421.000
Legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni
del 21.03.2012 (stato 01.08.2025)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1,
visti gli art. 31 cpv. 1 e 89 cpv. 2 della Costituzione cantonale2, visto il messaggio del Governo del 5 luglio 20113,
decide:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto, campo d'applicazione
La presente legge disciplina l'istruzione e l'educazione nella scuola popolare.
La legge vale per le scuole pubbliche e, per quanto essa non preveda eccezioni, vale per analogia anche per le strutture per l'istruzione scolastica speciale, nonché per l'insegnamento privato e per le scuole private presso le quali è possibile adempiere all'obbligo scolastico.
Art. 2 Obiettivi e settori dell'istruzione
In considerazione della storica singolarità linguistico-culturale della collettività, la scuola popolare si impegna a educare gli allievi secondo valori cristiani, umanistici e democratici.
La scuola popolare promuove la capacità di giudizio, le doti creative, le conoscenze e la disponibilità alla prestazione dei bambini e degli adolescenti. Li sostiene nello sviluppo di una propria personalità indipendente, nell'acquisizione di competenze sociali, nonché lungo il cammino verso un comportamento responsabile nei confronti del prossimo e dell'ambiente.
La scuola popolare sostiene e completa l'educazione familiare.
Nella scuola popolare, tutti gli allievi acquisiscono e sviluppano conoscenze e competenze fondamentali che permettono loro di apprendere per tutta la vita e di trovare il loro posto nella società e nella vita professionale.
L'istruzione impartita nella scuola popolare comprende in particolare la cura e la conoscenza della lingua scolastica, nonché competenze di base in altre lingue, matematica e scienze naturali, scienze sociali e umane, musica, arti visive e arti applicate, movimento e salute.
La scuola popolare tiene conto degli interessi e delle esigenze dei bambini e degli adolescenti con bisogni educativi speciali, con doti particolari e di lingua madre straniera.
2. Enti scolastici
Art. 3 Compito in comune
La scuola popolare è un compito in comune del Cantone e dei comuni.
Art. 4 Enti scolastici
I comuni gestiscono la scuola popolare pubblica. Possono delegare questo compito a corporazioni di comuni.
Possono inoltre essere gestite scuole private quali scuole autorizzate dal Cantone.
Art. 5 Collaborazione contrattuale
I comuni che non gestiscono una scuola popolare pubblica o non gestiscono tutti i gradi scolastici e che non partecipano a un ente scolastico garantiscono la frequenza della scuola popolare per i loro bambini attraverso accordi contrattuali con un altro ente scolastico.
3. Offerte scolastiche e di formazione
3.1. Gradi scolastici
Art. 6 Gradi della scuola popolare
La scuola popolare è composta dalla scuola dell'infanzia, dalla scuola elementare e dalla scuola secondaria I.
Il tempo necessario per l'adempimento dei gradi scolastici dipende dallo sviluppo individuale dell'allievo.
Art. 7 Scuola dell'infanzia
La scuola dell'infanzia dura due anni.
La scuola dell'infanzia promuove le capacità creative del bambino e il suo sviluppo fisico, intellettuale, sociale ed emotivo, ne arricchisce il bagaglio empirico e sperimentale e coltiva la sua capacità di esprimersi.
…
Art. 8 Grado elementare
Il grado elementare dura sei anni.
Il grado elementare trasmette gli elementi fondamentali dell'istruzione. Esso crea le premesse per la frequenza dei gradi scolastici successivi.
Art. 9 Grado secondario I
Il grado secondario I dura tre anni ed è suddiviso in scuola di avviamento pratico e scuola secondaria.
La scuola di avviamento pratico approfondisce e amplia l'istruzione di base trasmessa dai gradi precedenti. Essa prepara a una formazione professionale.
La scuola secondaria approfondisce e amplia l'istruzione di base trasmessa dai gradi precedenti. Essa prepara alla formazione professionale e alle scuole superiori.
3.2. Obbligo scolastico, luogo di frequenza della scuola e carattere gratuito
Art. 10 Diritto di frequentare la scuola, obbligo scolastico
Tutti i bambini che risiedono stabilmente nel Cantone hanno il diritto di frequentare la scuola popolare pubblica.
È obbligatorio frequentare la scuola dell'infanzia, quella di grado elementare e quella di grado secondario I.
L'obbligo scolastico può essere adempito anche presso strutture per l'istruzione scolastica speciale, in scuole private o attraverso l'insegnamento privato.
Art. 11 Luogo di frequenza della scuola
Ogni bambino frequenta la scuola del comune nel quale risiede stabilmente con il consenso dei titolari dell'autorità parentale.
Art. 12 Scolarizzazione, anticipazione e differimento dell'obbligo scolastico
I bambini che compiono il quinto anno d'età entro il 31 dicembre accedono alla scuola dell'infanzia all'inizio dell'anno scolastico del medesimo anno civile.
I bambini che compiono il settimo anno d'età entro il 31 dicembre accedono al grado elementare all'inizio dell'anno scolastico del medesimo anno civile.
Nell'interesse del bambino, l'accesso alla scuola dell'infanzia e al grado elementare può essere anticipato o ritardato di un anno.
Art. 13 Durata dell'obbligo scolastico
L'obbligo scolastico dura di norma undici anni scolastici. Gli allievi che portano a termine in anticipo l'insegnamento previsto dal programma didattico della scuola popolare vengono prosciolti anticipatamente dall'obbligo scolastico.
Il diritto di frequentare la scuola popolare cessa con l'adempimento dell'obbligo scolastico di undici anni oppure con il completamento anticipato della scuola popolare.
