506.810
Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS)
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Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS)
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1
Nell'interesse di una presa a carico medica adeguata ai bisogni, di Scopo elevata qualità ed economica, i Cantoni si accordano sulla garanzia del coordinamento e della concentrazione della medicina altamente specializzata. Questa comprende i settori e le prestazioni della medicina caratterizzati dalla loro rarità, dal loro elevato potenziale innovativo, da un elevato onere di personale o tecnico o da trattamenti complessi. Per l'attribuzione alla medicina altamente specializzata devono essere soddisfatti almeno tre dei criteri menzionati, tra i quali deve però sempre figurare quello della rarità.
Per raggiungere lo scopo citato nel capoverso 1 e per adempiere alle disposizioni federali in materia 1), i Cantoni si accordano sulla pianificazione e l'attribuzione comuni della medicina altamente specializzata.
Art. 2
I membri della Conferenza delle direttrici e dei direttori cantonali della Applicazione sanità dei Cantoni firmatari nominano un organo decisionale (organo deci- dell'accordo sionale MAS), al quale compete l'applicazione dell'accordo. Questo organo istituisce un organo tecnico e un segretariato di progetto.
Sezione 2 Organizzazione della pianificazione
intercantonale
Art. 3
L'organo decisionale è composto dai seguenti membri dell'Assemblea Composizione, plenaria della CDS: dai cinque membri dei Cantoni firmatari dotati di un nomina e compiti dell'organo Ospedale universitario, ossia Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud e Gine- decisionale MAS vra; da cinque membri di altri Cantoni firmatari, di cui almeno due membri rappresentano Cantoni firmatari dotati di un importante ospedale centrale che offre prestazioni intercantonali. Inoltre, l'Ufficio federale della sanità pubblica, la Conferenza universitaria svizzera e santésuisse, possono delegare nell'organo decisionale una persona ciascuno con funzione consultiva.
I membri, inclusa la presidenza, vengono nominati dai membri CDS dei Cantoni firmatari per la durata di due anni. È possibile una rielezione. La 1) Art. 39 LAMal 1.7.2009 1 supplenza si conforma alle disposizioni dello Statuto della CDS sulla supplenza in occasione di assemblee plenarie. 1)
L'organo decisionale stabilisce i settori della medicina altamente specializzata che richiedono una concentrazione a livello nazionale e prende le decisioni relative alla pianificazione e all'attribuzione.
A questo scopo allestisce un elenco dei settori della medicina altamente specializzata e dei centri incaricati di fornire le prestazioni definite. L'elenco viene riesaminato periodicamente. Esso è considerato elenco ospedaliero comune dei Cantoni firmatari secondo l'articolo 39 LAMal. Le decisioni di attribuzione sono a termine.
Le decisioni dell'organo decisionale si basano su proposte dell'organo tecnico. L'organo decisionale tiene conto dei criteri secondo l'articolo 4 capoverso 4. Le sue decisioni secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4 richiedono la previa presa di posizione dell'organo tecnico.
L'organo decisionale può conferire incarichi all'organo tecnico.
I membri mirano a prendere decisioni basate sul consenso. Se ciò non è possibile, una decisione richiede l'approvazione di almeno quattro membri provenienti da Cantoni firmatari dotati di un ospedale universitario o di quattro membri di altri Cantoni firmatari.
Art. 4
Composizione, 1 L'organo tecnico MAS è composto da un massimo di 15 esperti indipennomina e compiti dell'organo denti e nella sua composizione si deve tenere conto di diversi candidati tecnico MAS idonei provenienti dall'estero. L'organo decisionale fissa i requisiti che gli esperti devono soddisfare e stabilisce la procedura di selezione. I membri dichiarano i propri interessi in un apposito registro.
