720.000
Legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni
del 08.06.1986 (stato 01.01.2017)
accettata dal Popolo l'8 giugno 19861
0. Introduzione
Art. 1 I. Oggetto della legge
Il Cantone riscuote secondo le disposizioni della presente legge
un'imposta sul reddito e sulla sostanza dalle persone fisiche nonché un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare ) dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche esonerate dalle imposte;
un'imposta sugli utili e sul capitale dalle persone giuridiche per il Cantone e per i comuni;
un'imposta alla fonte dalle persone fisiche e giuridiche per il Cantone, i comuni e per le Chiese riconosciute dallo Stato con i loro comuni parrocchiali;
un'imposta sulle successioni e sulle donazioni dalle persone fisiche e giuridiche;
…
un'imposta di culto a favore delle Chiese riconosciute dallo Stato.
Il Cantone attua i compiti che gli vengono assegnati dalla legge federale sull'imposta federale diretta2 e dalla legge federale sull'imposta preventiva3.
Art. 1a II. Parificazione dei sessi
Le designazioni di persone, funzioni e professioni contenute nella presente legge e negli atti legislativi accessori si riferiscono ad ambo i sessi, ove dal senso delle disposizioni non risulti altrimenti.
Art. 1b III. Unione domestica registrata
I partner registrati secondo la legge sull'unione domestica registrata4 sono equiparati ai contribuenti sposati.
Art. 2 IV. Applicazione della legge
Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri i contribuenti e le autorità fiscali devono attenersi al principio della buona fede.
Se per la stipulazione di negozi giuridici vengono scelte forme giuridiche in evidente contrasto con la fattispecie economica, le imposte vanno riscosse in base a quest'ultima.
Non si riconoscono strutture giuridiche che servono all'evasione fiscale.
Art. 3 V. Imposta cantonale semplice e tasso fiscale
L'imposta calcolata secondo i tassi fiscali legali sul reddito, sulla sostanza, sull'utile e sul capitale nonché l'imposta alla fonte conformemente all'articolo 99 costituiscono l'imposta cantonale semplice.
Il Gran Consiglio fissa annualmente il tasso fiscale in percentuale dell'imposta cantonale semplice:
per l'imposta sul reddito, sulla sostanza e alla fonte del Cantone;
per l'imposta sugli utili e sul capitale del Cantone;
per l'imposta sugli utili e sul capitale dei comuni; esso ammonta almeno al 90 per cento e al massimo al 110 per cento;
per l'imposta di culto; esso ammonta almeno al 9 per cento e al massimo al 12 per cento;
per le imposte alla fonte dei comuni;
per le imposte alla fonte delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali.
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Per l'imposta sugli utili e sul capitale è determinante il tasso fiscale valido alla fine del periodo fiscale.
Se i tassi fiscali non vengono fissati entro la fine della sessione di dicembre, i tassi fiscali per le imposte alla fonte dell'anno in corso fanno stato anche per l'anno seguente.
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Art. 4 VI. Imposta cantonale semplice e tasso fiscale
Se nel luglio di un anno civile l'indice nazionale dei prezzi al consumo varia del tre per cento o del relativo multiplo rispetto alla situazione di fine dicembre 2005, gli importi fissati in franchi nell'articolo 31 lettera c, nell'articolo 35 capoverso 3, nell'articolo 36 lettere h e l, nell'articolo 38, nell'articolo 39, nell'articolo 40a, nell'articolo 52 capoversi 1 e 3, nell'articolo 63 capoverso 1, nell'articolo 64 capoverso 1, nell'articolo 87, nell'articolo 91 e nell'articolo 114 capoverso 1 per il prossimo anno fiscale, rispettivamente anno civile variano del tre per cento oppure del relativo multiplo. Le deduzioni devono essere arrotondate per eccesso a 100 franchi, gli importi nell'articolo 35 capoverso 3 e nell'articolo 63 capoverso 1 a 1 000 franchi.
Per le persone giuridiche fanno stato gli importi validi alla fine del periodo fiscale.
Art. 5 VII. Agevolazioni fiscali
Nell'interesse dell'economia pubblica grigione il Governo, dopo aver ascoltato i comuni interessati, può concedere agevolazioni fiscali per un periodo al massimo di dieci anni:
a nuove imprese;
a imprese esistenti per una modifica sostanziale dell'attività aziendale.
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…
La decisione del Governo è definitiva.
1. Le imposte delle persone fisiche
1.1. Assoggettamento
Art. 6 I. Assoggettamento illimitato
Le persone fisiche sono imponibili in misura illimitata in forza di appartenenza personale, se hanno il loro domicilio o la loro dimora fiscale nel Cantone.
Una persona ha domicilio fiscale dove dimora con l'intenzione di restarvi durevolmente o dove il diritto federale le assegna un domicilio legale.
Una persona ha dimora fiscale, non tenuto conto di interruzioni temporanee, se:
soggiorna nel Cantone almeno 30 giorni ed esercita in Svizzera un'attività lucrativa,
soggiorna nel Cantone almeno 90 giorni senza esercitare in Svizzera un'attività lucrativa.
Non costituisce domicilio fiscale o dimora fiscale quella persona che soggiorna nel Cantone solo per frequentare un istituto scolastico o a scopo di cura e riposo e ha il proprio domicilio altrove.
Art.
7 II. Assoggettamento limitato
1. Aziende commerciali, stabilimenti d'impresa e fondi
Le persone fisiche senza domicilio o dimora nel Cantone sono imponibili in misura limitata in forza di appartenenza economica se:
sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,
conducono stabilimenti d'impresa nel Cantone,
hanno proprietà, usufrutto o simili diritti su fondi nel Cantone,
commerciano con fondi situati nel Cantone o fungono da intermediari degli stessi.
Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa o di una libera professione.
Art. 8 2. Altri valori imponibili
Le persone fisiche senza domicilio o dimora in Svizzera sono imponibili in forza di appartenenza economica se:
esercitano nel Cantone un'attività personale e ne ricevono indennità,
percepiscono tantième, gettoni di presenza, indennità fisse, vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore o simili compensi per la loro attività quali membri dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche aventi la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
sono beneficiarie o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da titoli di pegno immobiliare posti sugli stessi,
godono di pensioni, rendite o altri compensi versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da un istituto di previdenza avente la sede o uno stabilimento d'impresa nel Cantone,
ricevono prestazioni da istituzioni della previdenza professionale svizzere di diritto privato o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata,
quali lavoratori dipendenti ricevono da un datore di lavoro avente la sua sede o il suo stabilimento d'impresa nel Cantone uno stipendio o altri compensi per lavoro svolto nei trasporti internazionali,
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Se le retribuzioni non spettano alle persone suddette bensì a terzi, questi ultimi sono imponibili per esse.
Art. 8a III. Esenzione dall'assoggettamento
Sono fatti salvi i privilegi fiscali concessi in base all'articolo 2 capoverso 2 legge sullo Stato ospite5.
Art. 9 IV. Calcolo d'imposta
I contribuenti parzialmente assoggettati all'imposta sul reddito e sulla sostanza nel Cantone devono l'imposta sugli elementi imponibili nel Cantone al tasso corrispondente alla totalità dei loro redditi e delle loro sostanze; importi esenti dall'imposta sono loro accordati in misura proporzionale.
Contribuenti senza domicilio o dimora fiscale in Svizzera devono le imposte per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi nel Cantone almeno al tasso corrispondente al reddito conseguito in Svizzera e alla sostanza giacente in Svizzera.
Art.
10 V. Condizioni speciali
1. Coniugi e figli
Il reddito e la sostanza dei coniugi viventi di fatto e di diritto in costanza di matrimonio vengono addizionati senza tener conto del regime dei beni.
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Il reddito e la sostanza del figlio soggetto all'autorità parentale o alla custodia, ad eccezione del reddito proveniente da attività lucrativa e sostitutivo nonché degli utili da sostanza immobiliare, vengono aggiunti al titolare dell'autorità parentale o della custodia fino al termine del periodo fiscale che precede l'entrata nella maggiore età.
In caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta il Governo disciplina l'aggiunta dei fattori fiscali del figlio.
Art. 11 2. Unioni di persone senza personalità giuridica
Il reddito e la sostanza delle comunioni ereditarie, delle società semplici, delle società in nome collettivo e in accomandita e di altre unioni di persone senza personalità giuridica vengono aggiunti proporzionalmente a quelli dei partecipanti.
Se le partecipazioni sono incerte o non comprovabili, il reddito e la sostanza vengono imposti come un tutto secondo le regole valide per le persone fisiche.6
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Le società commerciali estere e altre unioni di persone straniere senza personalità giuridica, che sono imponibili in forza della loro appartenenza economica, versano le imposte secondo le disposizioni valide per le persone giuridiche.
Art. 12 3. Successione nell'obbligo fiscale
Se il contribuente muore, i suoi eredi gli succedono nei diritti e negli obblighi.
Gli eredi rispondono solidalmente delle imposte dovute dal testatore fino all'ammontare della loro sostanza acquisita compresi gli anticipi sull'eredità.
Il coniuge superstite risponde con la sua parte dell'eredità e con la parte dell'aumento o dei beni comuni che eccede ciò che egli ottiene in base al diritto dei beni matrimoniali.
Art. 13 4. Responsabilità e corresponsabilità fiscale
Per i periodi fiscali in cui vengono tassati in comune, i coniugi rispondono solidalmente per l'imposta complessiva. Ogni coniuge risponde tuttavia solo per la sua quota dell'imposta complessiva, se l'altro coniuge è insolvente.
I titolari dell'autorità parentale rispondono solidalmente per quella quota dell'imposta complessiva che risulta dal reddito e dalla sostanza del figlio.
Rispondono solidalmente con il contribuente:
i figli soggetti all'autorità parentale fino all'ammontare della quota dell'imposta complessiva che li concerne,
i soci abitanti in Svizzera di una società semplice, di una società in nome collettivo o di una società in accomandita delle imposte dei soci o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'ammontare delle loro quote sociali,
i partecipanti abitanti in Svizzera di altre unioni di persone senza personalità giuridica delle imposte dei partecipanti o degli usufruttuari non abitanti in Svizzera, fino all'importo delle loro quote sociali,
le persone incaricate dello scioglimento di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa nel Cantone, dell'alienazione o della realizzazione di fondi situati nel Cantone e di crediti garantiti da tali fondi del ricavo netto,
l'amministratore della successione nominato d'ufficio o designato dagli eredi e l'esecutore testamentario fino all'ammontare dell'eredità netta,
giusta l'articolo 176 il terzo partecipante per il ricupero d'imposta fino a concorrenza dell'imposta sottratta,
i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.
Art.
14 5. Imposizione secondo il dispendio
a) Presupposti
Le persone fisiche hanno il diritto di pagare, invece dell'imposta sul reddito e sulla sostanza, un'imposta calcolata sul dispendio se:
non hanno la cittadinanza svizzera; e
per la prima volta o dopo un'interruzione di almeno dieci anni sono assoggettate illimitatamente alle imposte (art. 6); e
non esercitano un'attività lucrativa in Svizzera.
I coniugi tassati congiuntamente devono entrambi soddisfare le condizioni di cui al capoverso 1.
Art. 15 b) Computo
L'imposta secondo il dispendio viene riscossa sulla base delle spese annuali corrispondenti alle spese per il tenore di vita del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, e in più sulla sostanza che corrisponde alle spese capitalizzate per il tenore di vita o ai ricavi. Le spese per il tenore di vita corrispondono almeno all'importo più elevato tra quelli seguenti:
un importo minimo fissato dal Governo;
per i contribuenti che hanno un'economia domestica propria: un importo corrispondente al settuplo della pigione annua o del valore locativo secondo l'articolo 22 capoverso 1 lettera b;
per gli altri contribuenti: un importo corrispondente al triplo del prezzo di pensione annua per il vitto e l'alloggio al luogo di dimora ai sensi dell'articolo 6.
L'imposta è calcolata secondo la tariffa fiscale ordinaria dell'imposta sul reddito e sulla sostanza.
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L'imposta secondo il dispendio deve essere complessivamente almeno equivalente alla somma delle imposte sul reddito e sulla sostanza calcolate secondo i tassi fiscali ordinari sull'insieme degli elementi lordi seguenti:
sostanza immobiliare situata in Svizzera e relativi proventi;
beni mobili che si trovano in Svizzera e relativi proventi;
capitale mobiliare collocato in Svizzera, inclusi i crediti garantiti da pegno immobiliare, e relativi proventi;
diritti d'autore, brevetti e diritti analoghi esercitati in Svizzera e relativi proventi;
assegni di quiescenza, rendite e pensioni di fonte svizzera;
proventi per i quali il contribuente pretende uno sgravio totale o parziale da imposte estere in virtù di una convenzione conclusa dalla Svizzera per evitare la doppia imposizione.
In caso di proventi sgravati dalle imposte nello Stato dal quale essi provengono e imponibili in Svizzera, singolarmente o congiuntamente ad altri proventi, all'aliquota applicabile al reddito complessivo, l'imposta non colpisce soltanto i proventi di cui al capoverso 3, ma anche tutti gli elementi del reddito e della sostanza provenienti dall'altro Stato, attribuiti alla Svizzera conformemente alla corrispondente convenzione in materia di doppia imposizione.
1.2. Imposta sul reddito
Art.
16 I. Entrate imponibili
1. In genere
Sono soggette all'imposta sul reddito tutte le entrate ricorrenti e una tantum.
Sono imponibili anche le entrate in natura, soprattutto il vitto e l'alloggio gratuiti, e il valore di prodotti e merci della propria azienda consumati in proprio; esse vengono valutate in base al loro valore di mercato.
Il reddito viene stimato per lo meno secondo il dispendio delle persone che ne vivono. Al contribuente resta riservata la prova che il dispendio è stato finanziato da entrate esenti da imposta o da sostanza.
Art.
17 2. Da attività lucrativa dipendente
a) Principio
Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti da un rapporto di lavoro comprese le entrate accessorie quali le indennità per prestazioni speciali, le provvigioni, i supplementi, i regali per anzianità di servizio e ricorrenze, le gratifiche, le mance, i tantième, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e altri vantaggi valutabili in denaro.
Quale che sia il loro ammontare, le spese di formazione e perfezionamento professionali sostenute dal datore di lavoro, comprese le spese di riqualificazione, non costituiscono vantaggi valutabili in denaro ai sensi del capoverso 1.
Art. 17a b) Partecipazioni di collaboratore
Sono considerate partecipazioni vere e proprie di collaboratore:
le azioni, i buoni di godimento, i certificati di partecipazione, le quote di società cooperative o partecipazioni di altro genere che il datore di lavoro, la sua società madre o un'altra società del gruppo distribuisce ai collaboratori;
le opzioni per l'acquisto di partecipazioni di cui alla lettera a.
Sono considerate partecipazioni improprie dei collaboratori le aspettative di meri indennizzi in contanti.
Art. 17b c) Proventi di partecipazioni vere e proprie di collaboratore
I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni vere e proprie di collaboratore, ad eccezione di quelli risultanti da opzioni bloccate o non quotate in borsa, sono imponibili al momento dell'acquisto come reddito da attività lucrativa dipendente. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale della partecipazione diminuito di un eventuale prezzo d'acquisto.
Per il calcolo della prestazione imponibile relativa alle azioni di collaboratore si tiene conto dei termini di attesa accordando uno sconto del 6 per cento per anno di attesa sul valore venale delle azioni. Lo sconto si applica per dieci anni al massimo.
I vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa sono imponibili al momento dell'esercizio delle opzioni medesime. La prestazione imponibile corrisponde al valore venale dell'azione al momento dell'esercizio, diminuito del prezzo di esercizio.
Art. 17c d) Proventi di partecipazioni improprie di collaboratore
I vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni improprie di collaboratore (art. 17a cpv. 2) sono imponibili al momento in cui si realizzano.
Art. 17d e) Imposizione proporzionale
Se il contribuente non aveva domicilio o dimora fiscale in Svizzera durante l'intero periodo tra l'acquisto e la nascita del diritto d'esercizio delle opzioni di collaboratore bloccate (art. 17b cpv. 3), i vantaggi valutabili in denaro risultanti da tali opzioni sono imponibili proporzionalmente al rapporto tra l'intero periodo e il periodo effettivamente trascorso in Svizzera.
Art.
18 3. Da attività lucrativa indipendente
a) Principio
Sono soggette all'imposta tutte le entrate derivanti dall'esercizio di un'azienda commerciale, industriale, artigianale, agricola e forestale, da una libera professione e da ogni altra attività lucrativa indipendente.
Sono considerate entrate derivanti da attività lucrativa indipendente anche tutti gli utili in capitale7 ottenuti con l'alienazione, la realizzazione o la rivalutazione contabile della sostanza commerciale. Sono parificati all'alienazione il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata e lo spostamento intero o parziale dell'attività lucrativa fuori dalla Svizzera. Vengono considerate sostanze commerciali tutti i valori patrimoniali che servono del tutto o prevalentemente all'attività lucrativa indipendente; lo stesso vale per partecipazioni di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di una società di capitali o società cooperativa per quanto il proprietario le dichiari quale sostanza commerciale al momento dell'acquisto.
…
È considerata attività lucrativa indipendente anche l'alienazione di beni, segnatamente di titoli e immobili, nella misura in cui l'alienazione non avvenga nel quadro della semplice amministrazione della propria sostanza.
Per i contribuenti che tengono una contabilità regolare fa stato per analogia l'articolo 79.
Art. 18a b) Imposizione parziale nella sostanza commerciale
Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione, nonché gli utili conseguiti con l'alienazione di tali diritti di partecipazione sono imponibili in ragione del 50 per cento, dopo deduzione degli oneri imputabili, se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
L'imposizione parziale degli utili conseguiti con l'alienazione è concessa soltanto se i diritti di partecipazione alienati erano, per almeno un anno, di proprietà del contribuente o dell'impresa di persone.
Art. 18b c) Fattispecie che giustificano un differimento
Se un immobile dell'attivo immobilizzato è trasferito dalla sostanza commerciale nella sostanza privata, il contribuente può chiedere che al momento del trasferimento sia imposta la sola differenza fra i costi d'investimento e il valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito. In questo caso, i costi d'investimento sono considerati nuovo valore determinante ai fini dell'imposta sul reddito e l'imposizione delle altre riserve occulte a titolo di reddito da attività indipendente è differita sino al momento dell'alienazione dell'immobile.
L'affitto di un'azienda commerciale è considerato trasferimento nella sostanza privata solo su domanda del contribuente.
Se in caso di divisione ereditaria l'azienda commerciale non è proseguita da tutti gli eredi, su domanda degli eredi che riprendono l'azienda l'imposizione delle riserve occulte è differita sino al momento della loro realizzazione, purché la ripresa avvenga ai valori fino a quel momento determinanti ai fini dell'imposta sul reddito.
Art. 19 d) Agricoltura
Il reddito agricolo deve essere tassato secondo il risultato della contabilità o in base a distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3.
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Gli utili provenienti dall'alienazione, realizzazione e rivalutazione contabile di fondi agricoli e forestali vengono aggiunti alle entrate imponibili solo fino all'ammontare dei costi d'investimento.
Art. 20 e) Ristrutturazioni
Le riserve occulte di un'impresa di persone (ditta individuale, società di persone) non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se l'impresa rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sul reddito vengono ripresi:
in caso di trasferimento di beni a un'altra impresa di persone;
in caso di trasferimento di un esercizio o di un ramo di attività a una persona giuridica;
in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni ai sensi dell'articolo 83 capoverso 1 o di concentrazioni aventi carattere di fusione.
Nell'ambito di una ristrutturazione ai sensi del capoverso 1 lettera b, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., se nei cinque anni seguenti la ristrutturazione diritti di partecipazione o societari sono alienati a un prezzo superiore al valore fiscalmente determinante del capitale proprio trasferito; la persona giuridica può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta o ad una persona giuridica tassata secondo gli articoli 89–89b, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili.
Art.
21 4. Da sostanza mobile
a) In generale
Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza mobile e specialmente:
gli interessi su averi incluso il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico (obbligazioni a interesse globale, obbligazioni a cedola zero), versato al portatore,
i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione e i vantaggi valutabili in denaro derivanti da partecipazioni di ogni genere (comprese le azioni gratuite, gli aumenti gratuiti del valore nominale, ecc.). Un reddito patrimoniale conseguito al momento della resa di diritti di partecipazione giusta l'articolo 4a LIP ) alla società di capitali o società cooperativa è considerato realizzato nell'anno in cui sorge il credito dell'imposta preventiva (art. 12 cpv. 1 e 1bis LIP);
le entrate derivanti da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione di cose mobili o di diritti sfruttabili,
le entrate derivanti da contratti di rendita vitalizia e di vitalizio,
le entrate derivanti da beni immateriali,
i proventi da quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale conformemente alla legge sugli investimenti collettivi ), nella misura in cui la totalità dei proventi dell'investimento collettivo di capitale supera i proventi del possesso fondiario diretto.
Il rimborso degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi forniti dai titolari dei diritti di partecipazione dopo il 31 dicembre 1996 è trattato in modo identico al rimborso del capitale azionario o sociale.
Art. 21a b) Imposizione parziale nella sostanza privata
Al fine di attenuare la doppia imposizione economica in caso di partecipazioni determinanti, i dividendi, le quote di utili, le eccedenze di liquidazione come pure le prestazioni valutabili in denaro provenienti da azioni, quote in società a garanzia limitata o in società cooperative e buoni di partecipazione sono imponibili in ragione del 60 per cento se questi diritti di partecipazione rappresentano almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa.