Art. 14 Carattere gratuito
L'insegnamento nella scuola popolare pubblica nel luogo di frequenza della scuola è gratuito.
Se la situazione lo richiede, gli enti scolastici sono tenuti a organizzare e finanziare il trasporto degli allievi.
Art. 15 Contributi dei titolari dell'autorità parentale
Dagli allievi o dai titolari dell'autorità parentale possono essere riscossi contributi adeguati, in particolare per:
manifestazioni scolastiche speciali;
particolari offerte di formazione nell'ambito delle materie opzionali;
spese straordinarie per il materiale;
gite scolastiche, escursioni, campi scuola;
vitto e assistenza per strutture diurne di portata più ampia.
3.3. Scuole private, insegnamento privato e scuole all'interno di ospedali
Art. 16 Scuole private, obbligo di autorizzazione e vigilanza
Le scuole private presso le quali può essere adempito l'obbligo scolastico necessitano di un'autorizzazione del Governo. Questa viene rilasciata se l'offerta di formazione corrisponde a quella della scuola popolare pubblica e se viene assolto il programma didattico.
La vigilanza compete all'Ufficio.
Art. 17 Scuole private internazionali
Il Governo può autorizzare scuole private internazionali nelle quali l'insegnamento avviene principalmente in una lingua straniera, se per il resto il programma didattico viene assolto.
Art. 18 Insegnamento privato, obbligo di autorizzazione e vigilanza
Sono considerati insegnamento privato l'insegnamento individuale e l'insegnamento in un gruppo che comprende al massimo quattro allievi.
Per l'insegnamento privato è necessaria un'autorizzazione del Dipartimento. Questa viene rilasciata se l'offerta di formazione corrisponde a quella della scuola popolare pubblica e se viene assolto il programma didattico.
La vigilanza compete all'Ufficio.
Art. 19 Altre prestazioni
Gli allievi che frequentano una scuola privata o ai quali l'insegnamento viene impartito privatamente non possono far valere nei confronti del comune un diritto alle prestazioni messe a disposizione dalla scuola popolare pubblica.
Art. 19a Scuole all'interno di ospedali, mandato di prestazioni e finanziamento
Il Dipartimento designa ospedali e cliniche che possono impartire lezioni ad allievi. Esso può conferire loro un mandato di prestazioni per la gestione di una scuola all'interno dell'ospedale.
Gli enti scolastici partecipano ai costi delle scuole all'interno di ospedali con una forfetaria annua per allievo. La forfetaria viene calcolata sulla base delle spese computabili effettive per gli allievi sostenute dalle scuole all'interno di ospedali.
Il Cantone si fa carico al massimo dei costi residui computabili annualmente.
4. Organizzazione della scuola
4.1. Conduzione e organizzazione
Art. 20 Principio
Gli enti scolastici della scuola popolare emanano un regolamento scolastico.
Art. 21 Direzioni scolastiche
Per adempiere ai compiti operativi, gli enti scolastici possono istituire, da soli o insieme ad altri enti scolastici, delle direzioni scolastiche.
Art. 22 Posti di pratica
Nei limiti delle loro possibilità, gli enti scolastici sono tenuti a mettere a disposizione posti di pratica per gli istituti di formazione di insegnanti di ogni grado scolastico.
4.2. Attività scolastica
Art. 23 Classi
Gli allievi di scuola dell'infanzia, del grado elementare e del grado secondario I vengono assegnati a una classe.
Per ogni classe va designato un insegnante di classe.
Le sezioni non possono di norma contare più di 24 e meno di cinque allievi.
Art. 24 Periodo scolastico, inizio dell'anno scolastico, vacanze
Il periodo scolastico annuale è di 39 settimane.
Il Dipartimento fissa l'inizio dell'anno scolastico in accordo con altri Cantoni.
Il Dipartimento fissa le vacanze autunnali e di Natale. Le vacanze rimanenti vengono stabilite dagli enti scolastici.
Art. 25 Lezioni
Le lezioni si tengono dal lunedì al venerdì.
Nella scuola dell'infanzia, nel grado elementare e nel grado secondario I le unità d'insegnamento durano 45 minuti.
In casi motivati, l'Ufficio può autorizzare eccezioni.
Art. 26 Orario fisso
Nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare, l'orario fisso garantisce al mattino, da lunedì a venerdì, lezioni continue o un'assistenza gratuita.
Nella scuola dell'infanzia e nel grado elementare l'orario fisso ammonta ad almeno quattro lezioni consecutive.
Durante l'orario fisso, è obbligatorio frequentare le lezioni di insegnamento o l'assistenza.
La frequenza delle lezioni marginali con assistenza durante l'orario fisso è facoltativa.
Art. 27 Strutture diurne
In caso di necessità, gli enti scolastici offrono ulteriori strutture diurne.
Chi esercita l'autorità parentale è libero di scegliere se far frequentare le strutture diurne ai propri figli.
La legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003 trova applicazione per analogia a offerte nel quadro di ulteriori strutture diurne conformemente alla legislazione sulle scuole popolari.
Art. 28 Assenze, dispensa
Gli enti scolastici possono concedere agli allievi congedi per un massimo di 15 giorni di scuola per ogni anno scolastico. Inoltre, possono stabilire che i titolari dell'autorità parentale siano autorizzati a scegliere liberamente al massimo tre di questi giorni come giorni di vacanza.
L'Ufficio può concedere ulteriori congedi.
In casi motivati, l'Ufficio può dispensare temporaneamente degli allievi, del tutto o in parte, dalle lezioni.
