720.200
Legge sulle imposte comunali e di culto
720.200
Legge sulle imposte comunali e di culto (LImpCC)
del 31 agosto 2006
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1),
visti gli art. 31 e 94 della Costituzione cantonale 2); visto il messaggio del Governo del 16 maggio 2006, 3)
decide:
I. Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge disciplina la riscossione delle imposte dei comuni Oggetto della politici, nonché delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei loro comuni legge parrocchiali.
Per quanto la presente legge non preveda una regolamentazione diversa, si applicano per analogia le disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
Art. 2
Il comune riscuote secondo le disposizioni della presente legge: Imposte comunali
un'imposta sul reddito e sulla sostanza;
un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare;
un ricupero d'imposta e un'imposta penale, nonché multe disciplinari.
Il comune può riscuotere le seguenti imposte, secondo le disposizioni della presente legge:
un'imposta sul trapasso di proprietà;
un'imposta sugli immobili.
Il comune può riscuotere altre imposte, come in particolare:
un'imposta sulle quote ereditarie e sulle donazioni;
una tassa di soggiorno;
una tassa di promozione turistica.
La riscossione di un'imposta alla fonte e la tassazione degli utili e del capitale delle persone giuridiche competono unicamente al Cantone.
1) PGC 2006/2007, 188 2) CSC 110.100 3) Pagina 181 1.1.2008 1
Art. 3 Imposte di culto 1 Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere in base alle disposizioni della presente legge un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in percento sull'imposta cantonale semplice, nonché procedere al ricupero d'imposta e riscuotere imposte
penali.
Non è ammessa la riscossione di altre imposte.
II. Le imposte dei comuni
1. IMPOSTE DIRETTE
Art. 4
Imposte sul 1 Il comune riscuote un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in reddito e sulla sostanza percento sull'imposta cantonale semplice. Il comune stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno fiscale successivo.
Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte 1).
La tassazione viene eseguita dalle autorità insieme a quella dell'imposta cantonale secondo la legge cantonale sulle imposte. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni. Sono fatti salvi quei casi, in cui viene eseguita soltanto una tassazione comunale.
Art. 5
Imposta di 1 Per facilitare le aggregazioni di comuni il comune può delegare alle frazione frazioni configurate quali enti territoriali la riscossione delle imposte sul reddito e sulla sostanza per la durata di dieci anni.
Frazioni esistenti configurate quali enti territoriali che al 1° gennaio 2009 riscuotono un'imposta sul reddito e sulla sostanza possono continuare a farlo per la durata di dieci anni.
L’articolo 4 si applica per analogia.
Art. 6
Imposta sugli utili 1 Il comune riscuote un'imposta sugli utili da sostanza immobiliare la cui da sostanza immobiliare percentuale equivale a quella stabilita per l'imposta cantonale.
1.1.2008 Il soggetto fiscale, l'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte 1).
La compensazione delle perdite e la determinazione dell'aliquota sono limitate al territorio comunale.
La tassazione e la riscossione delle imposte vengono eseguite dall'Amministrazione cantonale delle imposte insieme all'imposta cantonale sugli utili da sostanza immobiliare. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.
Il comune decide su domande di condono e sugli stralci amministrativi.
2. IMPOSTA SUL TRAPASSO DI PROPRIETÀ
Art. 7
Il comune riscuote un'imposta sul trapasso di proprietà secondo le Imposta sul trapasso di disposizioni della presente legge. proprietà
L'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa in caso di trapasso di 1. In generale proprietà di un fondo o di una parte di un fondo situato nel comune.
Art. 8
Per trapasso di proprietà si intende ogni trasferimento del potere di 2. Concetto del trapasso di disporre effettivamente ed economicamente di un fondo. proprietà
Per trapasso economico si intende in particolare:
l'esercizio del diritto di subentro risultante da un contratto di compravendita o da un diritto di compera in caso di trapasso di proprietà;
il trasferimento di partecipazioni ad una società immobiliare, se con ciò l'acquirente da solo o insieme al coniuge e ai figli minorenni acquisisce la maggioranza dei diritti di voto;
la costituzione a titolo oneroso su fondi di servitù di diritto privato o di restrizioni di diritto pubblico della proprietà se diminuiscono in modo duraturo ed importante il valore di alienazione dei fondi;
la concessione di un diritto di superficie dietro indennità unica.
L'apporto di un fondo in una società di persone è soggetto all'imposta sul trapasso di proprietà soltanto nella misura in cui viene modificato il diritto economico.
