801.150
Ordinanza sul cambiamento di utilizzazione di edifici abitativi agricoli ed edifici e impianti degni di protezione fuori delle zone edificabili
del 21.11.2000 (stato 30.11.2000)
emanata dal Governo il 21 novembre 2000
ai sensi dell'art. 36 cpv. della legge federale sulla pianificazione territoriale del 22 giugno 1979 (LPT)1
Art. 1 Principio
Si fa uso delle possibilità di cambiamento di utilizzazione previste dall'articolo 24d LPT2 (la funzione abitativa resta tale; cambiamento integrale della destinazione d'uso di edifici ed impianti degni di protezione).
Art. 2 Procedura
Per cambiamenti di utilizzazione occorre una licenza edilizia da ottenere attraverso una procedura di licenza edilizia e d'approvazione EFZ secondo l'articolo 2 sgg. dell'ordinanza sulla pianificazione territoriale per il Cantone dei Grigioni del 26 novembre 1986 (OPTC)3.
Art. 3 Entrata in vigore
L'ordinanza entra in vigore con la pubblicazione.
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