498.150
Ordinanza sulla protezione dei funghi
498.150
Ordinanza sulla protezione dei funghi (Ordinanza protezione funghi, OPF)
emanata dal Governo il 9 dicembre 1996
in base agli art. 12 e 18 della legge per la protezione delle piante e dei funghi dell'8 giugno 1975 1)
Art. 1
L'ordinanza disciplina insieme con le relative disposizioni della legge Campo di validità per la protezione delle piante e dei funghi la raccolta di qualsiasi specie di funghi che cresce allo stato selvatico nel Cantone dei Grigioni.
Essa vale per l'intero territorio del Cantone.
Art. 2
Dal 1o al 10o giorno di ogni mese è vietato raccogliere funghi di qualsiasi Giorni di specie. protezione
Art. 3 2)
Art. 4
Una persona può raccogliere al massimo complessivamente 2 kg di funghi Contingente di qualsiasi specie al giorno. giornaliero
Art. 5
Nei seguenti Comuni vi sono zone di protezione, in cui è vietato Zone di raccogliere funghi: Avers, Bergün/Bravuogn, Bonaduz, Disentis/Mustér, protezione Flerden, Lohn, Lostallo, Malans, Mathon, Pontresina, Poschiavo, Samedan, Scharans, Splügen, Tujetsch.
Art. 6
La presente ordinanza entra in vigore il 1o gennaio 1997. Entrata in vigore