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Ordinanza sull'istruzione scolastica speciale

440.020 · Legislazione Grigioni

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Consultato il 30 ago 2026

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Questo testo non è più in vigore.

440.020

Ordinanza sull'istruzione scolastica speciale

440.020

Ordinanza sull'istruzione scolastica speciale

emanata dal Governo il 27 novembre 2007

visti l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale 1) e l'art. 61 della legge sulla promozione delle persone andicappate (Legge sugli andicappati) 2)

I. Disposizioni generali

Art. 1

La presente ordinanza disciplina in particolare i presupposti per il ricono- Oggetto scimento di organi esecutivi per i provvedimenti di istruzione scolastica speciale (organi esecutivi) e il loro finanziamento.

Art. 2

Sono provvedimenti di istruzione scolastica speciale: Provvedimenti di istruzione scolaa) l'insegnamento di scuola speciale e la relativa assistenza extrascola- stica speciale stica;

b) provvedimenti pedagogico-terapeutici.

Sono considerati provvedimenti pedagogico-terapeutici ai sensi della legge sugli andicappati:

  1. logopedia;

  2. terapia contro la legastenia;

  3. terapia contro la discalculia;

  4. pedagogia curativa prescolastica;

  5. terapia psicomotoria;

  6. consulenza e assistenza a bambini audiolesi e ipovedenti.

II. Riconoscimento di organi esecutivi e revoca del

Art. 3

I presupposti per il riconoscimento di istituzioni di istruzione scolastica Presupposti per il speciale quali organi esecutivi sono: 1. Istituzioni

a) la comprova della necessità di gestire un istituzione di scuola spe- a. In generale ciale;

1) CSC 110.100 2) CSC 440.000 1.12.2012 1

  1. una forma giuridica dell'ente responsabile che garantisca l'adempimento del compito a lungo termine;

  2. la garanzia di una regolare vigilanza sull'attività scolastica da parte dell'ente responsabile;

  3. personale idoneo, in possesso della necessaria formazione;

  4. la presenza di impianti e attrezzature adeguati.

L'internato deve soddisfare le relative prescrizioni.

Art. 4

  1. Collaboratori I presupposti per le persone attive in istituzioni di istruzione scolastica in istituzioni speciale sono in sostanza:

  2. a) per la direzione dell'istituzione: formazione di insegnante di scuola elementare, nonché in pedagogia curativa e direzione di istituzioni o formazione equivalente;

  3. b) per insegnanti e terapeuti: formazione di insegnante di scuola elementare o formazione equivalente, nonché formazione conclusa nel settore specifico;

  4. c) per personale di assistenza: formazione in pedagogia sociale o formazione equivalente.

Art. 5

2. Singole I presupposti per il riconoscimento di singole persone quali organo esecupersone tivo per provvedimenti di istruzione scolastica speciale sono in sostanza:

  1. formazione di insegnante di scuola elementare o formazione equivalente, nonché

  2. formazione conclusa nel settore specifico.

Art. 6

Riconoscimento Il Dipartimento decide sul riconoscimento di organi esecutivi.

Art. 7

Revoca del 1 L'Ufficio deve sollecitare gli organi esecutivi che non soddisfano più i presupposti per il riconoscimento o le condizioni di natura pedagogica od organizzativa a eliminare entro un termine adeguato i vizi contestati.

Se non viene dato seguito a questa sollecitazione, il Dipartimento decide la revoca del riconoscimento.