Art. 21b c) Liquidazione parziale indiretta e trasposizione
È considerato reddito da sostanza anche:
il ricavo della vendita di una partecipazione del 20 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, con trasferimento dal patrimonio privato al patrimonio commerciale di un'altra persona fisica o di una persona giuridica, sempre che nei cinque anni dopo la vendita venga distribuita, con la collaborazione del venditore, sostanza non necessaria all'esercizio aziendale che esisteva già al momento della vendita e che già allora avrebbe potuto essere distribuita secondo il diritto commerciale. Ciò vale per analogia anche quando, nell'arco di cinque anni, più partecipanti vendono in comune una tale partecipazione o vengono vendute partecipazioni per un totale di almeno il 20 per cento. La sostanza distribuita è se del caso tassata presso il venditore in procedura di recupero d'imposta secondo gli articoli 145 e segg.;
il ricavo del trasferimento di una partecipazione del 5 per cento almeno al capitale azionario o sociale di una società di capitali o di una società cooperativa, dal patrimonio privato a quello commerciale di un'impresa di persone o di una persona giuridica in cui, dopo il trasferimento, il venditore o il conferente partecipa in ragione di almeno il 50 per cento al capitale, per quanto il totale della controprestazione ricevuta superi il valore nominale della partecipazione trasferita. Questa regola si applica per analogia anche nel caso in cui diversi partecipanti attuino il trasferimento in comune.
Vi è collaborazione ai sensi del capoverso 1 lettera a quando il venditore sa o è tenuto a sapere che per finanziare il prezzo d'acquisto dalla società vengono prelevati mezzi a fondo perso.
Art. 22 5. Da sostanza immobile
Sono imponibili i proventi derivanti da sostanza immobile e specialmente:
le entrate da locazione, affitto, usufrutto o altra utilizzazione;
il valore locativo di fabbricati o parti di fabbricati che il contribuente riserva per uso proprio in qualità di proprietario o usufruttuario;
le entrate da contratti di diritto di superficie;
le entrate dallo sfruttamento di forze idriche, ghiaia, sabbia e altre componenti del suolo.
Per valore locativo di fabbricati e di parti di fabbricati si intende l'importo che il proprietario o l'usufruttuario conseguirebbe in caso di locazione a terzi.
Per l'immobile abitato stabilmente al proprio domicilio viene calcolato il 70 per cento del valore locativo. Si deve tener conto di un'evidente sottoutilizzazione con una riduzione del valore locativo proprio. Il Governo disciplina i particolari.8
Per i casi di rigore il Governo può prevedere una riduzione del valore locativo proprio dell'abitazione principale.9
Il valore locativo giusta il capoverso 1 lettera b) è imponibile anche quando il fondo è dato in locazione o affitto ad una persona, con la quale s'intrattengono stretti rapporti, ad una pigione considerevolmente divergente dal valore locativo di mercato.
Art. 23 6. Proventi da previdenza
Sono imponibili tutti i proventi dall'assicurazione vecchiaia, superstiti e invalidità, da istituzioni di previdenza professionale e da forme riconosciute di previdenza individuale vincolata, comprese le liquidazioni in capitale e il rimborso dei versamenti, premi e contributi.
Le rendite vitalizie nonché i proventi da vitalizi sono imponibili nella misura del 40 per cento.
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Art. 24 …
Art. 25 …
Art. 26 …
Art. 27 …
Art. 28 …
Art. 29 7. Altre entrate
Sono imponibili quali altre entrate specialmente:
i versamenti in capitale da assicurazioni di persone, dopo deduzione di un eventuale valore di riscatto oppure della somma spettante al beneficiario di un'assicurazione con diritto di riscatto alla scadenza della stessa nonché delle partecipazioni alle eccedenze,
i proventi da assicurazioni di capitali con premio unico suscettibili di riscatto in caso di sopravvivenza o di riscatto, tranne che se queste assicurazioni di capitale servono alla previdenza. Serve alla previdenza il versamento della prestazione assicurativa dopo i 60 anni compiuti dell'assicurato in base ad un rapporto contrattuale che dura da almeno cinque anni, il quale è stato contratto prima del compimento del 66esimo anno di età,
i versamenti in capitale da altre assicurazioni, se la somma assicurata non serve da compenso per un danno patrimoniale subentrato,
le prestazioni da istituzioni della previdenza professionale, da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata e da polizze di libero passaggio nonché da pagamenti dello stesso genere del datore di lavoro,
tutte le altre entrate che sostituiscono quelle provenienti da attività lucrativa comprese le indennità per perdita di guadagno,
le indennità per la cessazione o l'omissione di un'attività e per il non esercizio di un diritto,
le entrate derivanti da concorsi, lotterie e manifestazioni simili a lotterie,
gli alimenti che il coniuge separato o divorziato riceve per se stesso nonché gli alimenti che un genitore riceve per i figli sotto la sua autorità o custodia.
Art. 30 II. Entrate esenti da imposta
Non sono soggetti all'imposta sul reddito:
a) il patrimonio ricevuto per eredità, legato, donazione o per liquidazione dei rapporti patrimoniali tra coniugi,
b) il ricavo da diritti d'opzione, ove i diritti patrimoniali appartengano alla sostanza privata,
c) le entrate da diritti di quote delle corporazioni,
d) i pagamenti di assicurazioni e di casse assistenziali comprovatamente destinati a coprire le spese mediche, ospedaliere o di cura che vengono usati a tale scopo,
e) i versamenti in capitale ricevuti al momento di assumere un nuovo impiego dal datore di lavoro o da un istituto di previdenza per il personale, se il beneficiario entro un anno li usa per riscattare l'adesione a un istituto di previdenza per il personale oppure per l'acquisto di una polizza di libero passaggio,
f) gli aiuti ricevuti da fondi pubblici o privati necessari al sostentamento,
g) le prestazioni per l'adempimento di obblighi legati al diritto di famiglia, eccettuati gli alimenti giusta l'articolo 29 lettera h),
h) il soldo per servizio militare e di protezione civile,
hbis) il soldo dei pompieri di milizia fino all'importo di 5000 franchi all'anno per prestazioni in relazione all'adempimento dei compiti fondamentali del corpo pompieri (esercitazioni, servizi di picchetto, corsi, ispezioni e interventi per salvataggio, lotta contro gli incendi, difesa generale dai danni, lotta contro i sinistri in generale e contro i sinistri provocati da elementi naturali e simili); sono escluse le indennità forfetarie ai quadri, le indennità di funzione, le indennità per i lavori amministrativi e le indennità per servizi prestati volontariamente dal corpo pompieri,
i) i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici che non sono stati dedotti dai genitori o nonni nelle precedenti tassazioni ordinarie,
k) i pagamenti di somme per riparazione morale,
l) le entrate in base alla legislazione federale sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità nonché altre prestazioni complementari dell'ente pubblico,
m) gli utili conseguiti con giochi d'azzardo praticati in case da gioco ai sensi della legge sulle case da gioco.
n) i proventi da lotterie e da manifestazioni analoghe fino a un importo di 1000 franchi.
Art.
31 III. Accertamento del reddito netto
1. In caso di attività lucrativa dipendente
Chi svolge attività lucrativa dipendente può dedurre come spese professionali:
le spese necessarie di trasporto dal luogo di domicilio al luogo di lavoro e viceversa;
le spese in più necessarie per il vitto e l'alloggio lontano dal luogo di domicilio e in caso di turni di lavoro pari all'importo delle forfetarie stabilite dal Governo10;
le altre spese necessarie all'esercizio della professione in misura del dieci per cento delle entrate da attività lucrativa, al minimo 1200 franchi, al massimo comunque 3000 franchi; invece di questa deduzione il contribuente può far valere le effettive spese necessarie comprovandole.
…
Per i gettoni di presenza e simili entrate il Governo fissa un limite d'esenzione d'imposta nonché un importo forfettario a titolo di spese per conseguire gli utili.11
Art.
32 2. In caso di attività lucrativa indipendente
a) In genere
Chi svolge attività lucrativa indipendente può dedurre le spese aziendali o professionali motivate e specialmente:
gli ammortamenti comprovati per diminuzioni di valore della sostanza commerciale;
gli accantonamenti per impegni il cui importo non è ancora definito oppure per altri rischi di perdite imminenti esistenti durante l'esercizio commerciale;
le riserve per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo;12
le perdite di sostanza commerciale subentrate e contabilizzate;
i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)13, a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo;
gli interessi su debiti commerciali nonché gli interessi relativi a partecipazioni giusta l'articolo 18 capoverso 2;
le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale.
Non sono deducibili retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatte a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 33 b) Sostituzione di beni
In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.
È escluso il trasferimento di riserve occulte dalla Svizzera.
Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nello stesso esercizio commerciale, può venir costituito un accantonamento nell'ambito delle riserve occulte, che di regola deve essere impiegato entro due anni14 per l'ammortamento del bene sostituito oppure accreditato al conto profitti e perdite.
Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento patrimoniale o solo attraverso il loro reddito.
Art. 34 c) Deduzione delle perdite
Le eccedenze di perdite dei sette esercizi commerciali precedenti il periodo fiscale possono venir dedotte per quanto non abbiano potuto essere considerate nel calcolo del reddito imponibile degli anni precedenti.
Con le prestazioni di terzi, fatte per pareggiare un bilancio passivo nell'ambito di un risanamento, possono venir compensate anche perdite risalenti a esercizi commerciali precedenti che fino allora non si potevano compensare con il reddito.
Il capoverso 1 si applica anche in caso di trasferimento del domicilio fiscale o del luogo di esercizio all'interno della Svizzera.
Art. 35 3. Per la sostanza privata
Per la sostanza privata possono essere dedotte:
le necessarie spese di amministrazione da parte di terzi e le imposte alla fonte estere che non possono essere né rimborsate né computate;
le spese di manutenzione di fondi, le spese di sistemazione degli immobili appena acquistati, i premi di assicurazione, le spese di amministrazione da parte di terzi e i canoni del diritto di superficie.
Per i fondi sovredificati il contribuente può pretendere una deduzione globale fissata dal Governo in sostituzione di quella delle effettive spese d'amministrazione e di manutenzione.15
La deduzione globale non è consentita per fabbricati in cui hanno sede ditte e uffici, nonché per fondi con un reddito lordo superiore ai 140 000 franchi.
Art. 36 4. Deduzioni generali
Si deducono dalle entrate:
a) gli interessi passivi privati nella misura dell'utile patrimoniale imponibile giusta gli articoli 21, 21a e 22 con l'aggiunta di ulteriori 50 000 franchi,
b) 40 per cento delle rendite vitalizie pagate nonché gli oneri permanenti,
c) gli alimenti dovuti dal coniuge separato o divorziato e gli alimenti versati a un genitore per i figli sotto la sua autorità parentale o custodia, escluse tuttavia le prestazioni versate in virtù di un obbligo di mantenimento o di assistenza fondato sul diritto di famiglia,
d) le quote dovute per legge all'assicurazione vecchiaia e superstiti, all'assicurazione invalidità, all'assicurazione contro la disoccupazione, all'indennità per perdita di guadagno e all'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni,
e) i versamenti, premi e contributi, effettuati a norma di legge, statuto o regolamento per l'acquisizione di diritti da istituzioni della previdenza professionale,
f) i contributi per l'acquisizione di diritti da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata fino all'importo massimo giusta la LPP,
g) le spese per malattia e infortunio del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo e superano il 5 per cento del reddito netto nell'anno di computo,
gbis) le spese per disabilità del contribuente o delle persone disabili ai sensi della legge del 13 dicembre 2002 sui disabili16, al cui sostentamento egli provvede, quando tali spese sono sopportate dal contribuente medesimo,
h) i versamenti, premi e contributi del contribuente e delle persone al cui sostentamento egli provvede per l'assicurazione sulla vita, contro le malattie e, in quanto non compresa sotto la lettera d), contro gli infortuni nonché gli interessi dei capitali a risparmio sino a concorrenza di un ammontare complessivo di
1. 8400 franchi per coniugi non separati legalmente o di fatto,
2. 4200 franchi per gli altri contribuenti,
3. per contribuenti senza contributi giusta le lettere e) ed f) queste deduzioni aumentano di 2200 franchi per coniugi tassati congiuntamente e di 1100 franchi per gli altri contribuenti,
4. le deduzioni aumentano di 900 franchi per ogni figlio minorenne o in fase di formazione professionale,
i) le prestazioni volontarie in contanti e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera che sono esentate dall'assoggettamento fiscale in considerazione degli scopi pubblici o esclusivamente di pubblica utilità che perseguono (art. 78, cpv. 1, lett. a-d e lett. f), fino al 20 per cento del reddito netto,
k) i contributi dell'assicurato, versati giusta la legge e le disposizioni regolamentari e statuarie che su essa si fondano, per l'acquisto di anni di contribuzione a istituzioni riconosciute della previdenza professionale,
l) le spese comprovate, tuttavia al massimo 10 000 franchi, per la custodia da parte di terzi di ogni figlio che non ha ancora compiuto 14 anni e che vive nella stessa economia domestica del contribuente che si occupa del suo mantenimento, nella misura in cui queste spese si trovino in relazione causale diretta con l'attività lucrativa, la formazione o l'incapacità al guadagno del contribuente. La deduzione può essere ripartita tra due contribuenti,
m) le tasse sociali e le assegnazioni fino all'importo complessivo di 10 000 franchi a partiti politici che:
1. sono iscritti nel registro dei partiti secondo l'articolo 76a della legge federale del 17 dicembre 1976 sui diritti politici,
2. sono rappresentati nel Parlamento cantonale o che
3. nelle ultime elezioni del Parlamento cantonale hanno raggiunto almeno il 3 per cento dei suffragi,
n) i costi delle poste giocate per un importo pari al 5 per cento dei singoli proventi da lotterie o da manifestazioni analoghe (art. 29 lett. g in unione con l'art. 30 lett. n); la deduzione massima consentita ammonta a 5000 franchi,
o) le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, fino all'importo massimo di cui all'articolo 33 capoverso 1 lettera j della legge federale sull'imposta federale diretta del 14 dicembre 1990 (LIFD)17, purché il contribuente:
1. abbia conseguito un diploma del livello secondario II, oppure
2. abbia compiuto i 20 anni e non si tratti di costi di formazione sostenuti fino al conseguimento di un primo diploma del livello secondario II.
Art. 37 5. Spese non deducibili
Non sono deducibili le altre spese e specialmente:
le spese di sostentamento del contribuente e della sua famiglia;
le spese connesse con lo stato sociale;
le spese per l'ammortamento di debiti;
le spese di acquisto, creazione o accrescimento del valore di beni patrimoniali;
le imposte sul reddito e sulla sostanza e altre imposte non costituenti spese per conseguire gli utili.
Art. 38 IV. Deduzioni sociali
Si deducono dal reddito netto:
a) …
b) 500 franchi se entrambi i coniugi tassati congiuntamente conseguono un reddito da attività lucrativa;
c) …
d)
1. 6000 franchi per ogni figlio in età prescolare, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale.
2. 9000 franchi per figli minorenni più grandi e per figli in formazione scolastica o professionale, al cui sostentamento il contribuente provvede in misura principale.
3. La deduzione aumenta fino a 18 000 franchi se il figlio soggiorna durante la settimana nel luogo di formazione;
e) …
f) 5000 franchi per ogni persona totalmente o parzialmente incapace di esercitare un'attività lucrativa, al cui sostentamento il contribuente provvede, sempre che l'aiuto uguagli almeno l'importo della deduzione. Questa deduzione non è ammessa per i coniugi e i concubini, nonché per i figli per i quali un genitore o un concubino può richiedere una deduzione per figli;
g) …
h) nel caso di contribuenti tassati separatamente con autorità parentale congiunta o con figli maggiorenni in formazione, ad ogni genitore viene accordata la metà della deduzione per figli se entrambi i genitori contribuiscono al sostentamento. È possibile la trasmissione al concubino.
i) …
k) …
l) …
m) …
n) …
Le deduzioni sociali vengono fissate in base alla situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
Art.
39 V. Calcolo dell'imposta
1. Tassi fiscali
L'imposta sul reddito comporta:
0,0 % per i primi fr. 15 000.–,
2,5 % per ulteriori fr. 1000.–,
4 % per ulteriori fr. 1000.–,
5 % per ulteriori fr. 1000.–,
6 % per ulteriori fr. 1000.–,
6,5 % per ulteriori fr. 1000.–,
7 % per ulteriori fr. 2000.–,
8 % per ulteriori fr. 6000.–,
8,5 % per ulteriori fr. 4000.–,
9 % per ulteriori fr. 4000.–,
9,5 % per ulteriori fr. 4000.–,
10,3 % per ulteriori fr. 20 000.–,
10,6 % per ulteriori fr. 20 000.–,
10,7 % per ulteriori fr. 20 000.–,
11,2 % per ulteriori fr. 100 000.–,
11,3 % per ulteriori fr. 100 000.–,
11,4 % per ulteriori fr. 100 000.–,
11,6 % per ulteriori fr. 300 000.–,
11,0 % per ulteriori fr. 700 000.–.
Per determinare l'aliquota d'imposta dei coniugi tassati congiuntamente il reddito imponibile viene diviso per 1,9.
Lo sgravio secondo il capoverso 2 viene accordato anche ai contribuenti che vivono con figli o persone bisognose di assistenza al cui sostentamento essi provvedono in misura principale.18 Il concubino non è considerato persona bisognosa di assistenza.
…
È determinante la situazione alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
Art. 39a …
Art.
40 3. Tacitamenti in capitale
a) Per prestazioni ricorrenti
Se il reddito comprende tacitamenti in capitale per prestazioni ricorrenti, l'imposta sul reddito è calcolata, tenendo conto delle altre entrate e delle deduzioni autorizzate, al tasso fiscale che sarebbe applicabile se fosse corrisposta una prestazione annua invece della prestazione unica.
Art. 40a b) Prestazioni da previdenza
Le prestazioni in capitale giusta l'articolo 29 capoverso 1 lettera d) nonché le somme versate in seguito a decesso, lesione corporale permanente o pregiudizio durevole della salute sono imposte separatamente all'aliquota che risulterebbe, se al posto della prestazione in capitale venisse corrisposta una prestazione annuale pari a un quindicesimo della prestazione in capitale. Le prestazioni in capitale sono sempre soggette a un'imposta annuale intera. L'imposta annua viene riscossa almeno all'aliquota dell'1,5 per cento per coniugi, che vivono de iure et de facto in costanza di matrimonio, e all'aliquota del 2 per cento per gli altri contribuenti. L'onere massimo comporta il 2,6 per cento per i coniugi e il 4 per cento per gli altri contribuenti.
Le deduzioni sociali e le deduzioni generali non vengono concesse.
Le prestazioni in capitale corrisposte nel medesimo anno vengono addizionate.
Le prestazioni in capitale inferiori a 5600 franchi non vengono tassate.
Art. 40b c) Utili di liquidazione
In caso di cessazione definitiva dell'attività lucrativa indipendente dopo il compimento dei 55 anni o per incapacità di esercitare tale attività in seguito a invalidità, le riserve occulte realizzate nel corso degli ultimi due esercizi sono sommate e imposte congiuntamente, ma separatamente dagli altri redditi. I contributi di riscatto conformemente all'articolo 36 lettera k sono deducibili. Se non vengono effettuati simili riscatti, l'imposta sull'importo delle riserve occulte realizzate per il quale il contribuente giustifica l'ammissibilità di un riscatto secondo l'articolo 36 lettera k è calcolata allo stesso modo delle prestazioni in capitale dalla previdenza conformemente all'articolo 40a. Il rimanente utile da liquidazione viene imposto all'aliquota di un quinto di tale utile, almeno però al 2 per cento.
Il capoverso 1 si applica parimenti al coniuge superstite, agli altri eredi e ai legatari purché non continuino l'impresa esercitata dal defunto; il conteggio fiscale avviene al più tardi cinque anni civili dopo la fine dell'anno in cui è deceduto l'ereditando.
1.3. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare
Art. 41 I. Oggetto dell'imposta
Sono soggetti all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare:
gli utili realizzati con l'alienazione di fondi della sostanza privata,
gli utili realizzati dall'agricoltore con l'alienazione di fondi agricoli e forestali,
gli utili realizzati con l'alienazione di fondi da parte di persone giuridiche ai sensi dell'articolo 78 lettere e)-h); le disposizioni dell'articolo 81 lettera e) come pure dell'articolo 84 vengono applicate per analogia.
I diritti a sé stanti e permanenti non intavolati nel registro fondiario vengono parificati ai fondi.
Art.
42 II. Alienazione
1. Alienazione causante l'imposizione
Ogni alienazione concernente il trasferimento della proprietà di un fondo crea un assoggettamento.
Sono parificati all'alienazione specialmente:
i negozi giuridici che dal profilo economico hanno il medesimo effetto di un'alienazione per quanto attiene al potere di disporre di fondi,
il trasferimento di fondi nella sostanza commerciale,
l'aggravio di un fondo con servitù di diritto privato o restrizioni di diritto pubblico alla proprietà fondiaria, se pregiudicano lo sfruttamento incondizionato o il valore di alienazione del fondo in modo duraturo e importante e per questo viene corrisposto un indennizzo.
