Fonte

421.160

Concordato sulla coordinazione scolastica

421.160

Concordato sulla coordinazione scolastica

concluso il 29 ottobre 1970 1) dalla Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione

Art. 1

I Cantoni concordatari istituiscono un ente intercantonale di diritto Scopo pubblico per il promovimento delle strutture scolastiche e per la coordinazione delle rispettive legislazioni cantonali.

A. Prescrizioni materiali

Art. 2

I Cantoni concordatari si impegnano a coordinare le proprie legislazioni Obblighi scolastiche 2) quanto:

  1. all'età d'ammissione alla scuola obbligatoria che è fissata a sei anni compiuti entro il 30 giugno. È concesso anticipare e posticipare di quattro mesi questa data nella legislazione cantonale;

  2. alla durata dell'obbligatorietà scolastica che dev'essere, per ragazzi e ragazze, di almeno nove anni con un minimo di trentotto settimane all'anno;

  3. alla durata normale del periodo d'istruzione dall'inizio dell'obbligatorietà scolastica fino all'esame di maturità che dev'essere di almeno dodici, al massimo tredici anni;

  4. all'inizio dell'anno scolastico che deve essere previsto tra la metà d'agosto e la metà d'ottobre.

Art. 3

I Cantoni concordatari elaborano raccomandazioni per tutti i Cantoni Raccomandazioni segnatamente sui seguenti temi:

  1. piani-quadro di studio;

  2. materiale didattico comune;

  3. libero passaggio fra scuole equivalenti;

  4. passaggio al grado superiore o susseguente dell'ordinamento scolastico;

  5. riconoscimento degli attestati finali e dei diplomi conseguiti in corsi d'istruzione equivalenti;

1) Per l'entrata in vigore del concordato vedi l'art. 11 2) Vedi l'art. 8

421.160 Concordato sulla coordinazione scolastica

  1. designazione uniforme degli stessi gradi scolastici e degli stessi tipi di scuola;

  2. formazione equivalente degli insegnanti.

La Conferenza delle organizzazioni svizzere degli insegnanti è consultata all'atto dell'elaborazione di queste raccomandazioni.

Art. 4

Cooperazione 1 I Cantoni concordatari cooperano fra loro e con la Confederazione nell'ambito della pianificazione scolastica, della ricerca pedagogica nonché della statistica scolastica.

A questo scopo

  1. promuovono e sostengono le istituzioni necessarie per questa cooperazione;

  2. elaborano direttive per statistiche scolastiche svizzere annuali o periodiche:

B. Provvedimenti organizzativi

Art. 5

Conferenza 1 I Cantoni concordatari delegano alla Conferenza dei direttori dei nazionale dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione l'esecuzione dei compiti direttori dei Dicasteri menzionati agli articoli 2 e 4 del presente concordato. cantonali della pubblica

Competenze ed organizzazione della Conferenza sono disciplinate con educazione un regolamento interno.

Le spese per la coordinazione sono ripartite fra i Cantoni secondo il numero degli abitanti.

I Cantoni non concordatari hanno voto consultivo in materia di concordato.

Art. 6

Conferenze 1 Per facilitare e promuovere la coordinazione scolastica, i Cantoni si regionali raggruppano in quattro Conferenze regionali (Svizzera romanda e Ticino, Svizzera nord-occidentale, Svizzera centrale, Svizzera orientale). Ogni Cantone decide autonomamente di aderire ad una Conferenza regionale.

Le Conferenze regionali sono consultrici della Conferenza plenaria.

Art. 7

Protezione Contestazioni fra Cantoni sull'applicazione del concordato possono essere giuridica deferite al Tribunale federale.

Concordato sulla coordinazione scolastica 421.160 C. Disposizioni transitorie e finali

Art. 8

La coordinazione delle legislazioni scolastiche giusta l'articolo 2 del Termine presente concordato è realizzata progressivamente. Aderendo al d'esecuzione concordato i Cantoni si impegnano: 1)

  1. a fissare, entro sei anni, l'età d'ammissione alla scuola obbligatoria giusta l'articolo 2 lettera a del presente concordato;

  2. a portare a nove anni, entro un lasso di tempo adeguato, la durata dell'obbligatorietà scolastica. Nei Cantoni ove la durata dell'obbligatorietà scolastica è solo di sette anni si potrà procedere in due tappe.

L'inizio dell'anno scolastico 1973/74 deve essere fissato, in linea di massima, giusta l'articolo 2 lettera d.

Art. 9

L'adesione al concordato è comunicata al Comitato della Conferenza Adesione nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione, il quale provvede a darne notizia al Consiglio Federale.

Art. 10

La recessione dal concordato deve essere comunicata al Comitato della Recessione Conferenza nazionale dei direttori dei Dicasteri cantonali della pubblica educazione. La dichiarazione di ritiro produce i suoi effetti a decorrere dalla fine del terzo anno civile susseguente a quello in cui è stata notificata.

Art. 11

Il presente concordato entra in vigore quando dieci Cantoni vi Entrata in vigore aderiscono 2) e quando il Consiglio Federale lo ha accettato. 3)