1.12.2012 III. Finanziamento di istituzioni di istruzione scolastica speciale quali organi esecutivi

1. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 8

La grandezza della classe o dei gruppi si conforma in particolare all'en- Grandezza della tità dell'handicap. In istituzioni di istruzione scolastica speciale fanno classe / Attribuzione di volumi stato i seguenti numeri di allievi: d'impiego

  1. handicap leggero: 8 – 12 bambini

  2. handicap medio: 6–8 bambini

  3. handicap grave: 3–6 bambini 2 L'attribuzione di volumi di impiego per l'istruzione scolastica speciale integrativa si conforma in particolare all'entità dell'handicap. Fa stato il seguente numero di lezioni:

  4. handicap leggero: fino a 8 lezioni la settimana

  5. handicap medio: fino a 10 lezioni la settimana

  6. handicap grave: fino a 12 lezioni la settimana 3 In casi motivati, il Dipartimento può autorizzare su richiesta delle divergenze.

Art. 9

L'articolazione del piano contabile per il bilancio e il conto economico si Conto d'esercizio orienta alle direttive della Convenzione intercantonale per le istituzioni sociali (CIIS).

Il conto d'esercizio va allestito secondo il principio del conto lordo.

I libri di commercio (contabilità, conto) delle istituzioni sono da chiudere alla fine di ogni anno secondo il periodo.

Art. 10

Gli ammortamenti vengono calcolati in modo lineare secondo i principi Ammortamenti di economia aziendale, sulla base del prezzo d'acquisto dedotti i sussidi.

Fanno stato le seguenti quote d'ammortamento:

  1. immobilizzazioni materiali: 2.5 percento;

  2. beni mobili, macchinari, veicoli: 10 percento;

  3. sistemi informatici e di comunicazione: 20 percento.

Art. 11

Le istituzioni di istruzione scolastica speciale devono tenere un calcolo Calcolo dei costi dei costi secondo le direttive dell'Ufficio.

1.12.2012 3

2. SUSSIDI D'ESERCIZIO

Art. 12

Determinazione Il Dipartimento fissa il sussidio d'esercizio alle istituzioni di istruzione scolastica speciale aventi diritto a sussidi, sulla base dei conteggi dell'Ufficio.

Art. 13

Spese computa- Sono computabili le spese che bili

  1. si trovano in relazione diretta con lo svolgimento dei provvedimenti di istruzione scolastica speciale;

  2. sono necessarie per uno svolgimento opportuno dei provvedimenti di istruzione scolastica speciale;

  3. corrispondono ai livelli cantonali o locali e che risultano nel quadro di un'organizzazione e gestione d'esercizio adeguata ed economica.

Art. 14

Spese per il 1 Sono considerate spese per il personale computabili in istituzioni di personale istruzione scolastica speciale:

  1. l'organico autorizzato dal Dipartimento;

  2. per gli insegnanti con diploma riconosciuto in pedagogia curativa: lo stipendio minimo per insegnanti di classe ridotta della scuola elementare, rispettivamente del livello secondario I stabilito nell'ordinanza sullo stipendio degli insegnanti (OSIns) 1);

  3. per gli insegnanti senza diploma riconosciuto in pedagogia curativa: lo stipendio minimo per insegnanti di scuola elementare, rispettivamente di scuola di avviamento pratico e scuola secondaria stabilito nell'OSIns;

  4. per insegnanti con formazione per l'insegnamento a persone educabili praticamente: lo stipendio minimo fissato nell'OSIns per gli insegnanti di scuola elementare più un terzo della differenza tra lo stipendio minimo degli insegnanti di scuola elementare e quelli di classe ridotta della scuola elementare, rispettivamente del livello secondario I;

  5. per il personale di assistenza: secondo il piano di classificazione dettagliato;

  6. per gli specialisti con diploma riconosciuto nei settori logopedia, pedagogia curativa prescolastica, terapia psicomotoria, nonché per specialisti in consulenza e assistenza a bambini audiolesi e ipovedenti: lo stipendio minimo per insegnanti di classe ridotta della scuola elementare, rispettivamente del livello secondario I stabilito nell'OSIns;

1) CSC 421.080

1.12.2012

  1. per specialisti con diploma riconosciuto nei settori terapia contro la legastenia e contro la discalculia: lo stipendio minimo fissato nell'OSIns 1) per gli insegnanti di scuola elementare più un terzo della differenza tra lo stipendio minimo degli insegnanti di scuola elementare e quelli di classe ridotta della scuola elementare, rispettivamente del livello secondario I;

