Governo.
Il Governo può designare ulteriori esperti ufficiali o incaricati permanentemente e disciplina i rispettivi settori specifici in un'ordinanza 2).
Laddove il diritto federale prevede lo svolgimento di una perquisizione o di una visita di persone da parte di un medico, le autorità penali possono ricorrere a tutti i medici attivi nel Cantone.
Art. 35
Comunicazione 1 L'autorità competente nella causa ordina la comunicazione ufficiale. ufficiale 2 La pubblicazione si conforma alle disposizioni concernenti il Foglio ufficiale cantonale 3).
Art. 36
Conservazione e 1 Gli atti della procedura penale vengono conservati presso la Procura consultazione degli atti pubblica, quelli giudiziari presso il tribunale e quelli d'esecuzione presso l'Ufficio competente.
La decisione sulla consultazione di atti di procedure concluse spetta all'autorità che conserva gli atti.
1.1.2011 La consultazione degli atti viene autorizzata se può essere fatto valere un interesse degno di tutela.
Decisioni concernenti la consultazione degli atti possono essere impugnate entro 30 giorni per iscritto con ricorso all'autorità di vigilanza.
4. SPESE DI PROCEDURA E CONTABILITÀ
Art. 37
L'assunzione delle spese di procedura si conforma al Codice di Spese di procedura procedura penale 1) e alla legge di diritto processuale penale minorile 2).
Le tariffe si calcolano in base alle spese generate e alle condizioni economiche della persona tenuta a pagare le spese.
La tariffa ammonta al massimo a 20 000 franchi. In procedure che causano spese particolarmente elevate il limite delle tariffe sale a 100 000 franchi. In caso di rinuncia a una sentenza interamente motivata, la tariffa viene adeguatamente ridotta.
L'ammontare della tariffa viene disciplinato con ordinanza dal:
Governo per procedure davanti ad autorità amministrative e alla Procura pubblica 3);
Tribunale cantonale per procedure giudiziarie 4).
Art. 38
Le spese per il recupero di salme e per l'autopsia legale sono a carico Regolamentazioni degli eredi del defunto, se il decesso fuori dell'ordinario non è stato cau- particolari spese delle sato da colpa altrui.
Per ragioni di equità è possibile rinunciare parzialmente o per intero all'addebito delle spese.
Art. 39
Le autorità penali tengono un conto separato per ogni causa. Contabilità e incasso
Per il resto la contabilità si conforma alla legislazione sulla gestione finanziaria e alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria e sull'esecuzione giudiziaria.
Per quanto concerne la Procura pubblica e le autorità amministrative cantonali, l'incasso spetta all'ufficio designato dal Governo. Per quanto concerne i tribunali, la gestione dell'incasso si conforma alle disposizioni sull'organizzazione giudiziaria.
1.1.2011 11
Art. 40
Utilizzazione del L'utilizzazione del denaro proveniente da pene pecuniarie e da multe si denaro proveniente da conforma alle disposizioni sull'organizzazione e sull'esecuzione giudiziapene pecuniarie e ria. da multe
Art. 41
Indennità 1 L'indennità della difesa d'ufficio e del gratuito patrocinio si conforma al Codice di procedura penale 1) e alla legislazione sugli avvocati 2).
L'indennità per perdita di guadagno di testimoni ammonta al massimo a 500 franchi al giorno. Le spese vengono indennizzate al massimo con gli importi validi per gli impiegati cantonali. Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza 3).
V. Procedure penali davanti ad autorità amministrative
1. DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 42
Autorità 1 Se una legge affida il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni amministrative cantonali secondo il diritto cantonale o federale a un'autorità amministrativa cantonale, la competenza spetta all'ufficio competente in materia, senza un'attribuzione particolare.
La procedura si conforma al Codice di procedura penale 4) e alla presente legge. Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.
Art. 43
Polizia cantonale 1 Alla Polizia cantonale competono:
la cooperazione nelle perquisizioni domiciliari quale funzionario pubblico cantonale secondo il diritto penale amministrativo federale 5);
l'adozione di misure immediate in caso di incidenti aerei.
I compiti della Polizia cantonale nell'ambito della procedura di multa disciplinare di diritto federale si orientano alla legislazione cantonale sul diritto in materia di circolazione stradale 6).
1.1.2011
Art. 44
Il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni secondo il diritto canto- Comuni nale o federale spetta ai comuni, se ciò è espressamente previsto da una legge.
Qualora la competenza per il perseguimento e il giudizio di contravvenzioni al diritto cantonale spetti al comune, la procedura si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa 1). Sono fatte salve particolari prescrizioni procedurali.
Nel perseguimento e nel giudizio di contravvenzioni al diritto federale, il comune è competente unicamente per la procedura di multa disciplinare.