4.3. Contenuti, programma didattico e testi didattici
Art. 29 Materie, programma didattico
Il Governo stabilisce le materie obbligatorie, le materie opzionali e le materie d'opzione obbligatoria ed emana il programma didattico per i gradi della scuola popolare. Il programma didattico disciplina in modo vincolante gli obiettivi del grado e i contenuti fondamentali delle lezioni. Per singole materie, può fissare obiettivi vincolanti.
Il programma didattico include la dotazione di ore, nonché la griglia oraria, che stabilisce il numero totale di unità d'insegnamento e il quadro per la loro ripartizione tra le materie. Su base annua, la dotazione di ore non può essere inferiore alla media dei Cantoni di lingua tedesca e dei Cantoni plurilingui.
Per quanto possibile il programma didattico va coordinato a livello intercantonale.
Art.
30 Insegnamento delle lingue straniere
1. Grado elementare
Nel grado elementare devono essere insegnate quali lingue straniere almeno una lingua cantonale e l'inglese.
La prima lingua straniera nelle scuole elementari di lingua romancia e italiana è il tedesco. La prima lingua straniera nelle scuole elementari di lingua tedesca è l'italiano.
L'insegnamento della prima lingua straniera inizia nella 3a classe elementare, l'insegnamento dell'inglese inizia nella 5a classe elementare.
Nelle scuole elementari di lingua tedesca, l'ente scolastico può decidere che
venga insegnato il romancio al posto dell'italiano;
romancio e italiano vengano offerti quali materie d'opzione obbligatoria.
L'ente scolastico può inoltre stabilire che in questi casi il romancio venga insegnato già a partire dalla 1a classe del grado elementare.
Art. 31 2. Grado secondario I
Nel grado secondario I devono essere insegnate quali lingue straniere almeno una lingua cantonale e l'inglese.
Per le lingue nazionali non insegnate quali materie obbligatorie vanno messe a disposizione offerte adeguate.
Art. 32 Cambiamento della lingua scolastica in scuole di lingua romancia
Se un comune opta per un cambiamento nella lingua scolastica dall'idioma al rumantsch grischun o viceversa, questo passaggio avviene progressivamente di anno scolastico in anno scolastico.
Art. 33 Scuole e classi bilingui
Per promuovere le lingue cantonali italiano e romancio, il Governo può autorizzare il contemporaneo utilizzo di due lingue cantonali quali lingue scolastiche.
Art. 34 Insegnamento della religione
Le Chiese riconosciute dallo Stato in base al diritto pubblico impartiscono a proprie spese agli allievi l'insegnamento della religione nella scuola popolare pubblica. A tale scopo, gli enti scolastici mettono loro a disposizione le aule gratuitamente.
Prima dell'inizio dell'anno scolastico, chi esercita l'autorità parentale può annunciare per iscritto la disiscrizione, appellandosi alla libertà di credo e di coscienza.
Art. 35 Materiale didattico
Il Governo stabilisce il materiale didattico obbligatorio o raccomandato.
Il Cantone può pubblicare materiale didattico e versare sussidi per la riduzione del prezzo.
Il materiale didattico viene pubblicato nelle lingue tedesco, romancio e italiano.
Art. 36 Mediateche
Gli enti scolastici creano mediateche proprie per gli allievi oppure provvedono affinché gli allievi possano ottenere libri adatti all'età e altri media da mediateche.
4.4. Offerte complementari
Art. 37 Scuole secondarie di valle
Quale preparazione alla scuola media, nelle valli di lingua italiana il Governo può riconoscere delle scuole secondarie quali scuole secondarie di valle.
Art. 38 Classi e scuole destinate a ragazzi dotati di particolari talenti
Gli enti scolastici possono promuovere in classi apposite gli allievi dotati di particolari talenti, segnatamente nello sport. La gestione di una classe per allievi dotati di particolari talenti necessita dell'autorizzazione del Governo.
L'insegnamento nelle classi per allievi dotati di particolari talenti può divergere dalla griglia oraria, ma deve di principio rispettare il programma didattico.
Gli enti scolastici che non gestiscono classi per allievi dotati di particolari talenti sono tenuti a consentire la frequenza di una tale classe presso un altro ente scolastico.
L'ente scolastico di provenienza versa una tassa scolastica. Questa va concordata con l'ente scolastico della classe per allievi dotati di particolari talenti. Se i due enti scolastici non riescono ad accordarsi sulla tassa scolastica, quest'ultima viene stabilita dal Dipartimento.
Art. 39 Bambini alloglotti
Gli enti scolastici mettono a disposizione offerte supplementari per allievi alloglotti.
Il Governo stabilisce le prestazioni che gli enti scolastici devono fornire. Per l'istruzione scolastica di figli di persone ammesse provvisoriamente, richiedenti l'asilo o nomadi, può adottare disposizioni divergenti dalle disposizioni della legge sulle scuole popolari.
Art. 40 Offerte supplementari
In caso di necessità, gli enti scolastici possono creare offerte supplementari quali il lavoro sociale scolastico od offerte time-out.
4.5. Promozione e passaggio
Art. 41 Valutazione
Gli allievi del grado elementare e del grado secondario I vengono valutati regolarmente. Vengono considerati in particolare le prestazioni, l'evoluzione dell'apprendimento, nonché l'attitudine al lavoro e il comportamento sociale.
Alla fine di ogni semestre la valutazione avviene tramite una pagella, che può venire completata da un rapporto di apprendimento individuale.
Nella 1a e nella 2a classe elementare la valutazione può anche avvenire esclusivamente in forma di rapporto di apprendimento.
