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Legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni
del 19.10.2005 (stato 01.01.2025)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni1,
visti l'art. 41 della legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio (Legge sul lavoro, LL)2, l'art. 85 cpv. 1 e l'art. 86 della legge federale del 20 marzo 1981 sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF)3,
visto il messaggio del Governo del 5 luglio 20054,
decide:
1. Autorità esecutive, compiti
Art. 1 Dipartimento
Il Dipartimento competente sorveglia l'esecuzione della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni concernente la prevenzione degli infortuni.
Esso dispone la chiusura coattiva di aziende (art. 52 cpv. 2 LL; art. 86 cpv. 2 LAINF)5.
Art. 2 Ufficio, compiti
Il Governo designa il servizio cantonale competente ai sensi della legislazione sul lavoro e della legislazione sull'assicurazione contro gli infortuni, se quest'ultima concerne la prevenzione degli infortuni.
Essa ha in particolare i seguenti compiti:
vietare l'uso di locali e impianti pericolosi, nonché sequestrare sostanze e oggetti (art. 52 cpv. 2 LL6; art. 86 cpv. 2 LAINF7);
eseguire procedure di approvazione dei piani e di permesso d'esercizio;
allestire perizie sui piani;
rilasciare permessi sulla durata del lavoro.
Art. 3 Comuni
L'autorità comunale competente sostiene l'Ufficio nell'esecuzione della presente legge.
Essa esegue i compiti assegnatile dall'Ufficio e notifica a quest'ultimo soprattutto i progetti di costruzione di aziende subordinati alla procedura di approvazione dei piani.
Nella licenza edilizia deve essere inserita la riserva dell'approvazione dei piani.
Art. 4 Altri uffici, Polizia cantonale
Per la collaborazione allo svolgimento di compiti esecutivi l'Ufficio può far capo all'Ufficio della polizia del fuoco, ad altri uffici cantonali, nonché alla Polizia cantonale.
L'Ufficio della polizia del fuoco mette al corrente l'Ufficio in modo particolare su progetti di costruzione per i quali entra in linea di conto una perizia sui piani e mette a sua disposizione i relativi piani.
2. Approvazione dei piani, perizia sui piani
Art. 5 Approvazione dei piani e permesso d'esercizio
La procedura per l'approvazione dei piani e per il permesso d'esercizio secondo l'articolo 7 LL deve essere eseguita anche per le aziende per le quali si prevede in un prossimo futuro l'assoggettamento come aziende industriali ai sensi dell'articolo 5 LL.
Art. 6 Perizia sui piani
Laddove appare opportuna una consulenza in materia di salvaguardia della salute secondo la legislazione sul lavoro oppure ai sensi della prevenzione degli infortuni secondo la LAINF8, per progetti di costruzione e per attrezzature di aziende non industriali, può essere chiesta all'Ufficio una perizia sui piani.
L'Ufficio può chiedere all'autorità comunale competente di assumere come condizioni nella licenza edilizia speciali misure, che si impongono conformemente all'articolo 6 LL9 e all'articolo 82 LAINF.
3. Riposo
Art. 7 Giorni festivi
Sono parificati alle domeniche ai sensi dell'articolo 20 lettera a LL10: Capodanno, Venerdì Santo, lunedì di Pasqua, Ascensione, lunedì di Pentecoste, Natale, Santo Stefano.11
4. Tasse
Art. 8 Tasse
Il Governo emana una tariffa.12
5. Rimedi giuridici e procedura penale
Art.
9 Procedura dei rimedi giuridici
1. secondo la legge sul lavoro
Contro le decisioni dell'Ufficio può essere presentato ricorso amministrativo al Dipartimento entro 30 giorni dalla comunicazione.
Le decisioni del Dipartimento possono essere impugnate con ricorso al Tribunale d'appello entro 30 giorni dalla comunicazione.
Art. 10 2. secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni
Contro le decisioni dell'Ufficio o del Dipartimento può essere sollevata entro 30 giorni opposizione presso l'organo che le ha notificate (art. 1 LAINF13 in combinazione con l'art. 52 della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, LPGA14).
L'ulteriore procedura dei rimedi giuridici si conforma all'articolo 105 lettera a e all'articolo 109 LAINF.
Art. 11 Azione penale
Le contravvenzioni secondo l'articolo 60 in combinazione con l'articolo 61 capoverso 2 LL, l'articolo 113 LAINF e l'articolo 12 LLD sono giudicate dal Dipartimento. La procedura si conforma alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.
6. Disposizione finale
Art. 12 Entrata in vigore
La presente legge entra in vigore il 1° febbraio 2006, dopo la scadenza del termine di referendum.
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