2. PROCEDURA DI MULTA DISCIPLINARE SECONDO IL DIRITTO CANTONALE
Art. 45
Contravvenzioni al diritto cantonale possono essere punite in una proce- Principio dura semplificata con multe disciplinari, se si tratta di fattispecie semplici e chiaramente rilevabili e se una legge lo prevede esplicitamente.
La multa disciplinare può ammontare al massimo a 500 franchi. Non possono essere riscosse ulteriori spese.
I precedenti e le condizioni personali dell'autore non vengono considerate nel quadro della procedura di multa disciplinare.
Art. 46
La procedura di multa disciplinare è esclusa: Eccezioni
in caso di infrazioni tramite le quali sono state messe in pericolo o ferite persone oppure sono stati provocati danni materiali;
in caso di infrazioni che non sono state osservate o constatate direttamente da un organo di polizia autorizzato o dall'autorità amministrativa competente;
in caso di infrazioni da parte di minori che non hanno ancora compiuto il quindicesimo anno di età;
se all'autore è contestata anche un'altra infrazione che non è contemplata nell'elenco delle multe;
se l'autore si oppone alla procedura di multa disciplinare.
Se una persona, con una o più contravvenzioni, commette più infrazioni per cui sono comminate multe disciplinari, le multe sono cumulate ed è inflitta una multa complessiva.
1) CSC 370.100 1.1.2011 13 Se la persona rifiuta una delle numerose contravvenzioni contestatele, oppure se la multa complessiva supera l'importo di 1 000 franchi, allora tutte le contravvenzioni vengono giudicate in una procedura ordinaria.
Art. 47
Elenco delle Il Governo disciplina i dettagli in un'ordinanza. In particolare allestisce multe e organi competenti l'elenco delle contravvenzioni che possono essere punite con multe disciplinari, determina l'importo delle multe e definisce gli organi di Polizia o di vigilanza oppure le autorità amministrative autorizzate a riscuotere multe disciplinari.
Art. 48
Pagamento e 1 La multa può essere pagata subito o entro 30 giorni. Con il pagamento passaggio in giudicato la multa passa in giudicato, fatto salvo l'articolo 49.
Se la multa non viene pagata subito, le persone domiciliate all'estero devono depositare l'importo o fornire un'altra garanzia adeguata.
Se la multa non viene pagata entro il termine, viene avviata la procedura ordinaria.
Art. 49
Multa 1 La multa disciplinare può essere inflitta anche nella procedura penale disciplinare e procedura ordinaria. ordinaria 2 Se, su domanda della parte lesa o dell'autore, un'autorità penale accerta che vi è stata violazione dell'articolo 46 della presente legge, essa annulla la multa disciplinare e applica la procedura ordinaria.
VI. Grazia
Art. 50
Principio 1 Con la grazia le pene passate in giudicato possono essere condonate completamente o parzialmente oppure commutate in pene più lievi, se esistono circostanze straordinarie che nel caso concreto fanno apparire l'esecuzione della pena come una misura iniqua e ingiustificata.
In merito alle domande di grazia decide in modo definitivo:
il Gran Consiglio in caso di pene detentive superiori ai due anni;
il Governo negli altri casi.
Art. 51
Procedura 1 La domanda di grazia va inoltrata per iscritto e con motivazione al Dipartimento competente per la giustizia. Essa non ha effetto sospensivo, salvo diversa disposizione dell'autorità esecutiva competente.
1.1.2011 Se la domanda non è evidentemente inammissibile o ingiustificata, il Dipartimento procede ai necessari rilevamenti. Richiede la presa di posizione del tribunale giudicante e degli organi incaricati dell'esecuzione della pena.
La decisione del Gran Consiglio o del Governo viene comunicata al richiedente, al tribunale giudicante e all'autorità esecutiva con una breve motivazione scritta.
Art. 52
Le disposizioni della legislazione sulla giustizia amministrativa trovano Spese applicazione per analogia all'assunzione e alla determinazione delle spese.
VII. Disposizioni finali
Art. 53
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti Abrogazioni normativi:
Legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 1);
Adesione del 9 giugno 1996 al Concordato sull'assistenza giudiziaria e la cooperazione intercantonale in materia penale del 5 novembre 1992 2).
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente legge, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale penale svizzero 3), rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile 4), nonché della presente legge.
Art. 54
La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice 5). Modifica del diritto previgente
Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale 6) sono in contraddizione con disposizioni del Codice di diritto processuale penale svizzero 7) o con la sua applicazione nella presente legge, il Gran Consiglio può adeguarle a questi atti normativi tramite ordinanza.
1.1.2011 15
Art. 55
Diritto transitorio Le infrazioni contro disposizioni penali della legge sulla giustizia penale dell'8 giugno 1958 commesse prima dell'entrata in vigore della presente legge e non ancora giudicate da un giudice vengono giudicate secondo le disposizioni dell'appendice alla presente legge.
Art. 56
Referendum ed La presente legge è soggetta a referendum facoltativo 1). entrata in vigore
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore 2).