640.110
Ordinanza relativa alla legge sulla protezione civile
del 01.12.2015 (stato 01.01.2026)
emanata dal Governo il 1° dicembre 2015
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1 e l'art. 18 della legge sulla protezione civile2
1. Disposizioni generali
Art. 1 Governo
Il Governo esercita la vigilanza sulla protezione civile.
Esso presenta domande di aiuto alla Confederazione, ad altri Cantoni o a Stati confinanti, se i militi della protezione civile del Cantone non sono in grado di adempiere i compiti spettanti alla protezione civile.
Esso decide in merito a domande della Confederazione, di altri Cantoni e di Stati confinanti relative alla concessione di sostegno nel settore della protezione civile.
Art. 2 Dipartimento
Il dipartimento competente è il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità.
Art. 3 Ufficio
Il servizio competente è l'Ufficio del militare e della protezione civile (Ufficio).
Esso esegue gli atti normativi in materia di protezione civile e prende le misure e le decisioni necessarie, se tali compiti non sono espressamente assegnati al Governo, al Dipartimento, ad altri servizi o ai comuni.
2. Servizio di protezione civile
Art. 4 Organizzazione
Il Dipartimento stabilisce l'organizzazione del servizio di protezione civile.
Art. 5 Tenuta dei controlli
Ai fini della tenuta dei controlli i comuni comunicano all'Ufficio i seguenti dati dei militi della protezione civile:
numero di assicurazione;
cognome, nome, indirizzo, numero postale d'avviamento e domicilio;
data di nascita;
luogo di attinenza;
dati di arrivo o di partenza.
Art. 6 Forma delle chiamate in servizio
Il preavviso di servizio e le chiamate in servizio per i servizi d'istruzione ordinari vengono inviati per posta o per via elettronica.
In caso di situazioni particolari e straordinarie nonché in caso di lavori di ripristino i militi della protezione civile vengono chiamati in servizio telefonicamente, per posta o per via elettronica.
Art. 7 Interventi per la gestione di situazioni particolari e straordinarie
Il Dipartimento decide in merito a interventi di militi della protezione civile per la gestione di situazioni particolari e straordinarie che superano i 150 giorni di servizio.
Art. 8 Prestazioni di lavoro a favore dei comuni durante i corsi di ripetizione
L'Ufficio informa i comuni anticipatamente in merito agli interventi previsti delle organizzazioni della protezione civile.
I comuni interessati devono presentare entro la fine di novembre le domande per interventi a favore del loro comune nell'anno successivo.
Art. 9 Interventi a favore della collettività
Le domande per interventi a favore della collettività devono essere presentate all'Ufficio al più tardi due anni prima dell'inizio dell'intervento. In casi motivati è possibile entrare nel merito di domande presentate anche dopo tale termine.
Gli interventi a favore della collettività che superano i 150 giorni di servizio necessitano dell'approvazione del Dipartimento.
Gli interventi a favore della collettività non possono superare i 1000 giorni di servizio all'anno.
Se in un anno hanno luogo grandi manifestazioni di importanza internazionale, il Dipartimento può aumentare il numero massimo di giorni di servizio nel relativo anno in corrispondenza ai giorni di servizio autorizzati a tale scopo.
3. Costruzioni di protezione
Art. 10 Efficienza operativa
I comuni devono fare in modo che gli impianti di protezione necessari per la formazione, per gli interventi in situazioni particolari e straordinarie e per gli interventi di ripristino dei militi della protezione civile siano operativi nel momento in cui vengono consegnati alle unità di protezione civile.
Art. 11 Edilizia di protezione civile
I comuni comunicano all'Ufficio il nome e l'indirizzo della persona responsabile per l'edilizia di protezione civile.
Art. 12 Licenza edilizia per case d'abitazione
Il comune autorizza domande di costruzione per case d'abitazione solo dopo che l'Ufficio ha deciso in merito all'obbligo di costruire un rifugio. A questo scopo inoltra all'Ufficio i piani necessari per la valutazione di tale obbligo di costruire un rifugio.
Art. 13 Protezione dei beni culturali
L'Ufficio della cultura:
allestisce un dispositivo per la protezione dei beni culturali;
istruisce gli specialisti in protezione dei beni culturali della protezione civile;
vigila sulla protezione dei beni culturali.
4. Contributi sostitutivi
Art. 14 Ammontare
L'ammontare dei contributi sostitutivi da versare per ciascun posto protetto corrisponde all'importo stabilito nell'articolo 75 capoverso 2 dell'ordinanza sulla protezione civile3.
5. Tasse
Art. 15 Aliquote
Le tasse per le prestazioni dell'Ufficio sono disciplinate nell'allegato 2.
Allegati
Allegato 1 : Abrogato Allegato 2: Tasse per le prestazioni dell'Ufficio (art. 15)
2015-040