Gli esperti e la presidenza vengono nominati ad personam dall'organo decisionale MAS per una durata di due anni. È possibile una rielezione. All'organo tecnico MAS spettano i compiti seguenti: 1. seguire nuove evoluzioni; 2. presentare e valutare proposte di ammissione e di stralcio dal settore MAS; 3. stabilire i presupposti da soddisfare per l'offerta di un servizio o di un settore di servizi per quanto concerne il numero di casi, le risorse di personale e infrastrutturali, nonché i requisiti posti alle discipline di sostegno; 4. preparare le decisioni dell'organo decisionale, tra cui rientrano in particolare i lavori preliminari dell'attribuzione secondo i presupposti sopra descritti, nonché l'esame delle proposte di soluzione; 5. presentare all'organo decisionale le relative proposte e motivarle dal punto di vista tecnico e scientifico;
1) Art. 5 dello Statuto della Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità
1.7.2009 Accordo intercantonale sulla medicina altamente specializzata (AIMAS) 506.810 6. presentare annualmente rapporto all'organo decisionale riguardo allo stato dei suoi lavori.
Nell'adempiere i compiti citati al capoverso 3, l'organo tecnico MAS tiene conto dei seguenti criteri: 1. Per l'ammissione nell'elenco dei settori MAS:
efficacia;
utilità;
durata di vita tecnologico-economica;
costi della prestazione.
2. Per la decisione di attribuzione:
qualità;
disponibilità di personale altamente qualificato e formazione di team;
disponibilità delle discipline di sostegno;
economicità;
potenziale di sviluppo.
3. Per la decisione sull'ammissione nell'elenco dei settori MAS e per l'attribuzione:
rilevanza del rapporto con ricerca e formazione;
competitività internazionale.
Gli esperti mirano a prendere decisioni basate sul consenso. Se ciò non è possibile, le decisioni vengono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; devono però essere presenti almeno due terzi dei membri. L'organo decisionale emana le norme sulla ricusa.
Art. 5
Il segretariato di progetto MAS viene istituito dall'organo decisionale. Nomina e compiti del segretariato di
Esso sostiene dal punto di vista organizzativo e tecnico i lavori in rela- progetto MAS zione alla pianificazione della medicina altamente specializzata dell'organo decisionale e dell'organo di controllo e li coordina.
Art. 6
L'organo decisionale e l'organo tecnico si dotano di un regolamento Metodo di lavoro distinto che stabilisce i dettagli sull'organizzazione, il metodo di lavoro e la presa delle decisioni. Il regolamento dell'organo tecnico richiede l'approvazione dell'organo decisionale.
Sezione 3 Pianificazione
Art. 7
Per la realizzazione di sinergie occorre badare a che le prestazioni alta- Principi mente specializzate vengano concentrate in pochi centri universitari o multidisciplinari.
1.7.2009 3 La pianificazione secondo il presente accordo va coordinata con la pianificazione nel settore della ricerca. Vanno creati e coordinati incentivi alla ricerca.
Al momento della pianificazione occorre considerare le interdipendenze tra diversi settori medico-sanitari altamente specializzati.
La pianificazione comprende le prestazioni cofinanziate dalle assicurazioni sociali svizzere.
Nella pianificazione occorre tener conto dell'accessibilità per le urgenze.
La pianificazione tiene conto delle prestazioni fornite per l'estero dal settore sanitario svizzero.
Nella pianificazione possono essere sfruttate le possibilità di cooperazione con i paesi confinanti.
La pianificazione può avvenire a tappe.
Art. 8
Esigenze Nell'attribuire le capacità vanno osservate le seguenti direttive: particolari per la pianificazione a) Tutte le capacità disponibili in Svizzera vanno calcolate in modo che delle capacità non sia possibile superare il numero di trattamenti prevedibili in base a un apprezzamento critico completo.
Il numero di trattamenti ottenuto per singola istituzione e per ogni periodo temporale non può situarsi al di sotto della massa critica per quanto riguarda la sicurezza medica e l'economicità.
Occorre tener conto delle possibilità di collaborazione con centri esteri.
