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Ordinanza cantonale sulla pesca

del 06.11.2001 (stato 01.01.2014)

emanata dal Governo il 6 novembre 2001

ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 della legge cantonale sulla pesca del 26 novembre 20001

1. Rilascio della licenza di pesca

Art. 1 Vigilanza, organizzazione

Il rilascio della licenza cantonale di pesca avviene sotto la vigilanza dell'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio). Esso fornisce ai servizi emittenti le necessarie istruzioni amministrative.

Art. 2 Servizi emittenti, data del rilascio

Le licenze di pesca possono essere acquistate presso gli uffici di rilascio delle licenze designati dall'Ufficio per la caccia e la pesca.

L'Ufficio pubblica gli uffici di rilascio delle licenze nel Foglio ufficiale cantonale.

Il rilascio della licenza avviene a partire dal 15 gennaio.

Art. 3 Ritiro della licenza di pesca
1. Presupposti generali

Al momento del ritiro della licenza di pesca vanno esibiti ai servizi emittenti un documento d'identità valido e un attestato specialistico a norma dell'articolo 9 della presente ordinanza.

Art. 4 2. Certificato di domicilio

Al momento dell'acquisto della relativa licenza i pescatori domiciliati nel Cantone dei Grigioni devono confermarlo personalmente e per iscritto sull'apposito modulo.

Art. 5 Documenti d'identità

Durante l'esercizio della pesca, i pescatori devono recare con sé la licenza di pesca e un documento d'identità valido. Chi stabula i pesci deve recare con sé anche l'attestato specialistico.

Su richiesta, la licenza di pesca e i documenti devono essere presentati agli organi di vigilanza sulla pesca.

Art. 6 Verifica dei dati

Se vi è un sospetto fondato che i dati personali non siano esatti o se vi è un motivo per il rifiuto della licenza ai sensi dell'articolo 7 della legge cantonale sulla pesca, i servizi preposti al rilascio possono chiedere alla persona interessata di esibire altri documenti per la verifica dei dati.

I servizi emittenti sono inoltre autorizzati a negare il rilascio della licenza di pesca fino ad avvenuto chiarimento della fattispecie. In questi casi le persone interessate hanno diritto di esigere dall'Ufficio una relativa decisione di accertamento.

2. Istruzione

Art. 7 Vigilanza

La vigilanza sull'istruzione e sul perfezionamento delle pescatrici e dei pescatori spetta all'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio).

Art. 8 Corsi per giovani e principianti

In collaborazione con l'Associazione cantonale per la pesca, ogni anno l'Ufficio organizza corsi per giovani e principianti.

I partecipanti che superano il corso ricevono un attestato specialistico ai sensi dell'articolo 5a dell'ordinanza concernente la legge federale sulla pesca.

Art. 9 Attestato specialistico

Le licenze stagionali e mensili possono essere acquistate unicamente da titolari di un attestato specialistico.

L'attestato specialistico può essere acquisito nel quadro di un corso cantonale per giovani e principianti, nonché presso gli offerenti certificati dalla Confederazione.

Gli attestati specialistici riconosciuti a livello federale o gli attestati riconosciuti dalla Confederazione quali attestati equivalenti danno anche il diritto ai titolari di acquistare una licenza di pesca nel Cantone dei Grigioni.

Chi acquista una licenza di validità inferiore a un mese riceve dai servizi emittenti un'informazione scritta sul rispetto della protezione degli animali nell'ambito dell'esercizio della pesca.

3. Competenza per il rilascio di autorizzazioni basate sul diritto di pesca

Art. 10 Clausola generale

Per il rilascio di autorizzazioni fondate sulla legislazione sulla pesca è competente l'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio), per quanto le disposizioni seguenti, il restante diritto cantonale o il diritto federale non contengano nessun'altra regolamentazione di competenza.

Citato in

Art. 11 Autorità preposta al rilascio secondo la legislazione speciale

Se una domanda di autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca è legata a un progetto soggetto a una procedura cantonale di approvazione di concessione o di progetto giusta la legislazione speciale, la relativa autorità è competente anche per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca.

Art. 12 Autorizzazioni connesse alla legislazione sulla protezione delle acque

Se vi è una connessione tra una domanda di autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca e un progetto soggetto ad autorizzazione in materia di protezione delle acque ai sensi dell'articolo 7 capoversi 1 e 2, articolo 37 capoverso 3, articolo 38 capoverso 2, articolo 39 capoverso 2, articolo 40 capoverso 2, articolo 41 capoverso 1 o articolo 44 capoverso 1 della legge federale sulla protezione delle acque2, l'autorità cantonale competente per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione concernente la protezione delle acque è competente anche per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca, purché il progetto non sia soggetto a una procedura ai sensi dell'articolo 11 della presente ordinanza.

Art. 13 Edifici e impianti al di fuori delle zone edificabili

Se una domanda di autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca è in relazione con un progetto soggetto alla procedura cantonale di controllo per costruzioni e impianti al di fuori delle zone edificabili, l'Ufficio cantonale per lo sviluppo del territorio è competente anche per il rilascio dell'autorizzazione fondata sulla legislazione sulla pesca, purché il progetto non necessiti contemporaneamente un'autorizzazione ai sensi dell'articolo 12 della presente ordinanza.

4. Diritti speciali di pesca

Art. 14 Ripopolamento delle acque
1. Procedura di autorizzazione

Coloro che detengono diritti speciali di pesca devono ritirare l'autorizzazione dell'Ufficio per la caccia e la pesca (Ufficio) per il ripopolamento delle relative acque.

Se è previsto un ripopolamento, le domande devono essere inoltrate all'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione entro la fine di dicembre dell'anno precedente. L'Ufficio emana le istruzioni necessarie per la presentazione delle domande.

Art. 15 2. Decisione

L'Ufficio esamina le domande e rende nota la sua decisione a coloro che detengono diritti speciali di pesca tramite disposizione ufficiale.

Art. 16 Tessera speciale

Se i titolari di diritti speciali di pesca concedono a terzi l'esercizio della pesca nelle loro acque, devono dotare le persone autorizzate di una tessera speciale.

L'Ufficio emana le necessarie istruzioni sulla compilazione dei documenti.

Art. 17 Ulteriori disposizioni

Gli articoli 3 e 5, da 9 a 13 nonché gli articoli 18 e 19 della presente ordinanza valgono anche per le acque con diritti speciali di pesca.

5. Vigilanza sulla pesca

Art. 18 Posizione degli organi ufficiali di vigilanza sulla pesca

I compiti e le competenze del direttore dell'Ufficio per la caccia e la pesca, dei guardapesca cantonali, dei guardiani della selvaggina, della polizia cantonale e dei guardiani del Parco nazionale si conformano al Codice di procedura penale3 e alla legislazione d'applicazione cantonale4.

Essi devono specialmente denunciare tutte le contravvenzioni alla legislazione sulla pesca di cui sono venuti a conoscenza; se sospettano un'azione illegale devono fare i primi accertamenti, devono rilevare le tracce del fatto e preservarle e adottare tutte le misure urgenti volte a risalire a chi ha commesso il fatto. A tal fine sono in particolare autorizzati a chiedere che venga esibita la licenza di pesca, a controllare i recipienti, le borse e le tasche e i mezzi di trasporto nonché a sequestrare pesci catturati illegalmente e attrezzi e ausili utilizzati illegalmente.

Art. 19

6. Disposizioni finali

Art. 20 Abrogazione del diritto previgente

Le disposizioni di attuazione della legge cantonale sulla pesca del 28 febbraio 19945 sono abrogate.

Art. 21

Art. 22 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2002.

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