425.050
Ordinanza sul liceo
del 25.06.2019 (stato 01.08.2023)
emanata dal Governo il 25 giugno 2019
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1
1. Disposizioni generali
Art. 1 Campo d'applicazione
La presente ordinanza disciplina in particolare la promozione nella classe superiore, gli esami di maturità e la forma degli attestati di maturità per i licei gestiti secondo le disposizioni dell'ordinanza concernente il riconoscimento degli attestati liceali di maturità (ordinanza sulla maturità, ORM)2, il Regolamento della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) concernente il riconoscimento degli attestati di maturità (RRM) e le direttive della Commissione svizzera di maturità (CSM).
I regolamenti di scuole medie superiori private che divergono da disposizioni che rientrano nel campo d'applicazione della presente ordinanza necessitano dell'approvazione del Governo.
Art. 2 Durata della formazione
La formazione che porta al conseguimento della maturità presso il liceo dura sei o quattro anni e può essere seguita presso una scuola media superiore cantonale o privata.
I primi due anni di formazione del liceo di sei anni sono definiti liceo inferiore. Al liceo inferiore fa seguito il liceo quadriennale.
Art. 3 Congedi e riconoscimento di prestazioni di formazione
L'Ufficio decide in merito a congedi di durata superiore a un anno.
Durante la classe finale non è possibile prendere parte a un programma di scambio.
La direzione scolastica decide secondo le direttive dell'Ufficio in merito al riconoscimento di prestazioni di formazione.
Art. 4 Seconda lingua nazionale
In conformità a ORM/RRM, la seconda lingua nazionale per gli allievi grigionesi del liceo inferiore è una lingua cantonale. La lingua romancia scritta utilizzata nell'insegnamento oggettivo è il rumantsch grischun o un idioma.
Art. 5 Cicli che preparano alla maturità bilingue
Le scuole medie superiori cantonali e private possono gestire cicli che preparano alla maturità bilingue nelle lingue cantonali e in inglese; fanno stato le disposizioni della CSM.
Gli allievi che frequentano un ciclo che prepara alla maturità bilingue possono seguire in aggiunta al massimo due materie insegnate in modo immersivo.
Art. 6 Insegnamento immersivo
Secondo le direttive del Dipartimento, le scuole medie superiori cantonali e quelle private possono gestire in modo immersivo le materie con nota di maturità sia in una lingua cantonale, sia in inglese.
Al posto di un ciclo che prepara alla maturità bilingue, gli allievi possono seguire al massimo due materie insegnate in modo immersivo.
Art. 7 Maturitad bilingua grischuna e maturità bilingue grigionese
Il ciclo quadriennale che prepara alla maturitad bilingua grischuna o alla maturità bilingue grigionese inizia il primo anno di formazione del liceo quadriennale e comprende ogni anno quattro lezioni settimanali nella prima lingua romancio rispettivamente italiano e due lezioni settimanali di insegnamento immersivo in una delle materie biologia, storia o geografia nella corrispondente lingua.
Art. 8 Compensazione degli svantaggi
Su domanda, la direzione scolastica decide secondo le direttive dell'Ufficio in merito alla concessione della compensazione degli svantaggi in caso di verifiche rilevanti ai fini della pagella.
Su domanda, l'Ufficio decide in merito alla concessione della compensazione degli svantaggi in occasione degli esami di maturità. La direzione scolastica può essere sentita.
2. Promozione
Art. 9 Pagella, relazione
Alla fine di ogni semestre viene rilasciata una pagella, che viene portata a conoscenza dell'allievo. Essa comprende almeno la valutazione delle prestazioni rilevanti ai fini della promozione nonché un'osservazione relativa a un'eventuale cattiva condotta dell'allievo.
Le persone che detengono l'autorità parentale nonché gli allievi possono essere informati mediante relazioni scritte della direzione scolastica.
Le materie insegnate in modo immersivo nonché le materie rilevanti ai fini della promozione per le quali esiste una dispensa vengono indicate in modo corrispondente nella pagella.
Art. 10 Prestazioni
Per la valutazione delle prestazioni, sulla pagella vengono utilizzate note intere e mezze note. La nota migliore è 6, la peggiore 1. Le note al di sotto del 4 indicano prestazioni insufficienti.
Per singole materie non rilevanti ai fini della promozione si può rinunciare all'assegnazione di note.
La direzione scolastica emana un regolamento interno concernente l'assegnazione delle note.
Art. 11 Cattiva condotta
Le osservazioni concernenti la cattiva condotta vengono iscritte nella pagella se la direzione scolastica o la conferenza del corpo insegnante della rispettiva classe prende una corrispondente decisione.
Una cattiva condotta è descritta con «non sempre soddisfacente» oppure «insoddisfacente».
