530.200
Disposizioni di attuazione della legge sul lavoro a domicilio
del 27.10.1998 (stato 01.01.2011)
emanate dal Governo il 27 ottobre 1998
in base all'art. 15 cpv. 1 della legge federale del 20 marzo 19811 sul lavoro a domicilio (LLD)
Art. 1 Autorità esecutiva
L'esecuzione della legge sul lavoro a domicilio spetta nel Cantone all'Ufficio dell'industria, delle arti e mestieri e del lavoro.
Art. 2 Azione penale
Le contravvenzioni vengono giudicate secondo le disposizioni della legge d'applicazione della legge sul lavoro e della prevenzione degli infortuni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni2.
Art. 3 Entrata in vigore abrogazione del diritto finora vigente
Le disposizioni di attuazione entrano in vigore il 1° dicembre 1998.
Con la loro entrata in vigore vengono abrogate le disposizioni di attuazione emanate il 25 aprile 1983 e relative alla legge federale del 20 marzo 1981 sul lavoro a domicilio3 .
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