Art. 9
Sono esenti dall'imposta sul trapasso di proprietà: 3. Trapassi di proprietà esenti dall'imposta 1.1.2008 3
trapassi di proprietà in seguito a successione, divisione ereditaria, legato, anticipo ereditario e donazione;
trapassi di proprietà tra genitori e figli risp. suoceri e generi e nuore. Figliastri e figli affiliati sono equiparati ai figli naturali;
trapassi di proprietà tra coniugi e tra partner registrati, nonché sulla base di liquidazioni del regime dei beni;
trapassi di proprietà ai fini di un raggruppamento di terreni, di un arrotondamento, di uno sfruttamento più razionale delle aziende agricole, di un piano di quartiere, di una rettifica dei confini o di un raggruppamento di terreni da costruzione;
trapassi di proprietà in seguito a espropriazione o cessione volontaria di fondi gravati da un diritto di espropriazione;
trapassi di proprietà in caso di edificazioni, se un artigiano deve rilevare proprietà fondiaria che rivende entro due anni dalla stipulazione del contratto d'acquisto senza averla prima utilizzata;
trapassi di proprietà che con l'acquisto del fondo da parte del creditore pignoratizio, del fideiussore o del debitore solidale conducono a una perdita;
trapassi di proprietà in caso di una ristrutturazione che costituisce una fattispecie di dilazione fiscale secondo la legge cantonale sulle imposte.
Art. 10
4. Soggetto 1 È soggetto all'imposta l'acquirente del fondo. fiscale 2 In caso di permuta di fondi ogni parte contraente è soggetta all'imposta per l'oggetto di permuta da essa acquistato. Le imposte su un eventuale sovrapprezzo devono essere pagate dall'acquirente del fondo di maggiore valore.
Vengono presi in considerazione accordi contrattuali diversi se l'alienante non è soggettivamente esente da imposte.
Art. 11
5. Esenzione Sono esentati dall'imposta sul trapasso di proprietà soggettiva
la Confederazione ed i suoi istituti nella misura in cui il diritto federale lo preveda;
il Cantone ed i suoi istituti dipendenti;
gli istituti autonomi cantonali per fondi destinati direttamente a scopi pubblici;
il distretto, il circolo, il comune (con i suoi istituti) e il comune patriziale per fondi nel proprio territorio;
le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali, nonché le fondazioni ecclesiastiche per fondi nel proprio territorio destinati direttamente a scopi ecclesiastici e per case parrocchiali;
1.1.2008
f) le persone giuridiche che in base all'articolo 78 capoverso 1 lettera f della legge sulle imposte 1) sono esenti dall'assoggettamento, per fondi destinati direttamente, esclusivamente ed irrevocabilmente allo scopo che dà diritto all'esenzione.
Art. 12
Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa 6. Determinazione dell'imposta ammonta al massimo al 2 percento.
La base di calcolo è costituita dal valore venale del fondo trasferito.
Al momento dell'acquisto, quale valore venale vale il prezzo d'acquisto con tutte le altre prestazioni dell'acquirente. Se non è stato pattuito un prezzo d'acquisto o se questo è manifestamente inferiore al valore venale, l'imposta sul trapasso di proprietà viene riscossa sul valore venale.
Se viene trasferito un diritto di superficie, i canoni del diritto di superficie a carico dell'acquirente devono essere dedotti dal valore venale.
In caso di fondi di permuta deve essere riscossa la mezza imposta sul valore venale di tutti i fondi di permuta più la mezza imposta su un eventuale sovrapprezzo.
Art. 13
Se il trapasso di proprietà avviene senza iscrizione nel registro fondiario, 7. Comunicazione il contribuente deve comunicarlo entro 30 giorni all'Ufficio fiscale comunale.
Art. 14
L'imposta sul trapasso di proprietà viene notificata dal comune con la 8. Tassazione e esigibilità decisione di tassazione.
Il credito fiscale nasce con il trapasso di proprietà e diventa esigibile con la fatturazione. L'imposta deve essere pagata entro 90 giorni dalla fatturazione.
Art. 15
L'imposta sul trapasso di proprietà è garantita con pegno immobiliare in 9. Garanzia base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero 2).
2) CSC 210.100 1.1.2008 5
3. IMPOSTA SUGLI IMMOBILI
Art. 16
Imposta sugli Il comune riscuote sui fondi situati nel comune un'imposta sugli immobili immobili 1. In generale secondo le disposizioni della presente legge.
Art. 17
2. Soggetto 1 Sono soggette all'imposta le persone fisiche e giuridiche che alla fine fiscale dell'anno civile sono proprietarie o utenti del fondo.
Le comunioni ereditarie, le società semplici, le società in nome collettivo e in accomandita, nonché altre società di persone senza personalità giuridica possono venire tassate autonomamente.