Art. 12 Competenze di base nelle materie per l'attitudine generale agli studi
Le competenze di base nella prima lingua e in matematica per l'attitudine generale agli studi vengono esaminate per iscritto od oralmente e valutate con note di norma dal primo al terzo anno di formazione del liceo quadriennale. La nota ottenuta confluisce nel calcolo della media delle note della seconda pagella nella corrispondente materia.
Per allievi con il romancio o l'italiano quale prima lingua vengono esaminate le competenze di base di tedesco quale prima lingua.
Con note inferiori al 4 le competenze di base nella corrispondente materia non sono soddisfatte e l'esame deve essere ripetuto il semestre successivo. La nota dell'esame di ripetizione non confluisce nel calcolo della media delle note nella corrispondente materia.
L'adempimento o il non adempimento delle competenze di base nella prima lingua e in matematica per l'attitudine generale agli studi sono di norma iscritti nella prima pagella del secondo, del terzo e del quarto anno di formazione del liceo quadriennale.
Art. 13 Base di calcolo, nota di promozione
Quale base di calcolo per la promozione al liceo vengono utilizzate le note della prima e della seconda pagella.
La nota di promozione per ogni materia viene calcolata quale media non arrotondata delle note della prima e della seconda pagella.
Art. 14 Certificati linguistici, lavoro interdisciplinare
Nella classe finale, nella materia fondamentale inglese i risultati degli esami di certificati linguistici esterni vengono considerati in misura del 50 per cento nella nota della seconda pagella. L'Ufficio emana direttive per la conversione in una nota della valutazione della prestazione indicata sul certificato esterno.
Gli allievi con prima lingua italiano devono obbligatoriamente sostenere durante gli ultimi due anni di formazione del liceo quadriennale un esame esterno per l'ottenimento di un certificato linguistico in tedesco di livello C1 conformemente al quadro comune europeo di riferimento per le lingue.
Il lavoro interdisciplinare redatto nel secondo o nel terzo anno di formazione del liceo quadriennale viene valutato con una nota e considerato in misura del 25 per cento nella nota della prima o della seconda pagella di una delle materie interessate dell'anno scolastico nel quale è stato redatto il lavoro. Prima dell'inizio del lavoro interdisciplinare, la direzione scolastica comunica all'allievo in quale delle materie interessate e in quale semestre sarà considerata la nota.
Art. 15 Materie di promozione
Sono materie di promozione al liceo le discipline fondamentali, le opzioni specifiche e le opzioni complementari.
Altre materie di promozione sono informatica, introduzione all'economia e al diritto, educazione fisica, introduzione alla fisica e alla chimica, nonché latino, negli anni scolastici nei quali queste materie vengono insegnate.
Il lavoro di maturità è considerato quale ulteriore materia di promozione e la sua nota viene indicata nella seconda pagella della classe finale.
Al più tardi a partire dal secondo anno di formazione del liceo quadriennale gli allievi devono seguire nel settore disciplinare arti la materia fondamentale arti visive o la materia fondamentale musica.
Art. 16 Condizioni di promozione
La promozione è ottenuta se:
il doppio della somma delle differenze tra la nota 4 e le note di promozione insufficienti non è superiore alla somma delle differenze tra le note di promozione sufficienti e la nota 4;
nella seconda pagella, per quanto riguarda le materie di promozione, non più di tre note nel liceo inferiore, non più di quattro in seguito, sono inferiori al 4; e
nessuna nota di promozione è inferiore al valore 2,5.
Le decisioni concernenti la mancata promozione vengono notificate per iscritto alle persone che detengono l'autorità parentale oppure agli allievi maggiorenni.
Art. 17 Ripetizione
Chi fino alla classe finale per due volte risulta non promosso viene escluso dal liceo.
La classe finale può essere ripetuta una volta.
3. Esami di maturità
Art. 18 Data degli esami di maturità
Gli esami di maturità scritti e orali si tengono prima delle vacanze estive.
L'Ufficio stabilisce la data degli esami di maturità scritti e di quelli orali.
Art. 19 Condizioni di ammissione
Se per quanto concerne la frequenza della scuola non esiste un'autorizzazione d'eccezione dell'Ufficio, l'ammissione presuppone la frequenza di una scuola media superiore nel Cantone dei Grigioni durante almeno gli ultimi due anni prima dell'esame di maturità e prestazioni sufficienti per la promozione nella classe finale.
Art. 20 Lavoro di maturità
Gli allievi devono preparare, da soli o in gruppo, un lavoro di maturità autonomo scritto o commentato per iscritto che sia conforme alle disposizioni dell'ORM/RRM e devono presentarlo oralmente.
Le prestazioni scritte e quelle orali del lavoro di maturità vengono valutate singolarmente. La nota di promozione per il lavoro di maturità viene calcolata quale media ponderata e arrotondata a note intere e mezze note della prestazione scritta e di quella orale. La prestazione scritta viene ponderata con un peso di tre quarti e quella orale con un peso di un quarto.
