370.100
Legge sulla giustizia amministrativa
del 31.08.2006 (stato 01.02.2016)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
visto l'art. 31 della Costituzione cantonale;
visto il messaggio del Governo del 30 maggio 2006,
decide:
1. Campo d'applicazione
Art. 1 Autorità cantonali
La presente legge si applica alla procedura in pratiche amministrative e costituzionali dinanzi ad autorità amministrative e giudiziarie.
Sono fatte salve disposizioni speciali contenute in altri atti normativi.
I privati vengono equiparati ad un'autorità amministrativa, nella misura in cui decidano nell'adempimento di compiti pubblici delegati loro dal Cantone.
Art. 2 Autorità regionali e comunali
Alla procedura amministrativa dinanzi ad autorità regionali e comunali si applicano i principi generali della procedura, nonché le disposizioni sulla spiegazione, la rettifica, le revisione e l'esecuzione.
2. Principi generali della procedura
2.1. Direzione della procedura, ricusazione e termini
2.1.1. Direzione della procedura
Art. 3 Obbligo di celerità
Le autorità trattano le procedure avviate presso di loro con celerità e provvedono senza indugio alla loro evasione.
Art. 4 Competenza
La legge stabilisce le competenze delle autorità. Accordi derogatori delle parti sono nulli.
Le autorità esaminano d'ufficio la propria competenza.
Se un'autorità non si ritiene competente, essa fa proseguire la pratica all'autorità ritenuta competente, avvisando le parti.
Qualora più autorità non riescano ad accordarsi riguardo alla competenza, decide l'autorità preposta comune. In assenza di una tale autorità, decide l'autorità per i conflitti di competenza.
Art. 5 Disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali
Per la durata della procedura, l'autorità decide d'ufficio o su richiesta, le necessarie disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali per la tutela dei diritti e degli interessi controversi delle parti interessate.
In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.
Art. 6 Unione e separazione di procedure
Nell'interesse di un'efficace evasione, l'autorità, mediante decisione procedurale, può:
unire in un unico oggetto le procedure, in caso di istanze inoltrate separatamente;
separare la procedura in caso di istanze inoltrate in comune da diverse parti o in caso di istanze relative a oggetti differenti.
2.1.2. Ricusazione
Art. 6a Motivi di ricusazione
Le persone che devono prendere, preparare o redigere una decisione si ricusano d'ufficio o su richiesta in procedure nelle quali:
esse stesse, il coniuge, il partner che vive in unione domestica registrata o in una convivenza di fatto, il fidanzato, i parenti o gli affini fino al terzo grado, i genitori adottivi, i genitori affilianti, la matrigna e il patrigno, nonché i figli adottivi, i figli affiliati o i figliastri partecipano al procedimento o sono in altro modo interessati immediatamente all'esito del procedimento;
hanno rapporti particolari di amicizia o di inimicizia con una parte o un danneggiato o con un'altra persona interessata dal procedimento;
hanno speciali obblighi o un rapporto speciale di dipendenza nei confronti di una delle parti o un danneggiato o verso un'altra persona interessata dal procedimento;
hanno collaborato con un'altra funzione ufficiale a una decisione di un'autorità precedente nella stessa pratica;
sono stati testimoni o periti;
appaiono prevenuti per altri motivi.
Motivi di ricusazione secondo la lettera a continuano a sussistere dopo lo scioglimento del matrimonio, del fidanzamento, dell'unione domestica registrata o della convivenza di fatto.
I motivi di ricusazione conformemente alla lettera d non si applicano ai comuni.
Art. 6b Obbligo di denuncia e domanda di ricusazione
La persona che riconosce in sé un motivo di ricusazione, deve comunicarlo immediatamente al proprio superiore o al presidente della camera competente.
Se il motivo di ricusazione concerne il presidente della camera competente o un'autorità diretta da una singola persona, il suo supplente provvede allo svolgimento dell'ulteriore procedimento.
Le parti possono far valere un motivo di ricusazione presso il superiore o presso il presidente della camera competente entro dieci giorni dal momento in cui ne hanno preso atto. I fatti che determinano la ricusazione devono essere resi plausibili.
Se il motivo di ricusazione è diventato noto soltanto con o dopo la decisione, esso deve essere fatto valere tramite i rimedi legali.
Art. 6c Decisione
Se la ricusazione è contestata, in assenza della persona interessata decide:
il tribunale competente per la causa principale, in casi di ricusazione di un membro del tribunale;
l'autorità collegiale, in casi di ricusazione dei propri membri;
il Direttore del Dipartimento, in casi di ricusazione di impiegati del rispettivo Dipartimento;
l'autorità preposta, negli altri casi.
La stessa autorità decide quali atti della procedura o del processo vanno ripetuti, qualora un motivo di ricusazione già esistente venga alla luce soltanto a posteriori.
2.1.3. Termini
Art. 7 Computo
I termini che iniziano a decorrere con una comunicazione, una pubblicazione ufficiale o con il verificarsi di un evento, iniziano a decorrere dal giorno seguente.
