Fonte

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Regolamento della Cassa di disoccupazione

del 27.11.2007 (stato 01.01.2010)

emanato dal Governo il 27 novembre 2007

visto l'art. 2 della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione1

Art. 1 Nome

Il Cantone gestisce una cassa di disoccupazione pubblica ai sensi della LADI2, con il nome di Cassa di disoccupazione dei Grigioni (CD).

La CD è una sezione dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML).

Art. 2 Gestione della Cassa

Della gestione della Cassa sono responsabili il gerente della Cassa e il personale necessario per una corretta gestione della stessa. Sono autorizzati a firmare il gerente della Cassa e altri responsabili designati dal Dipartimento.

In tutte le questioni riguardanti la Cassa il titolare è rappresentato in modo vincolante verso l'esterno dai responsabili della gestione della Cassa.

Art. 3 Ufficio di pagamento

La CD gestisce un ufficio di pagamento a Coira.

Tutte le indennità vengono versate direttamente dalla Cassa conformemente all'articolo 104 dell'ordinanza del Consiglio federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza3.

Art. 4 Bonus

Il Governo decide in merito all'utilizzo di un eventuale bonus conformemente alla convenzione tra la Confederazione svizzera e il Cantone dei Grigioni del 4 luglio / 15 agosto 2003.

Art. 5 Entrata in vigore

Il presente regolamento sostituisce quello del 1° gennaio 19844 ed entra in vigore5 dopo l'approvazione da parte della Confederazione6 insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione7.

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