Art. 43 2. Alienazione rinviante l'imposizione
L'imposizione è rinviata in caso di:
trapasso di proprietà tramite successione (devoluzione dell'eredità, divisione, legato), anticipo sull'eredità o donazione;19
trapasso di proprietà tra coniugi nel contesto del regime dei beni nonché per indennizzo di contributi straordinari di un coniuge al mantenimento della famiglia (art. 165 CC) e di diritti relativi alla legislazione sul divorzio, per quanto entrambi i coniugi siano d'accordo;
ricomposizione particellare allo scopo di raggruppare terreni, arrotondare poderi agricoli, pianificare quartieri, rettificare confini o ricomporre particelle nella procedura d'espropriazione rispettivamente in caso di minaccia d'espropriazione,
…
Art. 44 III. Rimborso
Su domanda l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare viene rimborsata senza interesse, per quanto:
il ricavato dall'alienazione del primo immobile abitato permanentemente nel proprio domicilio entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo situato in Svizzera e destinato allo stesso uso,
il ricavato dall'alienazione di un fondo agricolo o forestale entro due anni venga impiegato per l'acquisto di un fondo sostitutivo dello stesso genere, gestito in proprio e situato in Svizzera, oppure per migliorare i propri fondi agricoli o forestali gestiti in proprio e situati in Svizzera.
Su domanda motivata il termine di due anni può essere adeguatamente esteso.
Se dopo una dilazione fiscale il bene sostituito acquistato in un altro Cantone viene alienato entro cinque anni senza che avvenga un'altra sostituzione di beni, l'utile differito viene tassato a condizione che sia stato possibile realizzarlo.
Art. 45 IV. Soggetto fiscale
L'alienante è soggetto all'obbligo fiscale.
La moglie e i figli vengono imposti indipendentemente per i loro utili da sostanza immobiliare.
I proprietari in comune versano le imposte in ragione delle loro aliquote con responsabilità solidale; se le aliquote non sono accertabili oppure non comprovabili, gli utili da sostanza immobiliare vengono imposti nel loro insieme.
Art.
46 V. Oggetto fiscale
1. Utile da alienazione
Per utile da alienazione s'intende l'importo del ricavo che supera le spese d'investimento (prezzo d'acquisto e spese).
Per il calcolo delle spese d'investimento fa stato l'ultima alienazione causante l'imposizione.
In caso di alienazione di fondi per i quali è stato concesso un rimborso delle imposte giusta l'articolo 44, l'utile reinvestito deve essere dedotto dalle spese d'investimento.
Art. 47 2. Ricavo da alienazione
Si considerano ricavo tutte le prestazioni dell'acquirente.
…
I risarcimenti di pregiudizi comprovabili subiti nella procedura d'espropriazione o in caso di cessione volontaria di fondi gravati da un diritto d'espropriazione, non sono considerati ricavo, ma vengono imposti secondo l'articolo 29 capoverso 1 lettera e), per quanto sostituiscano delle entrate mancate.
Art.
48 3. Spese d'investimento
a) Prezzo d'acquisto
È considerato prezzo d'acquisto il prezzo documentato della compra più tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Le prestazioni fornite eludendo l'assoggettamento non vengono considerate.
Se il prezzo d'acquisto non è accertabile, invece dello stesso si considera valore sostitutivo il valore imponibile della sostanza al momento dell'ultima alienazione causante l'imposizione.
Se il fondo è stato trasferito dalla sostanza commerciale a quella privata, quale prezzo d'acquisto viene considerato il valore contabile determinante per il fisco al momento del trasferimento più gli utili per i quali si sono pagate le imposte all'atto del trasferimento.
Art. 49 b) Spese
Sono considerate spese:
i costi di urbanizzazione, costruzione, modifiche edilizie e altri miglioramenti permanenti che hanno causato un aumento del valore del fondo,
i contributi dei proprietari fondiari, quali i contributi di comprensorio per la costruzione e la correzione di strade, migliorie fondiarie, arginature di fiumi e torrenti nonché ripari antivalangari,
i costi connessi con l'acquisto e l'alienazione del fondo comprese le usuali provvigioni e tasse di mediazione.
Non si possono far valere le spese che hanno potuto essere dedotte dall'imposta sul reddito né il valore del proprio lavoro che non è stato imposto quale reddito.
Vengono dedotti dalle spese d'investimento le prestazioni di assicurazioni, i sussidi federali, cantonali o comunali nonché le prestazioni di terzi per cui l'alienante non fornisce alcun risarcimento o rimborso.
Art. 50 c) Variazioni del valore monetario
Se dall'ultima alienazione causante l'imposizione l'indice nazionale dei prezzi al consumo è variato di oltre il 10 per cento, le spese d'investimento devono essere adeguate in ragione della metà della variazione.
Il valore monetario viene corretto secondo lo stato dell'indice al 1° gennaio dell'anno d'investimento e dell'anno d'alienazione.
Art. 51 4. Deduzione delle perdite
Si possono dedurre dagli utili imponibili derivanti da alienazione le perdite subentrate durante gli ultimi dieci anni a seguito dell'alienazione di fondi privati situati nel Cantone.
Per il calcolo delle perdite derivanti da alienazione fanno stato per analogia gli articoli da 46 a 50.
Art.
52 VI. Tassazione
1. Aliquote d'imposta
L'imposta sugli utili da sostanza immobiliare comporta:
5 % per i primi fr. 9100.–,
6 % per ulteriori fr. 9100.–,
7 % per ulteriori fr. 9100.–,
8 % per ulteriori fr. 9100.–,
9 % per ulteriori fr. 9100.–,
10 % per ulteriori fr. 9100.–,
11 % per ulteriori fr. 9100.–,
12 % per ulteriori fr. 9100.–,
13 % per ulteriori fr. 9100.–,
14 % per ulteriori fr. 9100.–,
15 % per ulteriori fr. 9100.–,
16 % per ulteriori fr. 9100.–,
17 % per ulteriori fr. 9100.–,
18 % per ulteriori fr. 9100.–,
19 % per ulteriori fr. 9100.–,
20 % per ulteriori fr. 9100.–,
21 % per ulteriori fr. 9100.–,
22 % per ulteriori fr. 9100.–,
23 % per ulteriori fr. 9100.–,
24 % per ulteriori fr. 9100.–,
25 % per ulteriori fr. 9100.–,
e raggiunge l'aliquota massima del 15 per cento con 191 100 franchi.
Se nello stesso anno civile si realizzano diversi utili o se questi risalgono alla stessa operazione, il loro totale è determinante per il tasso fiscale. Per gli utili già calcolati fiscalmente deve essere richiesta in aggiunta l'imposta dovuta in base al totale degli utili.
Un totale degli utili inferiore a 4200 franchi all'anno è esente da imposta.
Art. 53 2. Riduzione e aumento
Se durante più di dieci anni il fondo è stato di proprietà dell'alienante, l'importo fiscale per ogni ulteriore anno intero verrà ridotto dell'1.5 per cento, al massimo tuttavia del 51 per cento.
Se il fondo è rimasto per meno di due anni di proprietà dell'alienante, l'importo verrà aumentato del 2 per cento per ogni mese in meno.
Nel caso di acquisto del fondo in seguito a trapasso di proprietà rinviante l'imposizione si calcolerà la durata della proprietà in base all'ultima alienazione causante l'imposizione. A tale trapasso di proprietà viene parificato il trasferimento di sostanza commerciale nella sostanza privata.
…
1.4. Imposta sulla sostanza
Art. 54 I. Oggetto dell'imposta
È soggetta all'imposta la sostanza netta.
La sostanza gravata da un usufrutto o da un diritto di abitazione viene attribuita all'usufruttuario rispettivamente all'avente diritto di abitazione, se non viene versato un indennizzo periodico.
Le quote di partecipazione a investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sono imponibili in funzione della differenza di valore tra il totale degli attivi dell'investimento collettivo di capitale e il suo possesso fondiario diretto.
Art.
55 II. Attivi
1. In genere
Sono imponibili tutti gli attivi mobili e immobili.
Gli attivi vengono stimati al valore venale, ove non sia stabilito diversamente nelle norme che seguono.
Art.
56 2. Fondi
a) Regola
È considerato valore fiscale dei fondi il loro valore venale, tenuti in debito conto il reddito e la capacità di reddito.
Le case d'abitazione e quelle con negozi e uffici si stimano basandosi sulla media del valore venale e del doppio del valore di reddito degli ultimi tre anni.
…
Edifici di importanza storica e degni di essere protetti quali monumenti storici, la cui conservazione richiede ai proprietari determinati sacrifici, sono tassati principalmente al valore reddituale.
Art. 57 b) Fondi agricoli
I fondi utilizzati per lunghi periodi a scopi agricoli o forestali vengono imposti secondo il loro valore di reddito. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e per l'abitazione facente parte dell'azienda agricola.
Sono esenti da imposta quegli stabili di un'azienda agricola che durevolmente non possono venir usati né a scopo agricolo né altrimenti.
I fondi acquistati a scopo di speculazione o d'investimento di capitali o che servono chiaramente a questi scopi vengono imposti secondo l'articolo 56.
Art. 58 3. Beni mobili e crediti
I beni mobili e i crediti facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.
…
Le suppellettili domestiche e gli oggetti personali di uso corrente sono esenti da imposta.
Art.
59 4. Cartevalori e partecipazioni
a) Principio
Per cartevalori che costituiscono l'oggetto di regolari transazioni, quale valore fiscale fa stato il valore del corso del giorno di riferimento determinante per l'imposta sulla sostanza.
Per titoli, quote di cooperative e altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione il valore venale deve essere accertato in base al loro valore intrinseco.
Cartevalori e diritti di partecipazione che appartengono alla sostanza commerciale del contribuente vengono valutati al valore determinante per l'imposta sul reddito.
I diritti di quote delle corporazioni sono esenti da imposta.
Art. 59a b) Stima delle partecipazioni di collaboratore
Le partecipazioni di collaboratore di cui all'articolo 17b capoverso 1 sono stimate al valore venale. Su richiesta, eventuali termini di attesa vengono adeguatamente considerati.
Alla loro assegnazione, le partecipazioni di collaboratore di cui agli articoli 17b capoverso 3 e 17c devono essere dichiarate senza indicazione del valore imponibile.
Art. 60 5. Beni immateriali
I beni immateriali quali i diritti d'autore, i diritti su brevetti, campioni e modelli, sono imponibili come sostanza se acquistati contro pagamento.
I beni immateriali facenti parte della sostanza commerciale vengono imposti al valore determinante per l'imposta sul reddito.
Art. 61 6. Diritti derivanti da assicurazioni e da istituti di risparmio
Le assicurazioni di capitali e di rendita sono soggette all'imposta sulla sostanza per il loro valore di riscatto.
I depositi in istituti aziendali di previdenza o di risparmio non vengono imposti finché sono vincolati secondo le norme di questi istituti.
Art. 62 III. Passivi
Si tiene conto interamente dei debiti di cui il contribuente risponde da solo, mentre altri debiti, ad esempio debiti solidali e di fideiussione, sono deducibili solo nella misura in cui il contribuente debba onorarli.
L'obbligo di versare una rendita viene considerato alla stregua di debito, basandosi sul suo valore in contanti del momento, a meno che essa non sia stata assegnata a titolo gratuito e in adempimento di obblighi familiari previsti dalla legge.
Art.
63 IV. Calcolo dell'imposta
1. Importi esenti
Nel calcolo dell'imposta si deducono dalla sostanza netta
per coniugi viventi in costanza di matrimonio globalmente: fr. 126 000.–,
per ogni figlio per cui viene chiesta una deduzione per figli: fr. 25 000.–,
per tutti gli altri contribuenti: fr. 63 000.–.
…
Gli importi esenti da imposta vengono stabiliti in base alle condizioni esistenti alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento.
In caso di assoggettamento parziale l'esenzione viene concessa pro rata.
Art. 64 2. Tassi fiscali
L'imposta sulla sostanza comporta:
0,9 ‰ per i primi fr. 70 000.–,
1,1 ‰ per ulteriori fr. 42 000.–,
1,4 ‰ per ulteriori fr. 42 000.–,
1,5 ‰ per ulteriori fr. 56 000.–,
1,6 ‰ per ulteriori fr. 70 000.–,
1,85 ‰ per ulteriori fr. 140 000.–,
2,15 ‰ per ulteriori fr. 202 000.–,
1,7 ‰ per l'intera sostanza imponibile se questa supera fr. 622 000.–.
…
…
1.5. Testatico
Art. 65 …
1.6. Basi temporali
Art. 66 I. Periodo fiscale
Le imposte sul reddito e la sostanza sono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale. Ciò vale anche per l'imposta federale diretta.
Il periodo fiscale corrisponde all'anno civile.
Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, l'imposta è riscossa sui proventi conseguiti durante questa parte. Per i proventi periodici, l'aliquota d'imposta si determina in funzione del reddito calcolato su dodici mesi; i proventi non periodici non sono convertiti per la fissazione dell'aliquota.
Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, le deduzioni sociali e le deduzioni limitate e stabilite in ragione dell'importo per le spese periodiche sono accordate solo in misura proporzionale; per la determinazione dell'aliquota fiscale vengono computate interamente.
Art. 67 II. Determinazione del reddito
Il reddito imponibile è determinato in base ai proventi percepiti durante il periodo fiscale.
Il reddito da attività lucrativa indipendente è determinato in base al risultato dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
I contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente devono procedere alla chiusura dei conti ogni anno civile. È inoltre necessaria una chiusura dei conti se l'assoggettamento si estingue oppure se cessa l'attività lucrativa indipendente. In caso di assunzione dell'attività lucrativa indipendente dopo il 30 giugno non si deve procedere ad alcuna chiusura dei conti.
Art. 68 III. Determinazione della sostanza
La sostanza imponibile è determinata in base al suo stato alla fine del periodo fiscale o dell'assoggettamento. In caso di modifiche della ripartizione intercantonale o internazionale d'imposta resta riservata un'imposizione pro rata.
Per i contribuenti che esercitano un'attività lucrativa indipendente la sostanza commerciale imponibile è determinata in base al capitale proprio esistente alla fine dell'esercizio commerciale chiuso durante il periodo fiscale.
Se le condizioni d'assoggettamento sono realizzate unicamente per una parte del periodo fiscale, è prelevata l'imposta corrispondente a questa parte. E' fatto salvo l'articolo 70 capoverso 2.
Se il contribuente eredita della sostanza nel corso del periodo fiscale, fa stato per analogia il capoverso 3.
Art. 69 IV. Determinazione per coniugi
In caso di matrimonio i coniugi sono tassati congiuntamente per tutto il periodo fiscale.
In caso di divorzio o di separazione legale o di fatto ogni coniuge è tassato individualmente per tutto il periodo fiscale.
Se uno dei coniugi muore, sino al giorno del decesso i due coniugi sono tassati congiuntamente. Il decesso fa stato quale conclusione dell'assoggettamento di entrambi i coniugi e quale inizio dell'assoggettamento del coniuge superstite.
Art. 70 V. Modifica dell'assoggettamento
In caso di cambiamento del domicilio fiscale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento in virtù dell'appartenenza personale si realizza per l'intero periodo fiscale e nel cantone di domicilio del contribuente alla fine di tale periodo. Le prestazioni in capitale conformemente all'articolo 40a della legge sono tuttavia imponibili nel cantone di domicilio del contribuente al momento della loro scadenza. Per il rimanente è fatto salvo l'articolo 105b capoverso 2 della legge.
L'assoggettamento in un cantone diverso da quello del domicilio fiscale in virtù dell'appartenenza economica vale per l'intero periodo fiscale anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso dell'anno. In tal caso, il valore degli elementi della sostanza è ridotto proporzionalmente alla durata dell'appartenenza. Per il rimanente, il reddito e la sostanza sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Art. 71 VI. Disposizioni esecutive
Il Governo regola i dettagli circa le basi temporali.
1.7. Imposta preventiva
Art. 72 Rimborso
Il rimborso dell'imposta preventiva avviene interamente in contanti.
Laddove particolari condizioni lo giustificano, l'Amministrazione cantonale delle imposte è autorizzata al computo con le imposte federali, cantonali, comunali e di culto provvisorie o definitive.
Art. 73 …
2. Imposta sugli utili e sul capitale
2.1. Assoggettamento
Art. 74 I. Assoggettamento illimitato
Le società di capitali, le società cooperative, le associazioni, le fondazioni e le rimanenti persone giuridiche sono assoggettate all'imposta, se la loro sede o la loro effettiva amministrazione si situa nel Cantone.
La persona giuridica che trasferisce la sede o l'amministrazione effettiva da un cantone a un altro nel corso di un periodo fiscale è assoggettata all'imposta in entrambi i cantoni per l'intero periodo fiscale. L'autorità di tassazione ai sensi dell'articolo 165 della legge è quella del cantone della sede e dell'amministrazione effettiva alla fine del periodo fiscale.
Sono assimilati alle altre persone giuridiche gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto ai sensi dell'articolo 58 LICol20. Le società di investimento a capitale fisso ai sensi dell'articolo 110 LICol sono tassate come le società di capitali.
Le persone giuridiche e le società commerciali estere nonché le collettività di persone straniere contribuenti ai sensi dell'articolo 11 capoverso 4 sono parificate a quelle persone giuridiche indigene a cui assomigliano di più di fatto o di diritto.
L'assoggettamento in un cantone diverso da quello della sede o dell'amministrazione effettiva in virtù dell'appartenenza economica giusta l'articolo 75 capoverso 1 della legge vale per l'intero periodo fiscale, anche se è cominciato, è stato modificato o è stato soppresso nel corso del periodo fiscale.
L'utile e il capitale sono ripartiti fra i cantoni interessati sulla base delle regole del diritto federale concernenti il divieto di doppia imposizione intercantonale, applicabili per analogia.
Art. 75 II. Assoggettamento limitato
Le persone giuridiche che non hanno né la sede né l'effettiva amministrazione nel Cantone sono soggette all'obbligo fiscale se:
sono titolari, socie o usufruttuarie di aziende commerciali nel Cantone,
conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa,
hanno proprietà fondiarie nel Cantone, sono titolari di diritti di godimento reali limitati o diritti di godimento personali economicamente equivalenti a questi,
da sole o insieme a terzi alienano diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone,
fungono da intermediari di fondi situati nel Cantone o commerciano con gli stessi.
Le persone giuridiche con sede e amministrazione effettiva all'estero sono inoltre soggette all'obbligo fiscale se:
sono titolari o usufruttuarie di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone,
…
Per stabilimento d'impresa si intende una sede fissa di affari o di lavoro dove si svolge, in tutto o in parte, l'attività di un'impresa.
Art. 75a III. Ripartizione fiscale
Un'impresa svizzera può compensare le perdite subite da uno stabilimento d'impresa situato all'estero con utili realizzati in Svizzera se lo Stato dello stabilimento d'impresa non ne ha già tenuto conto. Se detto stabilimento d'impresa realizza utili nel corso dei sette anni successivi, un'ulteriore imposizione verrà effettuata in questi esercizi nella misura in cui i riporti di perdite sono compensati nello Stato dello stabilimento d'impresa. Le perdite su immobili all'estero sono prese in considerazione soltanto se nello Stato interessato è tenuto uno stabilimento d'impresa. In tutti gli altri casi, le perdite subite all'estero sono prese in considerazione esclusivamente per determinare l'aliquota d'imposta.
Art. 76 IV. Calcolo delle imposte
Le persone giuridiche imponibili nel Cantone solo per una parte del loro capitale versano l'imposta per il capitale imponibile nel Cantone secondo il tasso fiscale che corrisponde all'intero capitale imponibile.
Le persone giuridiche non aventi sede o amministrazione effettiva in Svizzera versano le imposte sugli utili e sul capitale per imprese, stabilimenti d'impresa e fondi situati nel Cantone almeno in base al tasso fiscale determinante per gli utili imponibili nel Cantone e per il capitale imponibile nel Cantone.
Art. 77 V. Corresponsabilità
Delle imposte di una persona giuridica risponde solidalmente fino all'importo:
della sostanza netta, chi al termine dell'obbligo fiscale è incaricato dell'amministrazione o della liquidazione,
del ricavo netto, chi è incaricato della liquidazione di aziende commerciali o stabilimenti d'impresa oppure chi è incaricato dell'alienazione o della realizzazione di fondi o di crediti garantiti con pegno immobiliare nel Cantone.
La responsabilità delle persone designate al capoverso 1 sussiste solo se esse non hanno fatto tutto quanto era pretendibile per l'accertamento e il pagamento del credito fiscale.
Delle imposte rispondono solidalmente inoltre:
i soci di società commerciali estere o di altre collettività di persone straniere senza personalità giuridica,
la direzione di un fondo d'investimento con possesso fondiario diretto.
i compratori e i venditori di immobili siti nel Cantone, fino a concorrenza del tre per cento del prezzo d'acquisto, per le imposte dovute da un mediatore per tale attività, quando quest'ultimo non ha domicilio fiscale in Svizzera.
Se una persona giuridica trasferisce attivi e passivi ad un'altra persona giuridica, le imposte da essa dovute sono da versare dalla persona giuridica che se li assume.
Art. 78 VI. Esenzione dall'assoggettamento
Sono esenti dall'assoggettamento:
la Confederazione e i suoi istituti e stabilimenti secondo il diritto federale,
il Cantone e i suoi istituti e stabilimenti,
le regioni e i comuni del Cantone e i loro istituti e stabilimenti,
i beni di prebenda ed ecclesiastici delle due Chiese di Stato e dei loro comuni parrocchiali,
le altre persone giuridiche che nell'interesse cantonale o nazionale perseguono scopi di culto, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
le persone giuridiche con sede in Svizzera che nell'interesse cantonale o nell'interesse comune svizzero perseguono scopi pubblici o di esclusiva utilità pubblica, limitatamente all'utile e al capitale che servono esclusivamente e irrevocabilmente a questi scopi,
le casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione e soprattutto le casse d'assicurazione contro la disoccupazione, contro le malattie, per la vecchiaia, l'invalidità e i superstiti, per quanto previsto dal diritto federale,
gli istituti di previdenza di imprese con sede o stabilimento d'impresa in Svizzera e di imprese aventi stretti rapporti con gli stessi, per quanto le loro entrate e il loro valori patrimoniali servano permanentemente ed esclusivamente alla previdenza professionale, fatta eccezione per i plusvalori risultanti dall'alienazione di immobili,
gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali esentati dall'assoggettamento conformemente all'articolo 2 capoverso 1 della legge sullo Stato ospite ) per immobili di proprietà dei beneficiari istituzionali che vengono utilizzati dai loro uffici,
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sempreché i loro investitori siano esclusivamente casse svizzere d'assicurazione sociale e di compensazione esentate dall'imposta conformemente alla lettera g o istituti di previdenza professionale esentati dall'imposta conformemente alla lettera h.
le imprese di trasporto e d'infrastruttura, titolari di una concessione federale, che ricevono un'indennità per la loro attività o, in base alla concessione, devono mantenere un'impresa annuale di importanza nazionale; sono altresì esenti gli utili liberamente disponibili provenienti dall'attività concessionaria; sono tuttavia eccettuati dall'esenzione dall'imposta le aziende accessorie e gli immobili che non hanno una relazione necessaria con l'attività concessionaria.