Se l'ultimo giorno del termine è un sabato, una domenica o un giorno festivo riconosciuto dallo Stato, il termine è prorogato fino al giorno feriale successivo.
Indicazioni di termini errate in una decisione non devono comportare svantaggi per la parte interessata.
Art. 8 Osservanza
Le istanze devono essere consegnate al più tardi l'ultimo giorno del termine ad un ufficio postale svizzero, ad una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera oppure durante gli orari d'ufficio all'autorità competente.
Il termine è considerato osservato, anche se l'istanza è stata inoltrata in tempo utile ad un'autorità non competente.
Un pagamento all'autorità è stato effettuato per tempo, se entro il termine:
l'importo è stato consegnato ad un ufficio postale svizzero oppure se
l'ordine di pagamento è stato consegnato alla banca o ad un ufficio postale svizzero per l'immediato addebito ad un conto in Svizzera e se l'importo è stato accreditato all'autorità entro i termini bancari usuali.
Art. 9 Proroga
I termini per i rimedi giuridici, nonché quelli designati esplicitamente come perentori dalla legge o al momento in cui vengono fissati, non possono essere prorogati.
Gli altri termini possono di regola essere prorogati una volta per motivi sufficienti. La domanda deve essere presentata prima della scadenza del termine.
Art. 10 Restituzione
I termini che non sono stati rispettati possono essere restituiti soltanto se la parte o il suo rappresentante può provare di non averli potuti osservare a causa di un impedimento di cui non ha colpa.
La domanda di restituzione deve essere presentata entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.
2.2. Rilevamento della fattispecie
Art. 11 Principio d'istruttoria e obbligo di collaborazione
La fattispecie deve essere rilevata d'ufficio.
Gli interessati alla procedura sono obbligati a collaborare al rilevamento della fattispecie.
L'autorità assume le prove necessarie, ma non è vincolata alle richieste riguardanti il rilevamento della fattispecie.
Art. 12 Mezzi di prova
Servono quali mezzi di prova per l'autorità, oltre quanto noto ai suoi membri, in particolare:
atti ufficiali;
documenti
rapporti ufficiali;
interrogatorio e comunicazioni di interessati e informatori;
sopralluoghi;
perizie.
Se questi mezzi di prova non sono sufficienti per chiarire la fattispecie, le autorità possono interrogare, d'ufficio o su richiesta, dei testimoni. Questa prescrizione non vale per le autorità comunali.
Si applicano per analogia le norme del codice di procedura civile sulla prova testimoniale e sul diritto di rifiuto.
Art. 13 Obbligo di edizione e di informazione
Autorità e privati sono tenuti alla produzione di documenti e atti, nonché a rilasciare informazioni.
Per autorità esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se in tal modo sarebbero compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili.
Per privati esiste un'eccezione all'obbligo di edizione e di informazione, se secondo le norme del codice di procedura civile possono avvalersi del diritto di non deporre.
Le norme del codice di procedura civile sulla prova documentale e sul diritto di rifiuto vengono applicate per analogia.
Art. 14 Segretezza
Se con l'assunzione di mezzi di prova vengono compromessi importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili, l'autorità ordina le necessarie misure di protezione.
2.3. Diritti e doveri degli interessati
Art. 15 Rappresentanza
Gli interessati possono farsi rappresentare da una persona avente l'esercizio dei diritti civili:
nelle procedure dinanzi ad autorità amministrative;
nelle controversie in materia fiscale e di assicurazioni sociali;
in singoli casi, su domanda motivata, in altre procedure dinanzi ad autorità giudiziarie con l'approvazione del presidente.
La rappresentanza legale da parte di una persona iscritta nel registro cantonale degli avvocati o che gode della libera circolazione secondo la LLCA è possibile in tutte le procedure.
Su richiesta dell'autorità, il rappresentante deve legittimare la propria facoltà di rappresentanza mediante procura scritta.
Art. 16 Diritto di essere sentito
L'autorità deve accordare alle persone interessate da una decisione la possibilità di prendere posizione per iscritto o oralmente.
Essa vi può rinunciare in particolare se è richiesta un'azione immediata.
Art. 17 Visione degli atti
Gli interessati alla procedura hanno diritto di prendere visione degli atti.
La presa in visione degli atti può essere negata per salvaguardare importanti interessi pubblici o interessi privati tutelabili. Un tale rifiuto deve essere motivato.
Se a svantaggio di una parte ci si basa su atti dei quali essa non può prendere visione, il contenuto a carico deve esserle comunicato e le deve essere dato modo di prendere posizione e di presentare domanda di assunzione di ulteriori prove.
Art. 18 Disciplina procedurale
Gli interessati alla procedura e i loro rappresentanti sono tenuti a comportarsi in modo corretto nei confronti delle autorità e tra di loro, nonché ad evitare ogni comportamento litigioso e dilatorio intenzionale.
L'avvio temerario o la conduzione temeraria di una procedura e l'offesa grave alla decenza nei confronti di autorità e di cointeressati vengono puniti dalla stessa autorità con un ammonimento o con una multa disciplinare fino a 1000 franchi.
