803.300
Legge sugli appalti pubblici
del 10.02.2004 (stato 01.01.2014)
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni,
ai sensi degli articoli 5, 9 e 11 della Legge federale sul mercato interno (LMI) del 6 ottobre 1995 e dell'articolo 13 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (CIAP),
dopo aver preso visione del messaggio del Governo del 4 novembre 2003
decide:
1. Disposizioni generali
Art. 1 Scopo
La presente legge disciplina l'esecuzione della Legge federale sul mercato interno nell'ambito degli appalti pubblici nonché degli accordi internazionali ed intercantonali sugli appalti pubblici.
La presente legge persegue in particolare i seguenti obiettivi:
promuovere un'efficace concorrenza tra gli offerenti;
garantire la parità di trattamento tra tutti gli offerenti, nonché un'aggiudicazione imparziale;
incentivare l'impiego economico delle risorse finanziarie pubbliche;
garantire la trasparenza e la protezione giuridica nelle procedure di aggiudicazione.
Art. 2 Parificazione dei sessi
Le designazioni di persone, professioni e funzioni nella presente legge si riferiscono ad entrambi i sessi, se non risulta diversamente dal senso della presente legge.
2. Campo d'applicazione
Art. 3 Settore dei trattati internazionali
Nel settore contemplato dai trattati internazionali la presente legge trova applicazione, nella misura in cui gli accordi internazionali ed intercantonali emanati al proposito non contengano alcuna regolamentazione o contengano una regolamentazione non conclusiva.
Art.
4 Settore non contemplato dai trattati internazionali
1. In generale
Nel settore non contemplato dai trattati internazionali la presente legge è applicabile all'aggiudicazione di commesse edili, di forniture e di prestazioni di servizio.
Alla presente legge sottostanno, quali committenti, il Cantone, i comuni politici e altri enti preposti a compiti cantonali o comunali, ad eccezione delle loro attività commerciali o industriali.
Art. 5 2. Imprese settoriali
La presente legge trova inoltre applicazione ad autorità nonché ad imprese pubbliche e private dotate di diritti esclusivi o particolari, nei settori dell'approvvigionamento idrico ed energetico, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Esse sottostanno alla presente legge unicamente per commesse da esse aggiudicate per svolgere le loro attività in questi settori.
Committenti privati attivi nei settori possono farsi escludere dal campo d'applicazione, se altre imprese hanno la possibilità di offrire le stesse prestazioni di servizio all'interno della stessa area geografica a condizioni essenzialmente identiche (clausola d'esclusione).
Art. 6 3. Settore sovvenzionato
La presente legge viene applicata ad altre istituzioni e persone private:
se vengono corrisposti mezzi finanziari pubblici che superano la metà delle spese complessive del progetto di appalto;
se il Cantone versa sussidi considerevoli;
se il sovvenzionatore, con la sua garanzia di sussidio, esige l'osservanza delle prescrizioni sugli appalti pubblici.
Il Governo disciplina i dettagli.
Art. 7 4. Eccezioni
La presente legge non è applicabile a commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena, nonché all'acquisto di armi o munizioni.
Le commesse non devono essere aggiudicate conformemente alla presente legge se:
sono in pericolo l'ordine pubblico o la sicurezza pubblica;
ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali;
si violano diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
Art. 8 Reciprocità
Offerenti provenienti da Stati che non garantiscono la reciprocità non possono far valere diritti concessi dalla presente legge.
Art. 9 Committenti particolari
Le aggiudicazioni di commesse di committenti che non hanno sede o domicilio nel Cantone sottostanno in linea di principio al diritto del luogo della loro sede. Se il committente sottopone l'appalto al diritto del luogo della prestazione, lo deve rendere noto al più tardi nella documentazione di gara.
Le aggiudicazioni, a cui partecipano diversi committenti, sottostanno al diritto del luogo di sede del committente principale. Rimangono riservati accordi deroganti che vanno resi noti al più tardi nella documentazione di gara.
3. Principi
Art. 10 Autocertificazione
Il committente si assicura nel quadro di un'autocertificazione che l'offerente:
rispetti le vigenti disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro;
obblighi, mediante contratto, anche terzi ai quali affida commesse, ad osservare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro;
abbia pagato tutte le imposte e tutti i contributi esigibili alle assicurazioni sociali;
non abbia concluso accordi o preso altri provvedimenti pregiudicanti la concorrenza;
non si trovi in una procedura di concordato o fallimentare e nemmeno sia stato eseguito, contro di lui, un pignoramento negli ultimi dodici mesi.