Art. 42 Promozione, passaggio
In merito alla promozione decide, alla fine dell'anno scolastico, l'insegnante di classe, dopo consultazione degli altri insegnanti, sulla base del raggiungimento degli obiettivi di apprendimento, nonché sulla base dell'attitudine di apprendimento, di lavoro e del comportamento sociale dell'allievo.
La competenza per l'assegnazione adeguata alle capacità alla scuola di avviamento pratico o alla scuola secondaria spetta di principio all'insegnante di classe. Se l'insegnante di classe decide un'assegnazione alla scuola di avviamento pratico, l'allievo ha la possibilità di sostenere un esame il cui esito è l'unico fattore determinante per passare alla scuola secondaria.
4.6. Provvedimenti di pedagogia specializzata
Art. 43 Diritto
Gli allievi con bisogni educativi speciali hanno diritto a misure di pedagogia specializzata.
Un bisogno educativo speciale è dato:
per allievi che manifestamente non sono in grado, non sono più in grado o sono solo parzialmente in grado di seguire senza sostegno il programma didattico della scuola regolare;
per allievi con grandi difficoltà manifeste nel comportamento, nella capacità di apprendimento o di prestazione, nonché nelle competenze linguistiche scritte e orali;
per allievi colpiti da o a rischio di handicap fisico, mentale, psichico, linguistico, sensoriale o percettivo;
per allievi particolarmente dotati.
Le disposizioni per allievi con bisogni educativi speciali conformemente al capoverso 2 lettere a – c valgono per analogia anche per bambini in età prescolare e per giovani dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico, fino al compimento del 20° anno d'età.
Art. 44 Provvedimenti di pedagogia specializzata
I provvedimenti di pedagogia specializzata si suddividono in provvedimenti a bassa e ad alta soglia.
Sono provvedimenti a bassa soglia in particolare il sostegno integrativo e i provvedimenti pedagogico-terapeutici.
Sono provvedimenti ad alta soglia:
l'insegnamento nel quadro dell'istruzione scolastica speciale;
la relativa assistenza;
i provvedimenti in caso di bisogni educativi speciali;
l'assistenza stazionaria a bambini portatori di handicap gravi prima dell'ammissione alla scuola dell'infanzia.
Art. 45 Adeguamento del programma didattico
In virtù di una perizia psicoscolastica, gli allievi con bisogni educativi speciali possono beneficiare di un insegnamento secondo un programma didattico adattato.
Art. 46 Forme di istruzione e sostegno
L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata a bassa e ad alta soglia avviene in base alle esigenze secondo forme di istruzione e di sostegno integrative, parzialmente integrative e separative.
L'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia avviene in forma integrativa se l'istruzione e il sostegno nella classe regolare risultano vantaggiosi per l'allievo con bisogni educativi speciali e sostenibili per la classe regolare.
In caso contrario, l'attuazione dei provvedimenti di pedagogia specializzata ad alta soglia avviene in forma parzialmente integrativa quale insegnamento a gruppi o individuale, oppure in forma separativa in sezioni di strutture per l'istruzione scolastica speciale oppure all'interno di famiglie.
Art. 47 Garanzia dell'offerta di pedagogia specializzata
L'ente scolastico garantisce l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore a bassa soglia.
Il Cantone garantisce l'offerta di pedagogia specializzata e la sua attuazione nel settore ad alta soglia.
Art. 48 Disposizione
La competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia spetta all'ente scolastico.
La competenza di disporre provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia spetta all'Ufficio.
Art. 49 Pianificazione dell'offerta
Il Governo stabilisce direttive relative all'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.
Sulla base di un'analisi del bisogno, stabilisce periodicamente la pianificazione dell'offerta nel settore ad alta soglia.
Art. 50 Mandati di prestazioni
Il Dipartimento conferisce alle strutture per l'istruzione scolastica speciale riconosciute dei mandati di prestazioni. La base per i mandati di prestazioni è costituita dalla pianificazione dell'offerta.
4.7. Promozione della salute e assicurazione
Art. 51 Servizio medico e servizio dentistico scolastici
Il servizio medico e il servizio dentistico scolastici vengono prestati nella scuola popolare secondo le istruzioni della Confederazione e del Cantone. Le visite di controllo sono obbligatorie.
L'ente scolastico nomina il medico e il dentista scolastici. Esso organizza lo svolgimento di misure.
Art. 52 Assicurazioni
L'ente scolastico stipula a proprie spese le seguenti assicurazioni:
assicurazione degli allievi contro gli infortuni a scuola, durante manifestazioni scolastiche e lungo il percorso casa-scuola;
assicurazione di responsabilità civile per il personale scolastico e per gli allievi durante l'attività scolastica.
5. Allievi
Art. 53 Diritti
Gli allievi hanno diritto:
all'istruzione secondo lo stato attuale delle conoscenze e secondo il programma didattico;
al rispetto e al rafforzamento della loro personalità;
di essere sentiti in relazione alle questioni concernenti la scuola che li riguardano.
Art. 54 Doveri
Gli allievi adempiono ai loro doveri e partecipano in modo attivo e cooperativo all'attività scolastica.
Gli allievi devono:
frequentare le lezioni e le manifestazioni scolastiche;
assumere la responsabilità per il proprio processo di apprendimento e la corresponsabilità per quello della classe, secondo la loro età;
rispettare il regolamento della scuola.
Art. 55 Sanzioni disciplinari
Gli insegnanti, la direzione scolastica o il consiglio scolastico possono ordinare sanzioni disciplinari sensate dal profilo educativo nei confronti di allievi il cui comportamento dà adito a contestazioni.
