500.040
Regolamento per la Commissione d'igiene
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Regolamento per la Commissione d'igiene
emanato dal Governo il 12 luglio 1994
giusta l'art. 27 della Costituzione cantonale 1)
Art. 1
Le designazioni di persone, funzioni e professioni nel presente regola- Parificazione dei mento si riferiscono ad ambo i sessi per quanto non risulti altrimenti dal sessi tenore del regolamento.
Art. 2
2) La Commissione d'igiene si compone di cinque membri. Il capo del Nomina, Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è d'ufficio il presidente della composizione Commissione. Gli altri quattro membri vengono nominati dal Governo per la durata di quattro anni e sono rieleggibili. Si deve tener conto per quanto possibile dei diversi settori dell'igiene pubblica.
In assenza del capodipartimento la Commissione viene presieduta dal membro della Commissione presente con la maggiore anzianità di carica.
Art. 3
Il medico cantonale, il farmacista cantonale ed il direttore dell'Ufficio Consultazione di dell'igiene pubblica partecipano alle sedute con voto consultivo. specialisti
All'occorrenza ci si può avvalere della consulenza di altri specialisti, ai quali si possono affidare compiti speciali.
Art. 4
La Commissione d'igiene si riunisce su invito del presidente oppure se Sedute, attuariato due membri chiedono una seduta indicando l'ordine del giorno.
La convocazione ha luogo come minimo dieci giorni prima della seduta. Nella misura in cui ciò appaia indicato, per ogni singola trattanda deve essere inviata una breve presentazione dei fatti, una messa a punto della problematica nonché una proposta. Le richieste importanti, i rapporti, ecc. che costituiscono oggetto di una trattanda, devono essere annessi. Gli atti voluminosi possono essere esposti per la presa in visione da parte dei membri della Commissione.
1) CSC 110.100 2) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4290; entrato in vigore il 1.1.2007 1 500.040 Regolamento per la Commissione d'igiene
Gli affari di secondaria importanza come pure quelli urgenti possono essere trattati mediante circolare.
La stesura del verbale e l'attuariato vengono affidati al segretario del Dipartimento.
Art. 5
Compiti 1 Alla Commissione d'igiene spettano in sostanza i seguenti compiti:
1)consiglia il Dipartimento in tutte le questioni importanti concernenti l'igiene pubblica;
esamina tutti gli atti legislativi importanti;
formula proposte per la nomina del medico cantonale, del farmacista cantonale, dei medici distrettuali e dei loro supplenti;
esamina le domande degli ospedali concernenti il sovvenzionamento di edifici e attrezzature e prende posizione in merito;
esamina le domande degli ospedali concernenti l'autorizzazione di nuovi posti per primari e direttori medici;
collabora all'elaborazione e all'adeguamento degli incarichi degli ospedali pubblici per la cura di malattie acute;
valuta l'attività degli ospedali per quanto concerne l'osservanza degli incarichi, le carenze e le eccedenze nella cura nonché le duplicità inutili e in base alle sue verifiche propone le misure necessarie;
2)propone al Dipartimento le misure necessarie nella valutazione degli effetti dello sviluppo della medicina generale. 2 3) Il capo del Dipartimento può affidare alla Commissione o a singoli membri compiti speciali.
Ogni membro della Commissione d'igiene può chiedere che venga trattato un affare.
Art. 6
Numero legale, 1 La Commissione d'igiene ha la facoltà di deliberare se sono presenti ricusa almeno tre membri aventi diritto di voto. Ogni membro è tenuto a partecipare alle sedute e alle votazioni, a meno che non si debba ricusare oppure sia impedito causa malattia, assenza o altri motivi importanti.
Un membro si deve ricusare se a causa della sua attività o posizione professionale ha un interesse immediato in un affare. La Commissione decide in merito alla questione della ricusa, eccepito l'interessato.
1) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il 2) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il 3) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il
1.1.2007 Regolamento per la Commissione d'igiene 500.040
Art. 7
Per il resto fanno stato le disposizioni dell'ordinanza per i dipendenti in Altre disposizioni servizio parziale del Cantone dei Grigioni.
Art. 8
Con l'entrata in vigore del presente regolamento viene abrogato il regola- Abrogazione di mento per la Commissione d'igiene del 7 marzo 1988 1). atti legislativi
Art. 9
Il presente regolamento entra in vigore il 1o settembre 1994. Entrata in vigore 1.1.2007 3