Le persone giuridiche menzionate nel capoverso 1 lettere e-h e j sottostanno nondimeno all'imposta sugli utili da sostanza immobiliare secondo l'articolo 41 e segg., se il diritto federale lo consente.
21
L'elenco delle istituzioni esentate dall'assoggettamento viene pubblicato. La persona giuridica interessata può impedire la pubblicazione mediante comunicazione scritta all'Amministrazione delle imposte.
2.2. Imposta sull'utile
Art.
79 I. Oggetto fiscale
1. Calcolo dell'utile netto in genere
L'imposta sull'utile ha per oggetto l'utile netto. Esso si compone
a) del saldo del conto profitti e perdite,
b) di tutte le parti del risultato d'esercizio, prelevate prima del calcolo del saldo del conto profitti e perdite e non usate per coprire le spese giustificate dall'uso commerciale, quali in particolare
1. le spese sostenute per l'acquisto, la fabbricazione o l'aumento del valore di beni patrimoniali investiti,
2. gli ammortamenti e gli accantonamenti non giustificati dall'uso commerciale,
3. i depositi versati a fondi di riserva,
4. i versamenti al proprio capitale con mezzi appartenenti alla persona giuridica, in quanto essi non provengono da riserve per cui sono state versate delle imposte,
5. le distribuzioni dichiarate o dissimulate di utili,
6. i trasferimenti di utili,
7. gli anticipi sugli utili,
8. le assegnazioni a terzi non giustificate dall'uso commerciale,
c) dei proventi non accreditati al conto profitti e perdite compresi gli utili in capitale, di liquidazione e di rivalutazione; il trasferimento della sede nonché dell'amministrazione di un'azienda commerciale o di uno stabilimento d'impresa all'estero è parificato alla liquidazione riguardo alle riserve occulte,
d) …
Le prestazioni a favore di soci o di persone con le quali esistono stretti rapporti personali, devono essere stimate secondo il loro valore reale.
Le prestazioni che imprese miste d'interesse pubblico procurano in prevalenza a persone loro vicine devono essere stimate al valore di mercato, al loro prezzo di costo con l'aggiunta di un margine adeguato oppure al loro prezzo di vendita finale dedotto un margine di utile adeguato; il risultato di ciascuna impresa deve essere conformemente rettificato. Il Governo può emanare le relative disposizioni esecutive.22
Art. 80 2. Interessi su capitale proprio dissimulato
Fanno parte dell'utile imponibile delle società di capitali e delle cooperative anche gli interessi passivi di quella parte del capitale di terzi che deve essere considerata capitale proprio.
Art. 81 3. Spese giustificate dall'uso commerciale
Fanno parte delle spese giustificate dall'uso commerciale specialmente:
le imposte della Confederazione, dei cantoni e dei comuni, eccettuate le imposte penali e le multe fiscali,
gli ammortamenti comprovati per diminuzione di valore della sostanza commerciale,
gli accantonamenti per gli impegni il cui ammontare non è ancora stato stabilito oppure per altri imminenti rischi di perdite esistenti durante l'esercizio commerciale23,
gli accantonamenti per future spese di ricerca e sviluppo nel quadro delle disposizioni esecutive del Governo,24
le perdite sulla sostanza commerciale, per quanto siano state contabilizzate,
i contributi periodici e una tantum, versati nel quadro della legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPP)25, a istituzioni di previdenza a favore del proprio personale, per quanto sia escluso qualsiasi impiego contrario allo scopo,
le prestazioni volontarie in denaro e in altri beni a persone giuridiche con sede in Svizzera, che sono esentate dall'imposta in virtù del loro scopo pubblico o di esclusiva utilità pubblica (art. 78 lett. a-d nonché lett. f) fino al 20 per cento dell'utile netto imponibile,
i ribassi, gli sconti, gli abbuoni sulla cifra d'affari e i rimborsi sul pagamento per forniture e prestazioni nonché le eccedenze di compagnie d'assicurazione destinate alla ripartizione fra gli assicurati,
le spese di formazione e perfezionamento professionali, comprese le spese di riqualificazione, del proprio personale.
Rettifiche del valore, nonché ammortamenti sulle spese di produzione di partecipazioni che soddisfano i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b vengono aggiunti all'utile imponibile, per quanto non siano più giustificati.
Gli oneri giustificati dall'uso commerciale non comprendono le retribuzioni corruttive ai sensi del diritto penale svizzero fatte a pubblici ufficiali svizzeri o stranieri.
Art. 82 4. Operazioni senza influenza sul risultato
Non costituiscono utile imponibile:
gli apporti dei soci di società di capitali e di cooperative, compresi gli aggi,
gli aumenti di capitale in seguito a eredità, legato e donazione.
Art. 83 5. Ristrutturazioni
Le riserve occulte di una persona giuridica non sono imponibili nell'ambito di ristrutturazioni, in particolare in caso di fusione, di scissione o di trasformazione, se la persona giuridica rimane assoggettata all'imposta in Svizzera e gli elementi fino ad allora determinanti per l'imposta sull'utile vengono ripresi:
in caso di trasformazione in un'impresa di persone o in un'altra persona giuridica;
in caso di divisione o di separazione di una persona giuridica, se vengono trasferiti uno o più esercizi o rami d'attività e nella misura in cui le persone giuridiche che sussistono dopo la scissione continuino un esercizio o un ramo d'attività;
in caso di scambio di diritti di partecipazione o societari a seguito di ristrutturazioni o di concentrazioni aventi carattere di fusione;
in caso di trasferimento di esercizi o rami d'attività, nonché di immobilizzi aziendali, a una filiale svizzera. È considerata filiale una società di capitali o cooperativa al cui capitale azionario o sociale la società di capitali o cooperativa che procede al trasferimento partecipa nella misura di almeno il 20 per cento.
In caso di trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d, le riserve occulte trasferite vengono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg., nella misura in cui, nei cinque anni dopo la ristrutturazione, i beni trasferiti o i diritti di partecipazione o societari nella filiale vengano alienati; in tal caso la filiale può far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili.
Partecipazioni dirette o indirette di almeno il 20 per cento al capitale azionario o sociale di un'altra società di capitali o società cooperativa, esercizi o rami di attività e immobilizzi aziendali possono essere trasferiti, al valore fino ad allora determinante per l'imposta sull'utile, tra società di capitali o cooperative svizzere che, nel contesto delle circostanze concrete, grazie alla detenzione della maggioranza dei voti o in altro modo sono riunite sotto la direzione unica di una società di capitali o cooperativa. È fatto salvo il trasferimento a una filiale secondo il capoverso 1 lettera d.
Se nei cinque anni seguenti un trasferimento ai sensi del capoverso 3 i beni trasferiti sono alienati o la direzione unica è abbandonata, le riserve occulte trasferite sono tassate a posteriori secondo la procedura di cui all'articolo 145 e segg. La persona giuridica beneficiaria può in tal caso far valere corrispondenti riserve occulte già tassate come utili. Le società di capitali o cooperative svizzere riunite sotto direzione unica al momento della violazione del termine di blocco rispondono solidalmente del pagamento dell'imposta riscossa a posteriori.
Se riserve occulte vengono trasferite ad un'impresa esente da imposta o ad una persona giuridica tassata secondo gli articoli 89–89b, l'imposizione avviene tramite le riserve occulte. Fanno eccezione le riserve occulte sugli immobili, nonché le partecipazioni secondo l'articolo 88a.
La società di capitali o società cooperativa che subisce una perdita contabile sulla partecipazione a un'altra società di capitali o cooperativa a seguito della ripresa degli attivi e dei passivi di quest'ultima non può dedurre fiscalmente tale perdita; un eventuale utile contabile sulla partecipazione è imponibile.
Art. 84 6. Sostituzione di beni
In caso di sostituzione di immobilizzi necessari all'azienda, le riserve occulte possono essere trasferite su beni sostitutivi se questi beni sono parimenti necessari all'azienda. Rimane salva l'imposizione in caso di sostituzione di immobili con beni mobili.
È escluso il trasferimento di riserve occulte fuori dalla Svizzera.
Se la sostituzione dei beni non viene effettuata nel corso dello stesso esercizio commerciale può essere costituito un accantonamento pari all'ammontare delle riserve occulte. L'accantonamento è da utilizzare di regola entro due anni26 per l'ammortamento del bene sostituito o da stornare a favore del conto profitti e perdite.
Sono considerati necessari all'azienda solo gli immobilizzi che servono direttamente all'esercizio; sono esclusi in particolare gli elementi patrimoniali che servono all'azienda unicamente come investimento o soltanto tramite il loro reddito.
In caso di sostituzione di partecipazioni, le riserve occulte possono essere trasferite su una nuova partecipazione se la partecipazione alienata soddisfa i presupposti dell'articolo 88a capoverso 1 lettera b.
Art. 85 7. Prescrizioni speciali per associazioni, fondazioni e investimenti collettivi di capitale
Le quote sociali pagate a un'associazione secondo il suo statuto e gli apporti al patrimonio di una fondazione non vengono aggiunti all'utile imponibile.
Dai proventi imponibili delle associazioni possono essere dedotte integralmente le spese necessarie per conseguirli, le altre spese possono essere dedotte solo nella misura in cui superano i contributi dei membri.
Gli investimenti collettivi di capitale soggiacciono all'imposta sull'utile per il reddito da possesso fondiario diretto.
Art. 86 8. Compensazione delle perdite
Dall'utile netto del periodo fiscale possono essere dedotte le perdite dei sette periodi d'esercizio precedenti il periodo fiscale, per quanto esse non abbiano ridotto l'utile netto imponibile dei periodi precedenti.
Con prestazioni a pareggio di un bilancio passivo nel quadro di un risanamento che non siano apporti ai sensi dell'articolo 82 lettera a), si possono compensare anche perdite sorte in periodi d'esercizio precedenti che non hanno potuto essere compensate con utili.
I capoversi 1 e 2 si applicano anche in caso di trasferimento della sede o dell'amministrazione effettiva all'interno della Svizzera.
Art.
87 II. Calcolo delle imposte
1. In generale
L'imposta sull'utile ammonta al 5,5 per cento.
Le associazioni, le fondazioni e le rimanenti persone giuridiche non pagano l'imposta sull'utile, se l'utile netto imponibile è inferiore a 28 000 franchi.
Le persone giuridiche con le caratteristiche di una società di domicilio ai sensi dell'articolo 89a o di una società mista ai sensi dell'articolo 89b con entrate passive prevalentemente derivanti da società svizzere o straniere consociate versano un'imposta dell'8,5 per cento sugli utili da entrate passive. Gli utili rimanenti sono soggetti all'imposta ordinaria sugli utili secondo l'articolo 89a. Sono fatti salvi gli articoli 88 e 88a.27
Art.
88 2. Società con partecipazioni
a) Principio
Per le società di capitali o le società cooperative che possiedono almeno il 10 per cento del capitale azionario o sociale di un'altra società oppure partecipano in ragione almeno del 10 per cento agli utili e alle riserve di un'altra società o i cui diritti di partecipazione hanno un valore venale di almeno un milione di franchi, l'imposta sull'utile è ridotta nella proporzione esistente fra il ricavo netto dei diritti di partecipazione e l'utile netto complessivo.
Il ricavato netto corrisponde al provento di queste partecipazioni dedotte le rispettive spese di finanziamento e un contributo del 5 per cento per la copertura delle spese amministrative; resta riservata la comprova delle effettive spese amministrative. Sono considerate spese di finanziamento gli interessi passivi nonché ulteriori dispendi economicamente equiparabili agli interessi passivi.
Non sono considerati proventi da partecipazioni specialmente:
…
i proventi che rappresentano spese giustificate dall'uso commerciale per la società o la cooperativa debitrice,
gli utili di rivalutazioni,
…
Il provento da una partecipazione non viene considerato nel calcolo della riduzione, quando un ammortamento legato alla distribuzione degli utili è effettuato su questa partecipazione a carico dell'utile netto imponibile.
Art. 88a b) Utili in capitale su partecipazioni
Appartengono al provento da partecipazioni anche gli utili in capitale:
se il ricavo dell'alienazione supera le spese di produzione e
se la partecipazione alienata era pari almeno al 10 per cento del capitale azionario o sociale dell'altra società oppure dava diritto ad almeno il 10 per cento degli utili e delle riserve di un'altra società ed era per almeno un anno detenuta dalla società di capitali o dalla società cooperativa. Se in seguito ad alienazione parziale della partecipazione la percentuale scende al di sotto del 10 per cento, la riduzione per ciascun utile ulteriore da alienazione può essere accordata soltanto se i diritti di partecipazione alla fine dell'anno fiscale precedente l'alienazione corrispondevano a un valore venale di almeno un milione di franchi.
Le spese di produzione vengono ridotte nella misura degli ammortamenti attuati, per quanto essi abbiano comportato un taglio della riduzione giusta l'articolo 88 capoverso 4.
Per partecipazioni che sono state iscritte a valore contabile all'atto di una ristrutturazione neutra sul piano del profitto, ci si basa sulle spese di produzione originarie.
La deduzione di partecipazione è esclusa se una società da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.
Art. 89 3. Società holding
Le persone giuridiche il cui scopo principale consiste nell'amministrazione durevole di partecipazioni e che non esercitano alcuna attività commerciale in Svizzera, non pagano l'imposta sull'utile, se a lunga scadenza le partecipazioni o il reddito delle stesse rappresentano almeno due terzi degli attivi o ricavi complessivi.
L'imposta sull'utile in progressione propria è comunque riscossa:
sui redditi della proprietà fondiaria svizzera, in considerazione delle deduzioni corrispondenti all'onere ipotecario usuale,
sui ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte sempre che una convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.
sugli utili, se la persona giuridica da sola o con terzi aliena diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.
…
Art. 89a 4. Società di domicilio
Le persone giuridiche che esercitano un'attività amministrativa in Svizzera, senza tuttavia esercitarvi un'attività commerciale, non pagano l'imposta sull'utile per ricavi da partecipazioni ai sensi dell'articolo 88 nonché su utili in capitale e di rivalutazione su tali partecipazioni.
Esse versano tuttavia l'imposta sull'utile in progressione propria:
sugli altri proventi da fonti svizzere, compresi gli utili in capitale e di rivalutazione,
su una quota degli altri proventi da fonti estere, compresi gli utili in capitale e di rivalutazione, in funzione dell'importanza dell'attività amministrativa esercitata in Svizzera.
sugli utili, se da sole o con terzi alienano diritti di partecipazione e ciò equivale economicamente all'alienazione di proprietà fondiaria nel Cantone.
Sono eccettuati dalla riduzione ai sensi del capoverso 2 lettera b) i ricavi per i quali viene richiesto uno sgravio dalle imposte estere alla fonte, sempre che la convenzione internazionale ne disponga l'imposizione ordinaria in Svizzera.
Le spese giustificate dall'uso commerciale e in relazione economica con determinati proventi devono prima di tutto essere dedotte da questi ultimi. Le perdite subite su partecipazioni giusta il capoverso 1 possono essere compensate unicamente con i ricavi da tali partecipazioni.
Art. 89b 5. Società miste
Società di capitali e società cooperative, la cui attività commerciale è prevalentemente riferita all'estero e le quali esercitano in Svizzera soltanto un'attività commerciale subordinata, versano l'imposta sull'utile giusta l'articolo 89a. Gli altri proventi derivanti dall'estero vengono tassati nella misura dell'attività commerciale esercitata in Svizzera.
2.3. Imposta sul capitale
Art. 90 I. Oggetto
L'oggetto dell'imposta sul capitale è costituito dal capitale proprio.
Il capitale proprio imponibile si compone:
nelle società di capitali e nelle cooperative del capitale azionario o sociale liberato, degli apporti, dell'aggio e dei pagamenti suppletivi ai sensi dell'articolo 21 capoverso 2, delle riserve dichiarate e delle riserve occulte costituite dall'utile per il quale sono state pagate delle imposte;
nelle associazioni, nelle fondazioni e nelle rimanenti persone giuridiche della sostanza netta calcolata in base alle disposizioni per le persone fisiche.
Il capitale proprio imponibile di società di capitali e cooperative viene aumentato della parte del capitale di terzi che dal punto di vista economico viene considerata capitale proprio.
Art. 90a II. Imposta minima
A partire dal quinto anno d'esercizio dopo la loro costituzione, invece dell'imposta sull'utile e sul capitale le società di capitali e cooperative versano un'imposta minima di 200 franchi, se le imposte sull'utile e sul capitale non raggiungono tale importo.
Art.
91 III. Calcolo dell'imposta
1. In genere
L'imposta sul capitale delle società di capitali e cooperative comporta:
2,3 ‰ per i primi fr. 5 600 000.–;
2,5 ‰ per l'importo rimanente.
L'imposta sul capitale delle associazioni, delle fondazioni e delle altre persone giuridiche comporta:
2,3 ‰ per i primi fr. 2 800 000.–;
2,5 ‰ per ulteriori fr. 11 200 000.–;
3,7 ‰ per ulteriori fr. 16 800 000.–;
4,5 ‰ per ulteriori fr. 25 200 000.–;
5,0 ‰ per ulteriori fr. 42 000 000.–;
5,7 ‰ per l'importo rimanente.
Dalla sostanza netta delle associazioni, delle fondazioni e delle altre persone giuridiche vengono detratti 42 000 franchi.
Art. 92 2. Società di domicilio e società holding
Il capitale proprio imponibile per società holding e società di domicilio, nonché per le persone giuridiche tassate secondo l'articolo 87 capoverso 3 consiste nel capitale azionario o sociale liberato, nelle riserve palesi e nella quota di riserve occulte costituita con l'utile tassato in caso di imposizione dell'utile. L'imposta sul capitale ammonta allo 0,05 per mille, pari comunque almeno a 300 franchi.
Non vengono riscosse imposte sugli utili e sul capitale per i comuni, nonché l'imposta di culto.
…
2.4. Imposta minima
Art. 93 …
Art. 94 …
Art. 95 …
2.5. Basi temporali
Art. 96 I. Periodo fiscale
Le imposte sull'utile e sul capitale vengono fissate e riscosse per ogni periodo fiscale.
Si considera periodo fiscale l'anno d'esercizio.
In ogni anno civile, fatta eccezione per l'anno di fondazione, devono essere chiusi i conti e allestiti un bilancio e un conto profitti e perdite. La chiusura dei conti viene inoltre richiesta in caso di trasferimento all'estero della sede, dell'amministrazione, di un'azienda commerciale o di uno stabilimento d'impresa nonché alla chiusura della liquidazione.
Art. 97 II. Calcolo dell'utile netto e del capitale
L'imposta sull'utile è calcolata in base all'utile netto conseguito nel periodo fiscale.
L'imposta sul capitale è calcolata in base alla situazione alla fine dell'esercizio commerciale.
Se un esercizio commerciale comprende più o meno 12 mesi:
…
l'imposta sul capitale viene calcolata per la durata effettiva del periodo fiscale.
Se una persona giuridica viene sciolta o trasferisce all'estero la propria sede, l'amministrazione, un'azienda commerciale o uno stabilimento d'impresa, le riserve occulte costituite dall'utile netto non imposto vengono imposte assieme con l'utile netto dell'ultimo esercizio commerciale.
Se mutano le condizioni determinanti per la ripartizione fiscale intercantonale o internazionale, per la data del mutamento va effettuata una tassazione intermedia.
2.6. Comuni
Art. 97a' III. Assegnazione dei mezzi
Una volta pervenuto il pagamento, le imposte sugli utili e sul capitale riscosse per i comuni vengono trasmesse ai comuni aventi diritto, dedotto l'indennizzo secondo l'articolo 165a.
L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.
3. …
Art. 97a …
Art. 97b …
Art. 97c …
Art. 97d …
3a. Imposta di culto
Art. 97e I. Principio
Per le Chiese riconosciute dallo Stato il Cantone riscuote l'imposta di culto sull'imposta sull'utile e sul capitale.
Art. 97f II. Obbligo fiscale
Sono assoggettati all'obbligo fiscale i contribuenti secondo gli articoli 74, 75, 78 e 187c.
Sono esentati dall'obbligo fiscale i contribuenti con scopi confessionali che non perseguono scopi di lucro.
Art. 97g III. Oggetto e riscossione
L'imposta di culto viene riscossa in per cento dell'imposta cantonale semplice.
La tassazione e la riscossione vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale.
…
Art. 97h IV. Assegnazione dei mezzi
Le imposte di culto incassate vengono assegnate alle due Chiese riconosciute dallo Stato in proporzione al numero di appartenenti alle rispettive Chiese secondo il registro fiscale delle persone fisiche. Le quote parti vengono conteggiate annualmente.
4. Imposta alla fonte
Art.