2.4. Evasione
Art. 19 Transazione
Per evadere del tutto o parzialmente la procedura, le parti possono concludere una transazione, per quanto esse abbiano facoltà di disporre dell'oggetto della controversia o dispongano di un margine discrezionale.
Art. 20 Stralcio
Se nel corso della procedura viene meno l'interesse giuridicamente rilevante all'emanazione di una decisione nella causa, in particolare in seguito al ritiro del petito, della decisione impugnata o ad una transazione, l'autorità stralcia la procedura perché considerata evasa.
L'autorità decide nella decisione di stralcio sull'attribuzione delle spese d'ufficio e delle ripetibili, se le parti non si accordano.
Il ritiro, il riconoscimento e la transazione devono essere menzionati nella decisione di stralcio e acquistano in tal modo l'effetto di una decisione cresciuta in giudicato.
Art. 21 Valutazione delle prove
L'autorità è libera nella valutazione delle prove.
Art. 22 Contenuto della decisione
Le decisioni devono essere motivate e devono contenere un dispositivo con sentenza e regolamentazione delle spese, nonché con l'indicazione della possibilità e del termine dell'impugnazione ordinaria.
Qualora manchi l'indicazione dei mezzi d'impugnazione, l'impugnazione è ammessa entro due mesi dalla comunicazione della decisione.
Art. 23 Comunicazione della decisione
Le decisioni devono essere comunicate per iscritto alle parti e, per quanto prescritto dalla legge, a terzi.
L'autorità può obbligare le parti che si presentano assieme ad indicare un recapito comune.
Qualora una parte non sia domiciliata in Svizzera, l'autorità può obbligarla ad indicare un domiciliatario in Svizzera.
Una decisione può essere notificata tramite pubblicazione ufficiale se:
essa non può essere recapitata;
essa è indirizzata ad una cerchia di persone indeterminata;
una parte non ottempera all'intimazione di cui al capoverso 2 o 3;
ciò è previsto dalla legge.
Art. 24 Riesame
Una parte può chiedere all'autorità amministrativa il riesame di una decisione.
L'autorità amministrativa è tenuta al riesame della sua decisione soltanto se possono essere fatti valere motivi per una revoca.
Le domande di riesame non fermano la decorrenza dei termini.
Art. 25 Revoca
L'autorità amministrativa può modificare o annullare d'ufficio o su richiesta una decisione cresciuta in giudicato, se:
la situazione di fatto o di diritto è cambiata rispetto alla base decisionale originaria e se
alla revoca non si oppongono interessi pubblici o privati preponderanti.
Se qualcuno, confidando nell'esito di una decisione, ha preso in buona fede dei provvedimenti e subisce senza colpa un danno a causa della revoca di detta decisione, ha diritto a un indennizzo.
Sono fatte salve regolamentazioni sulla revoca previste da leggi speciali e la revisione.
3. Procedura dinanzi alle autorità amministrative cantonali
3.1. Procedura di prima istanza
Art. 26 Decisione
L'autorità amministrativa competente emana una decisione:
d'ufficio, se ciò è previsto dalla legge o opportuno per disciplinare un rapporto giuridico;
su richiesta di una parte, se quest'ultima ha un interesse tutelabile ad una decisione.
Se viene richiesta una decisione e l'autorità non ritiene soddisfatti i relativi presupposti, essa emana un decreto di non entrata in materia. Esso può essere impugnato come una decisione.
Art. 27 Opposizione
L'opposizione obbliga l'autorità amministrativa a riesaminare integralmente la propria decisione e ad emanare una nuova decisione nella causa.
L'opposizione è ammessa nei casi previsti dal diritto federale o cantonale.
3.2. Ricorso amministrativo
3.2.1. Presupposti
Art. 28 Ammissibilità
Le decisioni di un servizio o di istituti dipendenti del diritto pubblico cantonale possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Dipartimento preposto.
Il ricorso amministrativo è escluso, quando sono possibili l'opposizione o direttamente il ricorso al Tribunale amministrativo.
Le decisioni dei Dipartimenti e della Cancelleria dello Stato possono essere impugnate con ricorso amministrativo al Governo, se ciò è espressamente previsto dalla legge.
Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.
Art. 29 Impugnazione di decisioni intermedie
Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:
causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.
Nella procedura dinanzi ad autorità collegiali, le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali possono essere impugnate dinanzi a queste autorità, fatto salvo il capoverso 1.
Art. 30 Legittimazione
È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.
Art. 31 Motivi di ricorso
Possono essere fatti valere mediante ricorso:
vizi di procedura;
vizi della decisione impugnata, in modo particolare l'applicazione erronea del diritto e l'accertamento erroneo dei fatti, nonché l'uso inammissibile del potere discrezionale.
Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.
Art. 32 Termine
Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto all'autorità di ricorso entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.
Il termine per l'impugnazione di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.
3.2.2. Procedura
Art. 33 Memorie
Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere una richiesta e una motivazione.
Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata.
Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.
Art. 34 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Nel caso singolo, l'autorità può, d'ufficio o su richiesta, concedere effetto sospensivo al ricorso.
