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Ordinanza sulle sepolture

del 27.10.1998 (stato 01.01.2016)

emanata dal Governo il 27 ottobre 1998

ai sensi dell'art. 5 della legge sull'igiene pubblica del Cantone dei Grigioni del 2 dicembre 1984

1. Sepolture

Art. 1 Chiusura della cassa

È permesso chiudere la cassa solo dopo che un medico esercitante in Svizzera abbia constatato il decesso.

Art. 2 Termini di attesa

Le inumazioni e le cremazioni possono farsi non prima di 48 ore dal decesso. Il raffreddamento della salma va garantito fino al momento della sepoltura.

Il certificato di morte vale come permesso di seppellimento. Sono riservati i casi di seppellimento urgente per motivi di polizia sanitaria.

Art. 3 Sepoltura

Il tipo di sepoltura deve garantire una sufficiente aerazione della salma.

Art. 4 Conservazione delle tombe

Le salme devono essere lasciate almeno 20 anni nella tomba.

Qualora a causa del terreno inadatto la decomposizione delle salme duri più a lungo, la sovrastanza comunale prorogherà il termine fino ad almeno 25 anni.

2. Esumazione

Art. 5 Esumazione

È vietata l'esumazione prima che sia trascorso il termine di conservazione della tomba.

L'Ufficio competente può permettere eccezioni su richiesta motivata dei familiari o del comune.

Art. 6 Collaborazione del medico delegato

Prima dell'esumazione dev'essere presente il medico delegato, che darà i necessari ordini di polizia sanitaria.

Art. 7 Trasporto di cadaveri esumati

Il trasporto di una salma esumata è possibile solo con il permesso del medico delegato e secondo le sue istruzioni.

3. Carte di passo per cadaveri

Art. 8 Rilascio

Le carte di passo per cadaveri sono rilasciate dai medici delegati e dai loro sostituti.

4. Disposizione finale

Art. 9 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° dicembre 1998 e sostituisce quella del 1° aprile 1977. Al contempo viene pure abrogato il decreto governativo del 13 febbraio 1984 concernente l'ufficio competente e tasse per il rilascio di carte di passo per cadaveri.

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