98 I. Contribuenti
1. Lavoratori
a) Senza permesso di residenza o con domicilio all'estero
Sono soggetti all'imposizione alla fonte:
i lavoratori stranieri senza un permesso di residenza della polizia degli stranieri, che hanno domicilio o dimora fiscale nel Cantone, per le loro entrate derivanti da attività lucrativa dipendente nonché per ogni reddito sostitutivo. Sono fatte salve le entrate tassate secondo l'articolo 99a;
i lavoratori domiciliati all'estero, che nel Cantone svolgono attività lucrativa dipendente per breve tempo oppure quali frontalieri o pendolari settimanali, per le entrate dalla loro attività e per ogni reddito sostitutivo;
i lavoratori domiciliati all'estero che percepiscono un salario o altre indennità per lavoro nei trasporti internazionali per acqua, aria o terra da datori di lavoro con sede o stabilimento d'impresa nel Cantone.
I coniugi che vivono in costanza di matrimonio di diritto o di fatto sono tassati nella procedura ordinaria, se uno di essi possiede la cittadinanza svizzera o il permesso di residenza.
Art. 99 b) Calcolo dell'imposta
L'imposta è calcolata sulle entrate lorde in ragione dei tassi fiscali validi per il calcolo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e si estende a tutti i proventi da attività lucrativa dipendente, compresi i redditi accessori, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e le prestazioni in natura, come pure ai proventi compensativi.
Le prestazioni in natura e le mance vengono valutate in base alle aliquote valide per l'assicurazione federale vecchiaia e superstiti.
Nel determinare le tariffe fiscali si tiene conto della situazione familiare (art. 39), degli importi globali per le spese professionali (art. 31), dei premi d'assicurazione (art. 36 lett. d, e ed h), nonché delle deduzioni per gli oneri familiari (art. 38 cpv. 1 lett. d).
L'imposta per coniugi viventi in costanza di matrimonio ed esercitanti entrambi attività lucrativa viene calcolata in base a una tariffa dei doppi redditi coniugali che tiene conto del secondo reddito, il quale aumenta la progressione, degli importi globali e delle deduzioni ai sensi del capoverso 3, nonché della detrazione per doppio reddito coniugale (articolo 38 lettera b).
…
Art. 99a c) Procedura di conteggio semplificata
Per le piccole remunerazioni ottenute da un'attività lucrativa dipendente, l'imposta è riscossa a un'aliquota del 4,5 per cento senza tener conto di deduzioni; il presupposto è che il datore di lavoro paghi l'imposta secondo gli articoli 2 e 3 della legge federale contro il lavoro nero28. Le imposte sul reddito di Cantone, comuni e Chiesa risultano così saldate. Non viene riscosso un tasso fiscale.
Il Governo regola l'attribuzione dell'imposta alle singole sovranità fiscali29.
Il Governo può aumentare o ridurre l'aliquota d'imposta di al massimo due punti percentuali per raggiungere un'aliquota d'imposta unitaria in tutta la Svizzera.
Il debitore della prestazione imponibile è tenuto a consegnare periodicamente le imposte alla competente cassa di compensazione AVS. Esso risponde per il versamento dell'imposta. Si applica per analogia l'articolo 37a LIFD30.
Art. 100 2. Artisti e sportivi
I professionisti dello spettacolo residenti all'estero quali i musicisti, gli attori nonché gli sportivi e i conferenzieri vengono imposti alla fonte per le entrate dalla loro attività personale nel Cantone e per altre indennità ad essa congiunte.
La deduzione alla fonte si fa anche se le indennità non spettano all'artista, allo sportivo o al conferenziere, bensì a una terza persona.
L'organizzatore dello spettacolo nel Cantone risponde solidalmente dell'imposta.
Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi imponibili.
Sono considerati proventi imponibili le entrate lorde, comprensive di redditi accessori e indennità, fatta deduzione dei costi di conseguimento.
Art. 101 3. Consiglieri d'amministrazione
I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di persone giuridiche con sede o amministrazione effettiva nel Cantone vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni percepite.
I membri residenti all'estero dell'amministrazione o della direzione di imprese estere, che conducono nel Cantone stabilimenti d'impresa o aziende commerciali, vengono imposti alla fonte per i tantième, i gettoni di presenza, le indennità fisse, i vantaggi valutabili in denaro risultanti da partecipazioni di collaboratore e simili rimunerazioni versate a carico degli stabilimenti d'impresa o delle aziende.
Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 10 per cento delle entrate lorde.
Art. 102 4. Creditori ipotecari
I titolari o gli usufruttuari residenti all'estero di crediti garantiti da fondi situati nel Cantone o da diritti immobiliari di garanzia su tali fondi vengono imposti alla fonte per i proventi loro versati.
Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento dei proventi lordi.
Art. 103 5. Beneficiari di prestazioni di previdenza
I beneficiari residenti all'estero di pensioni, assegni di quiescenza o altre prestazioni, versati in base ad un precedente rapporto di lavoro di diritto pubblico da un datore di lavoro o da una cassa di previdenza con sede nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni.
I beneficiari residenti all'estero di prestazioni, versate da istituti di diritto privato della previdenza professionale o da forme riconosciute della previdenza individuale vincolata con sede o rappresentanza stabile nel Cantone, sono soggetti all'obbligo fiscale per tali prestazioni.
Le imposte per il Cantone e i comuni ammontano per ognuno al 6 per cento delle entrate lorde.
Art. 103a 6. Beneficiari delle partecipazioni di collaboratore
Le persone domiciliate all'estero al momento in cui realizzano vantaggi valutabili in denaro risultanti da opzioni di collaboratore bloccate o non quotate in borsa (art. 17b cpv. 3) vengono imposte alla fonte, conformemente all'articolo 17d, in base a una quota proporzionale dell'imposta per il vantaggio valutabile in denaro.
L'aliquota dell'imposta per Cantone e comuni è fissata al 10 per cento ciascuno del vantaggio valutabile in denaro.
Art. 104 II. Collaborazione del debitore della prestazione imponibile
Il debitore della prestazione imponibile riceve una provvigione di riscossione del tre per cento delle imposte conteggiate in caso di conteggio elettronico e del due per cento in caso di conteggio cartaceo e in cambio è tenuto a:
ritenere sui versamenti in contanti l'importo fiscale dovuto e in caso di altre prestazioni (in particolare prestazioni in natura e mance) riscuotere l'imposta dovuta dal creditore della prestazione,
compilare per il contribuente una distinta o una ricevuta della deduzione fiscale effettuata,
trasmettere periodicamente all'Amministrazione cantonale delle imposte secondo le istruzioni della stessa le imposte ritenute o riscosse, fare i conti con essa e darle visione di tutti i documenti per il controllo della riscossione,
notificare all'autorità fiscale competente le persone soggette all'imposta alla fonte, entro 8 giorni dall'avvio dell'attività determinante l'imposta,
versare la quota proporzionale dell'imposta sulle opzioni di collaboratore esercitate all'estero; il datore di lavoro deve la quota proporzionale dell'imposta anche se il vantaggio valutabile in denaro è versato da una società estera del gruppo.
La deduzione fiscale va fatta anche se il contribuente è assoggettato all'imposta in un altro cantone.
Il debitore della prestazione imponibile risponde del pagamento dell'imposta alla fonte.
L'Amministrazione cantonale delle imposte può esigere del tutto o in parte le provvigioni di riscossione trattenute dal debitore della prestazione imponibile, se egli non adempie o non adempie in modo sufficiente i suoi obblighi di partecipazione conformemente al capoverso 1.
Art.
105 III. Riserva della tassazione ordinaria
1. Tassazione ordinaria complementare
Le persone soggette all'imposta alla fonte giusta l'articolo 98 capoverso 1 lettera a) o l'articolo 99a vengono tassate per il reddito non soggetto a deduzione fiscale alla fonte nonché per la loro sostanza nella procedura ordinaria. Per contribuenti di cui all'articolo 98 capoverso 1 lettera a fa stato per analogia l'articolo 9.
…
…
Art. 105a 2. Tassazione ordinaria successiva
Se le entrate lorde soggette a deduzione fiscale alla fonte di una persona tassata secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a) superano in un anno civile l'importo fissato dal Governo, viene effettuata una tassazione successiva per il reddito e la sostanza complessivi. L'imposta dedotta alla fonte viene computata senza l'aggiunta degli interessi; le imposte riscosse in eccedenza vengono rimborsate senza interessi.
Se l'assoggettamento nel Cantone non è durato un anno civile intero, fanno stato le entrate lorde tassate alla fonte e convertite su dodici mesi.
Negli anni seguenti fino al termine dell'assoggettamento all'imposta alla fonte viene eseguita una tassazione posticipata per il reddito e la sostanza complessivi anche nel caso in cui l'importo stabilito dal Governo sia inferiore.
Le persone tassate secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a, nonché i quasi residenti secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera b possono richiedere la concessione di deduzioni non considerate nelle tariffe. Il Governo fissa le deduzioni per le quali è possibile una correzione della tariffa.
La correzione della tariffa e la tassazione ordinaria successiva possono essere chieste al massimo fino alla fine di marzo dell'anno successivo all'anno fiscale.
Se richiesto dalla giurisprudenza o da accordi internazionali il Governo può estendere la tassazione ordinaria successiva e la correzione della tariffa ad altre persone soggette all'imposta alla fonte.
Art.
105b IV. Rapporti intercantonali
1. Contribuenti extracantonali
Se il contribuente, per il quale il debitore della prestazione imponibile con domicilio, sede o stabilimento d'impresa nel Cantone ha effettuato la deduzione fiscale, non è soggetto all'obbligo fiscale nel Cantone, l'autorità fiscale cantonale bonifica le imposte pagate alla competente autorità fiscale del cantone autorizzato all'imposizione.
Se una persona fisica assoggettata all'imposta secondo l'articolo 98 capoverso 1 lettera a) e capoverso 2, nonché gli articoli 99 e 105a della legge trasferisce il proprio domicilio o la propria dimora all'interno della Svizzera, il cantone di domicilio o di dimora interessato ha diritto di tassarla proporzionalmente alla durata dell'assoggettamento.
Art. 105c 2. Debitori extracantonali
I contribuenti imponibili in misura illimitata o limitata nel Cantone, per i quali un debitore extracantonale della prestazione imponibile ha effettuato la deduzione fiscale, sono soggetti all'obbligo dell'imposta alla fonte secondo la presente legge.
L'imposta dedotta e versata dal debitore extracantonale viene computata senza interessi a quella dovuta secondo la presente legge.
Le imposte riscosse in eccedenza vengono restituite senza interessi al contribuente; le imposte riscosse in misura insufficiente vengono incassate presso quest'ultimo senza interessi.
Art. 105d V. Quote dei comuni e dei comuni parrocchiali
Le quote dei comuni contenute nella deduzione fiscale vengono assegnate al comune in cui all'atto della scadenza della prestazione imponibile:
il lavoratore straniero assoggettato nel Cantone in misura illimitata all'imposta ha il proprio domicilio o dimora fiscale;
il datore di lavoro abitante all'estero ha domicilio, sede o stabilimento d'impresa;
l'artista, lo sportivo o il conferenziere domiciliato all'estero esercita la sua attività;
la persona giuridica o l'impresa estera, nella cui amministrazione o direzione è attivo un contribuente domiciliato all'estero, ha sede o stabilimento d'impresa;
è situato il fondo su cui è garantito da pegno immobiliare o manuale un credito di un creditore o usufruttuario domiciliato all'estero.
Le quote comunali delle imposte sulle prestazioni di previdenza vengono ripartite fra i comuni politici secondo il numero degli abitanti alla fine dell'anno precedente in base alla statistica federale annuale della popolazione.
Per la suddivisione tra i comuni parrocchiali e le Chiese di Stato si applica per analogia il capoverso 1.
Il Governo disciplina la suddivisione delle imposte riscosse secondo la procedura di conteggio semplificata di cui all'articolo 99a31.
Art. 105e VI. Comuni, Chiese riconosciute dallo Stato, comuni parrocchiali
Le imposte alla fonte riscosse per i comuni, rispettivamente per le Chiese riconosciute dallo Stato e i loro comuni parrocchiali, dedotto l'indennizzo netto secondo l'articolo 165a e l'articolo 171 capoverso 2 lettera b, vengono trasmesse agli enti pubblici aventi diritto una volta pervenuto il pagamento.
L'attribuzione ai comuni avviene secondo i principi del diritto intercantonale sulla doppia imposizione. Le quote parti vengono accreditate periodicamente sul conto corrente del comune.
5. Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Art.
106 I. Oggetto dell'imposta
1. Imposta sulle successioni
Sono soggetti all'imposta sulle successioni per la devoluzione per successione della sostanza netta del testatore specialmente:
la devoluzione di sostanza per successione in forza di legge, di contratto successorio o di successione testamentaria,
l'anticipo sulla futura eredità,
l'assegnazione per atto tra vivi allo scopo di fine ereditaria,
la trasmissione di sostanza in seguito a donazione in caso di morte,
…
l'acquisizione di tacitamenti in capitale provenienti da assicurazione e da responsabilità civile che maturano in seguito al decesso, nella misura in cui ciò non venga tassato quale reddito,
la devoluzione di sostanza in seguito a un contratto di vitalizio, ove la prestazione del costituente superi quella del debitore del vitalizio.
Art. 106a 2. Imposta sulle donazioni
È soggetta all'imposta sulle donazioni, indipendentemente dall'intenzione di donare, ogni assegnazione volontaria fra i vivi mediante la quale qualcuno arricchisce un altro con i propri beni senza controprestazione corrispondente.
Si considerano donazioni anche:
le assegnazioni fra vivi secondo accordo di reciprocità, quando la prestazione dell'uno sia evidentemente sproporzionata alla prestazione dell'altro;
l'assegnazione a terzi di versamenti di capitale proveniente da assicurazione, se il tacitamento matura durante la vita dell'assicurato;
l'assegnazione di beni patrimoniali per atto fra vivi destinata a uno speciale scopo.
Art. 107 II. Assoggettamento
Il beneficiario dell'assegnazione è soggetto all'obbligo fiscale, se:
il testatore al momento del decesso aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone;
la successione è stata aperta nel Cantone;
la persona assegnante aveva domicilio o dimora fiscale nel Cantone al momento del versamento dell'assegnazione;
…
la sostanza immobile situata nel Cantone o i diritti reali su di essa fanno parte della successione rispettivamente vengono trasferiti nella successione;
viene trasferita sostanza mobile situata nel Cantone, la quale in base ad accordo bilaterale viene assegnata per l'imposizione allo Stato sede dello stabilimento d'impresa oppure allo Stato del luogo di situazione della cosa.
Il coniuge superstite, i discendenti e il concubino sono esenti dall'imposta. I figliastri e i figli affiliati sono equiparati ai discendenti.
L'assegnazione di sostanza ad una fondazione con irrevocabile beneficio della persona assegnante o delle persone secondo il capoverso 2 è equiparata all'assegnazione diretta a questi beneficiari.
In caso di sostituzione fedecommissaria la successione viene tassata se l'erede istituito o l'erede sostituito è soggetto all'obbligo fiscale.
Art. 108 III. Momento dell'imposizione
Il diritto all'imposta sorge al momento del trasferimento della sostanza, rispettivamente dell'assegnazione.
…
…
…
Art.
109 IV. Computo dell'imposta
1. Base di calcolo
L'imposta viene calcolata in base al valore dell'intera sostanza netta indivisa, rispettivamente assegnata.
È determinante la situazione al momento del decesso, rispettivamente dell'assegnazione.
Art.
110 2. Computo oggettivo
a) Attivi
Gli attivi vengono valutati al loro valore venale.
Vengono calcolati al valore di reddito:
…
i fondi utilizzati per un lungo periodo per l'agricoltura o l'economia forestale. Lo stesso dicasi per i necessari edifici rurali e l'abitazione facente parte dell'azienda agricola;
gli edifici di importanza storica o degni di essere protetti quali monumenti storici la cui conservazione esige dai proprietari determinati sacrifici.
I fondi che servono all'investimento di capitali oppure alla speculazione vengono valutati in ogni caso al valore venale.
Le azioni, le quote di cooperative e gli altri diritti di partecipazione non negoziati in continuazione vengono valutati in base all'articolo 59 capoverso 2.
Se i fondi valutati in base al capoverso 2 lettera b vengono sottratti entro dieci anni all'utilizzo agricolo o forestale, nella procedura di ricupero d'imposta la tassazione avviene al valore venale.
Art. 111 b) Passivi
Vengono dedotti i debiti del testatore e i debiti trasferiti con l'assegnazione al beneficiario. Impegni eventuali, come quelli solidali e da fideiussione, sono deducibili solo nella misura in cui gli eredi ne debbano rispondere.
Gli usufrutti, i diritti d'abitazione, altri diritti di godimento e gli obblighi di prestazione ricorrenti, se esistenti sia prima che dopo il decesso del testatore, vengono calcolati al loro valore capitalizzato.
In caso di assoggettamento parziale i passivi si conteggiano pro rata.
Art. 112 3. Deduzioni
Per il calcolo dell'imposta sulle successioni vengono dedotti dalla sostanza netta:
le spese di sepoltura usuali nella località;
i prelevamenti per figli in fase di istruzione e colpiti da infermità ai sensi dell'articolo 631 capoverso 2 CC;
i compensi per la contribuzione alle spese e dei lavori domestici di figli e abiatici;
le spese di mantenimento, nell'economia domestica del defunto, ai sensi dell'articolo 606 CC.
In caso di assoggettamento parziale le deduzioni si fanno pro rata.
Art. 113 4. Assegnazioni esenti da imposta
Le assegnazioni a persone giuridiche giusta l'articolo 78 che hanno sede nel Cantone sono esenti da imposta nella misura in cui la sostanza assegnata serva allo scopo privilegiato fiscalmente e non possa essere sottratta allo stesso.
Il Governo può estendere l'esenzione dall'imposta sulle successioni anche a beneficiari di fuori Cantone, se e nella misura in cui l'altro cantone o Stato accordi la reciprocità.
Sono esenti da imposta anche:
le usuali prestazioni necessarie al sostentamento e alla formazione;
le assegnazioni tendenti a evitare un fallimento o un pignoramento;
il condono di debiti a debitori indigenti;
la cessione di edifici ai sensi dell'articolo 56 capoverso 4 e i mezzi necessari alla manutenzione a una fondazione o un'associazione, se così facendo si mira alla conservazione degli oggetti.
Art. 114 V. Calcolo dell'imposta
Nel calcolo dell'imposta vengono dedotti:
dalle assegnazioni a persone bisognose: fr. 14 000.–;
dalle assegnazioni a un genitore: fr. 100 000.–;
da ogni altra assegnazione: fr. 7000.–.
In caso di assoggettamento parziale le deduzioni vengono concesse pro rata.
L'imposta ammonta al 10 per cento.
In caso di più assegnazioni allo stesso beneficiario da parte della stessa persona la suddetta deduzione può essere fatta valere una sola volta entro un periodo di cinque anni.
Art. 114a VI. Successione d'impresa
L'imposta afferente la sostanza commerciale viene ridotta del 75 per cento se la sostanza commerciale viene trasferita gratuitamente ad un beneficiario che dirige la rispettiva impresa.
La stessa riduzione viene concessa per una partecipazione di almeno il 40 per cento ad una persona giuridica che dirige un'azienda commerciale, se il beneficiario occupa una funzione direttiva.
La riduzione secondo il capoverso 1 viene meno successivamente se entro dieci anni i valori patrimoniali vengono sottratti all'azienda, se l'attività imprenditoriale direttiva viene interrotta o se l'attività viene trasferita all'estero. L'importo di cui l'imposta è stata ridotta viene riscosso quale ricupero d'imposta.
Art. 115 VII. Riscossione e responsabilità
L'imposta sulle successioni va versata prelevandola dalla successione prima della divisione ereditaria e in una sola volta.
Più beneficiari dei valori patrimoniali rispondono solidalmente dell'imposta fino all'ammontare della loro quota ereditaria. Se una parte della successione o dell'assegnazione viene devoluta all'estero e non si possono far valere diritti di regresso, la responsabilità dei beneficiari residenti in Svizzera si limita a quella parte d'imposta che essi devono pagare complessivamente.
Per il resto fanno stato per analogia gli articoli 13 e 77.
6. …
Art. 116 …
Art. 117 …
Art. 118 …
Art. 119 …
Art. 120 …
Art. 121 …
7. Diritto procedurale
7.1. Criteri generali di procedura
Art.
122 I. Doveri d'ufficio
1. Segretezza
Le autorità, i funzionari e gli impiegati del Cantone, delle regioni e dei comuni devono tenere strettamente segreto quanto vengono a sapere nell'esercizio delle loro funzioni d'ufficio. Essi rispondono delle contravvenzioni a norma di legge.
Gli atti fiscali non sono accessibili a terzi. Hanno diritto di prenderne visione le autorità giudiziarie e amministrative svizzere, se il diritto federale o cantonale lo prevede oppure nella misura in cui sussista un interesse pubblico preponderante. Entrambi i coniugi tassati in comune hanno il diritto di prendere visione dei loro atti fiscali.
Col consenso del contribuente si possono fornire a terzi su richiesta scritta informazioni dai registri delle imposte.
Le disposizioni della legge sul principio di trasparenza non trovano applicazione in ambito fiscale.
Art. 122a 2. Assistenza fra le autorità fiscali
Le autorità fiscali rilasciano gratuitamente alle autorità fiscali della Confederazione, dei cantoni e dei comuni le informazioni necessarie e su richiesta accordano loro il diritto di prendere visione degli atti ufficiali.
Art. 122b Trattamento dei dati
L'Amministrazione federale delle contribuzioni e le autorità di cui all'articolo 122a si trasmettono i dati che possono essere utili per l'adempimento dei loro compiti. Le autorità di cui all'articolo 123 trasmettono alle autorità fiscali i dati che possono essere importanti per l'esecuzione della presente legge.