Gli allievi che disturbano in maniera importante in particolare le lezioni o l'attività scolastica, benché siano stati diffidati e i rispettivi titolari dell'autorità parentale siano stati informati, possono venire esclusi dalle lezioni tramite decisione del consiglio scolastico presa sulla base di un rapporto scritto dell'insegnante e di un rapporto dell'Ufficio.
6. Insegnanti
6.1. Assunzione e doveri
Art. 56 Rapporto d'impiego
Sono considerate insegnanti secondo le disposizioni seguenti le persone che insegnano nella scuola popolare. Le disposizioni relative agli insegnanti si applicano per analogia ai loro supplenti, nonché agli insegnanti e agli specialisti nel settore dei provvedimenti di pedagogia speciale.
Gli insegnanti della scuola popolare pubblica sono assunti dall'ente scolastico con contratto di diritto pubblico.
Per quanto la presente legge e l'ordinanza non contengano prescrizioni in merito, gli enti scolastici disciplinano autonomamente le condizioni d'impiego. In via sussidiaria si applicano per analogia le disposizioni del diritto sul personale del Cantone.
Art. 57 Diritto all'insegnamento
Gli insegnanti devono disporre di un diploma riconosciuto conforme al grado oppure di una formazione riconosciuta dal Governo oppure di un'autorizzazione all'insegnamento rilasciata dall'Ufficio.
Art. 58 Revoca del diritto all'insegnamento
Se manca l'idoneità all'insegnamento, il Dipartimento può revocare il diritto all'insegnamento. Esso può annotare la revoca nel diploma di insegnante.
In caso di sostanziali cambiamenti della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca.
Il Dipartimento comunica al Segretariato generale della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) la revoca e la nuova concessione del diritto all'insegnamento.
Art. 59 Doveri, incarico professionale
Gli insegnanti sono tenuti a istruire e sostenere gli allievi conformemente agli obiettivi e alle direttive della presente legge.
I compiti principali degli insegnanti includono in particolare:
la preparazione, lo svolgimento e la valutazione delle lezioni;
la garanzia della collaborazione interdisciplinare con altri insegnanti e specialisti;
la partecipazione alla strutturazione, all'organizzazione e allo sviluppo della scuola;
la prestazione di lavoro con i genitori e in team;
il perfezionamento professionale autonomo;
la frequenza di corsi di perfezionamento professionale dichiarati obbligatori dall'Ufficio, in particolare in caso di introduzione di nuove materie d'insegnamento;
la partecipazione a manifestazioni scolastiche.
Dietro particolare indennizzo, gli insegnanti possono venire obbligati a svolgere, oltre alle lezioni obbligatorie ordinarie, le seguenti mansioni supplementari:
assumere compiti richiesti dal mandato di educazione e istruzione, nonché dall'attività scolastica;
impartire al massimo due lezioni supplementari a settimana.
Art. 60 Strutturazione delle lezioni
Gli insegnanti hanno il diritto di strutturare liberamente le lezioni, nei limiti del programma didattico, delle istruzioni dell'Ufficio, delle direttive dell'ente scolastico, nonché del materiale didattico obbligatorio.
Art. 61 Supplenza
L'ente scolastico deve designare un supplente professionalmente adeguato per insegnanti che devono interrompere l'attività di insegnamento per oltre tre giorni.
Art. 62 Tempo pieno
Per un impiego a tempo pieno va prestato il seguente numero di unità d'insegnamento per settimana di scuola:
scuola dell'infanzia: 29 lezioni
grado elementare: 29 lezioni
grado secondario I: 29 lezioni
Il volume d'impiego di un insegnante di classe di scuola dell'infanzia, del grado elementare e del grado secondario I si riduce di una lezione per settimana di scuola.
A partire dai 55 anni d'età, gli insegnanti con un volume di impiego pari al 65 per cento o superiore hanno diritto a uno sgravio per anzianità.
Art. 63 Perfezionamento minimo annuale
Gli enti scolastici definiscono per i loro insegnanti e per i direttori l'entità minima del perfezionamento professionale da seguire ogni anno. Per insegnanti assunti a tempo pieno, tale entità non può essere inferiore a dieci mezze giornate di corso. Gli enti scolastici disciplinano l'assunzione dei costi dei corsi e delle spese.
Art. 64 Congedo di perfezionamento
L'ente scolastico può concedere agli insegnanti un congedo di perfezionamento pagato.
Per gli insegnanti che hanno insegnato per almeno dieci anni e con un volume d'impiego di almeno 20 lezioni settimanali nella scuola dell'infanzia, nel grado elementare o nel grado secondario I il Cantone partecipa una volta ai costi di un congedo di perfezionamento di al massimo tre mesi.
6.2. Stipendio
Art. 65 Stipendio
Lo stipendio degli insegnanti viene fissato dall'ente scolastico, nei limiti della legge e dell'ordinanza.
Lo stipendio annuo degli insegnanti della scuola popolare pubblica comprende lo stipendio base e la tredicesima mensilità. La tredicesima mensilità ammonta a 1/12 dello stipendio annuo percepito.
Con lo stipendio sono indennizzati tutti i doveri conformemente all'articolo 59 capoversi 1 e 2.
Art. 66 Stipendio annuo minimo
Per gli insegnanti della scuola popolare pubblica valgono, in caso di impiego a tempo pieno conformemente all'articolo 62, le seguenti aliquote retributive minime (inclusa tredicesima mensilità): Minimo
a) per la scuola dell'infanzia e il grado elementare:
1. insegnanti di scuola dell'infanzia, di scuola elementare e insegnanti specialisti fr. 78 000.–
2. insegnanti con diploma in pedagogia speciale fr. 85 000.–
b) …
c) grado secondario I:
1. insegnanti di scuola di avviamento pratico e di scuola secondaria e insegnanti con diploma in pedagogia speciale fr. 94 600.–
2. insegnanti specialisti con una o più di una materia oppure con uno o più di un settore fr. 90 600.–
L'importo minimo dello scatto per anzianità di servizio più elevato ammonta al 153 per cento dello stipendio minimo.