  2. per medici: conformemente al tariffario dell'assicurazione malattia dell'Ordine dei medici grigioni;

  3. per il personale paramedico: conformemente alle prestazioni della legge sull'assicurazione malattie (LAMal) 2) alle tariffe convenute con santésuisse - Gli assicuratori malattia svizzeri;

  4. per psicologi: gli stipendi secondo la legislazione cantonale sul personale;

  5. per le direzioni delle istituzioni: gli stipendi stabiliti dal Dipartimento in accordo con l'Ufficio del personale e dell'organizzazione;

  6. per il personale amministrativo, di servizio, gli artigiani e il personale tecnico: secondo il piano di classificazione dettagliato;

  7. per le prestazioni sociali: i tassi cantonali, rispettivamente riconosciuti dal Dipartimento.

Attività in diversi settori vengono riconosciute proporzionalmente.

Su domanda, il Dipartimento può riconoscere come computabili, per insegnanti in istituzioni di scuola speciale e in caso di bisogno comprovato, gli stipendi del rispettivo comune di ubicazione.

Art. 15

È considerata unità di computo per il giorno di scuola: Unità di computo

  1. ogni giorno durante il quale l'allievo frequenta per almeno due lezioni l'insegnamento di istruzione scolastica speciale;

  2. ogni giorno durante il quale l'allievo partecipa a un campo che fa parte del programma scolastico;

  3. ogni giorno durante il quale l'allievo frequenta uno stage d'orientamento professionale nel periodo scolastico.

È considerata unità di computo per l'assistenza in internato ogni notte trascorsa nell'istituzione in relazione all'istruzione scolastica speciale. Regolamentazioni differenti necessitano del riconoscimento da parte dell'Ufficio.

È considerata unità di computo per il giorno di scuola integrativa:

a) ogni giorno durante il quale l'allievo frequenta per almeno due lezioni l'insegnamento di istruzione scolastica speciale;

1) CSC 421.080 1.12.2012 5

  1. ogni giorno durante il quale l'allievo partecipa a un campo che fa parte del programma scolastico in presenza dello specialista di pedagogia curativa;

  2. ogni giorno durante il quale l'allievo frequenta uno stage d'orientamento professionale nel periodo scolastico.

Art. 16

Spese di trasporto Le spese di trasporto dovute all'handicap sono computabili.

Art. 17

Versamenti in Possono essere versati acconti. Questi possono raggiungere il 100 peracconto cento del sussidio previsto.

3. SUSSIDI AGLI ACQUISTI

Art. 18

Sussidi ad 1 L'aliquota di sussidio per acquisti di beni mobili a partire da 1 000 franacquisti chi che si trovano in relazione diretta a provvedimenti di istruzione scolastica speciale ammonta di regola al 65 percento.

Per il calcolo dell'aliquota di sussidio è determinante il rapporto tra il numero di bambini domiciliati nel Cantone dei Grigioni e il numero complessivo di allievi dell'istituzione. Se il numero di bambini grigionesi scende al di sotto del 50 percento, rispettivamente del 25 percento, l'aliquota di sussidio ammonta al 40 percento, rispettivamente al 20 percento.

4. SUSSIDI EDILIZI

Art. 19

Principio 1 Sussidi edilizi e alle attrezzature vengono concessi soltanto a investimenti adeguati alle condizioni, ineccepibili dal profilo edilizio e che risultano necessari per l'esercizio.

Non vengono versati sussidi edilizi per modifiche edilizie e infrastrutture fino a un ammontare di 20 000 franchi per oggetto.

Art. 20

Procedura di 1 Le domande di approvazione del programma degli spazi allestito sulla approvazione base di una comprova della necessità, nonché del progetto preliminare devono essere inoltrate all'Ufficio edile. Quest'ultimo fa capo all'Ufficio per l'esame e la correzione del progetto.

