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427.110

Convenzione universitaria intercantonale

427.110

Accordo intercantonale sulle università

del 20 febbraio 1997

accettato dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze

I. Disposizioni generali

Art. 1

L'accordo regola, a livello intercantonale, l'accesso alle università nel Scopo rispetto del principio della parità di trattamento e fissa la compensazione da versare ai cantoni universitari.

Esso favorisce in questo modo la realizzazione di una politica universitaria svizzera coordinata.

Art. 2

È definito cantone contraente un cantone che ha aderito all'accordo. È Definizioni definito cantone debitore un cantone contraente che deve versare contributi per i suoi cittadini.

È definito cantone universitario un cantone contraente che gestisce un'università riconosciuta o un istituto universitario sovvenzionato dalla Confederazione che offre una formazione base completa. 1)

Art. 3

I cantoni debitori versano ai cantoni universitari un contributo annuale Principi per i costi di formazione dei loro cittadini.

I cantoni universitari garantiscono a studentesse e studenti, a candidate e candidati agli studi provenienti dai cantoni contraenti lo stesso trattamento di quello riservato ai propri.

Art. 4

I cantoni universitari coordinano la loro politica universitaria. Essi coin- Politica volgono i cantoni non universitari ai loro lavori e decisioni in modo universitaria appropriato e garantiscono loro un posto negli organi comuni.

1.7.2010 1 I cantoni universitari collaborano con la Confederazione e coordinano la loro politica con quella dei cantoni e della Confederazione in materia di scuole universitarie professionali.

Gli accordi di portata nazionale, che i cantoni universitari concludono in applicazione del capoverso 1, sono sottoposti per preavviso alla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE).

I cantoni universitari informano periodicamente la Commissione dell'Accordo sulle università (art. 16) e la CDPE.

Art. 5

Principato del Il Principato del Liechtenstein può aderire al presente accordo. Ad esso Liechtenstein spettano i diritti e incombono i doveri di un cantone contraente.

Art. 6

Cantoni parteci- I cantoni contraenti che partecipano al finanziamento di un'università non panti al finanziamento di sono tenuti a versare al cantone universitario in questione i contributi ai un'università sensi del presente accordo, nella misura in cui la loro partecipazione finanziaria raggiunge o supera l'ammontare dei contributi previsti al titolo IV.

Art. 7

Cantone debitore 1 È considerato debitore il cantone contraente in cui la studentessa o lo studente ha il domicilio civile (articoli 23-26 CC 1)) al momento del rilascio dell'attestato che abilita ad accedere agli studi universitari.

Nel caso in cui una studentessa o uno studente, dopo aver ottenuto un titolo universitario (licenza, diploma o altro certificato), intraprende un nuovo studio universitario, è considerato debitore il cantone contraente dove la studentessa o lo studente ha il domicilio civile al momento dell'inizio del nuovo studio (inizio del semestre).

II. Studentesse e studenti

Art. 8

Definizione 1 È una studentessa o uno studente ai sensi di questo accordo la persona immatricolata presso un'università o un altro istituto universitario di un cantone contraente giusta l'articolo 2.

I contributi sono versati per i seguenti gradi di studio:

  1. fino al primo diploma: cicli di studio che portano alla licenza o al diploma e cicli di studio che portano a certificati non accademici;

  2. dottorato: cicli di studio che portano al dottorato.

1.7.2010 Per studentesse o studenti in congedo non sono versati contributi.

Art. 9

L'effettivo delle studentesse e degli studenti è stabilito secondo i criteri Determinazione del sistema d'informazione universitario svizzero dell'Ufficio federale dell'effettivo studentesse e delle della statistica. degli studenti

Le studentesse e gli studenti sono attribuiti a uno dei tre gruppi di facoltà seguenti: Gruppo di facoltà I: scienze umane e scienze sociali; Gruppo di facoltà II: scienze esatte, naturali e tecniche, farmacia, ingegneria, e i primi due anni di medicina umana, dentaria e veterinaria; Gruppo di facoltà III: medicina umana, dentaria e veterinaria dal terzo anno in poi (formazione clinica).

