500.060
Regolamento per la Commissione sulla droga
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Regolamento per la Commissione sulla droga
emanato dal Governo il 4 febbraio 1997
ai sensi dell'art. 28 cpv. 3 del regolamento organico del Governo del Cantone dei Grigioni 1) e dell'art. 12 dell'ordinanza per i dipendenti in servizio parziale del Cantone dei Grigioni 2)
Art. 1 3)
La Commissione sulla droga consiglia e assiste il Dipartimento di giusti- Scopo zia, sicurezza e sanità e il Governo in merito a questioni sulla droga.
Art. 2
Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella Parificazione dei presente legge si riferiscono ad ambedue i sessi, per quanto dal senso del sessi regolamento non risulti altrimenti.
Art. 3
4) La Commissione sulla droga si compone di al massimo undici membri Composizione e nominati dal Capo del Dipartimento per una durata in carica di quattro nomina anni. Il capodipartimento designa il presidente. Per il resto la Commissione si costituisce per conto proprio.
Il capodipartimento e l'incaricato per le questioni di droga sono invitati alle sedute con voto consultivo.
All'occorrenza la Commissione può consultare esperti esterni.
Art. 4
Sono compiti della Commissione sulla droga segnatamente: Compiti
la valutazione dell'evoluzione della situazione in materia di droga nel Cantone;
la collaborazione nello sviluppo di principi e piani per una politica sulla droga uniforme ed equilibrata;
la presa di posizione circa questioni di principio e atti legislativi nell'ambito della droga;
1) CSC 170.320 2) CSC 170.420 3) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il 4) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il 1.1.2007 1 500.060 Regolamento per la Commissione sulla droga
d) il sostegno per la coordinazione dei provvedimenti nell'ambito della droga.
Art. 5
Sedute 1 La Commissione sulla droga si riunisce al minimo due volte all'anno. Si riunisce su invito del presidente o su richiesta di tre membri che devono indicare l'ordine del giorno.
L'incaricato per le questioni di droga fornisce alla Commissione sulla droga la documentazione per ogni singola trattanda.
Art. 6 1)
Attuariato L'Ufficio dell'igiene pubblica si occupa dell'attuariato della Commissione sulla droga.
Art. 7
Entrata in vigore Il presente regolamento entra in vigore il 1o marzo 1997.
1) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4291; entrato in vigore il
1.1.2007