In caso di autorità collegiale ne è competente il presidente della camera competente oppure un membro da esso designato.
Art. 35 Istruzione
Le autorità e i funzionari che hanno partecipato all'attuazione della decisione impugnata non possono collaborare all'istruzione del ricorso.
I ricorsi al Governo vengono istruiti da un Dipartimento. Quest'ultimo prende d'ufficio o su richiesta le decisioni provvisionali e le decisioni determinanti il corso della procedura.
Art. 36 Scambio di scritti
Il ricorso viene recapitato all'istanza precedente e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.
Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.
Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.
Art. 37 Decisione su ricorso
Se l'autorità di ricorso entra nel merito della causa, essa stessa la decide oppure la rinvia all'istanza precedente, munita di disposizioni vincolanti per la nuova decisione.
L'autorità di ricorso può modificare la decisione impugnata a vantaggio o a svantaggio della parte ricorrente. Se essa propende per la seconda opzione, deve prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.
4. Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo
4.1. Norme generali
4.1.1. Prescrizioni formali e direzione della procedura
Art. 38 Memorie
Le memorie devono essere redatte in una lingua ufficiale e devono contenere il petito, la fattispecie e una motivazione.
Esse devono essere firmate e inoltrate in duplice copia, allegando i mezzi di prova disponibili e la decisione impugnata. Mezzi di prova supplementari devono essere indicati esattamente.
Se un'istanza non soddisfa i requisiti legali o se essa è redatta in forma indecorosa, illeggibile o inutilmente estesa, viene stabilito un termine adeguato per l'eliminazione del vizio, con l'avvertimento che in caso contrario non si entrerà nel merito dell'istanza.
Art. 39 Ferie giudiziarie
Termini stabiliti per legge e dal Tribunale non decorrono:
dal settimo giorno precedente la Pasqua al settimo giorno successivo alla Pasqua incluso;
dal 15 luglio al 15 agosto incluso;
dal 18 dicembre al 2 gennaio incluso.
Fanno eccezione le procedure:
che vengono dichiarate urgenti tramite una decisione speciale del giudice dell'istruzione;
per le quali esiste una regolamentazione legale divergente.
Art. 40 Convocazione
Il giudice dell'istruzione invita, d'ufficio o su richiesta, terzi, i cui interessi tutelabili sono toccati, a prendere parte alla procedura.
Se la persona convocata prende parte alla procedura, essa ha gli stessi diritti delle parti principali. Le possono anche venire addebitate spese.
La convocazione rende la decisione vincolante anche per le persone convocate.
Art. 41 Udienza convocata dal giudice dell'istruzione
Il giudice dell'istruzione può convocare in ogni fase della procedura un'udienza, nella quale si mira ad un accordo totale o parziale tra le parti sulla vertenza o sull'ulteriore procedura.
Art. 42 Ricorso procedurale
Decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale amministrativo.
4.1.2. Dibattimento in Tribunale e sentenza
Art. 43 Composizione
Il Tribunale amministrativo decide di regola nella composizione di tre giudici.
Il Tribunale amministrativo decide nella composizione di cinque giudici su:
ricorsi contro decisioni del Governo o del Gran Consiglio;
ricorsi contro atti legislativi.
questioni giuridiche di importanza fondamentale;
ordine del presidente.
Esso decide nella composizione di giudice unico, quando:
il valore litigioso non supera i 5000 franchi e non è prescritta una composizione di cinque giudici;
un rimedio giuridico è palesemente inammissibile o palesemente fondato o infondato.
Art. 44 Sentenza
Il Tribunale amministrativo pronuncia la sentenza, di regola senza dibattimento in Tribunale, in base agli atti.
Art. 45 Dibattimento in Tribunale
presidente della camera competente può, d'ufficio o su richiesta, ordinare un dibattimento a cui parteciperanno le parti e le persone citate.
La citazione in Tribunale deve riportare l'indicazione secondo cui, in caso di mancata comparizione, verrà presunta la rinuncia della persona citata ad esporre oralmente la propria posizione.
Il presidente della camera competente può obbligare le parti, i testimoni o i periti a comparire personalmente.
Art. 46 Svolgimento del dibattimento
Il presidente della camera competente dirige il dibattimento.
Nel dibattimento, la controversia viene discussa in fatto e in diritto con gli interessati. Ogni membro del collegio giudicante può porre domande agli interessati.
Art. 47 Pregiudiziali e sentenza parziale
Il Tribunale amministrativo è competente anche per la risposta a pregiudiziali necessaria per giudicare l'oggetto principale.
Esso ha facoltà di sospendere il procedimento finché una pregiudiziale sia stata decisa dall'istanza di regola competente a giudicarla.
Se una parte dell'oggetto litigioso è pronta per la decisione, il Tribunale può pronunciare una sentenza parziale.
Art. 48 Rinuncia alla motivazione della sentenza
Il Tribunale amministrativo può comunicare una sentenza nel dispositivo, senza motivazione oppure con una motivazione breve. Ogni parte può richiedere per iscritto una sentenza interamente motivata entro 30 giorni dalla comunicazione della stessa. Se entro tale termine nessuna delle parti richiede una motivazione, la sentenza cresce in giudicato.
