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Legge sulla gestione degli atti e sull'archiviazione
del 28.08.2015 (stato 01.04.2024)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1,
visto l'art. 31 cpv. 1 della Costituzione cantonale2,
visto il messaggio del Governo del 26 maggio 20153,
decide:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione
La presente legge disciplina la gestione degli atti e l'archiviazione di documenti da parte delle autorità. Tra queste rientrano:
gli organi e le autorità del Cantone, le regioni e i comuni, come pure gli istituti, le fondazioni e le corporazioni di diritto pubblico;
le persone fisiche e giuridiche, per quanto vengano loro trasferiti compiti pubblici.
Sono esclusi dal campo d'applicazione della presente legge:
la Banca cantonale grigione;
le Chiese riconosciute dallo Stato;
gli istituti del settore sanitario.
Art. 2 Scopo
La gestione degli atti e l'archiviazione servono in particolare:
alla sicurezza giuridica;
alla possibilità di ricostruire e documentare l'attività delle autorità;
a un'Amministrazione efficiente, affidabile e continua;
alla tradizione di documenti permanente, affidabile e autentica;
al sostegno alla ricerca.
Art. 3 Definizioni
Nella presente legge, le seguenti espressioni significano:
documenti: informazioni rilevanti per le pratiche, che risultano nel quadro dell'adempimento di compiti pubblici, indipendentemente dal supporto, nonché elenchi e mezzi ausiliari necessari per la comprensione e l'utilizzazione;
istituti archivistici: istituzioni pubbliche che riprendono documenti prodotti dalle autorità, li conservano permanentemente e li rendono accessibili al pubblico interessato;
archivi: documenti ripresi da un istituto archivistico per la conservazione permanente;
di valore archivistico: proprietà dei documenti adatti a documentare a lungo termine l'attività dello Stato e che consentono l'elaborazione di temi della scienza e della ricerca.
2. Gestione e conservazione degli atti
Art. 4 Principio
Le autorità sono tenute a provvedere a un'ordinata gestione e conservazione degli atti secondo le prescrizioni della presente legge.
Art. 5 Requisiti
I documenti devono essere completi, affidabili e comprensibili e vanno gestiti in modo sistematico.
I mezzi ausiliari per la gestione dei documenti tengono conto dei requisiti posti all'archiviazione.
Art. 5a Cambio del supporto
Le autorità possono trasformare atti inoltrati in formato cartaceo in atti digitali e viceversa.
Il Governo disciplina le condizioni alle quali le versioni digitalizzate di documenti inoltrati in formato cartaceo sono considerate originali.
Art. 6 Conservazione, offerta e distruzione di documenti
Le autorità fissano regole e termini di conservazione per i loro documenti.
Una volta scaduto il termine di conservazione, le autorità offrono i documenti all'istituto archivistico.
Le autorità conservano la documentazione fino alla decisione in merito al valore archivistico e distruggono in seguito i documenti che non vanno consegnati all'istituto archivistico.
3. Archiviazione
Art. 7 Ripresa di documenti
Una volta scaduto il termine di conservazione, l'istituto archivistico riprende i documenti di valore archivistico per l'archiviazione.
Il valore archivistico viene valutato dall'istituto archivistico in collaborazione con le autorità. La decisione definitiva spetta alla persona responsabile per l'istituto archivistico.
Art. 8 Tutela degli archivi
Gli archivi vanno conservati adeguatamente. Essi non possono essere distrutti o alienati e il loro contenuto non può essere modificato. Non possono essere acquisiti da terzi per prescrizione.
4. Accessibilità agli archivi
Art. 9 Principio
Dopo la scadenza del termine di protezione, gli archivi sono accessibili, nei limiti del regolamento di consultazione, senza ulteriori condizioni e a titolo gratuito.
Possono essere prelevate tasse per prestazioni che vanno oltre la presentazione degli archivi.
Gli archivi accessibili al pubblico già prima della consegna all'istituto archivistico rimangono pubblici.
Art. 10 Termini di protezione
Il termine di protezione ordinario è di 30 anni e, in caso di archivi contenenti dati personali degni di particolare protezione o profili della personalità, di 50 anni. Esso inizia a decorrere con la conclusione di una pratica.
In casi motivati, il Governo può abbreviare o prorogare questi termini.
Art. 11 Accesso ad archivi durante il termine di protezione
Le persone hanno diritto di accedere agli archivi che le concernono. Se una persona ritiene scorrette delle indicazioni figuranti negli archivi, può farlo annotare.
L'istituto archivistico fornisce a terzi informazioni tratte dagli archivi e concede accesso agli stessi, se non vi si oppongono interessi privati o pubblici preponderanti.
5. Organizzazione
Art. 12 Istituti archivistici pubblici
Nel Cantone esistono un istituto archivistico cantonale (Archivio di Stato), istituti archivistici regionali e istituti archivistici comunali.
Art. 13 Compiti degli istituti archivistici
Gli istituti archivistici sono responsabili per la ripresa, la catalogazione, la conservazione e la diffusione dei documenti con valore archivistico delle autorità del loro settore di competenza. Essi forniscono consulenza alle autorità nella gestione degli atti.
Art. 14 Archivi di provenienza privata
Gli istituti archivistici possono completare gli archivi con documenti di provenienza privata, se questi ultimi sono rilevanti per la storia del loro settore di competenza.
Le disposizioni della presente legge fanno stato per analogia anche per archivi di provenienza privata, se non esistono norme contrattuali divergenti.
Art. 15 Compiti supplementari e competenze dell'Archivio di Stato
L'Archivio di Stato è il centro di competenze per gli archivi nel Cantone dei Grigioni. Esso è competente per:
la vigilanza sul settore archivistico nel Cantone;
la consulenza agli istituti archivistici pubblici e, nei limiti delle sue possibilità, agli istituti archivistici privati;
il coordinamento dell'archiviazione nel Cantone;
lo svolgimento di progetti di ricerca, pubblicazione e diffusione relativi al patrimonio, nonché per il sostegno a tali progetti.
6. Disposizioni penali e finali
Art. 16 Disposizione penale e misura di diritto amministrativo
Su richiesta, è punito con la multa chi intenzionalmente:
sottrae all'archiviazione, elimina o distrugge documenti;
modifica o distrugge archivi;
rende note informazioni da archivi soggetti a termini di protezione.
Chi infrange in modo grave o ripetuto il regolamento di consultazione può essere escluso dall'ulteriore utilizzazione degli archivi.
2015-053