545.280
Regolamento della Cassa di disoccupazione
del 27.11.2007 (stato 01.01.2010)
emanato dal Governo il 27 novembre 2007
visto l'art. 2 della legge d'applicazione sul collocamento e sull'assicurazione contro la disoccupazione1
Art. 1 Nome
Il Cantone gestisce una cassa di disoccupazione pubblica ai sensi della LADI2, con il nome di Cassa di disoccupazione dei Grigioni (CD).
La CD è una sezione dell'Ufficio per l'industria, arti e mestieri e lavoro (UCIAML).
Art. 2 Gestione della Cassa
Della gestione della Cassa sono responsabili il gerente della Cassa e il personale necessario per una corretta gestione della stessa. Sono autorizzati a firmare il gerente della Cassa e altri responsabili designati dal Dipartimento.
In tutte le questioni riguardanti la Cassa il titolare è rappresentato in modo vincolante verso l'esterno dai responsabili della gestione della Cassa.
Art. 3 Ufficio di pagamento
La CD gestisce un ufficio di pagamento a Coira.
Tutte le indennità vengono versate direttamente dalla Cassa conformemente all'articolo 104 dell'ordinanza del Consiglio federale su l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza3.
Art. 4 Bonus
Il Governo decide in merito all'utilizzo di un eventuale bonus conformemente alla convenzione tra la Confederazione svizzera e il Cantone dei Grigioni del 4 luglio / 15 agosto 2003.
Art. 5 Entrata in vigore
Il presente regolamento sostituisce quello del 1° gennaio 19844 ed entra in vigore5 dopo l'approvazione da parte della Confederazione6 insieme alla legge d'applicazione sul collocamento e l'assicurazione contro la disoccupazione7.
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