Le parti devono essere rese attente alla possibilità della motivazione della sentenza e alle conseguenze giuridiche.
Se una parte richiede una motivazione, la sentenza viene motivata per iscritto e comunicata per intero alle parti. I termini d'impugnazione decorrono dal momento di questo recapito.
4.2. Ricorso giudiziario
4.2.1. Presupposti
Art. 49 Ammissibilità
Il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro:
decisioni dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, che non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza o non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
decisioni degli uffici dell'Amministrazione cantonale e di istituti dipendenti di diritto cantonale, se il diritto cantonale non prevede l'impugnazione diretta.
decisioni dei Dipartimenti cantonali, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale o non siano suscettibili di impugnazione presso un'altra istanza;
decisioni del Governo in merito a controversie di diritto pubblico, che non siano definitive secondo il diritto cantonale o federale;
decisioni che per presunzione di parzialità o per altri motivi non possono essere giudicate dal Governo, nonostante le norme generali di competenza;
decisioni delle Chiese di Stato riconosciute e dei loro comuni parrocchiali, se si fa valere una violazione di norme giuridiche emanate dallo Stato, e controversie di diritto amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativo dalle Chiese di Stato;
decisioni di altre autorità, per quanto ciò sia previsto dalla legge.
Quale Tribunale cantonale delle assicurazioni giudica ricorsi contro:
decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni sociali che secondo il diritto federale sono suscettibili di ricorso;
decisioni su opposizione e decisioni in materia di assicurazioni malattia e di riduzione dei premi che secondo il diritto federale sono suscettibili di ricorso;
decisioni su opposizione, disposizioni e decisioni in materia di assegni familiari che secondo il diritto cantonale sono suscettibili di ricorso;
Sono considerate decisioni anche il diniego di giustizia e la ritardata giustizia, nonché atti materiali che attentano ai diritti e ai doveri di persone.
Le disposizioni determinanti il corso della procedura e le misure provvisionali, nonché altre decisioni intermedie sono impugnabili solo se:
causano alla parte interessata uno svantaggio probabilmente irreparabile, oppure se
vengono espressamente emanate quali decisioni impugnabili singolarmente, se in tal modo è probabilmente possibile semplificare la procedura.
Art. 50 Legittimazione
È legittimato ad inoltrare ricorso chiunque sia interessato dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica della decisione o chiunque vi sia autorizzato in base ad una prescrizione speciale.
Art. 51 Motivi di ricorso e petito
Possono essere fatti valere mediante ricorso:
le violazioni di diritto, compreso l'uso eccessivo o l'abuso del potere discrezionale;
l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti.
Le parti non possono estendere petiti presentati nella procedura dinanzi all'istanza precedente.
Sono ammesse nuove asserzioni di fatti e proposte di prova.
Art. 52 Termine
Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata.
Il termine per il ricorso di disposizioni determinanti il corso della procedura e misure provvisionali è di dieci giorni.
Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione.
4.2.2. Procedura
Art. 53 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Nel caso singolo, il giudice dell'istruzione può d'ufficio o su richiesta concedere l'effetto sospensivo al ricorso.
Art. 54 Scambio di scritti
Il ricorso viene recapitato alla controparte e ad altri eventuali interessati, concedendo un termine adeguato per la risposta scritta.
Si può rinunciare ad uno scambio di scritti, se il ricorso è evidentemente irricevibile o infondato.
Se necessario può essere disposto un ulteriore scambio di scritti.
Art. 55 Modifica da parte dall'istanza precedente
Fino alla pronuncia della sentenza, l'istanza precedente può modificare la decisione impugnata nel senso delle richieste del ricorrente.
La decisione modificata deve essere comunicata al Tribunale amministrativo.
Il Tribunale amministrativo deve esaminare il ricorso soltanto nella misura in cui esso non sia divenuto privo d'oggetto in seguito alla modifica della decisione.
Art. 56 Competenze del Tribunale
Fatte salve disposizioni legali derogatorie, il Tribunale amministrativo è vincolato alle richieste delle parti.
Se il Tribunale amministrativo non è vincolato alle richieste delle parti, esso può modificare una decisione a svantaggio della parte ricorrente oppure concederle più di quanto ha richiesto. In tal caso occorre prima dare alle parti la possibilità di prendere posizione o di ritirare il ricorso.
Quando il Tribunale amministrativo revoca una decisione impugnata, emana esso stesso la nuova decisione o rinvia la causa per la nuova decisione.
4.3. Ricorso costituzionale
Art. 57 Ammissibilità
In veste di Corte costituzionale, il Tribunale amministrativo giudica i ricorsi contro:
atti legislativi;
attentati al diritto di voto, nonché elezioni e votazioni;
decisioni definitive dei comuni, di altri enti e degli istituti indipendenti di diritto cantonale, nonché del Gran Consiglio, del Governo e dei Dipartimenti cantonali in controversie di diritto pubblico.