Il programma degli spazi viene approvato dal Dipartimento.

1.12.2012 Il Governo approva il progetto preliminare e fissa le spese computabili, nonché il sussidio edilizio espresso in percentuale.

Art. 21

L'Ufficio edile cantonale e l'Ufficio possono collaborare con funzione Supervisione del consultiva nella pianificazione e nella progettazione degli edifici progetto sovvenzionati, nonché seguire e supervisionare la gestione del progetto.

Art. 22

Sono spese edilizie computabili: Spese computabili

  1. le spese per nuove costruzioni e ampliamenti approvati, nonché per trasformazioni e risanamenti approvati, compresi gli onorari degli architetti e degli specialisti per la pianificazione, la progettazione e l'esecuzione dei lavori;

  2. le spese di acquisto di fondi e di edifici necessari per l'esercizio, a condizioni corrispondenti alla situazione locale.

Non hanno diritto a sussidi:

  1. le imposte di trapasso di proprietà e sugli utili da sostanza immobiliare;

  2. i concorsi non approvati dalle autorità sussidianti;

  3. le tasse che superano un importo usuale per permessi di costruzione;

  4. le tasse e i contributi di allacciamento per impianti di urbanizzazione come approvvigionamento idrico, canalizzazioni, impianti di depurazione delle acque di scarico, elettricità, ecc., se non sono stabiliti dalla legislazione e se i comuni di ubicazione o della regione non versano i propri contributi alle spese;

  5. le spese di urbanizzazione al di fuori del terreno di costruzione vero e proprio e i contributi di comprensorio;

  6. i premi di assicurazioni e le franchigie in caso di sinistro;

  7. le spese di riparazione in caso di danni non assicurati;

  8. le spese per perizie relative alla progettazione e all'esecuzione dei lavori non approvate dalle autorità sussidianti;

  9. le diarie, le spese di viaggio e altre spese della commissione edilizia, se superano le aliquote previste per le commissioni competenti in materia di costruzioni cantonali;

  10. le spese per la posa della prima pietra, le feste di copertura dell'edificio e d'inaugurazione, le decorazioni, le fotografie per la documentazione edilizia, gli scritti celebrativi;

  11. le spese per avvocati e le spese giudiziarie;

  12. le spese di finanziamento.

Sono da considerare spese di attrezzatura computabili le spese per attrezzature per l'esercizio e per la dotazione indispensabili, in esecuzione semplice e opportuna.

1.12.2012 7

Art. 23

1) Pagamento e Su richiesta dell'ente responsabile vengono versati acconti in base al conteggio finale progresso dei lavori.

Una volta conclusi i lavori e presentato il conteggio finale, l'Ufficio edile cantonale esamina il rispetto di tutti gli oneri, le condizioni e le basi legali e calcola il sussidio edilizio cantonale.

Art. 24

Rimborso In caso di modifica della destinazione delle costruzioni sovvenzionate, viene chiesto il rimborso del sussidio cantonale a norma della legislazione cantonale sulla gestione finanziaria.

Art. 25

Disposizione Per progetti edilizi approvati dalla Confederazione prima dell'entrata in transitoria NPC vigore della nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC), ma per i quali non viene presentato un conteggio finale entro tre anni dall'entrata in vigore, il Cantone può assumersi i mezzi federali persi, a condizione che il ritardo nei lavori non vada ricondotto a una colpa dell'ente responsabile.

5. CONTRIBUTI DI TERZI

Art. 26

2)Contributi 1 Il contributo scolastico del comune di domicilio ammonta a 40 franchi scolastici e alle spese di vitto e per giorno di scuola o di permanenza. alloggio 2 Il contributo alle spese di vitto e alloggio del rappresentante legale 1. in generale ammonta in caso di istruzione scolastica speciale in internato a 10 franchi e in caso di istruzione scolastica speciale in esternato a 5 franchi per giorno di scuola o di permanenza.

