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Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero

350.110 · Legislazione Grigioni

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Consultato il 2 set 2026

  1. Documenti
  2. Grigioni
  3. Legislazione Grigioni
Fonte

350.110

Ordinanza della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero

del 21.12.2010 (stato 01.01.2026)

emanata dal Governo il 21 dicembre 2010

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1, nonché l'art. 7 cpv. 4, l'art. 11 cpv. 2, l'art. 29 cpv. 2, l'art. 34 cpv. 1 lett. c e d, l'art. 34 cpv. 2, l'art. 37 cpv. 4 lett. a e l'art. 41 cpv. 2 della legge d'applicazione del Codice di diritto processuale penale svizzero2

Footnotes

  1. [1] CSC 110.100
  2. [2] CSC 350.100

1. Organizzazione della Procura pubblica

Art. 1 Composizione

La Procura pubblica è composta da:

  1. primo procuratore e suo sostituto;

  2. cancelleria;

  3. Procura dei minorenni;

  4. Sezioni delitti e crimini;

  5. Sezione contravvenzioni;

  6. sedi distaccate.

La Procura dei minorenni, le sezioni e le sedi distaccate sono composte dal numero necessario di procuratori pubblici e di magistrati dei minorenni, di funzionari incaricati e di impiegati di cancelleria.

Le sezioni sono dirette da un capo procuratore pubblico.

Art. 2 Sedi distaccate

La Procura pubblica gestisce sedi distaccate a Davos, Ilanz, Roveredo, Samedan e Thusis.

Le sedi distaccate sottostanno alla direzione tecnica del primo procuratore o del sostituto primo procuratore.

Egli è incaricato dei compiti di un capo procuratore pubblico relativi ai casi, per quanto riguarda le sedi distaccate.

Art. 3 Primo procuratore pubblico

La direzione del personale, d'esercizio e specialistica della Procura pubblica include in particolare i compiti seguenti:

  1. l'organizzazione efficiente della successione degli affari;

  2. la regolamentazione dell'organizzazione del picchetto e delle supplenze in seno alla procura pubblica;

  3. la supervisione del lavoro e delle pendenze;

  4. lo svolgimento dei compiti legati al diritto del personale attribuiti dal diritto cantonale sulla direzione dei servizi;

  5. l'emanazione di istruzioni relative all'obbligo d'informazione della polizia e ad altri aspetti della collaborazione nel procedimento penale.

Il primo procuratore pubblico può delegare singole competenze al suo sostituto oppure, per quanto riguarda la relativa sezione, al capo procuratore pubblico o al capo magistrato dei minorenni.

Il sostituto del primo procuratore pubblico esercita i compiti di quest'ultimo se:

  1. un compito gli è stato delegato nel singolo caso o in generale;

  2. un compito va evaso durante l'assenza del primo procuratore pubblico.

Art. 4 Cancelleria

La cancelleria adempie in particolare ai seguenti compiti:

  1. registrazione dei casi in entrata, nonché gestione e controllo dei registri;

  2. comunicazione e fatturazione di decisioni;

  3. evasione della corrispondenza e verbalizzazione;

  4. archiviazione degli atti dei procedimenti penali;

  5. gestione della biblioteca

  6. evasione di ulteriori lavori amministrativi in relazione a procedimenti penali o al settore del personale, su disposizione del primo procuratore e del capo della cancelleria.

Art. 5 Casellario giudiziale

A norma del diritto federale, il servizio di coordinamento cantonale per il casellario giudiziale è gestito dalla Procura pubblica.

Le competono anche gli altri compiti secondo l'ordinanza del Consiglio federale sul casellario giudiziale3.

Footnotes

  1. [3] RS 331

Art. 5a Sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali

La Polizia cantonale (Polizia scientifica) in qualità di servizio centrale (servizio centrale di comunicazione) ai sensi dell'articolo 22 capoverso 3 dell'ordinanza sul trattamento dei dati segnaletici di natura biometrica4 è competente per la comunicazione della cancellazione.

Le autorità soggette all'obbligo di comunicazione comunicano al servizio competente la cancellazione, al più tardi entro 20 giorni dal verificarsi della circostanza determinante per la cancellazione.

Footnotes

  1. [4] RS 361.3

2. Disposizioni complementari

Art. 6 Comunicazione di decisioni penali

Alla Procura pubblica vanno comunicate tutte le decisioni in cui hanno trovato applicazione le disposizioni del Codice di procedura penale5.

All'Ufficio per l'esecuzione giudiziaria vanno comunicate le decisioni in cause penali di cui è competente per l'esecuzione.

Se l'incasso compete all'Amministrazione delle finanze, le vanno comunicate le decisioni del dispositivo.

Le decisioni in cui viene concesso il gratuito patrocinio vanno comunicate all'Amministrazione delle imposte nel dispositivo.

All'Ufficio della migrazione e del diritto civile devono essere comunicate le decisioni passate in giudicato la cui esecuzione è di sua competenza e le decisioni passate in giudicato che riguardano il diritto in materia di giochi in denaro.

