421.030
Ordinanza sulle ulteriori strutture diurne
del 19.03.2013 (stato 01.08.2024)
emanata dal Governo il 19 marzo 2013
visto l'art. 97 della legge per le scuole popolari del Cantone dei Grigioni (legge scolastica)1 e l'art. 10 della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni (legge sull'assistenza ai bambini)2
Art. 1 Campo d'applicazione
La presente ordinanza si applica ai presupposti, al riconoscimento, alla pianificazione, all'organizzazione e al finanziamento delle ulteriori strutture diurne.
Dal campo d'applicazione della presente ordinanza sono escluse:
l'assistenza ai bambini complementare alla famiglia;
l'assistenza durante gli orari fissi prescritti dalla legge.
Art. 2 Concetti
Nella presente ordinanza sono considerati
enti scolastici: comuni o corporazioni di comuni che gestiscono la scuola popolare pubblica secondo la legge scolastica;
ulteriori strutture diurne: offerte di assistenza degli enti scolastici per allievi della scuola popolare pubblica messe a disposizione durante le settimane di scuola e che vanno oltre l'assistenza durante gli orari fissi prescritta dalla legge;
assistenza ai bambini complementare alla famiglia: offerte di assistenza dei comuni o di organizzazioni private al di fuori delle ulteriori strutture diurne;
unità di assistenza iniziata: unità di assistenza mattutina o pomeridiana la cui durata è inferiore a un'ora, ma che viene offerta per almeno 30 minuti.
Art.
3 Offerte di assistenza
1. Forme
Le ulteriori strutture diurne possono essere costituite dalle seguenti offerte di assistenza:
assistenza mattutina;
assistenza sul mezzogiorno;
assistenza pomeridiana.
Art. 4 2. Contenuto e orari
L'assistenza mattutina inizia al più presto alle ore 7.30 e dura al massimo fino all'inizio dell'assistenza sul mezzogiorno.
L'assistenza sul mezzogiorno comprende pranzo e assistenza. Comincia con la fine generale delle lezioni mattutine e termina con l'inizio generale delle lezioni pomeridiane.
L'assistenza pomeridiana inizia al più presto al termine dell'assistenza sul mezzogiorno e dura al più tardi fino alle ore 18.00.
L'Ufficio per la scuola popolare e lo sport (Ufficio) può stabilire singole eccezioni.
Art. 5 Unità di assistenza
È considerata unità di assistenza mattutina o pomeridiana un'ora per allievo.
Un'assistenza sul mezzogiorno per allievo vale come una unità di assistenza.
Art.
6 Obbligo di offerta
1. Bisogno
Se esiste un bisogno di ulteriori strutture diurne, gli enti scolastici sono tenuti a offrirle.
Il bisogno è dato se per ciascuna sede scolastica i titolari dell'autorità parentale di almeno otto allievi si impegnano a far capo a una determinata unità di assistenza durante l'anno scolastico seguente.
Gli enti scolastici accertano annualmente il bisogno. Per l'accertamento del bisogno fissano un termine. Per l'obbligo di offerta fanno stato le iscrizioni pervenute entro questo termine.
Gli enti scolastici pubblicano le offerte e gli orari di assistenza al più tardi due mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico.
Art. 7 2. Periodo
In caso di bisogno, l'obbligo di offerta vale:
durante le settimane di scuola;
da lunedì a venerdì, salvo i giorni festivi;
dalle ore 07.30 alle ore 18.00.
Art. 7a 3. Offerte di assistenza in blocchi
Gli enti scolastici hanno anche la possibilità di proporre le offerte di assistenza in blocchi. A tale scopo devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:
gli enti scolastici contano almeno 500 allievi o almeno 12 000 unità di assistenza per anno scolastico; sono determinanti le cifre dell'anno precedente;
un blocco dura dall'inizio o al più tardi dalla fine dell'assistenza sul mezzogiorno fino ad almeno alle ore 17.00;
durante il blocco e per tutta la sua durata è dato un bisogno da parte di otto allievi per unità di assistenza;
unità di assistenza non sfruttate vengono accreditate ai titolari dell'autorità parentale e al Cantone; l'accredito può anche avvenire sotto forma di forfetaria;
in caso di accredito sotto forma di forfetaria si procede a un rilevamento periodico della percentuale sull'arco di almeno una settimana di scuola.