In caso di dubbio, la Commissione dell'Accordo sulle università decide in merito all'attribuzione a uno dei tre gruppi di facoltà.

I cantoni contraenti hanno il diritto di consultare le liste nominative delle studentesse o degli studenti per i quali pagano i contributi.

III. Accesso alle università e parità di trattamento

Art. 10

Nel caso di restrizioni per l'ammissione agli studi, le studentesse e gli Parità di trattastudenti di tutti i cantoni contraenti beneficiano degli stessi diritti delle mento in caso di restrizioni per studentesse e degli studenti del cantone universitario. l'ammissione agli studi

Ogni cantone universitario che rilascia restrizioni per l'ammissione agli studi richiede il preavviso della Commissione dell'Accordo sulle università..

Se la disponibilità di posti per una disciplina è insufficiente in una o più università, le candidate e i candidati agli studi e le studentesse e gli studenti possono essere trasferiti in altre università, nella misura in cui vi siano posti disponibili. La Commissione dell'Accordo sulle università designa il servizio addetto ai trasferimenti.

Art. 11

Le studentesse e gli studenti di cantoni non contraenti non possono Trattamento delle studentesse e prevalersi del diritto alla parità di trattamento. degli studenti di

Essi sono ammessi ad un'università solo nella misura in cui vi sono posti cantoni non contraenti sufficienti per le studentesse e gli studenti dei cantoni contraenti.

Essi dovranno pagare tasse supplementari corrispondenti almeno all'ammontare dei contributi giusta l'articolo 12.

1.7.2010 3 IV. Contributi

Art. 12

Ammontare dei 1 I contributi forfettari per studentessa e studente sono i seguenti: contributi Gruppo di Gruppo di Gruppo di facoltà I facoltà II facoltà III A partire dall'anno di studio 2005/2006 1) fr. 10 090 fr. 24 430 fr. 48 860

La metà dei contributi sopra menzionati è dovuta per le studentesse e gli studenti del semestre d'inverno, l'altra metà per le studentesse e gli studenti del semestre d'estate.

Art. 13

Riduzione per 1 I contributi dovuti dai cantoni di Uri, Vallese e Giura sono ridotti del perdita dovuta a migrazione dieci per cento; quelli dei cantoni Glarona, Grigioni e Ticino del cinque elevata per cento.

La deduzione per perdite dovute a migrazione sono a carico dei Cantoni universitari. È determinante la proporzione dei sussidi, che essi ricevono per studenti extracantonali.

Art. 14

Durata dell'obbli- 1 L'obbligo di pagamento è limitato: go di pagamento

  1. a 12 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline dei gruppi di facoltà I e II, e

  2. a 16 semestri per studentesse e studenti immatricolati nelle discipline del gruppo di facoltà III.

È presa in considerazione la durata totale di immatricolazione a una o più università e istituti universitari svizzeri.

Se una studentessa o uno studente intraprende un nuovo studio dopo aver ottenuto un diploma o una licenza universitaria (art. 7 cpv. 2), il calcolo del numero di semestri riparte da zero. Il dottorato nella stessa disciplina non viene considerato un secondo studio.

Art. 15

Riduzione per I cantoni universitari possono riscuotere tasse d'iscrizione individuali tasse d'iscrizione elevate eque. Se esse sorpassano la soglia massima fissata dalla Commissione dell'Accordo sulle università, i contributi stabiliti all'articolo 12 sono ridotti dell'importo eccedente.

1) Nuovi contributi a partire dall'anno di studio 2005/2006 secondo decisione della Commissione AIU del 15.2.2005, in base all'articolo 26

1.7.2010 V. Esecuzione

Art. 16

La Commissione dell'Accordo sulle università controlla l'esecuzione del Commissione dell'Accordo sulle presente accordo. università

Essa è nominata in modo paritetico dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione (CDPE) e dalla Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze (CDF); si compone di quattro rappresentanti di governo di cantoni universitari e di quattro rappresentanti di governo di cantoni non universitari..

Un rappresentante o una rappresentante della Confederazione partecipa alle riunioni con voto consultivo.

