Fonte

498.150

Ordinanza sulla protezione dei funghi

498.150

Ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF)

emanata dal Governo il 9 dicembre 1996

in base agli art. 12 e 18 della legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975 1)

Art. 1

L'ordinanza disciplina insieme con le relative disposizioni della legge Campo di validità per la protezione delle piante e dei funghi la raccolta di qualsiasi specie di funghi che cresce allo stato selvatico nel Cantone dei Grigioni.

Essa vale per l'intero territorio del Cantone.

Art. 2

Dal 1o al 10o giorno di ogni mese è vietato raccogliere funghi di qualsiasi Giorni di specie. protezione

Art. 3 2)

Art. 4

Una persona può raccogliere al massimo complessivamente 2 kg di funghi Contingente di qualsiasi specie al giorno. giornaliero

Art. 5

Nei seguenti Comuni vi sono zone di protezione, in cui è vietato Zone di raccogliere funghi: Avers, Bergün/Bravuogn, Bonaduz, Disentis/Mustér, protezione Flerden, Lohn, Lostallo, Malans, Mathon, Pontresina, Poschiavo, Samedan, Scharans, Splügen, Tujetsch.

Art. 6

La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1997. Entrata in vigore