Art. 9
Effetti sugli 1 Per il settore della medicina altamente specializzata, i Cantoni firmatari elenchi ospedalieri delegano all'organo decisionale MAS la loro competenza secondo l'articantonali colo 39 capoverso 1 lettera e LAMal per l'emanazione dell'elenco ospedaliero.
A partire dal momento in cui, secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4, un settore della medicina altamente specializzata è stato definito e attribuito da parte dell'organo decisionale MAS ai centri incaricati di fornire la prestazione in questione, ammissioni differenti negli elenchi ospedalieri dei Cantoni sono considerate abrogate nella relativa misura.
Sezione 4 Finanze
Art. 10
Ripartizione dei I costi dell'attività degli organi indicati nella sezione 2, nonché del costi segretariato, sono sostenuti dai Cantoni aderenti all'accordo, proporzionalmente al numero dei loro abitanti.
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Sezione 5 Risoluzione delle controversie
Art. 11
I Cantoni contraenti s'impegnano, nella misura del possibile, a risolvere Procedura di risoluzione delle bonariamente le divergenze d'opinione e le controversie. controversie Per il resto fanno stato le disposizioni della Convenzione quadro intercantonale (CQI) 1) sulla risoluzione delle controversie.
Sezione 6 Rimedi giuridici e disposizioni finali
Art. 12
Contro decisioni concernenti la determinazione dell'elenco ospedaliero Ricorso e diritto comune secondo l'articolo 3 capoversi 3 e 4 è data facoltà di ricorso al Tri- procedurale bunale amministrativo federale secondo l'articolo 53 LAMal.
A queste decisioni si applicano per analogia le prescrizioni federali sulla procedura amministrativa 2) .
Art. 13
L'adesione all'accordo ha effetto con la notifica alla CDS. Adesione e dimissioni
Ogni Cantone firmatario ha la facoltà di dimissionare mediante dichiarazione alla CDS. La dimissione ha effetto alla fine dell'anno successivo a quello della relativa dichiarazione.
La dichiarazione di dimissione può essere presentata al più presto per la fine del 5° anno a partire dall'entrata in vigore dell'accordo e cinque anni dopo l'avvenuta adesione.
Art. 14
La presidenza dell'organo decisionale presenta annualmente rapporto ai Rapporto Cantoni firmatari sullo stato dell'applicazione del presente accordo.
Art. 15
La CDS pone in vigore l'accordo 3) quando vi hanno aderito 17 Cantoni, Entrata in vigore inclusi tutti i Cantoni dotati di un ospedale universitario (Zurigo, Berna, Basilea Citta, Vaud, Ginevra). Per i Cantoni che vi aderiscono più tardi, l'accordo entra in vigore con la notifica secondo l'articolo 13 capoverso 1.
1) Convenzione quadro per la collaborazione intercantonale con compensazione degli oneri del 24.06.2005, sezione IV 2) Legge federale sulla procedura amministrativa (PA) del 20 dicembre 1968, RS 172.021 3) Posto in vigore dal Comitato direttivo della CDS il 22 gennaio 2009 con effetto al 1° gennaio 2009 1.7.2009 5
Art. 16
Durata di validità 1 L'accordo ha durata di validità illimitata. e decadenza 2 Esso decade quando il numero di membri scende al di sotto della soglia di 17 oppure quando dimissiona un Cantone dotato di ospedale universitario (Zurigo, Berna, Basilea Città, Vaud o Ginevra).
Art. 17
Modifica della Se i Cantoni firmatari constatano la necessità di adeguare l'accordo, convenzione avviano le relative negoziazioni. La CDS avvia l'adeguamento dell'accordo su richiesta di tre Cantoni firmatari. L'adeguamento entra in vigore con l'adesione di tutti i Cantoni firmatari.
Berna, 14 marzo 2008 CONFERENZA SVIZZERA DELLE DIRETTRICI E DEI DIRETTORI CANTONALI DELLA SANITÀ Il Presidente Il Segretario centrale Pierre-Yves Maillard Franz Wyss Consigliere di Stato
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