613.160
Convenzione intercantonale sulla collaborazione di polizia
613.160
Convenzione intercantonale sulla collaborazione di polizia
approvata dal Consiglio Federale il 9 febbraio 1977
Art. 1
La convenzione ha per scopo di regolare la collaborazione fra i Cantoni Scopo aderenti e il loro aiuto reciproco: 1)
per controlli in comune di polizia stradale e giudiziaria;
in caso di avvenimenti straordinari, catastrofi, atti terroristici, presa di ostaggi, crimini e simili.
Art. 2
L'aiuto viene chiesto dal Governo del Cantone interessato o dall'autorità Aiuto che esso ha designato a tale scopo. L'istanza è decisa dall'autorità competente del Cantone richiesto.
Il Cantone richiesto è tenuto a prestar aiuto solo se non ha da assolvere propri compiti impellenti.
Quando risulti necessario estendere un'azione di polizia al territorio di un Cantone vicino e aderente alla convenzione, va chiesto prima il consenso dell'autorità competente di tale Cantone. In casi urgenti basta l'autorizzazione provvisoria del comando di polizia.
Art. 3
I Cantoni aderenti effettuano di comune accordo i controlli in comune. Controlli in comune
Art. 4
Le forze di polizia del Cantone interessato e quelle degli altri Cantoni Direzione delle sono dirette dal comando di polizia del Cantone interessato. Se l'azione si operazioni estende al territorio di più Cantoni aderenti alla convenzione, i comandanti di polizia partecipanti designano il dirigente le operazioni.
Art. 5
Nell'ambito dell'azione ordinata le forze di polizia degli altri Cantoni Stato giuridico hanno le stesse competenze e gli stessi obblighi che la polizia cantonale. delle forze di polizia degli altri Nelle loro operazioni ufficiali esse devono applicare le norme valide nel Cantoni Cantone interessato.
1) Hanno finora aderito alla convenzione i Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, Glarona, San Gallo, Sciaffusa, Turgovia e Grigioni
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Per le questioni disciplinari esse dipendono dal loro Cantone.
Art. 6
Responsabilità 1 Il Cantone interessato risponde, indipendentemente dalla colpa, dei danni causati in servizio illecitamente dalle forze di polizia degli altri Cantoni. Il danneggiato non ha una pretesa d'indennizzo nei confronti del funzionario di polizia.
In caso di danneggiamento intenzionale o commesso con grave negligenza il Cantone interessato può esercitare un diritto di regresso sull'altro Cantone e questo sul suo funzionario secondo la propria legislazione.
In caso di danneggiamento causato legalmente il Cantone interessato risponde secondo i criteri dell'espropriazione materiale.
Si applicano i criteri del codice delle obbligazioni per l'esclusione di una responsabilità in caso di colpa propria del danneggiato, la valutazione del danno e il calcolo del risarcimento o per una riparazione.
Art. 7
Infortuni 1 Il Cantone interessato versa indennizzi ai membri dei corpi di polizia degli altri Cantoni per le conseguenze di infortuni avvenuti durante il servizio nel Cantone interessato, salvo che il danno sia coperto da un'assicurazione.
Se il Cantone richiesto deve versare lo stipendio per più di 14 giorni d'impedimento al lavoro a un suo funzionario di polizia infortunato in servizio del Cantone interessato, quest'ultimo ha da risarcire tale spesa.
Art. 8
Questioni 1 Non si calcolano spese per i controlli fatti in comune e per gli aiuti finanziarie prestati nell'interesse di tutti i Cantoni aderenti in casi singoli.
Negli altri casi il Cantone interessato deve risarcire al Cantone richiesto le sue spese per il personale, i veicoli e il materiale secondo le aliquote fissate di comune accordo dai direttori di polizia.
Art. 9
Vigilanza La vigilanza, le decisioni di principio sulla collaborazione e l'aiuto e così pure la composizione di conflitti risultati dall'esecuzione della convenzione sono compiti dei direttori di polizia dei Cantoni aderenti.
Art. 10
Durata della 1 La convenzione ha durata illimitata. convenzione, ritiro
Un Cantone può recedere dalla convenzione alla fine di ogni anno con un preavviso di un anno. Gli altri Cantoni decidono allora sulla continuazione della convenzione.
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