Su richiesta ogni offerente deve comprovare l'esattezza delle indicazioni fornite e autorizzare il committente alla verifica.
Il committente può richiedere una garanzia adeguata ad un offerente che si trova in una procedura concordataria, prima dell'aggiudicazione dell'appalto.
Art. 11 Disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e condizioni di lavoro
Sono considerati disposizioni in materia di protezione dei lavoratori in particolare atti normativi sulla protezione dei lavoratori e sull'assicurazione contro gli infortuni.
Sono considerate condizioni di lavoro in particolare le prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro e dei contratti normali di lavoro; laddove questi mancano, fanno stato le prescrizioni locali e professionali usuali.
Le autorità esecutive previste da leggi speciali o altre istanze designate dal Governo, in particolare le commissioni paritetiche e tripartite, controllano l'osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e delle condizioni di lavoro, nonché la parità di trattamento della donna e dell'uomo. Il committente può consultare in ogni momento queste autorità e istanze.
Art. 12 Ricusa e incompatibilità
Un membro dell'autorità aggiudicante deve ricusarsi nel caso in cui egli stesso, il proprio coniuge, il partner registrato, una persona con cui vive in una convivenza di fatto o persone imparentate o affini con lui fino al terzo grado, abbiano un interesse immediato all'esito di una procedura di aggiudicazione oppure se altre circostanze lo fanno apparire prevenuto.
Persone e imprese non possono partecipare quali offerenti alla procedura, se:
hanno preparato la documentazione di gara;
hanno collaborato alla preparazione della procedura di aggiudicazione in misura tale da aver beneficiato di un considerevole vantaggio non compensabile dal committente oppure da poter influire sull'aggiudicazione a proprio favore.
4. Procedure di aggiudicazione e offerenti speciali
Art. 13 Tipi di procedura
Si distinguono i seguenti tipi di procedura:
Il pubblico concorso, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa e tutti gli offerenti possono presentare un'offerta.
La procedura selettiva, con cui il committente mette pubblicamente a concorso la commessa e tutti gli offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il committente stabilisce, in base a criteri di idoneità, gli offerenti che in una seconda fase possono inoltrare un'offerta. Il committente può limitare il numero degli offerenti invitati a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non possa svolgersi in modo efficiente. Una concorrenza efficace deve essere garantita.
La procedura a invito, nella quale il committente stabilisce quali offerenti sono direttamente invitati a presentare un'offerta, senza bando di concorso. Il committente deve richiedere, se possibile, almeno tre offerte.
L'incarico diretto, con cui il committente aggiudica una commessa direttamente senza avviare una procedura formale di aggiudicazione, in particolare senza bando di concorso. La richiesta di offerte concorrenti è ammissibile.
Il committente che indice un concorso di progettazione o per prestazioni globali, stabilisce la procedura caso per caso conformemente ai principi della presente legge. Al riguardo, il committente può rinviare in tutto o in parte alle disposizioni pertinenti di associazioni specializzate, sempre che simili disposizioni non siano contrarie ai principi della presente legge.
Art. 14 Scelta della procedura e valori soglia
Nel settore non contemplato dai trattati internazionali trovano applicazione le seguenti procedure:
1. Il pubblico concorso o la procedura selettiva in caso di aggiudicazioni:
a) per commesse nell'edilizia principale a partire da 500 000 franchi;
b) per commesse nell'edilizia secondaria a partire da 250 000 franchi;
c) per commesse di forniture a partire da 250 000 franchi;
d) per commesse di prestazioni di servizio a partire da 250 000 franchi.
2. La procedura a invito in caso di aggiudicazioni:
a) per commesse nell'edilizia principale a partire da 300 000 e inferiori a 500 000 franchi;
b) per commesse nell'edilizia secondaria a partire da 150 000 e inferiori a 250 000 franchi;
c) per commesse di forniture a partire da 100 000 e inferiori a 250 000 franchi;
d) per commesse di prestazioni di servizio a partire da 150 000 e inferiori a 250 000 franchi.
3. La procedura per incarico diretto in caso di aggiudicazioni:
a) per commesse nell'edilizia principale inferiori a 300 000 franchi;
b) per commesse nell'edilizia secondaria inferiori a 150 000 franchi;
c) per commesse di forniture inferiori a 100 000 franchi;
d) per commesse di prestazioni di servizio inferiori a 150 000 franchi.