Condanne, assoluzioni, abbandoni, decreti di non luogo a procedere e decisioni devono essere comunicati alla Polizia cantonale conformemente all'articolo 55a capoverso 2 del Codice penale svizzero6 e all'articolo 46b capoverso 2 del Codice penale militare7.

Footnotes

  1. [5] RS 312.0
  2. [6] RS 311.0
  3. [7] RS 321.0

Art. 7 Notifica di procedimento penale e di sentenze alle autorità
1. In generale

Sono considerate misure estranee al diritto penale ai sensi della legge d'applicazione8 in particolare:

  1. la revoca o il rifiuto di un'autorizzazione all'esercizio della professione;

  2. la pronuncia di un divieto d'esercizio della professione;

  3. la revoca di un attestato di capacità;

  4. la conclusione di un rapporto di lavoro o di un'attività a titolo onorifico a causa della violazione dei doveri professionali o a causa di un comportamento punibile che potrebbe compromettere l'esercizio della professione o dell'attività a titolo onorifico;

  5. altre misure disciplinari o di vigilanza;

  6. la revoca di un'autorizzazione di diritto in materia di stranieri o altre misure di diritto in materia di stranieri.

L'obbligo di notifica presuppone una relazione oggettiva tra il comportamento punibile e la misura estranea al diritto penale. La Procura pubblica e l'autorità di vigilanza interessata si informano reciprocamente sulle relative fattispecie, nonché sulla forma e l'entità della notifica.

La notifica avviene di regola a destinazione della corrispondente autorità di vigilanza.

Sono fatti salvi obblighi di notifica di leggi speciali.

Footnotes

  1. [8] Art. 29 LACPP, CSC 350.100

Art. 8 2. Campi d'applicazione

L'esame di misure estranee al diritto penale può risultare dall'imputato, dalla fattispecie da giudicare o dal bene giuridico protetto.

Per quanto riguarda il personale, la possibilità di provvedimenti va presa in considerazione in particolare in caso di imputati che:

  1. sono attivi quali docenti;

  2. lavorano con bambini o adolescenti;

  3. svolgono una professione in campo sanitario;

  4. lavorano in un'istituzione che sottostà all'obbligo di autorizzazione o alla vigilanza dello Stato, nella quale vengono assistite persone o animali;

  5. sono di cittadinanza straniera.

Per quanto riguarda la fattispecie va presa in considerazione una notifica a un'autorità in particolare in caso di infrazioni contro:

  1. la legislazione sanitaria;

  2. il diritto in materia di derrate alimentari;

  3. la legislazione sugli stranieri e sull'asilo;

  4. la legislazione sulla caccia e sulla pesca;

  5. la legislazione sull'agricoltura;

  6. la legislazione sulla protezione degli animali;

  7. la legislazione sulla veterinaria;

  8. la legislazione forestale.

La Procura pubblica e l'autorità di vigilanza interessata si informano reciprocamente sulle relative attività e fattispecie.

Art. 9 Periti ufficiali
1. Istituzioni

Sono considerati periti ufficiali o incaricati permanentemente ai sensi del Codice di procedura penale9 e della legislazione d'applicazione cantonale10:

  1. quale istituto di medicina legale: la sezione di medicina legale dell'Ospedale cantonale dei Grigioni;

  2. quale istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti: i Servizi psichiatrici dei Grigioni, psichiatria dei bambini e degli adolescenti;

  3. quale istituzione per la protezione dell'infanzia: il Kindesschutzgruppe dell'Ospedale cantonale dei Grigioni.

Footnotes

  1. [9] RS 312.0
  2. [10] Art. 34 LACPP, CSC 350.100

Art. 10 2. Settori specifici

Il riconoscimento quali periti ufficiali o incaricati permanentemente vale per i settori seguenti:

  • a) medici delegati:

  • 1. semplice accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del cadavere).

  • b) Servizio medico-legale dei Servizi psichiatrici dei Grigioni:

  • 1. accertamento dell'imputabilità;

  • 2. accertamento della necessità e/o dell'opportunità di provvedimenti;

  • 3. valutazione di testimoni e di persone informate sui fatti se la loro capacità di deporre è dubbia a causa di una malattia psichica.

  • c) istituto di medicina legale:

  • 1. accertamento di decessi dovuti a cause sospette o ignote (ispezione del cadavere, autopsia, perizia);

  • 2. identificazione di persone decedute sconosciute;

  • 3. perizie su lesioni corporali;

  • 4. visite di vittime di reati sessuali;

  • 5. ricostruzione di avvenimenti sulla base di reperti;

  • 6. perizie relative all'alcol (calcoli retroattivi e teorici).

  • d) istituzione di psichiatria dei bambini e degli adolescenti

  • 1. accertamenti psichiatrici e/o psicologici su bambini e adolescenti.

  • e) istituzione per la protezione dell'infanzia:

  • 1. assistenza in caso di sospetto relativo a qualsiasi genere di maltrattamento su bambini e adolescenti.

Art. 10a Programmi di apprendimento contro la violenza

L'Ufficio di consulenza per le persone che esercitano violenza organizza i programmi di apprendimento contro la violenza ordinati dalla Procura pubblica e dai tribunali.

