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Legge sui giorni di riposo pubblici
del 22.09.1985 (stato 01.01.2016)
accettata dal Popolo il 22 settembre 19851
Art. 1 Campo di validità
La presente legge stabilisce i giorni di riposo pubblici e regola la protezione della quiete pubblica in questi giorni.
Restano riservate norme divergenti e complementari nella legislazione federale e cantonale.
Art. 2 Giorni di riposo pubblici, feste grandi
Sono considerati giorni di riposo pubblici:
le domeniche;
le feste di Capodanno, Venerdì Santo, Lunedì di Pasqua, Ascensione, Lunedì di Pentecoste, Natale e Santo Stefano.
Sono considerate feste grandi il Venerdì Santo, la Domenica di Pasqua, la Domenica di Pentecoste, la Festa federale di preghiera e il Giorno di Natale.
Art. 3 Giorni di riposo locali
Le competenti autorità comunali sono autorizzate a designare per il loro territorio comunale altre feste confessionali quali giorni di riposo locali.
Art. 4 Tutela della quiete pubblica
Nei giorni di riposo pubblici sono vietate tutte le attività che disturbano la quiete e la dignità proprie di questi giorni oppure il culto divino o che offendono i sentimenti religiosi altrui.
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Nei giorni di riposo pubblici sono consentiti segnatamente:
i lavori necessari in imprese che dipendono da un esercizio ininterrotto;
i lavori agricoli dipendenti dalle condizioni atmosferiche, per quanto vi sia pericolo di deprezzamento o di rovina del raccolto;
i servizi e i lavori necessari al mantenimento dell'offerta turistica;
i soccorsi.
I capoversi 1 e 2 valgono per analogia anche per giorni di riposo locali conformemente all'articolo 3.
Art.
5 Manifestazioni
1. nei giorni di riposo pubblici, fatta eccezione per le feste grandi
Le manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento sono autorizzate se non sono contrarie allo scopo della presente legge.
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Art. 6 2. nelle feste grandi
I comuni autorizzano manifestazioni a favore della salute, dello svago, dello sport, della cultura o dell'intrattenimento nelle feste grandi, se non sono contrarie al senso della festa grande.
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Art. 7 Orari di apertura dei negozi
Resta riservata ai comuni la regolamentazione a norma di legge degli orari di apertura dei negozi.
Art. 8 Esecuzione
L'esecuzione della legge è compito dei comuni.
I comuni possono emanare altre norme restrittive su attività e manifestazioni che minacciano di disturbare la quiete sul loro territorio nei giorni di riposo pubblici.
Le competenti autorità comunali puniscono le contravvenzioni mediante multe; in casi lievi esse possono pronunciare un ammonimento.
Art. 9 Entrata in vigore
Il Governo fissa la data dell'entrata in vigore2 della presente legge.
La nuova legge sostituisce la legge sui giorni di riposo pubblici del 13 ottobre 1918.3
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