In osservanza del diritto di rango superiore, il Governo può decretare adeguamenti dei valori soglia.
Il Governo disciplina i dettagli, segnatamente le eccezioni e il calcolo del valore delle commesse.
Art. 15 Consorzi di offerenti
Se la costituzione di consorzi di offerenti non viene esplicitamente esclusa o limitata nell'avviso di gara o nella documentazione di gara, più imprese possono inoltrare un'offerta comune.
In caso di consorzi di offerenti, i singoli membri devono essere designati precisamente nell'offerta.
Ogni singolo membro del consorzio di offerenti deve osservare le disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro vigenti.
L'offerta e l'autocertificazione devono essere firmate da tutti i membri del consorzio di offerenti.
Art. 16 Subappalti
Il subappalto di commesse può di regola avvenire unicamente con l'approvazione del committente e soltanto per prestazioni secondarie o speciali. In linea di principio l'offerente deve fornire la prestazione caratteristica della commessa.
Il committente può pretendere dall'offerente in particolare le seguenti indicazioni:
natura e entità delle prestazioni previste per un subappalto;
nome e sede delle imprese che partecipano all'esecuzione della commessa;
prova dell'idoneità di queste imprese.
5. Inoltro e trattamento delle offerte
Art. 17 Inoltro
Le offerte devono essere inoltrate debitamente compilate e firmate all'attenzione dell'ufficio designato nell'avviso di gara o nella documentazione di gara.
Esse devono essere munite all'esterno in modo visibile dell'intestazione richiesta (dicitura) e vanno inoltrate per posta entro il termine stabilito.
Il Governo disciplina i dettagli e le eccezioni.
Art. 18 Validità
Le offerte possono essere ritirate solo entro il termine d'inoltro mediante comunicazione scritta.
Se la documentazione di gara non contiene alcuna disposizione in merito alla durata di validità delle offerte, queste rimangono vincolanti durante sei mesi a contare dal termine d'inoltro.
Art. 19 Divieto di negoziazione
È vietata qualsiasi trattativa tra committente e offerenti circa prezzi, riduzioni del prezzo e modifiche del contenuto delle prestazioni in questo contesto.
Nella procedura per incarico diretto sono ammesse le trattative.
Art. 20 Criteri d'idoneità
Il committente stabilisce criteri oggettivi e le prove da apportare per la valutazione dell'idoneità degli offerenti.
I criteri d'idoneità concernono in particolare la capacità specialistica, finanziaria, economica, tecnica ed organizzativa degli offerenti.
Nella determinazione dei criteri d'idoneità e delle prove richieste il committente tiene in considerazione la natura e l'entità della commessa.
Art. 21 Criteri di aggiudicazione
L'offerta economicamente più vantaggiosa ottiene l'aggiudicazione.
Possono essere tenuti in considerazione in particolare criteri quali la qualità, il prezzo, l'esperienza, la funzionalità, i termini, il valore tecnico, l'estetica, i costi d'esercizio, la continuità, la creatività, il servizio clientela, l'infrastruttura e la formazione di apprendisti.
Il committente rende noti nell'avviso di gara o nella documentazione di gara i criteri di aggiudicazione che trovano applicazione, indicando il loro valore relativo o l'ordine della loro importanza.
L'aggiudicazione di appalti ampiamente standardizzati può avvenire esclusivamente secondo il criterio del minor prezzo. Ciò va sostanzialmente presunto anche quando il committente non ha reso noto agli offerenti alcun criterio di aggiudicazione.
Art. 22 Motivi di esclusione
Un'offerta viene esclusa dall'aggiudicazione segnatamente se l'offerente:
non appone o non appone correttamente sulla busta d'invio l'indirizzo o l'intestazione (dicitura) richiesti oppure non rispetta i termini d'inoltro;
presenta un'offerta oppure un'autocertificazione che non contiene la sua firma oppure che non contiene o che contiene in modo incompleto, nel caso di un consorzio di offerenti, la firma degli altri consorziati;
inoltra un'offerta incompleta o che non corrisponde ai requisiti dell'avviso di gara;
non soddisfa o non soddisfa più i criteri d'idoneità richiesti;
ha fornito al committente informazioni false oppure ha compilato l'autocertificazione in modo non veritiero;
non ha pagato le imposte o gli oneri sociali;
non rispetta le disposizioni determinanti in materia di protezione dei lavoratori e le condizioni di lavoro oppure il precetto della parità di trattamento tra uomo e donna;
ha stipulato accordi che eludono o pregiudicano considerevolmente un'efficace concorrenza;
non si attiene a disposizioni sulla protezione dell'ambiente;
ha eseguito altre commesse non a regola d'arte oppure senza rispettare i termini prescritti, rispettivamente se continua a dare adito a reclami;
si trova in una procedura fallimentare oppure se negli ultimi 12 mesi contro di lui è stato eseguito un pignoramento;
in relazione all'evasione di altre commesse ha subito una condanna penale;
ha partecipato alla preparazione della procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 12 capoverso 2.