Esiste una responsabilità solidale del proprietario nei confronti dell'utente e tra i titolari di una società di persone.
L'esenzione soggettiva si conforma alle disposizioni sull'imposta sul trapasso di proprietà (articolo 11).
Art. 18
3. Determinazio- Il comune stabilisce l'aliquota d'imposta in una legge formale. Questa ne dell'imposta ammonta al massimo al due permille del valore imponibile della sostanza alla fine dell'anno civile.
Art. 19
4. Tassazione e 1 L'imposta sugli immobili viene tassata insieme all'imposta comunale sul riscossione reddito e sulla sostanza rispettivamente insieme all'imposta sugli utili e sul capitale dall'autorità che secondo la legge sulle imposte è competente per le imposte dirette. Nella legge fiscale comunale il comune può adottare una regolamentazione diversa.
Laddove non vengono riscosse imposte cantonali o comunali dirette, la tassazione viene eseguita dal comune. L'esigibilità e la pagabilità si conformano alle imposte dirette se l'imposta sugli immobili viene riscossa insieme a queste. Se l'imposta sugli immobili viene riscossa separatamente, essa diventa esigibile con la tassazione e la fatturazione e deve essere pagata entro 30 giorni.
Art. 20
5. Garanzia L'imposta sugli immobili è garantita con pegno immobiliare in base alla legge d'introduzione al codice civile svizzero 1).
1) CSC 210.100
1.1.2008 4. NORME SULLE COMPETENZE PER ULTERIORI IMPOSTE
Art. 21
Il comune può riscuotere un'imposta sulle quote ereditarie e sulle Imposta sulle successioni e donazioni. sulle donazioni
I coniugi e i discendenti diretti devono essere esclusi dalla tassazione. I figliastri e i figli affiliati sono equiparati ai discendenti diretti.
La posizione dei partner registrati corrisponde a quella dei coniugi.
È autorizzato alla riscossione delle imposte il comune di domicilio o di soggiorno permanente del testatore rispettivamente del donatore. Per i fondi la sovranità fiscale spetta al comune del luogo in cui si trova l'oggetto.
Le aliquote d'imposta non possono superare le seguenti aliquote massime
5 percento per la stirpe dei genitori;
5 percento per il concubino;
25 percento per gli altri beneficiari.
Art. 22
Il comune può riscuotere una tassa di soggiorno. Tassa di soggiorno
L'oggetto fiscale è il pernottamento e il soggetto fiscale l'ospite che pernotta.
Le entrate derivanti dalla tassa di soggiorno devono essere utilizzate per il finanziamento di infrastrutture e manifestazioni turistiche. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.
La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di soggiorno possono venire delegati ad un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.
Art. 23
Il comune può riscuotere una tassa di promozione turistica. Tassa di promozione
La tassa di promozione turistica viene riscossa dalle persone fisiche e turistica giuridiche che lavorano sul territorio comunale e traggono vantaggi dal turismo.
Le entrate devono venire utilizzate nell'interesse dei contribuenti ed in particolare per un'attività di marketing efficace, nonché per eventi. Esse non possono venire impiegate per il finanziamento di compiti comunali ordinari.
La riscossione, l'incasso e l'utilizzo della tassa di promozione turistica possono venire delegati ad un'organizzazione turistica comunale o regionale. Per le opposizioni deve in ogni caso essere stabilito un organo comunale.
1.1.2008 7 III. Le imposte di culto
Art. 24
Imposte di culto 1 Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali possono riscuotere un'imposta sul reddito e sulla sostanza calcolata in percento sull'imposta cantonale semplice. La Chiesa riconosciuta dallo Stato rispettivamente il comune parrocchiale stabilisce al più tardi nel mese di dicembre il tasso fiscale per l'anno successivo.
L'obbligo fiscale si basa sull'appartenenza alla Chiesa dei singoli contribuenti alla fine del periodo fiscale o dell'obbligo fiscale e sulle disposizioni della legge cantonale sulle imposte 1). In caso di coniugi appartenenti a Chiese diverse i fattori complessivi devono essere ripartiti in ragione della metà ciascuno su entrambi i coniugi.
L'oggetto fiscale, l'aliquota d'imposta e la determinazione dell'imposta si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte. Il termine generale di esigibilità corrisponde a quello delle imposte comunali.
La tassazione viene eseguita dall'autorità competente insieme a quella dell'imposta comunale. Lo stesso vale per decisioni su opposizione, su ricorso e altre decisioni.
Per la valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo è competente il comune parrocchiale.
IV. Ricuperi d'imposta e imposte penali, nonché multe disciplinari
Art. 25
Ricuperi 1 I comuni, nonché le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni d'imposta e multe parrocchiali procedono al ricupero d'imposta e riscuotono un'imposta penale secondo le disposizioni della legge cantonale sulle imposte 2).