I dati sono trasmessi singolarmente, mediante liste o su supporti elettronici di dati. Possono essere resi accessibili anche mediante una procedura di richiamo. Questa assistenza amministrativa è gratuita.
Devono essere trasmessi tutti i dati dei contribuenti che possono servire alla tassazione e alla riscossione delle imposte, segnatamente:
dati personali;
dati concernenti lo stato civile, il luogo di domicilio e di dimora, il permesso di dimora e l'attività lucrativa;
gli atti giuridici;
le prestazioni di un ente pubblico.
Art. 122c Impiego di dati fiscali
L'Amministrazione cantonale delle imposte può accedere a dati fiscali mediante procedura di richiamo se intraprende azioni di incasso per conto di terzi o se amministra attestati di carenza di beni per conto di terzi.
Art. 122d Registrazione e conservazione in forma elettronica di dati
L'Amministrazione cantonale delle imposte può rilevare e conservare in forma elettronica tutti i dati inoltrati dal contribuente, nonché i dati e le informazioni provenienti da altre fonti, se questi possono essere in ogni momento resi leggibili e se non possono essere modificati.
Il Governo emana le necessarie disposizioni esecutive in particolare in merito alla comunicazione, alla forza probatoria, alla durata della conservazione e alla cancellazione dei dati.
Art. 123 3. Assistenza di altre autorità
Le autorità della Confederazione e del Cantone, nonché delle regioni e dei comuni su richiesta rilasciano, gratuitamente e incuranti dell'eventuale obbligo di segretezza, tutte le informazioni necessarie alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge. Da parte loro esse possono informare queste autorità se suppongono che una tassazione sia incompleta.
Gli uffici del registro fondiario notificano all'Amministrazione delle imposte ogni trapasso di proprietà entro il termine di un mese. Inoltre se la fattispecie fiscale non è chiara, essi trasmettono all'Amministrazione delle imposte una copia dell'atto contrattuale.
La sovrastanza comunale o l'ufficio da essa designato dell'ultimo luogo di domicilio di una persona, porta l'Amministrazione cantonale delle imposte immediatamente a conoscenza dei decessi ad essa comunicati.
Art. 123a II. Posizione dei coniugi nei confronti dell'imposta sul reddito e sulla sostanza
Coniugi che vivono in costanza di matrimonio di diritto e di fatto esercitano assieme i diritti e i doveri procedurali che giusta la presente legge spettano al contribuente.
Essi sottoscrivono assieme la dichiarazione fiscale. Qualora la dichiarazione fiscale sia firmata da uno solo dei due coniugi, viene accordato all'altro coniuge un periodo di tempo32. Una volta decorso inutilizzato il termine si presume la delega contrattuale tra coniugi.
I rimedi legali e altre istanze sono considerati inoltrati tempestivamente se un coniuge agisce entro il termine.
Tutte le comunicazioni delle autorità fiscali a contribuenti coniugati che vivono in costanza di matrimonio di fatto e di diritto vengono indirizzate ad entrambi i coniugi. Consegne a coniugi separati di fatto o di diritto avvengono singolarmente per ogni coniuge, nella misura in cui la separazione sia stata comunicata alle autorità fiscali.
Art. 123b III. Delega contrattuale
Il contribuente può farsi rappresentare in via contrattuale dinanzi alle autorità incaricate dell'esecuzione della presente legge, per quanto la sua personale collaborazione non sia necessaria.
Quale rappresentante è ammesso chiunque possieda l'esercizio dei diritti civili. L'autorità può invitare il rappresentante a comprovare in forma scritta la sua procura.
Art. 123c IV. Delega necessaria
I contribuenti senza un indirizzo di recapito in Svizzera devono indicare, su richiesta dell'autorità di tassazione, una persona delegata residente in Svizzera.
Più eredi devono designare un rappresentante entro un termine la cui determinazione spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte.
Art. 124 V. Termini
I termini stabiliti dalla legge non possono essere prorogati.
Un termine fissato da un'autorità deve essere prorogato, se esistono sufficienti motivi e se la richiesta è stata presentata entro la scadenza del termine.
Per il calcolo, il rispetto e la restituzione dei termini fanno stato le norme della legge sulla giustizia amministrativa33.
Art.
125 VI. Prescrizione
1. Prescrizione della tassazione
Il diritto di tassare cade in prescrizione, per imposte periodiche dopo cinque anni dalla fine del periodo fiscale, per imposte non periodiche dopo cinque anni dalla fine dell'anno in cui si è verificata la fattispecie causante l'imposizione.
La prescrizione non ha inizio o non decorre:
per la durata di una procedura di reclamo, ricorso o revisione;
finché il credito fiscale è garantito o gode di una dilazione;
finché il contribuente non ha domicilio fiscale in Svizzera oppure se non se ne conosce la dimora.
La prescrizione inizia da capo con:
ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile;
ogni esplicito riconoscimento del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile;
l'inoltro della dichiarazione d'imposta o di una domanda di condono;
l'avvio di un'azione penale per sottrazione d'imposta consumata o a causa di un reato fiscale.
Il diritto di eseguire una tassazione si prescrive in ogni caso 15 anni dopo la fine del periodo fiscale.
Art. 126 2. Prescrizione dell'incasso
Le imposte tassate cadono in prescrizione cinque anni dopo essere divenute esecutorie.
Per l'impedimento e la sospensione della prescrizione fa stato l'articolo 125 capoverso 2.
La prescrizione inizia da capo con:
ogni operazione d'ufficio intesa ad accertare o a far valere il credito fiscale e notificata al contribuente o al corresponsabile,
ogni riconoscimento esplicito del credito fiscale da parte del contribuente o del corresponsabile,
l'inoltro di una domanda di condono,
l'inizio di una procedura penale causa sottrazione d'imposta compiuta o abuso d'imposta alla fonte causa delitto fiscale.
La prescrizione subentra in ogni caso 10 anni dopo la fine dell'anno civile in cui le imposte sono state fissate con effetto esecutivo.
7.2. Procedura di tassazione
Art. 126a I. Diritti procedurali del contribuente
Il contribuente può prendere visione degli atti da lui inoltrati e firmati. Egli ha accesso agli altri atti dopo l'accertamento della fattispecie, per quanto non vi si oppongano interessi pubblici o privati.
Qualora a un contribuente venga negata la visione di un atto, ci si può basare su di esso a svantaggio del contribuente, solamente se l'autorità lo ha informato in forma orale o scritta del contenuto essenziale per la causa e se gli ha inoltre concesso la possibilità di esprimersi e di indicare i mezzi di controprova.
Le prove esibite dal contribuente devono essere esaminate per quanto risultino adeguate per accertare i fatti rilevanti ai fini della tassazione.
Art.
127 II. Obblighi procedurali
1. Dichiarazione d'imposta
I contribuenti sono invitati a presentare una dichiarazione d'imposta con un avviso pubblico o con l'invio del relativo modulo34. Coloro che non ricevono il modulo devono chiederlo all'autorità fiscale comunale. Deve essere inoltrata una dichiarazione d'imposta anche al termine dell'assoggettamento.
Il contribuente deve compilare la sua dichiarazione d'imposta in modo veritiero e completo, firmarla validamente e inviarla con i documenti richiesti entro il termine stabilito. La firma digitale è equiparata alla firma autografa. Il Governo può ammettere l'inoltro della dichiarazione d'imposta per via elettronica.
Le persone fisiche con reddito da attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche devono allegare alla dichiarazione d'imposta i conti annuali sottoscritti (bilanci, conto profitti e perdite e allegato) del periodo di computo oppure, in caso di contabilità semplificata secondo l'articolo 957 capoverso 2 CO, una distinta delle entrate e delle uscite, della situazione patrimoniale nonché dei prelievi e apporti privati.
I moduli compilati in modo difettoso vengono rispediti per essere completati, fissando un termine adeguato.
Art. 128 2. Informazioni, mezzi di prova
L'autorità di tassazione designa il genere e il modo di dare informazioni nonché i documenti da inoltrare per l'esame, fissando un termine adeguato.
Essa può ordinare in modo particolare l'esame dei libri contabili, effettuare sopralluoghi, far capo a perizie di esperti e chiedere di essere informata circa tutti i dati necessari a una tassazione esatta.
Le spese per le operazioni giusta il capoverso 2 possono essere interamente o in parte addebitate al contribuente o a chiunque altra persona tenuta a fornire informazioni, la quale ha reso necessarie le spese a causa di una violazione colposa degli obblighi procedurali.
Le persone fisiche con un reddito derivante da un'attività lucrativa indipendente e le persone giuridiche sono tenute a conservare per 10 anni libri contabili, distinte ai sensi dell'articolo 127 capoverso 3 e altri documenti che hanno un rapporto con la loro attività. Il tipo e il modo della tenuta e della conservazione si conformano alle disposizioni del codice delle obbligazioni del 30 marzo 191135 (art. 957 – 958f).
Art. 129 3. Obbligo di terzi di rilasciare attestazioni
Sono tenuti a rilasciare attestazioni scritte al contribuente:
i datori di lavoro sulle prestazioni ai loro dipendenti,
i creditori e i debitori sull'esistenza, l'ammontare, gli interessi e le garanzie di crediti,
gli assicuratori sul valore di riscatto di assicurazioni e sulle prestazioni pagate o dovute che derivano dal rapporto assicurativo,
i fiduciari, gli amministratori di sostanze e altri mandatari, che hanno il possesso o l'amministrazione di beni appartenenti al contribuente, su questi beni e i loro proventi,
le persone che sono o erano in rapporti d'affari con il contribuente, sulle reciproche pretese e prestazioni.
Se il contribuente nonostante invito non presenta tali attestazioni, l'autorità fiscale può pretenderle direttamente da terzi. Resta riservato il segreto professionale tutelato dalla legge.
Art. 130 4. Obbligo di notifica a terzi
Per ogni anno fiscale risp. per ogni periodo fiscale devono presentare un'attestazione alle autorità di tassazione:
le persone giuridiche sulle prestazioni ai membri dell'amministrazione e di altri organi,
le fondazioni anche sulle prestazioni ai loro beneficiari,
le società di persone sulle quote di partecipazione dei loro soci al reddito e alla sostanza della società, sugli altri loro diritti verso la società stessa e su tutte le condizioni importanti per la tassazione dei soci,
le istituzioni della previdenza professionale e della previdenza individuale vincolata in merito alle prestazioni effettuate a favore di assicurati o beneficiari,
gli investimenti collettivi di capitale con possesso fondiario diretto sui rapporti determinanti per la tassazione del possesso fondiario diretto e dei suoi redditi,
i datori di lavoro che accordano partecipazioni di collaboratore ai loro dipendenti, sui dati necessari per la loro tassazione; fanno stato le disposizioni esecutive secondo il diritto federale.
Art.
130a III. Tassazione in generale
1. Tassazione ordinaria
L'autorità di tassazione esamina la dichiarazione d'imposta, emana direttive, richiede mezzi di prova, effettua le necessarie indagini e stabilisce le condizioni di fatto e di diritto determinanti ai fini di un'imposizione completa e corretta.
Art. 131 2. Tassazione secondo apprezzamento
La tassazione è effettuata secondo doveroso apprezzamento, se:
il contribuente nonostante diffida e comminatoria di una valutazione secondo apprezzamento non ha ottemperato ai suoi obblighi procedurali,
i fattori fiscali non si sono potuti accertare esattamente per mancanza di documenti attendibili,
il risultato comprovato si scosta fortemente dai dati empirici e il contribuente non è in grado di giustificare sufficientemente tale fatto.
La tassazione viene effettuata tenendo conto di tutti i fatti noti al momento della valutazione e deve essere motivata. In modo particolare si può tener conto dei dati empirici, dell'evoluzione della sostanza e del dispendio del contribuente.
…
Art. 132 3. Notifica
La decisione di tassazione deve essere notificata al contribuente per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali. Il Governo può ammettere la notifica elettronica.
La notifica deve indicare e motivare brevemente ogni singola divergenza dalla dichiarazione d'imposta.
Qualora i contribuenti senza recapito in Svizzera omettano, malgrado la richiesta dell'autorità di tassazione, di indicare una persona delegata residente in Svizzera, il recapito può essere sostituito, a spese del contribuente, con la pubblicazione sul Foglio ufficiale cantonale.
Art.
133 IV. Norme speciali
1. Imposta alla fonte
Qualora i creditori o i debitori della prestazione imponibile non acconsentano alla deduzione d'imposta, l'Amministrazione cantonale delle imposte emana una decisione sulla sussistenza e l'estensione dell'assoggettamento.
Finché tale decisione non ha acquistato effetto esecutivo, il debitore di una prestazione imponibile resta soggetto alla deduzione fiscale.
Il Governo emana le necessarie disposizioni di attuazione. Esso può stipulare con altri Cantoni accordi di reciprocità sulla riscossione dell'imposta alla fonte nei rapporti intercantonali.
Art. 134 2. Imposta sulle successioni e sulle donazioni
Gli eredi o i loro rappresentanti devono inoltrare all'Amministrazione delle imposte, entro 90 giorni dal decesso del testatore, tutti i documenti necessari all'accertamento dell'obbligo fiscale, come certificato ereditario, contratti di matrimonio, testamenti, ecc.
In caso di mancato invito da parte dell'Amministrazione delle imposte ogni beneficiario di un'assegnazione per atto fra vivi deve notificare, entro 90 giorni dal versamento dell'assegnazione, il relativo oggetto e il valore, nonché il rapporto di parentela con la persona assegnante.
Gli eredi, rispettivamente i beneficiari dell'assegnazione soggetti ad imposta devono inoltrare una dichiarazione d'imposta all'Amministrazione delle imposte in base alle direttive di quest'ultima, al più tardi però entro sei mesi dalla morte del testatore, rispettivamente dall'assegnazione.
Art. 135 …
Art. 135a 4. Imposta sugli utili da sostanza immobiliare
In mancanza di una sollecitazione, l'alienante deve presentare all'Amministrazione delle imposte una dichiarazione d'imposta entro sei mesi dall'alienazione giustificante l'imposta.
Art. 136 V. Decisione preliminare sull'assoggettamento soggettivo
Una volta avviata la procedura di tassazione, il contribuente può pretendere dall'autorità di tassazione una decisione preliminare sulla sussistenza di un assoggettamento soggettivo.
La decisione di accertamento in merito è parificata alle decisioni di tassazione e vale solo per il relativo periodo fiscale.
7.3. Rimedi legali e rettifica
Art.
137 I. Reclamo
1. Presupposti
Contro le decisioni definitive di tassazione il contribuente può presentare reclamo scritto all'autorità di tassazione entro 30 giorni dalla notifica della decisione di tassazione.
Il reclamo presentato da un coerede contro una decisione di tassazione concernente l'imposta sulle successioni vale anche per le altre persone colpite dalla decisione.
Se il reclamo non contiene una proposta, non è motivato o non vengono menzionati gli eventuali mezzi di prova, l'autorità di tassazione può invitare il contribuente a completare il suo reclamo entro un termine di 10 giorni.
Il contribuente può impugnare una tassazione secondo doveroso apprezzamento ai sensi dell'articolo 131 soltanto a causa di una palese inesattezza. Il reclamo va motivato e deve citare gli eventuali mezzi di prova. Qualora il reclamo non soddisfi questi requisiti, non si entra nel merito dello stesso.
Art. 137a 2. Ricorso omisso medio
Se il reclamo è rivolto contro una decisione di tassazione motivata in modo esauriente, con l'approvazione del reclamante e dell'autorità di tassazione esso può essere trasmesso come ricorso al Tribunale amministrativo.
Art. 138 3. Procedura e decisione
Nella procedura di reclamo le autorità di tassazione e i contribuenti hanno gli stessi diritti e doveri come nella procedura di tassazione. Il contribuente può inoltre pretendere un colloquio con l'autorità di tassazione.
L'autorità di tassazione procede d'ufficio a tutti gli accertamenti del caso ed effettua quindi una nuova tassazione. Dopo aver ascoltato il contribuente essa può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso. In ogni caso la decisione deve essere motivata, comunicata per iscritto e munita di un'istruzione sui rimedi legali.
La procedura di reclamo è gratuita. Si possono tuttavia addebitare del tutto o in parte al reclamante le spese di speciali indagini da lui causate con grave trasgressione degli obblighi procedurali.
Non si dà seguito al ritiro del reclamo, se giusta le circostanze si deve presupporre che la tassazione era errata.
Art.
139 II. Ricorso
1. Presupposti
Contro le decisioni di reclamo e le decisioni relative a condoni fiscali il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dalla notifica della decisione.
Il ricorso va presentato in due esemplari, deve contenere il petito, la fattispecie, una proposta quantificata nonché una breve motivazione e va firmato. Le prove vanno indicate con precisione e, se possibile, allegate.
…
…
Art. 140 2. Procedura e decisione
Entro il termine fissato per la presa di posizione la controparte può dichiarare ricorso di adesione e presentare per conto proprio proposte per la modifica della tassazione impugnata.
Nella procedura di ricorso il Tribunale amministrativo ha le medesime competenze dell'autorità di tassazione nella procedura di tassazione. Un dibattimento orale ha luogo solo eccezionalmente.
Il Tribunale, dopo aver sentito il contribuente, può modificare la tassazione anche a svantaggio dello stesso.
Art.
141 III. Revisione
1. Presupposti
Le decisioni di tassazione nonché di reclamo e di ricorso cresciute in giudicato possono essere rivedute a favore del contribuente, a sua domanda o d'ufficio, se:
in un secondo tempo si scoprono fatti rilevanti o prove decisive,
l'autorità che ha deciso, ha trascurato fatti rilevanti o prove decisive che conosceva o doveva conoscere oppure violato in altro modo criteri di procedura,
un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
È esclusa la revisione se il richiedente, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nella procedura ordinaria quello che adduce come motivo di revisione.
Art. 142 2. Procedura
L'istanza di revisione si deve presentare entro 90 giorni da che si è scoperto il motivo di revisione, al più tardi tuttavia entro dieci anni dalla notifica della decisione.
L'Amministrazione cantonale delle imposte è competente per giudicare le istanze di revisione di decisioni di tassazione e di reclamo, mentre la revisione di decisioni di ricorso spetta al Tribunale amministrativo.
Le norme procedurali adottate per la precedente decisione sono applicabili per analogia. Le decisioni di revisione dell'Amministrazione delle imposte possono essere impugnate mediante ricorso entro 30 giorni.
Art. 143 …
Art. 144 IV. Rettifica
Gli errori di calcolo e di scrittura contenuti in decisioni passate in giudicato sono da rettificare a richiesta o d'ufficio dall'autorità a cui sono sfuggiti, entro cinque anni dalla loro notifica.
La rettifica o il rifiuto di rettifica si può impugnare con i medesimi rimedi legali di cui ci si è valsi contro la decisione.
7.4. Ricupero d'imposta
Art. 145 I. Presupposti
Se da fatti o da prove ignoti all'autorità di tassazione risulta che una tassazione è stata omessa ingiustamente o che una tassazione passata in giudicato è incompleta o che una tassazione omessa o incompleta è dovuta a un crimine o a un delitto contro l'autorità di tassazione, l'imposta non incassata verrà riscossa insieme con l'interesse a titolo di ricupero d'imposta.
Quale nuovo dato di fatto vale anche l'inosservanza del termine di divieto ai sensi degli articoli 20 e 83 nonché l'alienazione di un fondo dopo una sostituzione di beni intercantonale conformemente all'articolo 44. In caso di sostituzione di beni non viene riscosso un interesse di mora.
Il ricupero d'imposta non può essere operato, nemmeno nel caso di valutazione insufficiente, se il contribuente ha presentato una dichiarazione completa e precisa del reddito, della sostanza, dell'utile netto o del capitale proprio e se l'autorità di tassazione ha accettato la valutazione.
Art. 146 II. Perenzione
Il diritto di avviare la procedura per il ricupero d'imposta si prescrive entro dieci anni dalla fine del periodo fiscale per il quale la tassazione è stata indebitamente omessa o per il quale la tassazione cresciuta in giudicato era incompleta.
L'apertura di una procedura penale a causa di sottrazione d'imposta vale allo stesso tempo quale introduzione della procedura di ricupero d'imposta.
Il diritto di stabilire un ricupero d'imposta si estingue dopo 15 anni dalla fine del periodo fiscale a cui esso si riferisce.
Art. 147 III. Procedura
La procedura di ricupero d'imposta viene svolta dall'Amministrazione cantonale delle imposte.
L'avvio della procedura di ricupero d'imposta è comunicato per iscritto al contribuente, indicandone i motivi. Il contribuente ha il diritto di farsi interrogare e di prendere visione degli atti.
Se nessun procedimento penale per sottrazione d'imposta è avviato o pendente o escluso a priori al momento dell'avvio della procedura di ricupero d'imposta, il contribuente è informato che un tale procedimento nei suoi confronti potrà essere avviato in un secondo momento.
Una procedura non ancora introdotta o terminata all'atto del decesso del contribuente viene introdotta o continuata nei confronti degli eredi.
Sono applicabili per analogia le prescrizioni sui principi procedurali generali, sulla procedura di tassazione e su quella di ricorso nonché le disposizioni sulla riscossione dell'imposta.
Art. 147a IV. Procedura semplificata di ricupero d'imposta per gli eredi
Ogni erede ha diritto, indipendentemente dagli altri eredi, al ricupero semplificato d'imposta sugli elementi della sostanza e del reddito sottratti dal defunto, a condizione che:
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
egli aiuti senza riserve l'amministrazione a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.