Se un atto legislativo è soggetto all'approvazione del Governo o di un Dipartimento, il ricorso costituzionale contro l'emanazione è ammesso soltanto dopo la comunicazione del decreto di approvazione.
Il ricorso costituzionale è escluso se è dato un altro rimedio giuridico cantonale.
Art. 58 Legittimazione
È legittimato a ricorrere contro atti legislativi chiunque in un prossimo futuro potrebbe essere leso nei propri interessi tutelabili dall'applicazione della norma impugnata.
È legittimato a ricorrere contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni chiunque abbia diritto di voto nel rispettivo circondario elettorale o di votazione.
È legittimato a ricorrere contro violazioni della propria autonomia soltanto l'ente interessato.
Per il resto è legittimato a ricorrere chiunque sia interessato dall'atto normativo impugnato o dalla decisione impugnata e abbia un interesse tutelabile all'abrogazione o alla modifica degli stessi.
Art. 59 Motivi di ricorso
Possono essere fatte valere mediante ricorso:
violazioni di diritti costituzionali e politici, nonché del principio della preminenza del diritto di rango superiore;
violazioni dell'autonomia dei comuni, delle regioni e di altri enti di diritto pubblico, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato.
Art. 60 Termine
Il ricorso deve essere inoltrato per iscritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla comunicazione della decisione impugnata o dalla pubblicazione ufficiale.
In caso di ricorsi contro attentati al diritto di voto, nonché contro elezioni e votazioni il termine è di dieci giorni dalla:
comunicazione della decisione su ricorso oppure
rilevazione del motivo d'impugnazione, al più tardi tuttavia dopo la pubblicazione ufficiale dei risultati di un'elezione o votazione.
Per i membri di un ente aventi diritto di voto, in caso di decisioni prese in assemblea quale giorno della presa di conoscenza fa stato il giorno della presa della decisione. In caso di pubblicazione ufficiale, quest'ultima è determinante per l'inizio della decorrenza del termine.
Art. 61 Sentenza
Il Tribunale amministrativo abroga l'atto normativo impugnato o la decisione impugnata, se è anticostituzionale o illegale.
Esso dispone contemporaneamente l'adeguata pubblicazione di questa decisione.
Qualora alla violazione della Costituzione non possa essere posto altro rimedio, il Tribunale amministrativo emana le disposizioni necessarie.
Art. 62 Diritto sussidiario
Per quanto questa sezione non contenga alcuna prescrizione, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.
4.4. Azione giudiziaria
Art. 63 Ammissibilità
Il Tribunale amministrativo giudica nella procedura d'azione:
controversie di diritto pubblico e amministrativo fra enti e istituti di diritto pubblico equivalenti nella gerarchia;
controversie derivanti da contratti di diritto pubblico;
pretese di indennizzo risultanti dalla legge sulla responsabilità dello Stato;
pretese di indennizzo risultanti da operazioni legittime di enti e istituti di diritto pubblico, se vi è una base legale per farlo e nessun'altra autorità è competente a giudicare;
pretese pecuniarie risultanti da un rapporto di servizio pubblico, se nessun'altra autorità è competente a giudicare;
controversie di diritto pubblico e amministrativo assegnate per il giudizio al Tribunale amministrativo da una norma speciale;
controversie a cui partecipano le Chiese riconosciute dallo Stato o i loro comuni parrocchiali, se sono assegnate al Tribunale amministrativo dalle Chiese di Stato o se viene invocato il diritto cantonale;
In veste di Tribunale delle assicurazioni esso giudica nella procedura d'azione:
controversie ai sensi dell'articolo 73 della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP);
controversie ai sensi dell'articolo 47 della legge sulla sorveglianza degli assicuratori (LSA).
Art. 64 Litispendenza
La litispendenza ha inizio con la presentazione dell'azione al Tribunale amministrativo.
Art. 65 Diritto sussidiario
Per quanto questa sezione non contenga alcuna norma, si applicano le disposizioni sulla procedura di ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo.
Qualora la presente legge non preveda alcuna norma, si applicano per analogia le disposizioni valide per la procedura civile.
5. Rimedi giuridici straordinari e espedienti giuridici
5.1. Spiegazione, rettifica e revisione
Art. 66 Spiegazione e rettifica
Se una decisione contiene punti oscuri o contraddizioni nel dispositivo oppure nel rapporto tra considerandi decisivi e dispositivo, le parti possono pretendere una spiegazione.
Quando la decisione contiene errori di redazione o di calcolo che hanno effetto sul dispositivo, le parti possono pretenderne la rettifica. L'autorità può rettificare d'ufficio simili errori.
Le domande di spiegazione e di rettifica vengono decise dall'autorità in base ad un semplice scambio di scritti.
Art. 67 Revisione
L'autorità che ha deciso per ultima riesamina d'ufficio o su richiesta decisioni cresciute in giudicato se:
se la parte scopre a posteriori fatti rilevanti o mezzi di prova che non poteva produrre tempestivamente;
la decisione è stata influenzata in seguito ad un crimine o un delitto;
una pregiudiziale di diritto civile o penale valutata dall'autorità è stata decisa diversamente dal Tribunale civile o penale competente;
per svista l'autorità non ha valutato fatti rilevanti contenuti negli atti;
singoli punti del petito non sono stati giudicati.
