427.500
Legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia
427.500
Legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE)
dell'8 dicembre 2004
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1),
visti gli art. 47 n. 5 e 89 cpv. 3 della Costituzione cantonale 2); visto il messaggio del Governo del 21 settembre 2004 3),
decide:
I. Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge disciplina la gestione ed il finanziamento della Scuola Oggetto universitaria per la tecnica e l'economia (Scuola universitaria).
Per le fattispecie non disciplinate dalla presente legge fanno stato per analogia le disposizioni della legislazione cantonale sulla formazione professionale.
Art. 2
La Scuola universitaria fornisce offerte nei settori degli studi di diploma, Compiti del perfezionamento professionale, della ricerca applicata e dello sviluppo, nonché dei servizi per terzi.
Il Governo può demandare altri compiti alla Scuola universitaria.
Art. 3
Nel quadro della sua competenza, la Scuola universitaria collabora con Collaborazione altre istituzioni di formazione e di ricerca e può aderire ad un'associazione di scuole universitarie.
Art. 4
Il Governo può stipulare, con altri Cantoni o Stati, nonché con altri enti Accordi scolastici responsabili di diritto pubblico o privato, accordi sulla collaborazione nella formazione o relativamente al raggiungimento di una 1) PGC 2004/2005, 908 2) CSC 110.100 3) Pagina 1115 1.1.2009 1 formazione preliminare adeguata allo studio presso la Scuola universitaria.
II. Forma giuridica, fornitura di prestazioni e organizzazione
Art. 5
Forma giuridica, La Scuola universitaria per la tecnica e l'economia è un'istituzione sede indipendente di diritto pubblico cantonale con sede a Coira.
Art. 6
Mandato di 1 Il Governo stabilisce, in un contratto quadro e in un contratto annuale, le prestazioni, resoconto prestazioni da fornire dalla Scuola universitaria.
Nel contratto quadro vengono disciplinati i requisiti per il resoconto. Esso deve essere presentato almeno annualmente e comprendere in particolare i dati essenziali per la valutazione delle prestazioni, dell'efficacia e della qualità.
Art. 7
Organizzazione, 1 La Scuola universitaria è indipendente nella sua organizzazione e libera gestione aziendale e contabile nella sua gestione, nella misura in cui ciò sia compatibile con il mandato di prestazioni.
Essa tiene una propria contabilità. Il campo d'applicazione della legislazione sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni si limita ai principi della legalità, della parsimonia, dell'economicità e dell'efficacia, nonché dell'ordinata presentazione dei conti.
Art. 8
Organi 1 Sono organi il Consiglio di scuola universitaria, la direzione scolastica e 1. Tipi e nomina l'ufficio di revisione.
Il Governo elegge il Consiglio di scuola universitaria e ne nomina la presidenza. Nel fare questo tiene conto degli interessi dell'economia. Il Governo nomina l'ufficio di revisione.
Il periodo di carica dei membri del Consiglio di scuola universitaria è di quattro anni. I membri possono essere rieletti due volte.
Art. 9
2. Consiglio di 1 Il Consiglio di scuola universitaria è composto al massimo da sette memscuola universitaria bri. Esso è l'organo supremo.
Il Consiglio di scuola universitaria è competente in particolare per: 1. la determinazione dei punti chiave nella formazione e nel perfezionamento professionale, nella ricerca e nello sviluppo, nonché
1.1.2009 Legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE) 427.500 nell'offerta di servizi; l'approvazione delle linee direttive e dei programmi didattici; 2. l'inoltro al Governo di richieste per l'emanazione di disposizioni concernenti i requisiti di ammissione, il regolamento di studio e di promozione, nonché riguardo alla determinazione delle tasse scolastiche degli studenti; 3. la nomina e il licenziamento del rettore, degli altri membri della direzione scolastica e dei docenti che esercitano la loro funzione a titolo principale; il conferimento del titolo di professore; 4. l'approvazione del preventivo, del contratto quadro e annuale, del rapporto annuale e del conto annuale all'attenzione del Governo; 5. l'emanazione di disposizioni complementari concernenti l'organizzazione e l'esercizio, la partecipazione dei collaboratori, le ulteriori tasse e l'indennizzo per l'utilizzo di locali, attrezzature e materiale. 6. la vigilanza sulla gestione, il controlling e la garanzia di qualità.
Per compiti particolari il Consiglio di scuola universitaria può istituire commissioni o chiamare a consulto degli specialisti.
Art. 10
Fanno parte della direzione scolastica il rettore ed i responsabili delle 3. Direzione sezioni. La direzione è responsabile della gestione operativa e pedagogica scolastica della Scuola universitaria. Il rettore rappresenta la Scuola universitaria verso l'esterno.
Art. 11
L'ufficio di revisione verifica la gestione contabile e riferisce al Governo e 4. Ufficio di revisione al Consiglio di scuola universitaria.
Art. 12
Il rapporto d'impiego si conforma all'ordinanza sul rapporto di lavoro dei Collaboratori della Scuola collaboratori del Cantone dei Grigioni 2). universitaria
Le sue disposizioni valgono per la Scuola universitaria allo stesso modo 1. Personale 1)
a) Assunzione che per il Centro di formazione in campo sanitario e sociale.
1) Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1798; entrato in vigore il 1° gen. 2007 2) Ora legge sul personale, CSC 170.400, e legislazione derivata 1.1.2009 3
Art. 12a 1)
b) Revoca 1 Il Dipartimento può revocare l'autorizzazione all'insegnamento e dell'autoriz- annotare la revoca nel diploma di insegnante, se manca l'idoneità zazione all'insegnamento all'insegnamento. In caso di sostanziali modifiche della situazione, il Dipartimento può annullare la revoca e rilasciare alla persona interessata un diploma di insegnante senza annotazione.
Il Dipartimento può rendere note alle autorità scolastiche cantonali di assunzione la revoca e la nuova concessione dell'autorizzazione all'insegnamento e le notifica all'ufficio incaricato della gestione di una lista nazionale degli insegnanti ai quali è stata ritirata l'autorizzazione all'insegnamento.
… 2)
Art. 13
2. Studenti 1 Per essere ammessi ad un ciclo di formazione gli studenti devono soddisfare i requisiti di ammissione.
Quale massima misura disciplinare la direzione scolastica può escludere studenti dalla Scuola universitaria.
III. Finanze
Art. 14
Finanziamento I mezzi finanziari necessari per l'adempimento dei compiti sono costituiti soprattutto da: 1. tasse scolastiche, tasse per i corsi e indennità per prestazioni; 2. sussidi del Cantone, di altri Cantoni e della Confederazione; 3. sussidi e donazioni di terzi; 4. accensione di mutui e crediti.
Art. 15
Sussidio 1 Il Cantone versa alla Scuola universitaria un sussidio al disavanzo cantonale, accantonamenti e d'esercizio. Esso può versare il sussidio nell'ambito di un preventivo gloriserve bale o sotto forma di forfettarie riferite alle prestazioni.
I sussidi per prestazioni non di scuola universitaria professionale e sussidi agli investimenti si conformano alle disposizioni della legislazione sulla formazione professionale.
1) Testo giusta art. 1 della legge sull'adeguamento di atti normativi all'Accordo intercantonale sul riconoscimento dei diplomi scolastici e professionali del 25 aprile 2006, AGS 2006, FUC 2006_1798; entrato in vigore il 1° gen. 2007 2) Abrogazione giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA);
AGS 2006, FUC 3409; entrata in vigore il 1° gen. 2007
1.1.2009 Legge sulla Scuola universitaria per la tecnica e l'economia (LUTE) 427.500
Il Governo disciplina i dettagli sul preventivo ed il rendiconto, sulle spese ed i ricavi computabili, sui contratti quadro e annuali, sul resoconto e sulla costituzione e l'utilizzazione di riserve e accantonamenti, nonché sul versamento di anticipi.
Art. 16
Il preventivo, i contratti quadro e annuali, nonché il rapporto annuale ed Vigilanza il conto annuale vanno sottoposti al Governo per l'approvazione.
Il rapporto annuale e il conto annuale vanno resi noti al Gran Consiglio.
Art. 17
La responsabilità della Scuola universitaria si conforma alla legislazione Responsabilità cantonale sulla responsabilità.
IV. Rimedi legali
Art. 18 1)
Decisioni della direzione scolastica possono essere impugnate presso il Vie legali Consiglio di scuola universitaria e le decisioni di quest'ultimo presso il Dipartimento.
Il termine d'impugnazione è di:
dieci giorni in caso di decisioni concernenti la mancata ammissione allo studio, nonché concernenti il mancato superamento dell'esame finale;
30 giorni negli altri casi.
… 2) V. Disposizioni finali
Art. 19
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive. Esecuzione
Il Dipartimento può sostenere provvedimenti che servono alla collaborazione e al coordinamento tra le singole istituzioni nel settore delle scuole universitarie e nel settore della formazione professionale superiore.
1) Testo giusta l'appendice alla legge sulla giustizia amministrativa (LGA); AGS 2006, FUC 3409; entrato in vigore il 1° gen. 2007 2) Abrogazione giusta art. 19bis n. 3 della legge sulle scuole medie, CSC 425.000, entrata in vigore il 1° settembre 2008 1.1.2009 5
Art. 20
Provvedimenti in Per la data dell'entrata in vigore della presente legge il Governo prende vista dell'autonomizzazione tutti i provvedimenti necessari alla trasformazione della Fondazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira. Il Governo è autorizzato a intraprendere tutte le azioni legali connesse a tale trasformazione.
Art. 21
Ripresa degli La Scuola universitaria riprende, al momento dell'entrata in vigore della attivi e dei passivi presente legge, tutti i diritti e i doveri della Fondazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira.
Art. 22
Continuazione e La Scuola universitaria riprende i rapporti contrattuali esistenti della Fonadeguamento di rapporti giuridici dazione Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira. I rapporti d'impiego devono essere adeguati entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge alle nuove condizioni d'impiego.
Art. 23
Abolizione Il Governo può esonerare con effetto retroattivo l'attuale ente responsabile dell'obbligo di contribuzione della Scuola universitaria per la tecnica e l'economia Coira dall'obbligo di contribuzione ai sensi della legge cantonale sulla formazione professionale.
Art. 24
Referendum ed 1 La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. entrata in vigore 2 Il Governo stabilisce l'entrata in vigore 1) della presente legge.
1) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 23 mar. 2005. Posta in vigore il 1° gen 2006 con DG del 1° nov. 2005, ad eccezione dell'art. 20. L'art. 20 entra in vigore il 1° nov. 2005
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