Il ricupero d'imposta è calcolato sui tre periodi fiscali che precedono l'anno del decesso secondo le prescrizioni della tassazione ordinaria e l'imposta è riscossa unitamente agli interessi di mora.
Il ricupero semplificato d'imposta è escluso in caso di liquidazione della successione in via fallimentare o d'ufficio.
Anche l'esecutore testamentario o l'amministratore della successione può domandare il ricupero semplificato d'imposta.
7.5. Inventario
Art. 148 I. Obbligo d'inventario e misure cautelative
Dopo il decesso di un contribuente si allestisce un inventario, a meno che non si possa presumere che esiste solo poca sostanza.
L'inventario deve comprendere la sostanza del testatore, quella del coniuge vivente in costanza di matrimonio e quella dei figli minorenni soggetti alla sua autorità parentale, secondo l'ammontare esistente il giorno del decesso.
L'autorità d'inventario può ordinare un divieto di disporre limitato a 90 giorni, come pure l'apposizione dei sigilli.
Art. 149 II. Obbligo di collaborazione e di attestazione
Gli eredi, i rappresentanti legali degli eredi, gli amministratori di eredità e gli esecutori testamentari sono obbligati a:
dare informazioni veritiere su tutte le circostanze che possono essere importanti per l'accertamento dei fattori fiscali del testatore,
presentare tutti i libri, documenti, certificati e annotazioni che possono servire a chiarire la successione,
aprire tutti i locali e contenitori di cui disponeva il testatore,
informare l'autorità d'inventario e di cui essi sono venuti a conoscenza in un secondo tempo.
Chi custodisce o amministra beni patrimoniali del testatore nonché eventuali suoi debitori è particolarmente obbligato a informare per iscritto gli eredi, che informeranno a loro volta l'autorità d'inventario.
Art. 150 III. Autorità
L'Amministrazione cantonale delle imposte provvede all'inventario e all'apposizione dei sigilli. All'Amministrazione delle imposte va inviata una copia degli inventari ordinati dal tribunale regionale o dall'autorità di protezione dei minori e degli adulti.
All'allestimento dell'inventario dovranno assistere almeno un erede avente l'esercizio dei diritti civili e il rappresentante legale di eredi minorenni o sotto curatela generale.
L'allestimento dell'inventario può essere affidato al competente notaio regionale contro versamento dell'usuale indennità.
7.6. Riscossione e garanzia delle imposte
Art. 151 I. Scadenza
Le imposte hanno le seguenti scadenze:
le imposte sul reddito e sulla sostanza con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione; la fatturazione provvisoria avviene di principio a gennaio dell'anno successivo all'anno fiscale in questione,
l'imposta sull'utile e sul capitale con la notifica del conteggio provvisorio o della decisione di tassazione; la notifica deve essere effettuata al più tardi entro tre mesi dalla fine dell'esercizio commerciale,
le altre imposte e le multe con la notifica del conteggio fiscale provvisorio o della decisione di tassazione o di multa; un conteggio provvisorio può avvenire a partire dal momento in cui si è realizzata la fattispecie fiscale.
Per l'inizio della decorrenza del termine d'iscrizione di due anni delle ipoteche legali conformemente alla legge d'introduzione al Codice civile svizzero ci si basa sulla notifica della decisione di tassazione.
Le imposte e le multe scadono tuttavia immediatamente:
se si estingue l'assoggettamento in Svizzera o è dichiarato il fallimento;
in caso di annuncio per la cancellazione di una persona giuridica dal registro di commercio;
per contribuenti stranieri in caso di rinuncia all'esercizio commerciale, alla partecipazione a un esercizio commerciale, allo stabilimento d'impresa, alla proprietà fondiaria o ai crediti garantiti da fondi.
Art.
152 II. Riscossione
1. Provvisoria e definitiva
La fatturazione provvisoria avviene in base alla dichiarazione d'imposta, all'ultima tassazione esecutoria oppure in base al probabile importo dovuto. Il conteggio provvisorio non è impugnabile.
Se l'importo da versare risulta superiore a quello pagato, la differenza viene pretesa successivamente, se risulta inferiore, viene restituito con un interesse rimunerativo.
Il Dipartimento delle finanze fissa il tasso d'interesse per ogni anno civile. La decisione è definitiva.
Crediti del Cantone o averi dei contribuenti fino all'importo minimo di fatturazione vengono addebitati, risp. accreditati senza interesse sull'imposta sul reddito e sulla sostanza, nonché sull'imposta sugli utili e sul capitale dell'anno seguente.
Il Governo può ammettere la fatturazione elettronica.
Art. 153 2. Pagamento
Si devono pagare:
le imposte sul reddito e sulla sostanza in due rate, la cui scadenza viene fissata dal Governo,37 rispettivamente entro 90 giorni dalla fatturazione;
le altre imposte e multe entro 90 giorni dalla fatturazione.
In caso di imminente partenza all'estero, tutte le imposte e multe devono essere pagate subito.
Per pagamenti tardivi è dovuto un interesse di mora. Il Dipartimento delle finanze fissa l'interesse di mora per ogni anno civile; la decisione è definitiva. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono equiparate a decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137.
Per i pagamenti dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare avvenuti prima della scadenza del termine di pagamento, fino al momento della fatturazione viene accreditato un interesse rimunerativo sui pagamenti anticipati. Esso corrisponde all'interesse rimunerativo conformemente all'articolo 152.
Art. 154 3. Facilitazioni di pagamento
In circostanze particolari l'Amministrazione delle imposte può prolungare il termine di pagamento o autorizzare pagamenti rateali per imposte, interessi o multe dovuti. Essa può rinunciare a un interesse di mora. L'Amministrazione delle imposte decide in via definitiva.
Al riguardo possono essere pretese adeguate garanzie.
Una volta avviata l'esecuzione non è più possibile entrare nel merito di una domanda di facilitazione di pagamento.
Le facilitazioni di pagamento concesse vengono annullate se vengono meno i loro presupposti o se le condizioni alle quali sono vincolate non sono soddisfatte.
Art. 154a 4. Diffida
Se il credito non viene pagato alla scadenza del termine di pagamento, l'Amministrazione delle imposte invia una diffida con un termine di dieci giorni.
Se il pagamento non perviene entro il termine, l'Amministrazione delle imposte invia una seconda diffida. Per la seconda diffida viene riscossa una tassa, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo38. Le decisioni concernenti la determinazione degli interessi di mora sono decisioni di tassazione ai sensi dell'articolo 137.
Art. 155 5. Esecuzione forzata
Se su diffida l'ammontare dovuto non viene pagato, si deve avviare l'esecuzione. L'Amministrazione delle imposte riscuote una tassa d'esecuzione, il cui ammontare deve essere fissato dal Governo.39
Qualora il debitore non sia domiciliato in Svizzera o sia stato disposto un sequestro, l'esecuzione può essere iniziata senza precedente diffida.
Le tassazioni e le altre decisioni passate in giudicato sono parificate a sentenze giudiziarie esecutorie ai sensi dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.
Le imposte, le spese o le multe, la cui riscossione appare improbabile fin da principio, devono essere stralciate dal punto di vista amministrativo. Gli stralci amministrativi vengono decisi:
dall'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 10 000 franchi per anno fiscale;
dal Dipartimento delle finanze per importi superiori.
Art.
156 III. Condono
1. In generale
Le imposte, le spese o le multe possono venir condonate del tutto o in parte a contribuenti venuti a trovarsi nel disagio o ai quali il pagamento riuscirebbe oltremodo gravoso per altre ragioni.
La domanda di condono, motivata e corredata dei mezzi di prova necessari, va presentata per iscritto all'Amministrazione cantonale delle imposte. Non si può entrare nel merito di una domanda di condono che è stata presentata soltanto dopo l'avvio dell'esecuzione.
Decidono la domanda di condono relativa all'imposta cantonale
l'Amministrazione cantonale delle imposte fino all'importo di 5000 franchi per anno fiscale;
il Dipartimento delle finanze per importi superiori fino a 50 000 franchi per anno fiscale;
il Governo per importi superiori.
Per domande di condono concernenti l'imposta federale diretta decide l'autorità competente per il condono dell'imposta cantonale. Se si tratta di decidere solo in merito al condono dell'imposta federale diretta, si applica per analogia il capoverso 3.
Art. 156a 2. Casi particolari
In casi particolari in cui una riscossione delle imposte pare impossibile e potrebbe essere concesso un condono fiscale, l'autorità di tassazione può emanare una tassazione zero.
Il Governo disciplina i dettagli.40
Art. 157 IV. Restituzione di imposte pagate
Il contribuente può pretendere la restituzione con interessi di un'imposta o di una multa non dovuta o dovuta solo in parte e che egli ha pagato per errore. Le imposte e le multe passate in giudicato si considerano dovute.
Art.
158 V. Garanzia
1. Decisione di garanzia
Se il contribuente non ha domicilio in Svizzera oppure il pagamento dell'imposta o della multa da lui dovuta sembra compromesso, l'Amministrazione cantonale delle imposte può pretendere in ogni momento una garanzia anche prima che l'accertamento dell'importo sia passato in giudicato.
La decisione deve precisare l'importo da garantire ed è immediatamente esecutiva. Essa è parificata a una sentenza giudiziaria nel senso dell'articolo 80 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.
La garanzia deve essere prestata in denaro, tramite il deposito di titoli sicuri e quotati, con pegno immobiliare o tramite fideiussioni.
La decisione di garanzia deve essere notificata al contribuente per iscritto e può essere impugnata con ricorso al Tribunale amministrativo.
Il ricorso non sospende l'esecuzione della decisione di garanzia.
Art. 158a 2. Sequestro
La decisione di richiesta di garanzie è parificata al decreto di sequestro giusta l'articolo 274 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento41. Il sequestro è eseguito dal competente ufficio d'esecuzione.
Non è ammessa l'opposizione al decreto di sequestro previsto nell'articolo 278 della legge federale sull'esecuzione e sul fallimento.
Art. 159 3. Cancellazione dal registro di commercio
Le persone giuridiche e le succursali di imprese estere possono essere cancellate dal registro di commercio soltanto con consenso dell'Amministrazione cantonale delle imposte.
Il consenso viene dato quando sono state pagate o garantite tutte le imposte ed eventuali multe.
Art. 160 4. Pegno legale
Le imposte sull'aumento del valore di fondi sono garantite da pegno immobiliare a norma degli articoli 130 sgg LICC.
L'acquirente può chiedere all'Amministrazione delle imposte un'informazione sulle imposte dovute e al venditore una rispettiva garanzia. Se il venditore non dà seguito a questo invito, l'acquirente può garantire le presumibili imposte con pegno sul prezzo d'acquisto.
Il pubblico ufficiale rende esplicitamente attente le parti circa l'esistenza del pegno legale per le imposte sull'aumento del valore risultanti da trapassi di proprietà attuali e precedenti. Ciò deve essere fissato nel contratto di alienazione.
Art. 161 …
Art. 162 …
Art. 163 VI. Associazioni per la riscossione di imposte
Il Dipartimento delle finanze può concedere un abbuono ad associazioni per la riscossione di imposte e a simili organizzazioni che garantiscono l'incasso tempestivo e completo delle imposte di un gran numero di contribuenti.
7.7. Autorità
Art. 164 …
Art.
165 II. Amministrazione cantonale delle imposte
1. In generale
L'esecuzione della presente legge spetta all'Amministrazione cantonale delle imposte, se le disposizioni qui di seguito elencate non prevedono altrimenti.
Essa è responsabile anche per i compiti assegnati in base alle disposizioni della legge sulle imposte comunali e di culto per quanto le prescrizioni di seguito non dispongano altrimenti.
Dietro indennizzo, essa può procedere ad azioni di incasso per conto di terzi.
Art. 165a 2. Indennizzi
Il Cantone riceve un indennizzo per la riscossione e il conteggio di imposte comunali e di culto. Esso consiste in:
una forfetaria per caso per l'imposta sul dispendio;
un indennizzo secondo l'articolo 30 capoverso 1 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
un indennizzo secondo l'articolo 30 capoversi 2 e 3 della legge sulle imposte comunali e di culto per l'imposta sugli utili e sulla sostanza delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni parrocchiali;
un'indennità percentuale per l'imposta sugli utili e sul capitale;
un indennizzo percentuale per l'imposta di culto;
un indennizzo in per cento delle imposte alla fonte riscosse per le imposte alla fonte;
un indennizzo per contribuente per la scansione di atti fiscali, notifiche, corrispondenza, ecc.42;
un indennizzo per contribuente per l'archiviazione elettronica43.
L'ammontare degli indennizzi viene stabilito dal Governo.
Art. 166 III. Attuazione del diritto federale
L'Amministrazione cantonale delle imposte è l'ufficio cantonale dell'imposta preventiva ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva44 e l'amministrazione cantonale per l'imposta federale diretta ai sensi della legge federale sull'imposta federale diretta45.
La tassazione dell'imposta federale diretta viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale dalle autorità competenti per quest'ultima.
Il Tribunale amministrativo è commissione di ricorso ai sensi della legge federale sull'imposta preventiva46, rispettivamente della legge federale sull'imposta federale diretta47.
Le autorità penali sono competenti per il perseguimento e la valutazione di reati fiscali.
Art. 167 …
Art. 168 …
Art.
169 IV. Comuni
1. Preparazione della tassazione
I comuni sono tenuti a:
eseguire, senza indennizzo, i lavori di preparazione prescritti dalle disposizioni esecutive del Governo;48
riscuotere e consegnare immediatamente le imposte e gli interessi di mora tassati dall'autorità competente, se ad essi è stato affidato dall'Amministrazione cantonale delle imposte l'incarico di riscuotere le imposte;
provvedere alla tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza nonché riscuotere e consegnare senza indugio crediti fiscali pendenti nel caso in cui il contribuente secondo evidenza intende abbandonare definitivamente la Svizzera (articolo 151 capoverso 2 lettera a);
tenere il loro registro per le persone assoggettate all'imposta alla fonte, nonché a registrare gli assoggettati all'imposta alla fonte secondo l'articolo 100 e a notificarli all'Amministrazione cantonale delle imposte.
Il capoverso 1 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta.
Art. 170 2. Collaborazione alla tassazione
D'intesa con l'Amministrazione cantonale delle imposte il comune può collaborare alla tassazione.49
L'estensione della collaborazione50 viene fissata dall'Amministrazione cantonale delle imposte su proposta del comune.
Nell'ambito della sua collaborazione il comune può:
emettere autonomamente decisioni di tassazione per la Confederazione, il Cantone, il comune, nonché per le Chiese riconosciute dallo Stato e per i comuni parrocchiali;
ordinare multe disciplinari;
emettere decisioni su opposizione.
Nell'ambito della loro attività i collaboratori del comune sono autorizzati a firmare. Il capo dell'Amministrazione delle imposte disciplina i dettagli.
Art. 171 3. Indennità
Per la tassazione dell'imposta sul reddito e sulla sostanza il comune riceve un'indennità giusta le prescrizioni delle disposizioni esecutive emanate dal Governo51. L'indennità va calcolata sulla base delle prestazioni effettive e in considerazione delle spese del comune. Il Governo può versare complessivamente per tutti i comuni al massimo il 2 per cento del gettito fiscale cantonale risultante dall'imposta sul reddito e sulla sostanza.
Il comune riceve:
per l'incasso delle imposte a norma dell'articolo 169 capoverso 1 lettere b) e c) 1/2 per cento delle imposte fissate;
per la tenuta corretta del registro dell'imposta alla fonte e per la notifica secondo l'articolo 169 capoverso 1 lettera d un indennizzo percentuale fissato dal Governo.
Il capoverso 2 vale per analogia anche per l'imposta federale diretta.
Art. 171a 4. Accesso a dati fiscali
Laddove il comune partecipa agli introiti fiscali, può essergli concesso il diritto di prendere visione degli atti fiscali e, nella procedura di richiamo, di accedere ai dati del sistema di tassazione e/o di riscossione dell'Amministrazione cantonale delle imposte.
Art. 171b 5. Imposta sugli utili e sul capitale
Le quote parti vengono comunicate periodicamente al comune. Se il comune non è d'accordo con la ripartizione può richiedere entro 30 giorni una decisione impugnabile.
Le decisioni secondo il capoverso 1 sono equiparate alle decisioni di tassazione.
Art. 172 V. Ricusa
I membri degli organi di tassazione si ricusano per l'intera durata della tassazione, se:
hanno un interesse personale;
sono coniugati o fidanzati con il contribuente;
sono parenti in linea diretta o nella linea laterale fino al secondo grado oppure affini del contribuente;
hanno degli obblighi verso il contribuente oppure un rapporto di dipendenza con lo stesso.
Il contribuente può chiedere la ricusa di un membro di un organo di tassazione, se egli rende credibile un'evidente inimicizia o una concorrenza in affari.
Se la ricusa è controversa, decide il Dipartimento delle finanze.
8. Disposizioni penali
Art.
173 I. Contravvenzioni
1. Violazione di obblighi procedurali
Chi nonostante diffida viene meno intenzionalmente o per negligenza a un obbligo impostogli dalle norme della presente legge oppure a un invito rivoltogli in base alla stessa, viene punito con una multa fino a 1000 franchi, in casi gravi o di recidiva fino a 10 000 franchi.
Art.
174 2. Sottrazione d'imposta
a) Sottrazione consumata
È punito con una multa:
il contribuente che, intenzionalmente o per negligenza, fa in modo che una tassazione sia debitamente omessa o che una tassazione cresciuta in giudicato sia incompleta,
chiunque, se obbligato a trattenere un'imposta alla fonte, intenzionalmente o per negligenza non la trattiene o la trattiene in misura insufficiente,
chiunque, intenzionalmente o per negligenza, ottiene una restituzione illecita d'imposta o un condono ingiustificato.
Di regola la multa è pari all'imposta sottratta. Essa può essere ridotta a un terzo in caso di lieve colpa e aumentata fino al triplo in caso di grave colpa.
Se il contribuente denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
egli aiuti senza riserve l'autorità fiscale a determinare gli elementi della sostanza e del reddito sottratti; e
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.
Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 3.
Art. 175 b) Tentativo di sottrazione
Chi tenta di commettere una sottrazione d'imposta è punito con multa.
La multa corrisponde a due terzi dell'importo che verrebbe stabilito se la sottrazione d'imposta intenzionale fosse stata consumata.
Art. 176 c) Partecipazione di terzi
Chiunque, intenzionalmente, istiga a una sottrazione d'imposta, vi presta aiuto oppure, come rappresentante del contribuente, intenzionalmente la attua o vi partecipa, è punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente.
La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi.
Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta e se sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 174 capoverso 3 lettere a e b, si prescinde dall'aprire un procedimento penale e la responsabilità solidale decade.52
Art. 176a 3. Procedura d'inventario
È punito con la multa indipendentemente dalla punibilità del contribuente:
chiunque dissimula o distrae beni successori di cui è tenuto ad annunciare l'esistenza nella procedura d'inventario, nell'intento di sottrarli all'inventario;
chiunque istiga a un tale atto, vi presta aiuto o lo favorisce.
La multa va sino a 10 000 franchi e in casi gravi o di recidiva sino a 50 000 franchi.
È parimenti punibile il tentativo di dissimulazione o di distrazione di beni successori. La pena può essere più mite che in caso di infrazione consumata.
Se una persona di cui al capoverso 1 si autodenuncia spontaneamente per la prima volta, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per dissimulazione o distrazione di beni successori nella procedura d'inventario e per eventuali altri reati commessi in questo ambito (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
l'infrazione non sia nota ad alcuna autorità fiscale; e
la persona aiuti senza riserve l'Amministrazione a correggere l'inventario.
Art.
177 4. Persone giuridiche
a) In generale
Se con effetto per una persona giuridica vengono violati obblighi di procedura, evase o tentato di evadere imposte, viene multata la persona giuridica.
L'articolo 176 si applica se nell'esercizio dell'attività di una persona giuridica è stata consumata (istigazione, aiuto o partecipazione) sottrazione d'imposta commessa da un terzo.
Sono salve le pene inflitte agli organi e ai rappresentanti della persona giuridica in virtù dell'articolo 176.
I capoversi da l a 3 s'applicano per analogia alle corporazioni e agli stabilimenti di diritto estero, come anche alle comunità di persone straniere senza personalità giuridica.
Art. 177a b) Autodenuncia
Se una persona giuridica assoggettata all'imposta denuncia spontaneamente per la prima volta una sottrazione d'imposta commessa nell'esercizio della sua attività, si prescinde dall'avviare un procedimento penale (autodenuncia esente da pena), a condizione che:
la sottrazione d'imposta non sia nota ad alcuna autorità fiscale;
la persona giuridica aiuti senza riserve l'Amministrazione a determinare l'ammontare dell'imposta sottratta; e
si adoperi seriamente per pagare l'imposta dovuta.
L'autodenuncia esente da pena può essere sporta anche:
dopo una modifica della ditta o un trasferimento della sede all'interno della Svizzera;
dopo una trasformazione ai sensi degli articoli 53–68 della legge sulla fusione53 dalla nuova persona giuridica per le sottrazioni d'imposta commesse prima della trasformazione;
dalla persona giuridica che sussiste dopo un'incorporazione (articolo 3 capoverso 1 lettera a LFus) o una separazione (articolo 29 lettera b LFus), per le sottrazioni d'imposta commesse prima dell'incorporazione o della separazione.
L'autodenuncia esente da pena deve essere sporta dagli organi o dai rappresentanti della persona giuridica. Nei loro confronti non si procede penalmente e la loro responsabilità solidale decade.