Una domanda di revisione deve essere inoltrata all'ultima istanza entro 90 giorni dalla presa di conoscenza del motivo di revisione. L'ultima istanza può riconoscere effetto sospensivo alla domanda.
Trascorsi dieci anni dalla comunicazione della decisione un'istanza di revisione è ricevibile unicamente in base al capoverso 1 lettera b.
5.2. Ricorso di vigilanza
Art. 68 Oggetto
Possono essere oggetto del ricorso di vigilanza atti o omissioni da parte di autorità amministrative, enti e istituti di diritto pubblico cantonale sottoposti alla vigilanza del Governo.
Il ricorso è ricevibile solo se l'asserita violazione del diritto non può essere denunciata mediante rimedi giuridici o azione al Tribunale amministrativo o al Governo.
Art. 69 Legittimazione
Per presentare il ricorso non occorre un particolare interesse.
Art. 70 Termine
Il ricorso non è legato ad alcun termine.
Art. 71 Decisione
L'autorità di vigilanza nella sua decisione si pronuncia sul fatto se ed entro quali limiti vengano disposti provvedimenti di diritto di vigilanza.
La decisione dell'autorità di vigilanza è definitiva.
6. Spese e ripetibili
6.1. Spese
Art. 72 Obbligo di assumersi le spese in generale
Alle parti possono essere addebitate le spese per procedure che hanno richiesto o indotto, nella misura in cui la procedura non sia gratuita sulla base di norme speciali.
Se diversi interessati insieme hanno chiesto o indotto una procedura, essi rispondono solidalmente delle spese, se l'autorità non decide diversamente.
La regolamentazione delle spese viene stabilita dall'autorità che ha la competenza di decidere nella causa principale.
Art. 73 Obbligo di assumersi le spese nella procedura di ricorso e d'azione
Nella procedura di ricorso e nella procedura d'azione la parte soccombente deve di regola assumersi le spese.
Più parti si assumono le spese in parti uguali, se l'autorità non decide diversamente.
In caso di annullamento di una decisione, l'autorità di ricorso può decidere sull'assegnazione delle spese di procedura dell'istanza precedente.
Art. 74 Anticipo delle spese
L'autorità può pretendere dalla parte richiedente, ricorrente o attrice un anticipo delle spese.
Alla parte deve essere concesso un termine adeguato per versare l'anticipo delle spese.
Se nonostante comminatoria delle conseguenze del ritardo la parte non versa l'anticipo delle spese entro questo termine, non si deve entrare nel merito del suo petito.
Art. 75 Spese
Le spese procedurali consistono in:
tassa di Stato, che viene riscossa per i servizi dell'autorità;
tasse per compilazioni e comunicazioni della decisione;
esborsi in contanti.
La tassa di Stato ammonta al massimo a 20 000 franchi. Essa si calcola in base al volume e alla difficoltà della causa, nonché in base all'interesse e alle risorse economiche di chi deve assumersi le spese. In procedure dinanzi al Tribunale amministrativo che causano spese particolarmente elevate il limite delle tasse aumenta a 100 000 franchi. In caso di rinuncia ad una sentenza interamente motivata, la tassa di Stato viene adeguatamente ridotta.
Per procedure dinanzi ad autorità amministrative cantonali, il Governo disciplina tramite ordinanza le aliquote per la tassa di Stato, l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.
Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Tribunale amministrativo disciplina tramite ordinanza l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.
Art. 76 Assistenza giudiziaria gratuita
Tramite decisione determinante il corso della procedura o decisione nella causa principale, l'autorità può, su richiesta, concedere l'assistenza giudiziaria gratuita ad una parte che non dispone dei mezzi necessari, se la sua causa non è evidentemente temeraria o a priori senza speranza.
La concessione esenta da tutte le spese e tasse di un'autorità. Sono fatte salve le disposizioni sul rimborso.
Laddove le circostanze lo giustifichino, l'autorità designa a proprie spese un avvocato. L'indennità si conforma alla legislazione sugli avvocati.
Qualora nel corso della procedura vengano meno i presupposti, l'autorità può revocare la concessione.
Art. 77 Rimborso di spese condonate
La parte beneficiaria dell'assistenza giudiziaria gratuita deve rimborsare le spese che le sono state condonate e le spese del patrocinio legale, se le sue condizioni di reddito o di sostanza sono migliorate ed essa è in grado di farlo. Il diritto del Cantone al risarcimento cade in prescrizione dopo dieci anni dal passaggio in giudicato della decisione.
L'ufficio designato dal Governo decide sull'obbligo di rimborso. Tale decisione può essere impugnata mediante ricorso presso il Tribunale amministrativo.
Mediante una procedura di richiamo l'Amministrazione delle imposte rende accessibili i dati necessari all'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso. Nei comuni, l'ufficio competente per l'esercizio dei diritti di rimborso è autorizzato a prendere visione dei dati necessari tramite l'Ufficio fiscale.