Lo stipendio minimo per i direttori ammonta al 110 percento dello stipendio minimo per il grado secondario I.
Le basi di stipendio minime corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 104,2 punti (indice base dicembre 2005). Il Governo fissa la compensazione del rincaro secondo le disposizioni della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni.
7. Titolari dell'autorità parentale
Art. 67 Diritti
Nel quadro della presente legge sono considerate titolari dell'autorità parentale le persone alle quali spetta l'autorità parentale sul bambino in questione.
I titolari dell'autorità parentale vengono regolarmente informati sul comportamento e sulle prestazioni dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale. Essi hanno diritto a essere informati dagli insegnanti, dalle autorità scolastiche e dai servizi in merito a dati e questioni che riguardano i bambini per i quali esercitano l'autorità parentale.
I titolari dell'autorità parentale possono inoltre richiedere la rettifica di dati personali non corretti, la cancellazione di dati personali non necessari o elaborati illecitamente, nonché il blocco di dati personali degni di protezione dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale.
Durante l'anno scolastico, l'ente scolastico svolge almeno due giornate delle porte aperte, che permettono, segnatamente ai titolari dell'autorità parentale, di vedere quanto viene fatto a scuola.
Art. 68 Doveri
I titolari dell'autorità parentale sono i primi responsabili per l'educazione e per la regolare frequenza scolastica dei bambini per i quali esercitano l'autorità parentale, per l'adempimento del loro obbligo scolastico e per i compiti a ciò correlati.
I titolari dell'autorità parentale intrattengono un rapporto di cooperazione con insegnanti e autorità scolastiche. Essi possono venire obbligati a cooperare a decisioni importanti che riguardano individualmente il bambino per il quale esercitano l'autorità parentale e a partecipare a colloqui preparatori.
I titolari dell'autorità parentale informano gli insegnanti sul comportamento dei bambini e sugli eventi accaduti nel loro ambiente, per quanto siano rilevanti per la scuola.
8. Finanziamento delle scuole
8.1. Principio
Art.
69 Assunzione dei costi
1. Da parte degli enti scolastici
Gli enti scolastici assumono i costi per la scuola popolare pubblica, per quanto la legislazione non preveda che vengano assunti da altri.
Art. 70 2. In caso di scuole private e insegnamento privato
Il Cantone e gli enti scolastici non sono tenuti ad assumere i costi dell'insegnamento privato e delle scuole private.
Art. 71 Compensazione del rincaro
…
I contributi del Cantone corrispondono all'anno di base 2009. Il Governo fissa la compensazione del rincaro secondo le disposizioni della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni.
8.2. Contributi del Cantone e degli enti scolastici
Art. 72 Forfetaria per la scuola regolare
Il Cantone versa agli enti scolastici della scuola popolare pubblica una forfetaria annuale per ogni allievo.
Le forfetarie ammontano a:
a) per la scuola dell'infanzia e il grado elementare: fr. 1266.–
b) per il grado secondario I:
1. scuola di avviamento pratico fr. 1900.–
2. scuola secondaria fr. 1820.–
…
Art. 73 Forfetaria per direzioni scolastiche
Gli enti scolastici ricevono una forfetaria annuale per allievo, non appena hanno istituito direzioni scolastiche. La forfetaria è vincolata all'adempimento di condizioni minime riguardo all'assunzione, alla formazione e ai doveri conformemente all'ordinanza.
La forfetaria per allievo ammonta a 300 franchi.
Il Cantone può promuovere la formazione e il perfezionamento di direttori scolastici in particolare organizzando corsi e versando sussidi una tantum fino a un massimo di 5000 franchi per direttore scolastico.
Art.
74 Forfetaria supplementare
1. Per piccole scuole
Gli enti scolastici con ubicazioni discoste e con meno di 66 allievi per ubicazione nel grado elementare e nel grado secondario I ricevono ogni anno una forfetaria supplementare per allievo. Ne sono esclusi gli allievi delle classi per allievi dotati di particolari talenti.
Le aliquote di base delle forfetarie supplementari per piccole scuole ammontano per scuole del grado elementare a partire da 5 allievi ad al massimo 4 000 franchi e per scuole del grado secondario I a partire da 17 allievi ad al massimo 1 000 franchi per allievo. Esse diminuiscono con l'aumento del numero di allievi.
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Art. 75 2. Per classi per allievi dotati di particolari talenti
Gli enti scolastici con classi per allievi dotati di particolari talenti ricevono ogni anno una forfetaria supplementare di 4000 franchi per allievo di tale classe.
Il Governo può adeguare al rincaro il contributo.
Art. 76 3. Per scuole secondarie di valle
Per offerte supplementari conformemente al programma didattico di scuola secondaria, la scuola secondaria di valle riceve ogni anno una forfetaria supplementare di 2850 franchi per lezione specifica computabile.
Se viene gestita una 3a classe secondo le disposizioni della Confederazione per le scuole di maturità, la scuola secondaria di valle riceve ogni anno una forfetaria supplementare di 11 500 franchi per allievo con domicilio nel Cantone.
Il Governo può adeguare al rincaro le forfetarie supplementari.
Art. 77 Forfetaria per pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia
Il Cantone partecipa con una forfetaria annua per allievo ai costi degli enti scolastici per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore a bassa soglia.