Art. 26a 3)

2. in caso di 1 Qualora esista un diritto a un assegno per grandi invalidi, in caso di istruassegno per grandi invalidi zione scolastica speciale di bambini e adolescenti in forma di internato, chi esercita l'autorità parentale deve versare la quota per grande invalidità di grado elevato, medio o lieve, nonché il contributo alle spese di vitto e alloggio dell'Assicurazione per l'invalidità.

1) Testo giusta ordinanza sull'adeguamento di ordinanze governative in relazione all'introduzione del MCA2; posto in vigore il 1° dicembre 2012 con DG del 25 settembre 2012 2) Testo giusta DG del 22 dicembre 2008; entrato in vigore il 1° gennaio 2009 3) Introduzione giusta DG del 22 dicembre 2008, entrata in vigore il 1° gennaio 2009

1.12.2012 Le persone aventi diritto devono fornire la relativa comprova. Se la comprova non viene fornita entro un termine adeguato, vengono fatturati la quota dell'assegno per grandi invalidi di grado elevato, nonché il contributo di vitto e alloggio dell'Assicurazione per l'invalidità.

I contributi vengono meno qualora non esista un diritto all'indennità per grandi invalidi.

IV. Finanziamento di singole persone quali organo esecutivo

Footnotes

  1. [2] RS 832.10

Art. 27

I sussidi per i provvedimenti di istruzione scolastica speciale vengono Diritto a sussidi versati all'ente competente, sulla base di un rispettivo conteggio.

Per le spese di trasporto computabili dovute all'handicap associate ai provvedimenti vengono versati sussidi a chi esercita l'autorità parentale.

Art. 28

Sono prestazioni fatturabili per terapie individuali o di gruppo: Prestazioni fatturabili

  1. per la logopedia: prestazioni in presenza del bambino, lavoro riferito al bambino con persone di riferimento, preparazione e post-elaborazione;

  2. per la terapia contro la legastenia: prestazioni in presenza del bambino;

  3. per la terapia contro la discalculia: prestazioni in presenza del bambino;

  4. per la pedagogia curativa prescolastica: prestazioni in presenza del bambino, lavoro riferito al bambino con persone di riferimento, preparazione e post-elaborazione, durata della trasferta;

  5. per la terapia psicomotoria: prestazioni in presenza del bambino, lavoro riferito al bambino con persone di riferimento, preparazione e post-elaborazione, durata della trasferta;

  6. per la consulenza e assistenza a bambini audiolesi e ipovedenti: prestazioni in presenza del bambino, lavoro riferito al bambino con persone di riferimento, preparazione e post-elaborazione, durata della trasferta.

Le tariffe fatturabili vengono fissate dal Governo con decreto separato.

V. Esecuzione

Art. 29

L'esecuzione della presente ordinanza compete all'Ufficio. Competenza 1. Ufficio 1.12.2012 9 L'Ufficio è il servizio di collegamento cantonale con gli organi esecutivi e con altre istanze coinvolte. Esso coordina, assiste, promuove e controlla il settore dell'istruzione scolastica speciale.

Art. 30

2. Dipartimento Il Dipartimento può impartire istruzioni, tra l'altro nei settori seguenti:

  1. procedura di riconoscimento concernente gli organi esecutivi;

  2. requisiti posti alla direzione e al personale degli organi esecutivi;

  3. finanziamento dei provvedimenti di istruzione scolastica speciale;

  4. programma degli spazi indicativo per costruzioni in relazione all'istruzione scolastica speciale.

VI. Disposizioni finali

Art. 31

Abrogazione del Al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza sono abrogate diritto previgente le disposizioni di attuazione della legge sugli andicappati 1) (CSC 440.010).

Art. 32

Entrata in vigore La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2008.

1.12.2012

Footnotes

  1. [1] AGS 1993, 2890 e modifiche secondo indice AGS