6.2. Ripetibili
Art. 78 Diritto e addebito
Nella procedura di ricorso o d'azione, la parte soccombente viene di regola obbligata a rimborsare alla parte vincente le spese necessarie causate dalla procedura.
Alla Confederazione, al Cantone e ai comuni, nonché alle organizzazioni cui sono affidati compiti di diritto pubblico non vengono di regola assegnate ripetibili, se vincono la causa nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali.
7. Esecuzione
Art. 79 Esecutività
Le decisioni sono esecutive, quando non possono più essere impugnate con alcun rimedio giuridico ordinario oppure quando il rimedio giuridico non ha effetto sospensivo.
Sono esecutive come una decisione cresciuta in giudicato:
transazioni concluse dinanzi ad un'autorità o da essa approvate;
decisioni di stralcio;
decisioni provvisionali e decisioni determinanti il corso della procedura.
Art. 80 Competenza
Le autorità amministrative stesse eseguono le proprie decisioni. Esse possono delegare l'esecuzione ad un'autorità loro subordinata.
L'esecuzione di una decisione su ricorso spetta all'autorità che ha deciso in prima istanza. Se questa non ottempera o non ottempera in modo corretto al proprio dovere, si può ricorrere all'aiuto dell'autorità di ricorso.
L'esecuzione delle misure decise o disposte dal Tribunale amministrativo spetta al Dipartimento competente in materia di giustizia.
Sono fatte salve disposizioni derogatorie di altri atti normativi.
Art. 81 Mezzi coercitivi e comminatoria coercitiva
Le decisioni vengono eseguite mediante:
esecuzione ai sensi della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento, se esse si riferiscono a pagamenti in denaro o a prestazioni di garanzia;
esecuzione sostitutiva a spese dell'obbligato; le spese devono essere stabilite con decisione separata;
coercizione diretta contro l'obbligato o i suoi beni.
È fatta salva l'azione penale contro l'obbligato, se essa è prevista dalla legge o è stata comminata dall'autorità conformemente all'articolo 292 del Codice penale svizzero.
Prima che l'autorità disponga l'esecuzione sostitutiva o la coercizione diretta, all'obbligato deve essere concesso un termine adeguato per l'adempimento dei suoi obblighi, facendogli esplicitamente presente le conseguenze in caso di rifiuto. Si può rinunciare a questo termine solo se esiste un pericolo imminente.
L'autorità non può servirsi di alcun mezzo coercitivo più severo di quanto non lo richiedano le circostanze.
8. Disposizioni finali
Art. 82 Abrogazioni
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:
Legge sulla giustizia amministrativa nel Cantone dei Grigioni del 9 aprile 1967;
Legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982.
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente legge.
Art. 83 Modifica del diritto previgente
La modifica di leggi è disciplinata nell'appendice.
Se ordinanze emanate dal Gran Consiglio che non corrispondono alle disposizioni dell'articolo 32 capoverso 1 della Costituzione cantonale sono in contraddizione con la presente legge per quanto attiene alla terminologia, al termine d'impugnazione o alla garanzia delle vie di diritto, il Gran Consiglio può adeguarle alla presente legge tramite ordinanza.
Art. 84 Validità limitata del diritto previgente
Per quanto le disposizioni sulle spese della presente legge non trovino applicazione, fino all'entrata in vigore delle relative disposizioni legali rimangono validi i seguenti articoli della legge sulla procedura nelle pratiche amministrative e costituzionali del 3 ottobre 1982:
Art. 36:
Art. 40:
Art. 85 Diritto transitorio
Le procedure pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portate a termine dinanzi alla rispettiva istanza secondo il diritto precedente.
L'impugnabilità e la procedura di ricorso si conformano al nuovo diritto, se al momento della sua entrata in vigore non è ancora scaduto il termine di ricorso.
Il termine per il ricorso contro atti legislativi inizia con l'entrata in vigore della presente legge.
Il termine di prescrizione dei casi di assistenza giudiziaria gratuita concessa prima dell'entrata in vigore della revisione parziale della legge sugli avvocati del 21 ottobre 2008 inizia a decorrere con l'entrata in vigore della presente legge.
Art. 85b Ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale
Le decisioni finali di prima istanza del Tribunale amministrativo che conformemente all'articolo 72 capoverso 2 lettera b LTF si trovano in rapporto diretto con il diritto civile possono essere impugnate con ricorso in materia civile o appello dinanzi al Tribunale cantonale.
Questa disposizione fa stato anche per i casi pendenti dinanzi al Tribunale amministrativo al momento della sua entrata in vigore.
Art. 86 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore.
L'articolo 75 capoverso 4 entra in vigore soltanto quando sarà stata approvata la revisione parziale della Costituzione cantonale del 31 agosto 2006. Se viene rifiutata, il testo della disposizione sarà modificato come segue: Per procedure dinanzi al Tribunale amministrativo, il Governo disciplina tramite ordinanza l'ammontare delle tasse per compilazioni e comunicazioni, nonché il rimborso degli esborsi in contanti.
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