L'Ufficio decide in merito a deroghe al capoverso 1 lettera a.
Art. 8 Competenza degli enti scolastici
Gli enti scolastici sono responsabili per l'attività e per il finanziamento delle ulteriori strutture diurne.
Essi possono delegare del tutto o in parte a organizzazioni private l'attività delle ulteriori strutture diurne. Gli enti scolastici stipulano una convenzione con le organizzazioni private.
Art. 9 Competenza dell'Ufficio
L'Ufficio attua la presente ordinanza.
Nel quadro della vigilanza verifica periodicamente in particolare:
se sono dati i presupposti per il riconoscimento delle offerte di assistenza;
se la verifica del bisogno è stata effettuata in modo legittimo;
se gli enti scolastici partecipano ai costi standard almeno in misura pari al Cantone.
Art.
10 Riconoscimento delle offerte di assistenza
1. Competenza, condizioni e durata
L'Ufficio decide in merito al riconoscimento.
Il riconoscimento di offerte di assistenza viene concesso se sono soddisfatte le condizioni secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettere a, d, nonché f della legge sulla promozione dell'assistenza ai bambini complementare alla famiglia nel Cantone dei Grigioni del 18 maggio 2003.
Il riconoscimento viene rilasciato ogni volta per la durata di al massimo quattro anni.
Art. 11 2. Procedura
Per il primo riconoscimento di offerte di assistenza, gli enti scolastici presentano entro fine maggio una domanda all'Ufficio. Alla domanda va allegata la documentazione indicata al capoverso 3.
Il rinnovo del riconoscimento avviene nel quadro della valutazione periodica delle scuole popolari.
L'Ufficio prende visione in particolare della documentazione seguente:
indicazioni su organizzazioni private, se è stata loro delegata l'attività delle ulteriori strutture diurne;
convenzione con tali organizzazioni private;
piano di assistenza e d'esercizio;
organico e qualifiche dei collaboratori, in considerazione delle direttive sulla protezione dei dati;
indicazioni relative al numero, alla grandezza e alla dotazione dei locali;
regolamento tariffario.
Art. 12 Approvazione delle tariffe
Con il riconoscimento delle offerte di assistenza, sono considerate approvate anche le tariffe per i contributi dei titolari dell'autorità parentale.
Art. 13 Contributi cantonali
Vengono versati contributi cantonali per unità di assistenza se:
le offerte di assistenza in questione sono state previamente riconosciute;
le offerte di assistenza in questione e i corrispondenti orari sono stati pubblicati ufficialmente almeno due mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico e
sono state effettivamente utilizzate o previamente stabilite in modo forfetario dall'ente scolastico.
Il Cantone versa agli enti scolastici le seguenti forfetarie per unità di assistenza iniziata:
2.50 franchi per unità di assistenza mattutina e pomeridiana;
3.70 franchi per l'assistenza sul mezzogiorno.
Entro il 31 luglio, gli enti scolastici devono allestire secondo le direttive del Dipartimento un conteggio per anno scolastico dal quale risulti almeno il numero di unità di assistenza per ciascuna offerta di assistenza.
Le forfetarie corrispondono allo stato dell'indice nazionale dei prezzi al consumo di 107,0 punti (indice base dicembre 2005). Il Dipartimento può adeguarle al rincaro se l'indice nazionale dei prezzi al consumo varia di almeno il dieci per cento.
Art. 14 Contributi dei titolari dell'autorità parentale
Gli enti scolastici sono autorizzati a riscuotere contribuiti dai titolari dell'autorità parentale per finanziare le ulteriori strutture diurne.
I contributi vanno proporzionalmente ridotti se i contributi cantonali superano i costi residui a carico degli enti scolastici.
Gli enti scolastici possono fissare le tariffe secondo la capacità economica dei titolari dell'autorità parentale.
Art. 15 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° agosto 2013.
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