La forfetaria per allievo ammonta a 300 franchi.
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Art. 78 Offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia
Il Cantone si assume i costi per l'offerta di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia.
Il Governo può decidere una partecipazione ai costi da parte dell'ente scolastico per ogni allievo interessato. La partecipazione ai costi non può superare il 15 percento dei costi cantonali annui medi per allievo.
Il Cantone può prevedere una partecipazione finanziaria dei titolari dell'autorità parentale per il vitto e l'assistenza.
Art. 79 Domicilio fuori Cantone, strutture fuori Cantone
Il finanziamento delle prestazioni per allievi domiciliati in un altro Cantone e delle prestazioni di strutture stazionarie situate fuori Cantone, nonché di strutture per l'istruzione scolastica speciale in forma di esternato situate fuori Cantone si conforma alla Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS) del 13 dicembre 2002.
Art.
80 Contributi
1. Per l'istruzione scolastica speciale
Il Cantone versa contributi all'attività di strutture per l'istruzione scolastica speciale. Questi corrispondono al massimo ai costi computabili non coperti da terzi, in ogni caso non superano il disavanzo rimanente.
Il versamento di contributi è vincolato all'adempimento dei mandati di prestazioni.
In singoli casi il Cantone può anche versare contributi a specialisti.
Art. 81 2. Per offerte per bambini alloglotti
Il Cantone versa alle offerte per allievi alloglotti secondo l'articolo 39 un contributo di 85 franchi per ogni unità d'insegnamento riconosciuta e impartita.
Il Governo può adeguare al rincaro il contributo.
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Art. 82 3. Per nomadi e persone in centri collettivi
Il Cantone può assumersi i costi per la scolarizzazione dei figli di nomadi. Nel settore dell'asilo, esso può assumersi i costi per l'attività scolastica in centri collettivi. Il Dipartimento disciplina i dettagli caso per caso.
Art. 83 4. Per esperimenti scolastici e per lo sviluppo della scuola
Il Governo può versare contributi agli enti scolastici per esperimenti scolastici conformemente all'articolo 89.
Per sostenere progetti di sviluppo della scuola, il Governo può concedere agli enti scolastici partecipanti un aumento della forfetaria scolastica ordinaria conformemente all'articolo 72 fino a un massimo del 60 per cento per allievo coinvolto.
Art. 84 5. Per il perfezionamento professionale degli insegnanti
Il Cantone versa contributi ai costi computabili del perfezionamento professionale obbligatorio, nonché per il congedo di perfezionamento conformemente all'articolo 64.
Art. 85 6. Per i costi di trasporto
Il Cantone versa agli enti scolastici contributi forfetari per trasporti computabili di allievi. In singoli casi il Dipartimento può aumentare le forfetarie, se un adeguamento della struttura della scuola comporta risparmi per il Cantone.
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Art. 86 7. Per strutture diurne
I contributi del Cantone, degli enti scolastici e dei titolari dell'autorità parentale per ulteriori strutture diurne si conformano alla legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003.
Art. 87 Sussidi edilizi per l'istruzione scolastica speciale
Il Cantone versa sussidi edilizi alle strutture per l'istruzione scolastica speciale rifacendosi per analogia alle disposizioni contenute nella legge per l'integrazione sociale e professionale di persone disabili (legge sull'integrazione dei disabili; LIDis) del Cantone dei Grigioni.
Art. 88 Forfetaria supplementare per l'insegnamento delle lingue straniere nel grado secondario I
Il Cantone versa una forfetaria supplementare di 500 franchi per allievo e per settimana alle spese per la messa a disposizione di offerte idonee per l'insegnamento delle lingue nazionali che non vengono insegnate quali materie obbligatorie.
Il Governo può adeguare al rincaro la forfetaria supplementare.
Art. 88a Contributi forfetari a favore di campi scuola, settimane di progetto ed escursioni
Il Cantone promuove lo svolgimento di campi scuola di più giorni, di settimane di progetto e di escursioni con pernottamenti esterni durante le settimane di scuola versando contributi forfetari agli enti scolastici.
Il contributo cantonale ammonta a 20 franchi per allievo e giorno svolto con pernottamento esterno.
Il contributo forfetario cantonale massimo per classe e campo, settimana di progetto o escursione ammonta a 1500 franchi per anno scolastico.
Il Governo può adeguare il contributo al rincaro.
9. Istanze e vigilanza
9.1. Autorità cantonali
Art. 89 Governo
Il Governo vigila sull'istruzione e sull'educazione nella scuola popolare.
Il Governo può autorizzare progetti di sviluppo della scuola sovraordinati, nonché, in accordo con l'ente scolastico, esperimenti scolastici limitati nel tempo e nei luoghi che divergono dalle disposizioni della presente legge.
Nel campo d'applicazione della presente legge, il Governo decide in merito alla stipulazione di accordi di diritto amministrativo, in particolare in merito ad accordi sulle tasse scolastiche, nonché ad accordi sulla collaborazione e il coordinamento con altri Cantoni e con l'estero, incluso il relativo finanziamento.
In casi motivati, se il raggiungimento degli obiettivi dell'istruzione rimane garantito, il Governo può autorizzare eccezioni.
Art. 90 Dipartimento, Ufficio
Il Dipartimento provvede all'esecuzione della legge. Esso stabilisce le condizioni quadro per lo sviluppo scolastico generale, per la garanzia della qualità della scuola, nonché per la gestione e l'organizzazione delle scuole.
L'Ufficio esercita la vigilanza sulle scuole e le sostiene.
