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Legge sui giorni di riposo pubblici

del 22.09.1985 (stato 01.01.2016)

accettata dal Popolo il 22 settembre 19851

Art. 1 Campo di validità

La presente legge stabilisce i giorni di riposo pubblici e regola la protezione della quiete pubblica in questi giorni.

Restano riservate norme divergenti e complementari nella legislazione federale e cantonale.

Art. 2 Giorni di riposo pubblici, feste grandi

Sono considerati giorni di riposo pubblici:

  1. le domeniche;

  2. le feste di Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.

Sono considerate feste grandi il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, la Festa federale di preghiera e il Giorno di Natale.

Art. 3 Giorni di riposo locali

Le competenti autorità comunali sono autorizzate a designare per il loro territorio comunale altre feste confessionali quali giorni di riposo locali.

Art. 4 Tutela della quiete pubblica

Nei giorni di riposo pubblici sono vietate tutte le attività che disturbano la quiete e la dignità proprie di questi giorni oppure il culto divino o che offendono i sentimenti religiosi altrui.

Nei giorni di riposo pubblici sono consentiti segnatamente:

  1. i lavori necessari in imprese che dipendono da un esercizio ininterrotto;

  2. i lavori agricoli dipendenti dalle condizioni atmosferiche, per quanto vi sia pericolo di deprezzamento o di rovina del raccolto;

  3. i servizi e i lavori necessari al mantenimento dell'offerta turistica;

  4. i soccorsi.

I capoversi 1 e 2 valgono per analogia anche per giorni di riposo locali conformemente all'articolo 3.

Art. 5 Manifestazioni
1. nei giorni di riposo pubblici, fatta eccezione per le feste grandi

Le manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento sono autorizzate se non sono contrarie allo scopo della presente legge.

Art. 6 2. nelle feste grandi

I comuni autorizzano manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento nelle feste grandi, se non sono contrarie al senso della festa grande.

Art. 7 Orari di apertura dei negozi

Resta riservata ai comuni la regolamentazione a norma di legge degli orari di apertura dei negozi.

Art. 8 Esecuzione

L'esecuzione della legge è compito dei comuni.

I comuni possono emanare altre norme restrittive su attività e manifestazioni che minacciano di disturbare la quiete sul loro territorio nei giorni di riposo pubblici.

Le competenti autorità comunali puniscono le contravvenzioni mediante multe; in casi lievi esse possono pronunciare un ammonimento.

Art. 9 Entrata in vigore

Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore2 della presente legge.

La nuova legge sostituisce la legge sui giorni di riposo pubblici del 13 ottobre 1918.3

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