Art. 23 Notifica dell'aggiudicazione
L'aggiudicazione va brevemente motivata e notificata contemporaneamente a tutti gli offerenti, munita dell'avvertimento circa i mezzi d'impugnazione.
Il committente può delegare internamente la competenza della comunicazione.
Nel settore dei trattati internazionali il committente pubblica entro al massimo 72 giorni dall'aggiudicazione un avviso, il quale deve apparire almeno sul Foglio ufficiale cantonale. Tale avviso deve contenere le seguenti indicazioni:
tipo di procedura applicata;
oggetto e entità della commessa;
nome e indirizzo del committente;
data dell'aggiudicazione;
nome e indirizzo dell'offerente tenuto in considerazione;
prezzo dell'offerta tenuta in considerazione.
Art. 24 Revoca, interruzione e ripetizione
L'aggiudicazione può essere revocata sulla base di motivi importanti, segnatamente alle condizioni di cui all'articolo 22.
Il committente può interrompere la procedura di aggiudicazione per motivi importanti.
La procedura può essere ripetuta in special modo se:
non è stata presentata alcuna offerta atta a soddisfare i criteri o i requisiti fissati nell'avviso di gara o nella documentazione di gara;
in seguito ad una modifica delle condizioni quadro sono da attendersi offerte più vantaggiose;
le offerte presentate non garantiscono un'efficace concorrenza;
si rende necessaria una modifica essenziale della prestazione richiesta;
le offerte valide superano di gran lunga il limite dei costi.
La revoca, l'interruzione o la ripetizione della procedura vanno rese note secondo le prescrizioni sulla notifica dell'aggiudicazione.
6. Protezione giuridica
Art. 25 Ricorso
Contro le decisioni del committente può essere interposto ricorso al Tribunale amministrativo.
Per decisioni impugnabili singolarmente mediante ricorso s'intendono:
l'avviso di gara per la commessa;
la decisione sulla scelta dei partecipanti nella procedura selettiva;
l'aggiudicazione e l'esclusione dalla procedura;
la revoca, l'interruzione e la ripetizione della procedura.
Appalti che giusta l'articolo 14 capoverso 1 numero 3 avvengono mediante incarico diretto non sono impugnabili.
Art. 26 Procedura di ricorso
I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta e debitamente motivati entro 10 giorni dalla notifica della decisione.
La procedura deve svolgersi il più rapidamente possibile. I termini fissati dal giudice possono essere prorogati solo in seguito a fondati motivi e di regola una volta sola.
Non vengono applicate le prescrizioni sulle ferie giudiziarie.
Art. 27 Motivi di ricorso
Il ricorso è proponibile contro:
le violazioni di diritto, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento;
l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
È esclusa la censura dell'inadeguatezza.
Art. 28 Effetto sospensivo
Il ricorso non ha effetto sospensivo.
Il Tribunale amministrativo può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e non vi si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del ricorrente e se ciò può causare un notevole pregiudizio, il ricorrente può essere obbligato a presentare, entro un termine ragionevole, delle garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo decade.
Il ricorrente è tenuto a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo, se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Art. 29 Decisione su ricorso
Se il contratto non è ancora stato concluso, il Tribunale amministrativo può annullare la decisione e decidere esso stesso nel merito oppure può rinviare al committente la decisione, con o senza condizioni vincolanti.
Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso risulta fondato, il Tribunale amministrativo constata il carattere illegale della decisione.
Art. 30 Risarcimento dei danni
Il committente è responsabile dei danni derivanti dalla sua decisione, la cui illegalità è stata constatata dal Tribunale amministrativo.
Qualora sia ammessa la stipulazione anticipata del contratto, la responsabilità si limita alle spese risultate all'offerente in relazione alla procedura di aggiudicazione e di impugnazione.