In caso di imposte che essi stessi esigono, i comuni riscuotono multe disciplinari in base alle disposizioni della legge cantonale sulle imposte.
La tassazione e la riscossione rientrano nella sfera di competenza dell'autorità competente per l'esecuzione della relativa imposta.
La tassazione dei ricuperi d'imposta e delle imposte penali concernenti imposte sul reddito e sulla sostanza rientra nella sfera di competenza dell'autorità cantonale.
2) CSC 720.000
1.1.2008 Laddove la tassazione viene eseguita insieme a quella dell'imposta cantonale, le procedure per il ricupero d'imposta e per l'imposta penale vengono riunite.
V. Esecuzione e procedura
Art. 26
I comuni disciplinano i principi della riscossione delle imposte ai sensi Base legale dell'articolo 2, le competenze e l'esigibilità delle imposte in una legge in senso formale.
Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali disciplinano la riscossione delle imposte e le competenze in una legge in senso formale.
Le leggi secondo i capoversi 1 e 2 devono essere approvate dal Governo con effetto costitutivo.
Art. 27
Il comune stabilisce le autorità di esecuzione. Autorità 1. Autorità
La delega della tassazione necessita di un'esplicita regolamentazione comunali legislativa.
L'autorità di tassazione è autorità di opposizione. Se la tassazione viene delegata, deve essere stabilità un'autorità comunale quale autorità di opposizione.
L'esecutivo del comune è competente per le agevolazioni fiscali. Esso non può essere designato né quale autorità di tassazione né quale autorità di opposizione.
Il comune stabilisce un'autorità per la decisione relativa all'esenzione e allo stralcio amministrativo.
Art. 28
Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i loro comuni parrocchiali 2. Autorità stabiliscono un'autorità per la determinazione del tasso fiscale e per la parrocchiali valutazione dell'obbligo fiscale soggettivo.
Art. 29
Contro le decisioni il contribuente può presentare opposizione scritta Rimedi giuridici all'autorità di tassazione entro 30 giorni dal recapito.
Contro decisioni su opposizione e di revisione il contribuente può presentare ricorso scritto al Tribunale amministrativo entro 30 giorni dal recapito.
1.1.2008 9
Art. 30
Indennizzo del 1 I comuni indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte per la Cantone tassazione dell'imposta sugli utili da sostanza immobiliare con una forfettaria per caso. Il Governo stabilisce l'ammontare.
Le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali indennizzano l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1 percento e il comune con al massimo il 2 percento delle imposte riscosse.
Se nello stesso comune politico esistono più comuni parrocchiali, questi devono indennizzare l'Amministrazione cantonale delle imposte con l'1,5 percento e il comune con al massimo il 2,5 percento delle imposte riscosse.
VI. Disposizioni finali
Art. 31
Adeguamento 1 I comuni, le Chiese riconosciute dallo Stato ed i comuni parrocchiali della legislazione adeguano le loro leggi al diritto cantonale ed inoltrano al Governo per approvazione la revisione totale entro il 31 luglio 2008.
A partire dal 1° gennaio 2009 vengono applicate direttamente le disposizioni della presente legge, le quali derogano regolamentazioni diverse dei comuni, delle Chiese riconosciute dallo Stato e dei comuni parrocchiali.
Le leggi sulla tassa di soggiorno, sulla tassa di promozione turistica e sulle imposte speciali delle enclavi doganali che sono già state approvate dal Governo non necessitano né di una revisione né di una nuova approvazione.
Art. 32
Modifica del La legge sui comuni del Cantone dei Grigioni del 28 aprile 1974 1) è diritto previgente modificata come segue con effetto al 1° gennaio 2009: Abrogati
Art. 33
Disposizione Anticipi ereditari non ancora tassati a coniugi e a discendenti diretti transitoria vengono tassati al 1° gennaio 2008. Per la tassazione dell'anticipo sono determinanti le condizioni al momento del versamento.
1) CSC 175.050
1.1.2008
Art. 34
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo 1). Referendum ed entrata in vigore
Essa entra in vigore il 1° gennaio 2007 e viene applicata a partire dal 1° gennaio 2009 fatto salvo il capoverso 3.
L'esenzione dei coniugi e dei discendenti diretti conformemente all'articolo 21 capoversi 2 e 3 dall'imposta sulle successioni e sulle donazioni si applica obbligatoriamente già a partire dal 1° gennaio 2008 per tutti i comuni.
1) Il termine di referendum è scaduto inutilizzato il 13 dic. 2006.
1.1.2008 11