720.270
Accordo di reciprocità fra il Cantone di Basilea Campagna e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni
Accordo di reciprocità fra il Cantone di Basilea Campagna e il Cantone dei Grigioni circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni (del 5 luglio 1976)
approvato dal Governo il 19 luglio 1976
approvato dal Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna il 10 agosto 1976
Tra il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna e il Governo del Cantone dei Grigioni in base – al § 6 capoverso 2 e § 38 capoverso 3 della legge sulle successioni e sulle donazioni del Cantone di Basilea Campagna del 16 febbraio 1920 e – all'articolo 88 e 92 capoverso 3 della legge sulle imposte per il Cantone dei Grigioni del 21 giugno 1964 1) è stato concluso il seguente accordo circa l'esenzione dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni di versamenti a scopi pubblici, di utilità pubblica e di beneficenza:
1.
Il Consiglio di Stato del Cantone di Basilea Campagna e il Governo del Cantone dei Grigioni dichiarano di esentare reciprocamente dalle imposte sulle successioni e sulle donazioni versamenti effettuati a favore del Cantone e dei suoi istituti, dei circoli e comuni e dei loro istituti, nonché delle persone giuridiche con scopi pubblici, di utilità pubblica o di beneficenza.
2.
L'esenzione si riferisce per il Cantone di Basilea Campagna alle imposte sulle successioni e sulle donazioni riscosse dal Cantone, per il Cantone dei Grigioni alle imposte cantonali sulla massa successoria e sulle donazioni ed eventuali imposte comunali sulle successioni e sulle donazioni dei comuni politici menzionati nell'allegato a questa dichiarazione.
3.1
Il presente accordo entra in vigore dopo la ratifica da parte di entrambi i governi. L'esenzione si applica anche a tutti i casi pendenti. 2 Riguardo a contribuenti soggetti all'imposta in comuni grigionesi che non hanno finora aderito al presente accordo, l'esenzione viene
1) Ora art. 113 cpv. 2 LIG, CSC 720.000
1.7.20081
720.270
Accordo con il Cantone di Basilea Campagna sulle esenzioni fiscali
concessa soltanto per le successioni e le donazioni devolute dopo l'adesione del comune. 1) 4. 1 I governi di entrambi i Cantoni possono denunciare in ogni momento il presente accordo osservando un termine di sei mesi. 2 Fino ad oggi hanno aderito 199 comuni. 3 Non hanno ancora aderito i seguenti 14 comuni: 2)
Feldis/Veulden Saas i.P. Furna S-chanf Grüsch Sent Lostallo Tschappina Lü Urmein Mastrils Valendas Ruschein Zillis-Reischen