Se un ex membro di un organo della persona giuridica o un ex rappresentante della persona giuridica denuncia per la prima volta la persona giuridica per una sottrazione d'imposta che non è nota ad alcuna autorità fiscale, si prescinde dall'avviare un procedimento penale nei confronti della persona giuridica, di tutti i membri attuali e degli ex membri degli organi e di tutti gli attuali ed ex rappresentanti. La loro responsabilità solidale decade.
Per ogni ulteriore autodenuncia la multa viene ridotta a un quinto dell'imposta sottratta, alle condizioni previste dal capoverso 1.
Alla fine dell'assoggettamento fiscale in Svizzera di una persona giuridica, non è più possibile presentare autodenuncia.
Art. 178 5. Responsabilità degli eredi
…
…
…
Art. 178a 6. Coniugi
Il contribuente che vive in comunione domestica con il proprio coniuge è multato soltanto per la sottrazione dei suoi elementi imponibili. È salvo l'articolo 176.
Il solo fatto di controfirmare la dichiarazione d'imposta non costituisce infrazione ai sensi dell'articolo 176.
Art. 179 7. Procedura
L'avvio di un procedimento penale per sottrazione d'imposta è comunicato per iscritto all'interessato. A quest'ultimo è offerta la possibilità di esprimersi riguardo alle imputazioni e di prendere visione degli atti; egli è informato del suo diritto di non rispondere e di non collaborare al procedimento.
I mezzi di prova raccolti per una procedura di ricupero d'imposta possono essere impiegati nell'ambito di un procedimento penale per sottrazione d'imposta soltanto se non sono stati ottenuti sotto comminatoria di una tassazione d'ufficio (articolo 131) con inversione dell'onere della prova ai sensi dell'articolo 137 capoverso 4, né sotto comminatoria di una multa per violazione degli obblighi procedurali.
Terminata l'inchiesta l'autorità emana una decisione penale o di abbandono e ne informa i colpiti per iscritto.
A chi è punito per sottrazione d'imposta vengono addebitate tutte le spese di procedura. Esse possono venire addebitate all'incolpato anche nel caso di abbandono dell'inchiesta, se egli ha causato la procedura con un comportamento colpevole oppure ha notevolmente ostacolato o ritardato l'inchiesta.
Per il resto sono applicabili per analogia le norme, applicabili nella procedura ordinaria di tassazione, sui diritti processuali del contribuente sugli obblighi di partecipazione di terzi e di uffici. Contro la decisione penale possono essere adottati i medesimi rimedi legali come contro un'ordinaria decisione di tassazione.
Se l'oggetto della procedura penale non costituisce un caso di poca importanza e crea difficoltà dal profilo dei fatti o del diritto, alle quali l'imputato non è in grado di far fronte, su richiesta di quest'ultimo gli viene fornito un difensore d'ufficio, se non dispone di mezzi per ricompensare un difensore. Il Dipartimento delle finanze e militare decide in merito alla richiesta.
Art. 180 8. Autorità
L'Amministrazione cantonale delle imposte giudica le contravvenzioni in seguito a violazione dei doveri procedurali nonché in seguito a tentata e consumata sottrazione fiscale.
…
Art. 181 9. Prescrizione dell'azione penale
L'azione penale si prescrive:
a) per violazione di obblighi procedurali in tre anni e quella per tentativo di sottrazione d'imposta in sei anni dopo la chiusura definitiva della procedura nel corso della quale sono stati violati gli obblighi procedurali oppure è stato posto in essere il tentativo di sottrazione;
b) per sottrazione consumata d'imposta dieci anni dalla fine:
1. del periodo fiscale per il quale il contribuente non è stato tassato o è stato tassato insufficientemente oppure per il quale la ritenuta d'imposta alla fonte non è stata effettuata conformemente alla legge (art. 174 cpv. 1 lett. a e b);
2. dell'anno civile nel corso del quale sono stati ottenuti una restituzione indebita d'imposta o un condono ingiustificato d'imposta (art. 174 cpv. 1 lett. c) oppure sono stati dissimulati o distratti beni successori nella procedura d'inventario (art. 176a).
La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è pronunciata una decisione dell'autorità cantonale competente (art. 179 cpv. 3).
…
…
Art. 182 10. Prescrizione del diritto di riscossione
Le multe e le spese si prescrivono cinque anni dopo che è trascorso l'anno civile in cui esse hanno acquistato forza di cosa giudicata.
Resta riservato l'articolo 126 capoversi da 2 a 4.
Art.
182a II. Delitti
1. Frode fiscale
Chiunque per commettere una sottrazione d'imposta ai sensi degli articoli 174-176 fa uso, a scopo d'inganno, di documenti falsi, alterati o contenutisticamente inesatti, quali libri contabili, bilanci, conti economici o certificati di salario e altre attestazioni di terzi, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
Resta riservata la pena per sottrazione d'imposta.
In caso di autodenuncia per una sottrazione d'imposta ai sensi dell'articolo 174 capoverso 3 o 177a capoverso 1, si prescinde dall'avviare un procedimento penale per tutti gli altri reati commessi allo scopo della sottrazione d'imposta. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4.
Art. 183 2. Appropriazione indebita di imposte alla fonte
Chiunque, tenuto a trattenere un'imposta alla fonte, impiega a profitto proprio o di un terzo la ritenuta d'imposta, è punito con la pena detentiva fino a tre anni o con la pena pecuniaria. Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può infliggere una multa sino a 10 000 franchi.
Se viene commessa un'appropriazione indebita di imposte alla fonte nella sfera d'affari di una persona giuridica, di una società di persone, di un ente o di un istituto di diritto pubblico, è applicabile il capoverso 1 alle persone che hanno agito o che avrebbero dovuto agire per conto delle citate persone giuridiche.
In caso di autodenuncia esente da pena per un'appropriazione indebita d'imposte alla fonte, si prescinde dall'avviare un procedimento penale anche per tutti gli altri reati commessi a tale scopo. La presente disposizione è applicabile anche ai casi di cui agli articoli 176 capoverso 3 e 177a capoversi 3 e 4.
Art. 183a 3. Procedura
Per la procedura fanno stato le norme del Codice di procedura penale54 e della legislazione cantonale di attuazione.
Art. 183b 4. Prescrizione
L'azione penale per delitti fiscali si prescrive 15 anni dall'ultima attività delittuosa.
La prescrizione non interviene se prima della scadenza del termine di prescrizione è stata pronunciata una sentenza di primo grado.
9. Disposizioni finali e transitorie
Art. 184 I. Adeguamento del diritto previgente55
Art. 185 …
Art. 186 III. Riserve di crisi
Il Cantone promuove la costituzione di riserve di crisi applicando per analogia le relative disposizioni federali vigenti.56
I versamenti sono considerati spese giustificate dall'uso commerciale.
Le riserve di crisi sono equiparate alle riserve palesi costituite con il reddito o gli utili tassati.
Il Governo disciplina i dettagli.57 Esso può ridurre a dieci il numero dei dipendenti.
Art.
187 IV. Disposizioni transitorie
1. Regole generali
Salvo le disposizioni che seguono, per la delimitazione temporale della validità della presente legge riguardo alle imposte periodiche fa stato l'anno fiscale, riguardo alle altre imposte fa stato il momento in cui è avvenuto il fatto causante l'imposizione.
I ricuperi d'imposta si fanno secondo le disposizioni di quella legge che è determinante per la tassazione ordinaria.
Dopo l'entrata in vigore della presente legge valgono unicamente le nuove disposizioni sulla prescrizione.
Per i reati fiscali commessi prima dell'entrata in vigore della presente legge valgono le pene secondo il diritto precedente, salvo che la presente legge preveda pene minori.
Art. 187a 2. Liquidazione di società immobiliari
L'imposta sull'utile in capitale, che una società immobiliare (ente di diritto privato) fondata prima del 1995 consegue all'atto di trasferire il proprio immobile al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta del 50 per cento, se la società viene sciolta.
L'imposta sul risultato di liquidazione derivante dagli utili immobiliari, che affluisce al titolare dei diritti di partecipazione, viene ridotta in ugual misura. Se al titolare dei diritti di partecipazione viene concessa una deduzione di partecipazione, la riduzione fiscale non può essere concessa.
L'articolo 73 capoverso 2 non viene applicato per gli utili da liquidazione di immobili.
Il titolare dei diritti di partecipazione non può effettuare alcun ammortamento immediato.
La liquidazione e la cancellazione della società immobiliare devono essere attuate al più tardi entro la fine del 1999.
Art. 187b 3. Riserve a seguito di dilazione fiscale
Società di domicilio e società holding alle quali giusta il vecchio diritto è stata accordata una dilazione fiscale ai sensi dell'articolo 20 capoverso 3 lettera d) rispettivamente articolo 83 capoverso 3 lettera d), versano un'imposta sull'utile sulle riserve occulte realizzate che sono apportate alla persona giuridica tramite dilazione fiscale. La fine dell'assoggettamento nel Cantone è equiparata a una realizzazione.
L'articolo 88a è applicato per analogia.
Ai trasferimenti di patrimonio all'interno del gruppo o ad una filiale che sono stati trattati in base alle regole della legge sulla fusione58 prima dell'entrata in vigore della presente revisione parziale, si applica per analogia l'articolo 83 capoversi 2 e 4.
Art. 187c …
Art. 187d 4. Prescrizione assoluta
La nuova disposizione sulla prescrizione si applica a tutte le fattispecie non ancora cadute in prescrizione.
Art. 187e Imposizione secondo il dispendio
Per le persone fisiche che al momento dell'entrata in vigore della revisione degli articoli 14 e 15 venivano tassate secondo il dispendio rimarrà applicabile per cinque anni il diritto previgente.
Art. 187f Lex mitior
Il nuovo diritto si applica al giudizio dei reati commessi in un periodo fiscale precedente l'entrata in vigore della revisione parziale del 20 ottobre 2015, per quanto esso sia più favorevole del diritto vigente nel periodo fiscale in cui il reato è stato commesso.
Art.
188 5. Disposizioni speciali per le persone fisiche
a) In generale
Sono basi di computo per la tassazione del reddito del periodo fiscale 1987/88 le condizioni esistenti negli anni civili 1985 e 1986.
L'articolo 73 della presente legge è da applicare anche se il suo effetto giunge fino agli anni 1985 e 1986.
Art. 188a b) Passaggio al metodo della preponderanza
Se immobili appartenenti per intero o in parte alla sostanza commerciale vengono assegnati alla sostanza privata tramite il passaggio al metodo della preponderanza, gli utili sono imponibili come reddito unicamente nella misura in cui in precedenza sono stati ammessi ammortamenti. Per l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare vengono applicati di conseguenza per analogia l'articolo 48 capoverso 3 e l'articolo 53 capoverso 3.
Se gli immobili appartenenti per intero o in arte alla sostanza privata vengono assegnati alla sostanza commerciale tramite il passaggio al metodo della preponderanza, vale come ricavo ai sensi dell'articolo 47 il valore con il quale l'oggetto patrimoniale è stato registrato nella contabilità dell'impresa.
Art. 188b c) Imposta annuale
L'articolo 73 non viene applicato agli utili in capitale straordinari realizzati negli anni 1995 e 1996 dall'alienazione o realizzazione di sostanza privata mobile. La medesima cosa vale per il ricavo da diritti di opzione che appartengono alla sostanza privata e per liquidazioni di riparazione morale.
Le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza vengono tassate con un'imposta annuale secondo il vecchio diritto, se scadono prima del 1° gennaio 1996. Se le liquidazioni in capitale scadono il 1° gennaio 1996 o più tardi, la tassazione viene effettuata secondo le disposizioni della presente revisione parziale.
Art. 188c d) Prestazioni LPP
Le rendite e le liquidazioni in capitale provenienti dalla previdenza professionale decorrenti o esigibili entro la fine del 2001 e fondate su un rapporto previdenziale già esistente il 1° gennaio 1987 sono imponibili come segue:
per i tre quinti, se le prestazioni (come conferimenti, contributi, premi) su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite esclusivamente dal contribuente,
per i quattro quinti, se le prestazioni su cui poggia la pretesa del contribuente sono state fornite solo in parte dal contribuente, ma almeno in ragione del 20 per cento,
interamente, negli altri casi.
Alle prestazioni del contribuente ai sensi del capoverso 1 lettere a) e b) sono equiparate le prestazioni dei congiunti; lo stesso vale per le prestazioni di terzi, se il contribuente ha acquisito la pretesa assicurativa per devoluzione ereditaria, legato o donazione.
Art. 188d e) Cambiamento delle basi temporali
Le imposte sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale 2001 sono riscosse giusta il nuovo diritto.
I proventi straordinari, percepiti negli anni 1999 e 2000 o durante un esercizio commerciale chiuso in questi anni, sono tassati con un'imposta annua ai sensi delle disposizioni della legge sulle imposte finora in vigore. Possono essere dedotte le spese che sono in diretto rapporto con il conseguimento dei proventi straordinari. L'imposta annua è riscossa all'aliquota del reddito complessivo degli anni 1999 e 2000.
Sono considerati proventi straordinari specialmente le liquidazioni in capitale per prestazioni ricorrenti o in caso di cessazione del rapporto di lavoro, le componenti straordinarie del salario, gli incrementi aperiodici della sostanza come il reddito proveniente dall'alienazione o dal rimborso di obbligazioni preponderantemente a interesse unico e con dividendi della sostanza, le vincite alla lotteria, gli utili in capitale e di rivalutazione, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte, l'omissione degli ammortamenti e degli accantonamenti usuali nel rispettivo esercizio nonché altri utili straordinari derivanti da un'attività lucrativa indipendente.
Le spese straordinarie maturate negli anni fiscali 1999 e 2000 durante l'assoggettamento nel Cantone devono essere dedotte in via supplementare dai redditi imponibili posti alla base del periodo fiscale 2001 e 2002, per quanto sussista l'assoggettamento nel Cantone.
Se una persona fisica trasferisce il proprio domicilio fiscale all'interno della Svizzera nel corso dell'anno 2001, le spese straordinarie degli anni 1999/2000 vengono dedotte dal reddito imponibile del periodo fiscale 1999/2000; le tassazioni già cresciute in giudicato vengono rivedute.
Sono considerate spese straordinarie unicamente:
spese di manutenzione per immobili, per quanto esse superino la deduzione forfettaria e il contribuente possa far valere i costi effettivi,
contributi dell'assicurato a istituzioni della previdenza professionale per l'acquisto di anni di contribuzione, per quanto la deduzione sia ancora ammessa giusta il nuovo diritto,
spese per malattia, infortunio, invalidità, perfezionamento e riformazione professionale, per quanto esse superino i dispendi già considerati.
Nell'anno civile 2001 deve essere presentata una dichiarazione d'imposta compilata giusta la legge sulle imposte finora in vigore. I proventi straordinari devono essere dichiarati a parte.
Per gli anni di computo 1999 e 2000 l'autorità di tassazione accerta per le casse di compensazione il capitale proprio di quanti esercitano attività lucrativa indipendente nonché la sostanza di quanti non esercitano attività lucrativa indipendente.
Art. 188e f) Modifica dell'assoggettamento
In caso di modifica dell'assoggettamento in forza dell'appartenenza personale all'interno della Svizzera, l'assoggettamento all'imposta sul reddito e sulla sostanza per il periodo fiscale in corso è suddiviso tra il Cantone dei Grigioni e l'altro cantone, nel caso l'altro cantone adotti le basi temporali giusta la tassazione biennale praenumerando o non conosca alcuna disposizione corrispondente all'articolo 70.
Art. 188f g) Imposta sulle successioni: anticipo ereditario
Anticipi ereditari tra coniugi effettuati prima del 1° gennaio 2001 sono imposti per il 31 dicembre 2000. Per la valutazione dell'anticipo sull'eredità è determinante la situazione al momento del versamento.
Gli anticipi ereditari non ancora tassati a favore dei discendenti diretti e delle persone ad essi equiparate vengono tassati al momento dell'entrata in vigore della presente revisione parziale. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario.
Per evitare difficoltà l'Amministrazione delle imposte concede ampi termini di pagamento. Essa può rinunciare alla riscossione di un interesse di mora.
Altri anticipi ereditari sul calcolo di una futura eredità, versati prima del 1° gennaio 2001 e non ancora tassati, vengono tassati al momento della devoluzione dell'eredità unitamente alla rimanente successione. La tassazione viene eseguita in base alle aliquote fiscali vigenti prima dell'entrata in vigore della revisione parziale, al valore al momento del versamento dell'anticipo ereditario.
Art. 188g h) Responsabilità degli eredi
Le multe ai sensi dell'articolo 178 non sono più esecutive e le autorità fiscali non possono più riscuoterle in via di compensazione.
Su richiesta della persona interessata, le iscrizioni relative a queste multe sono cancellate dal registro delle esecuzioni.
Art. 188h i) Ricupero d'imposta in caso di successione
Alle successioni aperte prima dell'entrata in vigore della modifica conformemente alla legge federale del 20 marzo 2008 relativa alla semplificazione del ricupero d'imposta in caso di successione e all'introduzione dell'autodenuncia esente da pena sono applicabili le disposizioni sul ricupero d'imposta del diritto previgente.
Art. 188i j) Azioni gratuite, aumenti gratuiti del valore nominale
Il rimborso di azioni gratuite e aumenti gratuiti del valore nominale acquistati prima del 1° gennaio 2011 è soggetto alla tassazione sul reddito.
Art. 188j k) Revisione degli anticipi ereditari
Gli anticipi ereditari conformemente al capoverso 2 la cui tassazione secondo il diritto previgente è cresciuta in giudicato vengono sottoposti a revisione e le imposte di successione riscosse vengono rimborsate con gli interessi.
Anticipi ereditari secondo il diritto previgente sono assegnazioni senza compenso a discendenti effettuate prima del 1° gennaio 2001 da una persona che era ancora in vita al 1° gennaio 2008.
La presente disposizione si applica per analogia anche alle imposte comunali.
Art.
189 6. Disposizioni speciali per le persone giuridiche
a) Imposta speciale su utili straordinari
Le persone giuridiche versano un'imposta speciale sugli utili straordinari degli esercizi commerciali chiusi negli anni civili 1985 e 1986, al massimo tuttavia entro i limiti del risultato d'esercizio; questa imposta si calcola in base agli articoli 55 e 56 della previgente legge sulle imposte.
Per l'imposizione secondo il capoverso 1 si addizionano gli utili imponibili dei due anni; la perdita d'esercizio di un anno può essere compensata con l'utile imponibile dell'altro anno.
Sono considerati utili straordinari specialmente gli utili di capitale, gli aumenti del valore contabile di beni patrimoniali, lo scioglimento di accantonamenti e di riserve occulte e l'omissione degli ammortamenti usuali nel rispettivo esercizio.
L'imposta annuale viene fissata in base a una speciale dichiarazione d'imposta. Sono applicabili per analogia le disposizioni procedurali e penali della presente legge.
Art. 189a b) Imposta deducibile come spesa
Le imposte dovute o pagate per gli esercizi commerciali fino al 1996 compreso non costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.
Se l'accordo contrattuale per le centrali elettriche scade, soltanto le imposte dovute per gli esercizi commerciali successivi costituiscono una spesa motivata dall'uso commerciale.
Art. 189b c) Comunioni di comproprietari di proprietà per piani
Le comunioni di comproprietari di proprietà per piani devono essere assoggettate all'imposta entro fine 2000 e per questa data sono tenute a allestire una chiusura e a presentare una dichiarazione d'imposta.
Art. 189c d) Società immobiliare: trapasso economico
Se dopo il 31 dicembre 1996 con l'imposta sugli utili da sostanza immobiliare è stata rilevata la vendita di azioni a una società immobiliare, gli immobili ancora tenuti nel bilancio fiscale che si chiude nell'anno civile 2011 o 2012 possono essere rivalutati in misura degli utili tassati senza conseguenze per l'imposta sull'utile. La rivalutazione deve essere contabilizzata quale aumento delle riserve generali.
Art. 190 e) Computo di imposte di anni precedenti
Se un esercizio commerciale che finisce nell'anno civile 1987 ha inizio in anni civili precedenti, l'imposta corrispondente a questo periodo di tempo secondo il diritto previgente viene aggiunta all'imposta riscossa in base alla presente legge per lo stesso periodo di tempo.
Un'eccedenza non viene rimborsata.
Art. 191 7. Riscossione dell'imposta alla fonte
La riscossione dell'imposta alla fonte passa al Cantone nell'anno dell'entrata in vigore delle disposizioni (anno n).
La seconda metà dell'anno, rispettivamente la stagione estiva dell'anno n‑1 va conteggiata per l'ultima volta con il comune. Se nell'anno n dovesse essere richiesto un conteggio mensile, esso verrà effettuato con il comune fino alla fine di dicembre dell'anno n-1.
Con effetto al 1° luglio dell'anno n, tutte le imposte alla fonte non ancora fatturate o percepite passano al Cantone.
La regolamentazione dell'indennità si basa sulla regolamentazione delle competenze.
Art. 192 8. Disposizioni complementari
Il Governo mediante ordinanza può emanare altre disposizioni transitorie, se esse si impongono cogentemente per motivi giuridici o amministrativi o se l'applicazione immediata e illimitata del nuovo diritto provocherebbe situazioni eccessivamente gravose.
Art. 193 V. Entrata in vigore e abrogazioni
La presente legge entra in vigore il 1° gennaio 1987.
Con l'entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni contrastanti di altri atti legislativi.
È abrogata in modo particolare le legge cantonale sulle imposte del 21 giugno 196459 con le sue successive modifiche, ove la presente legge non disponga diversamente.
Se in disposizioni del diritto cantonale si rinvia a norme abrogate dalla presente legge, questi rinvii devono riferirsi alle disposizioni di quest'ultima.
La legge sull'assoggettamento delle persone giuridiche a un'imposta di culto del 26 ottobre 1958 è abrogata60
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