Per questa prestazione richiede una tassa da 50 a 500 franchi.

3. Tariffe per procedure dinanzi ad autorità amministrative e alla Procura pubblica

Art. 11 Tariffa
1. Procura pubblica

La tariffa per la copertura delle spese di procedura penale dinanzi alla Procura pubblica ammonta a:

  1. decisione relativa alla competenza da fr. 50.– a fr. 500.–

  2. istruttoria e decisione nella procedura del decreto d'accusa in caso di contravvenzioni da fr. 100.– a fr. 1000.–

  3. istruttoria e decisione in altre procedure del decreto d'accusa da fr. 100.– a fr. 2000.–

  4. istruttoria della Procura pubblica da fr. 200.– a fr. 20 000.–

  5. emanazione di decisioni successive e indipendenti da fr. 50.– a fr. 2000.–

In procedimenti penali secondo il diritto processuale penale minorile11 la tariffa deve essere dimezzata.

In caso di procedimenti penali straordinariamente estesi, di particolare difficoltà o con più imputati, le tariffe massime possono essere aumentate di conseguenza.

Al di fuori del procedimento penale le tariffe della Procura pubblica si conformano alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa12.

Footnotes

  1. [11] RS 312.1
  2. [12] Art. 72 LGA. CSC 370.100 e ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) CSC 370.120

Art. 12 2. Autorità amministrative

La tariffa per la copertura delle spese di procedimenti penali dinanzi ad autorità amministrative è composta da una tassa di Stato e da tasse per compilazioni e comunicazioni.

Le tariffe si conformano alle disposizioni vigenti per la procedura amministrativa13.

Footnotes

  1. [13] Ordinanza sulle spese nelle procedure amministrative (OSPA) 370.120 oppure norma di una legge speciale

Art. 13 Indennità per i testimoni

I testimoni vengono indennizzati con 30 franchi all'ora per il loro interrogatorio, compresa la trasferta.

Se viene fatta valere una perdita di guadagno superiore, questa va dimostrata dal testimone. L'indennità ammonta ad al massimo 500 franchi al giorno.

Le spese secondo il diritto cantonale del personale14 vengono rimborsate su richiesta.

Footnotes

  1. [14] Art. 26 segg. OCPers, CSC 170.410

4. Contabilità

Art. 14 Procura pubblica

Le spese dell'istruttoria vengono anticipate dalla Procura pubblica.

Le prestazioni di garanzia e i sequestri a copertura delle spese vanno versati immediatamente all'Amministrazione delle finanze. Conclusa l'istruttoria, la Procura pubblica le comunica l'ulteriore utilizzazione.

Art. 15 Tribunali regionali

Il Tribunale regionale provvede a incassare le spese di procedura addebitate ai partecipanti. Esso conteggia regolarmente con l'Amministrazione delle finanze le spese di istruttoria e le inoltra immediatamente.

Se nella sentenza le spese vengono solo parzialmente addebitate ai partecipanti o se esse non possono essere incassate interamente, la somma incassata deve essere in primo luogo impiegata a saldo della multa.

In merito alla parte non recuperabile delle spese procedurali, il Tribunale regionale deve inviare all'Amministrazione delle finanze un avviso di perdita, allegando i documenti di riscossione o un'ordinanza di stralcio motivata. Lo stralcio è ammesso solo dopo che il debitore sia stato escusso inutilmente o se è evidente che con l'esecuzione non si raggiungerebbe lo scopo.

L'indennità per la difesa d'ufficio deve essere versata dalla cassa del Tribunale regionale.

5. Disposizioni finali

Art. 16 Abrogazione di atti normativi

Con l'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogati i seguenti atti normativi:

  1. ordinanza sull'organizzazione e la gestione della Procura pubblica del 16 dicembre 197415;

  2. ordinanza concernente la riscossione di multe regolamentari sul posto dell'11 novembre 197416;

  3. ordinanza sulle tasse e indennità delle persone cooperanti alla procedura penale e la contabilità della procedura penale del 16 dicembre 197417;

  4. ordinanza sulla comunicazione scritta delle decisioni penali del 24 febbraio 197518.

Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono abrogate dalla presente ordinanza, vengono applicate le disposizioni corrispondenti del Codice di diritto processuale penale svizzero,19 rispettivamente della legge federale di diritto processuale penale minorile,20 e della relativa legislazione cantonale d'applicazione21.

Footnotes

  1. [15] AGS 1974, 682
  2. [16] AGS 1974, 628
  3. [17] AGS 1974, 687
  4. [18] AGS 1975, 723
  5. [19] RS 312.0
  6. [20] RS 312.1
  7. [21] RS 350.100

Art. 17 Modifica del diritto previgente

La modifica di ordinanze del Governo è disciplinata nell'appendice22.

Footnotes

  1. [22] L'appendice non è contenuta nella CSC, vedi FUC 2010, 4814 segg.

Art. 18 Competenza di autorità penali amministrative

Per procedimenti penali dinanzi ad autorità amministrative nel settore del diritto in materia di agricoltura è competente il Dipartimento.

Art. 19 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.

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