544.010
Ordinanza d'esecuzione della legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità
del 28.05.1993 (stato 01.01.2015)
emanata dal Gran Consiglio il 28 maggio 19932
in base all'art. 15 cpv. 3 della Costituzione cantonale3 e all'art. 18 della legge d'introduzione4 alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e i superstiti5 e sull'assicurazione invalidità6 (LI alle LAVS/LAI)
2. Disposizioni varie
Art. 9 Ufficio di controllo
Per il controllo delle agenzie e dei datori di lavoro viene creato un ufficio interno di controllo.
Si possono incaricare anche organi esterni del controllo dei datori di lavoro.
Art. 10 Pubblicazioni
Le comunicazioni, le disposizioni e istruzioni dell'Istituto delle assicurazioni sociali e delle agenzie devono essere pubblicate sul Foglio Ufficiale Cantonale e in altro modo adeguato. Con la loro pubblicazione esse diventano vincolanti per ognuno.
Art. 11 Condono dei contributi
Le domande di condono dei contributi devono essere presentate all'agenzia del luogo di domicilio. Il comune deve trasmettere immediatamente alla Cassa di compensazione la domanda unitamente alla sua presa di posizione.
Art. 11a Utilizzo del numero d'assicurato
Per adempiere ai compiti imposti loro dalla legge, i servizi dell'Amministrazione cantonale e l'Assicurazione fabbricati dei Grigioni sono autorizzati alla tenuta sistematica del numero d'assicurato.
3. Disposizioni finali
Art. 12 Modifiche di atti legislativi8
Art. 13 Abrogazione di atti legislativi
Con l'entrata in vigore della presente ordinanza vengono abrogate tutte le disposizioni in contraddizione con essa, segnatamente
l'ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti del 26 novembre 19479
ordinanza di attuazione della legge federale sull'assicurazione per l'invalidità del 21 novembre 195910
Art. 14 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore11 unitamente alla legge d'introduzione alle leggi federali sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e sull'assicurazione per l'invalidità.
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