In caso di inosservanza del termine fissato dalla direzione scolastica per la consegna del lavoro di maturità scritto o commentato per iscritto, quest'ultimo viene valutato con la nota 1.
Se parti sostanziali del lavoro di maturità scritto o commentato per iscritto contengono proprietà intellettuale di terzi riportata eludendo le regole di citazione vigenti, il lavoro di maturità scritto o commentato per iscritto viene valutato con la nota 1.
Art. 21 Materie di maturità
Le materie di maturità si conformano alle disposizioni dell'ORM/RRM. Di queste, al massimo una materia fondamentale può essere conclusa al più presto nel terzo anno di formazione del liceo quadriennale.
I contenuti dell'esame di maturità comprendono i contenuti d'apprendimento dei piani di studio degli ultimi due anni di formazione del liceo quadriennale.
Art. 22 Materie d'esame
Sono oggetto di un esame orale e di un esame scritto la lingua prima, la seconda lingua nazionale, la matematica, l'opzione specifica nonché l'opzione complementare.
Art. 23 Esperti
Per la sorveglianza degli esami di maturità l'Ufficio designa di norma degli esperti di materia. L'Ufficio può designare quali esperti in particolare insegnanti delle scuole medie superiori cantonali e private.
Gli esperti hanno la facoltà di impartire istruzioni in questioni concernenti gli esami di maturità.
Gli esperti valutano le definizioni dei compiti scritti e partecipano agli esami di maturità orali nonché alle conferenze d'esame. Possono partecipare a esami di maturità scritti.
Dopo gli esami di maturità gli esperti presentano una relazione scritta all'Ufficio.
Art. 24 Mezzi ausiliari
L'Ufficio emana disposizioni riguardo ai mezzi ausiliari ammessi in occasione degli esami di maturità.
La direzione scolastica fa in modo che prima dell'inizio dell'esame di maturità i candidati vengano informati in merito ai mezzi ausiliari ammessi.
Art. 25 Svolgimento dell'esame di maturità
Durante gli esami di maturità scritti i candidati vengono di norma sorvegliati da insegnanti.
Gli esami scritti sono corretti e valutati dagli insegnanti. La direzione scolastica trasmette agli esperti i lavori d'esame corretti e valutati prima degli esami di maturità orali.
Nelle scuole con più classi finali parallele, gli esami di maturità scritti devono essere svolti di norma quali esami uniformi per l'intero istituto. L'Ufficio decide in merito alle eccezioni su richiesta della direzione scolastica.
Art. 26 Atti sleali
Gli atti sleali, in particolare l'utilizzo di mezzi ausiliari non ammessi, la comunicazione non autorizzata con terzi nonché l'inosservanza delle istruzioni d'esame o il tentativo di commettere un atto sleale comportano l'esclusione dall'esame di maturità. Gli esami di maturità già sostenuti non vengono valutati e la maturità è considerata non superata.
La direzione scolastica fa in modo che queste disposizioni vengano rese note ai candidati prima dell'inizio dell'esame di maturità.
Art. 27 Note degli esami di maturità
Gli esami di maturità scritti vengono valutati con quarti di nota, mezze note e note intere, gli esami di maturità orali con mezze note e note intere.
Nelle materie per le quali l'esame di maturità viene sostenuto sia in forma orale, sia in forma scritta, la nota risulta dalla media non arrotondata delle note dell'esame scritto e di quello orale.
Art. 28 Note di maturità
Le note di maturità sono assegnate in conformità alle disposizioni dell'ORM/RRM.
Art. 29 Criteri di riuscita
Fanno stato i criteri di riuscita dell'ORM/RRM.
Art. 30 Commissione d'esame
In merito al superamento o al mancato superamento della maturità decide una commissione esaminatrice composta dal responsabile degli esami, dagli esperti nonché dagli insegnanti esaminatori.
Art. 31 Ripetizione dell'esame di maturità
I candidati che non hanno superato la maturità vengono ammessi a un secondo esame di maturità al termine dell'anno scolastico seguente. Vengono esaminati in tutte le materie d'esame.
Chi dopo il mancato superamento della maturità ripete la classe finale, per essere ammesso a un secondo esame di maturità deve soddisfare le condizioni conformemente all'articolo 19.
Su richiesta dei candidati indirizzata alla direzione scolastica, la valutazione del lavoro di maturità viene ripresa.
Art. 32 Forma dell'attestato di maturità
Nell'attestato di maturità viene indicata la frequenza di materie insegnate in modo immersivo.
L'attestato di maturità può contenere iscrizioni supplementari, in particolare riguardo alla nota per educazione fisica nonché a certificati linguistici conseguiti durante gli ultimi due anni della formazione di maturità.
Art. 33 Firma
Gli attestati di maturità sono firmati dal direttore del Dipartimento nonché dal direttore della rispettiva scuola media superiore.
4. Disposizione finale
Art. 34 Esecuzione
L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio.
2019-009