La Commissione dell'Accordo sulle università ha in particolare i seguenti compiti: Essa: – sorveglia l'attività del segretariato dell'accordo; – prende le decisioni correnti necessarie per l'esecuzione dell'accordo; – presenta proposte di soluzione su questioni importanti ai governi dei cantoni contraenti; previamente sono di regola sentiti i comitati della CDPE e CDF.

Art. 17

Il Segretariato della CDPE funge da segretariato dell'accordo. Esso tratta Segretariato gli affari correnti dell'accordo.

Art. 18

La Commissione dell'Accordo sulle università fissa i termini di versa- Termine di pagamento mento e di accredito dei contributi.

Essa può fissare un interesse moratorio per i pagamenti tardivi. L'interesse moratorio non può essere più elevato di quello riscosso nell'ambito dell'imposta federale diretta.

Art. 19

I contributi che un cantone contraente deve versare ad un altro cantone Compensazione contraente sono compensati con i crediti che esso vanta in virtù del presente accordo.

Art. 20

I costi di esecuzione del presente accordo sono finanziati con il ricavo Interessi sui contributi derivante dagli interessi sui contributi versati.

La Commissione dell'Accordo sulle università può decidere di utilizzare il ricavo derivante dagli interessi per altri compiti connessi con l'esecuzione dell'accordo.

1.7.2010 5 VI. Istanze di ricorso

Art. 21

Istanza d'arbitrato Un'istanza d'arbitrato nominata dalla Commissione dell'Accordo sulle università statuisce definitivamente sui litigi concernenti l'effettivo delle studentesse e degli studenti, l'attribuzione delle studentesse e degli studenti a uno dei tre gruppi di facoltà e l'obbligo contributivo dei cantoni.

Art. 22

Tribunale Il Tribunale federale giudica su azione di diritto pubblico giusta l'articolo federale

capoverso 1 lettera b della Legge federale sull'organizzazione giudiziaria del 16 dicembre 1943 1) i litigi che potrebbero nascere tra cantoni in ragione del presente accordo. Resta riservato l'articolo 21.

VII. Disposizioni finali

Art. 23

Adesione L'adesione all'Accordo è comunicata al Segretariato generale della CDPE.

Art. 24

Proroga e 1 L'accordo può essere denunciato per la fine di ogni anno civile con un denuncia termine di preavviso di due anni.

L'accordo può essere denunciato, la prima volta, per il 31 dicembre 2003.

Se l'accordo non è denunciato, esso si ritiene prorogato di anno in anno.

Art. 25

Numero minimo Il presente Accordo esplica i suoi effetti, allorquando almeno la metà dei di cantoni cantoni universitari e la metà dei cantoni non universitari vi hanno aderito, contraenti e sin quando tale quorum è garantito.

Art. 26

Adattamento dei 1 La Commissione dell'Accordo sulle università può contributi e delle riduzioni a) adattare l'importo dei contributi in funzione dell'evoluzione dei costi della formazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004, e

b) adattare l'importo delle riduzioni per perdite dovute a migrazione elevata nella misura in cui subentra una modifica importante della situazione, la prima volta con effetto dal 1° gennaio 2004.

L'adattamento dei contributi non può essere superiore al rincaro secondo l'indice nazionale dei prezzi al consumo.

1.7.2010 La decisione di adattare gli importi dei contributi e delle riduzioni deve essere approvata da almeno cinque membri.

La Commissione dell'Accordo sulle università comunica la sua decisione almeno due anni e mezzo prima dell'entrata in vigore della stessa.

Art. 27

Un cantone che denuncia l'accordo è tenuto a rispettare gli obblighi deri- Durata delle vanti dallo stesso a favore delle studentesse e degli studenti immatricolati obbligazioni in caso di denuncia al momento del suo ritiro.

Berna / Losanna, 20 febbraio 1997 Conferenza svizzera dei direttori cantonali della pubblica educazione Il presidente: (Peter Schmid) Il segretario generale: (Moritz Arnet) Conferenza svizzera dei direttori cantonali delle finanze Il presidente: (Franz Marty) Il segretario generale: (Kurt Stalder) 1.7.2010 7