Art. 91 Ispettorato, Servizio psicologico scolastico e altri servizi
Nelle regioni linguistiche l'Ufficio offre prestazioni particolari per l'adempimento dei compiti. Esso dirige l'Ispettorato, il Servizio psicologico scolastico e altri servizi della cui offerta di base fanno parte in particolare i compiti seguenti:
vigilanza sulle scuole popolari pubbliche e private, nonché sull'insegnamento privato;
esecuzione e consulenza nel settore della pedagogia speciale e dell'integrazione;
esame della qualità e garanzia della stessa nelle singole scuole popolari;
elaborazione di questioni scolastiche generali;
consulenza, accertamento, rapporto e proposta da parte del servizio psicologico scolastico;
diagnosi, terapia e valutazione nel settore dei provvedimenti di pedagogia specializzata, nonché di altri servizi operanti nel settore dei bambini e degli adolescenti;
consulenza di insegnanti, titolari dell'autorità parentale, direzioni e autorità scolastiche.
L'Ufficio può delegare compiti a terzi o chiamarli a consulto.
Le prestazioni dell'Ispettorato, del Servizio psicologico scolastico e degli altri servizi sono gratuite nei limiti dell'offerta di base. Per prestazioni più estese possono essere richiesti contributi alle spese.
9.2. Autorità comunali
Art. 92 Consiglio scolastico
Ogni ente scolastico nomina secondo le proprie direttive un consiglio scolastico, composto da almeno tre membri.
Al consiglio scolastico competono la direzione e la vigilanza sulla scuola. Esso attua gli atti normativi e i decreti cantonali, per quanto in base alla legislazione o al regolamento scolastico non sia competente un altro organo. Esso rappresenta le scuole verso l'esterno.
10. Rimedi legali
Art. 93 Esecuzione sostitutiva
Il Dipartimento è autorizzato ad agire a spese degli enti scolastici al posto del consiglio scolastico o della direzione scolastica, se questi non adempiono ai loro doveri nell'esecuzione della presente legge.
Art. 94 Riduzioni dei contributi
Il Dipartimento ha il diritto di ridurre i contributi cantonali a un ente scolastico o a una struttura per l'istruzione scolastica speciale, se non adempie ai propri doveri conformemente alla presente legge.
Art. 95 Vie legali
I provvedimenti di autorità comunali in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al consiglio scolastico.
Provvedimenti e decisioni del consiglio scolastico in questioni concernenti la scuola possono essere impugnati entro dieci giorni dinanzi al Dipartimento, se la legge non stabilisce altrimenti.
Decisioni di attribuzione negative e decisioni concernenti la mancata promozione e la promozione possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi all'Ufficio. L'Ufficio può prevedere una procedura di riesame speciale. Le decisioni dell'Ufficio possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale d'appello.
Le decisioni dell'Ufficio sulla disposizione e sulla revoca di provvedimenti di pedagogia specializzata nel settore ad alta soglia possono essere impugnate entro dieci giorni dinanzi al Tribunale d'appello.
Art. 96 Disposizione penale
Chi viola intenzionalmente l'articolo 68 della presente legge è punito dall'autorità competente dell'ente scolastico con una multa fino a 5000 franchi.
11. Disposizioni finali
Art.
97 Esecuzione
1. Governo
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive, in particolare riguardo a:
collaborazione contrattuale tra enti scolastici;
ammissione e proscioglimento dalla scuola;
organizzazione e conduzione di scuole;
attività scolastica;
promozione e passaggio;
provvedimenti di pedagogia specializzata;
promozione della salute e assicurazione;
presupposti d'assunzione, doveri e stipendio degli insegnanti;
finanziamento delle scuole;
istanze e vigilanza.
Art. 98 2. Dipartimento
Il Dipartimento può emanare istruzioni, in particolare riguardo a:
posti di pratica;
inizio dell'anno scolastico, periodo scolastico e vacanze;
assenze e dispensa dalle lezioni;
classi e scuole per allievi dotati di particolari talenti;
pagelle e promozione
ammissione di insegnanti privi di diploma conforme al grado;
contributi ai costi di trasporto;
finanziamento di strutture per l'istruzione scolastica speciale;
perfezionamento professionale degli insegnanti;
offerte per bambini alloglotti;
provvedimenti di pedagogia specializzata dopo l'adempimento dell'obbligo scolastico;
programma indicativo dei locali per gli edifici.
Art. 99 Garanzia dello stipendio precedente
Con l'entrata in vigore della presente legge, all'insegnante viene garantito caso per caso l'importo dello stipendio precedente riferito a un impiego a tempo pieno.
Art. 100 Abrogazione del diritto previgente
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogati i seguenti atti normativi:
legge sulle scuole dell'infanzia del Cantone dei Grigioni (legge sulle scuole dell'infanzia) del 17 maggio 1992;
legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica) del 26 novembre 2000;
legge sulla promozione delle persone andicappate (legge sugli andicappati) del 18 febbraio 1979.
Se atti normativi vigenti rimandano a disposizioni che vengono sostituite dalla presente legge, trovano applicazione le corrispondenti disposizioni della presente legge.
Art. 101 Modifica del diritto previgente4
Art. 102 Sussidi edilizi nel settore della scuola popolare
Sussidi concessi in via definitiva in relazione a progetti di costruzione nel settore della scuola popolare vengono versati secondo il diritto previgente, se i conteggi vengono presentati entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge.
Art. 103 Diritto transitorio
I procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge vengono portati a termine secondo il diritto previgente.
Art. 104 Referendum, entrata in vigore
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo5.
Il Governo stabilisce la data dell'entrata in vigore6 della presente legge.
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