La domanda di risarcimento dei danni va inoltrata al più tardi entro un anno dall'accertamento dell'illegalità.
La competenza e la procedura si conformano alle disposizioni della legge cantonale sulla responsabilità dello Stato.
7. Sanzioni
Art. 31 Violazione di prescrizioni di diritto del lavoro
Il Governo e le autorità designate giusta atti normativi speciali sono competenti per l'accettazione di denunce da parte dei lavoratori, delle commissioni paritetiche o di altri organi di controllo.
In caso di gravi contravvenzioni alle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori e alle condizioni di lavoro oppure al principio della parità di trattamento tra uomo e donna, il Governo o l'autorità designata giusta gli atti normativi speciali può ammonire l'offerente colpevole o escluderlo da appalti futuri per una durata fino a cinque anni.
Qualora non esistano altre regolamentazioni di leggi speciali, tale decisione può essere impugnata entro 30 giorni mediante ricorso al Tribunale amministrativo.
Il dipartimento tiene un elenco degli offerenti esclusi dagli appalti pubblici. Tale elenco è accessibile ai committenti e agli organi di controllo, e contiene informazioni circa la durata dell'esclusione.
Altre autorità, che pronunciano sanzioni di diritto di aggiudicazione contro un'impresa in seguito a violazioni delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori o delle condizioni di lavoro, trasmettono al dipartimento incaricato dell'esecuzione delle prescrizioni sugli appalti pubblici una copia della relativa decisione.
Art. 32 Falsa autocertificazione
Il committente può procedere contro offerenti che hanno fornito indicazioni non veritiere nell'autocertificazione e che hanno ottenuto l'appalto con:
la revoca della commessa aggiudicata e la disdetta prematura del contratto;
l'imposizione di una pena convenzionale prevista nella documentazione di gara o nel contratto, che può ammontare fino al 10 percento dell'importo rettificato dell'offerta;
l'esclusione da appalti futuri per una durata fino a cinque anni.
Restano riservati ulteriori passi legali contro offerenti colpevoli.
Art. 33 Revoca di sovvenzioni
Le contravvenzioni alle disposizioni di aggiudicazione commesse da committenti sovvenzionati possono essere punite mediante una revoca totale o parziale delle sovvenzioni.
8. Statistica
Art. 34 Obbligo di statistica
Ogni committente comunica le proprie commesse aggiudicate nel settore dei trattati internazionali al dipartimento competente per l'esecuzione della presente legge.
Nel settore non contemplato dai trattati internazionali tutte le commesse che vengono aggiudicate nell'ambito del pubblico concorso e della procedura selettiva nonché della procedura a invito, vanno comunicate al dipartimento competente per l'esecuzione. In egual misura devono essere notificate tutte le commesse con procedura per incarico diretto, il cui valore di aggiudicazione supera i 50 000 franchi o che vengono aggiudicate sulla base di una deroga all'aggiudicazione.
La statistica contiene almeno le seguenti indicazioni:
nome e indirizzo del committente;
oggetto e entità della commessa;
tipo di commessa;
tipo di procedura applicata;
nome, indirizzo e provenienza dell'offerente tenuto in considerazione;
prezzo dell'offerta tenuta in considerazione;
data dell'aggiudicazione.
Il dipartimento allestisce ogni anno una statistica e la trasmette agli interessati.
9. Disposizioni finali
Art. 35 Esecuzione
Il Governo emana le relative disposizioni d'esecuzione.
Esso designa il dipartimento competente della formazione e del perfezionamento dei responsabili per gli appalti pubblici nel Cantone, della tenuta della statistica nonché dell'elaborazione di principi unitari e della comunicazione d'informazioni.
Art. 36 Abrogazioni
Vengono abrogate:
la Legge sugli appalti pubblici del 7 giugno 1998;
i numeri 2 fino a 5 della Decisione d'adesione del Cantone dei Grigioni al Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994.
Se atti normativi vigenti rinviano a disposizioni in contrasto con la presente legge oppure con le relative disposizioni d'esecuzione, vengono applicate le prescrizioni corrispondenti della presente legge.
Art. 37 Diritto transitorio
Tutte le commesse che all'entrata in vigore della presente legge sono già state messe a pubblico concorso rispettivamente sottoposte agli offerenti per la presentazione di un'offerta, vengono trattate secondo il diritto precedente.
Art. 38 Referendum ed entrata in vigore
La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore della presente legge.
-