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Accordo di reciprocità fra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza
Accordo di reciprocità fra il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza 1)
approvato dal Governo grigionese il 29 maggio 1957
approvato dal Governo del Principato del Liechtenstein l'8 agosto 1957
1.
Il Governo del Principato del Liechtenstein e il Governo del Cantone dei Grigioni dichiarano di esentare reciprocamente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni versamenti effettuati a favore dello Stato e dei suoi istituti e stabilimenti, dei circoli e dei comuni e dei loro istituti e stabilimenti nonché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza.
2.
L'esenzione da parte del Principato del Liechtenstein concerne le imposte statali sulle successioni e sulle donazioni, l'esenzione da parte del Cantone dei Grigioni concerne le imposte cantonali sulle successioni e sulle donazioni nonché le eventuali imposte sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici menzionati nell'annesso al presente accordo. 2)
3.
Questo accordo entra in vigore non appena sia stato convalidato dai due Governi. L'esenzione si applica anche a tutte le pratiche in corso. Riguardo ai contribuenti residenti in comuni grigioni che non hanno finora aderito all'accordo, l'esenzione verrà concessa solo per le successioni aperte e le donazioni avvenute dopo l'adesione del comune.
4.
I due Governi possono in ogni tempo denunciare l'accordo con un termine di sei mesi.