Fonte

803.310

Ordinanza sugli appalti pubblici

del 25.05.2004 (stato 01.07.2004)

decretata dal Governo il 25 maggio 2004

ai sensi dell’articolo 35 capoverso 1 della Legge sugli appalti pubblici (Lap) del 10 febbraio 2004 e dell’articolo 13 del Concordato inter-cantonale sugli appalti pubblici del 15 marzo 2001 (CIAP)

1. Campo d’applicazione

Art. 1 Enti preposti a compiti cantonali e comunali

Sono considerati enti preposti a compiti cantonali o comunali in particolare:

  1. istituzioni di diritto pubblico che adempiono a compiti pubblici fondati su basi legali. Sono escluse le istituzioni di diritto pubblico che adempiono a compiti commerciali, industriali o religiosi;

  2. privati nei settori nei quali essi sono sia controllati dalla mano pubblica che autorizzati ad aggiudicare commesse in relazione ai compiti pubblici che sono stati loro delegati.

Art. 2 Committenti sovvenzionati, sussidi importanti

Per le aggiudicazioni da parte di committenti sovvenzionati sono da applicare le prescrizioni sugli appalti pubblici del settore non contemplato dai trattati internazionali, se il Cantone versa più di 250 000 franchi per un progetto di appalto.

Indipendentemente dall’importo del sussidio sono esonerati dall’osservanza delle prescrizioni sugli appalti pubblici i committenti sovvenzionati secondo l’articolo 6 capoverso 1 lettera b della legge sugli appalti pubblici che ricevono sussidi cantonali esclusivamente allo scopo di risparmiare energia oppure nei settori dell’incremento economico, della promozione dello sport e della cultura o della tutela dei monumenti storici.

2. Procedure d’aggiudicazione e offerenti speciali

Art. 3 Procedura per incarico diretto, eccezioni

Una commessa può essere aggiudicata indipendentemente dal suo valore nella procedura per incarico diretto se:

  1. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito non vengono inoltrate offerte, oppure se nessun offerente adempie ai criteri d’idoneità;

  2. nella procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito vengono inoltrate offerte concordate tra di loro, oppure se esse non corrispondono alle esigenze essenziali del bando;

  3. sulla base delle particolarità tecniche o artistiche della commessa oppure per motivi di sicurezza o di protezione della proprietà intellettuale, un solo offerente entra in linea di conto e non esiste un’adeguata alternativa;

  4. l’osservanza di principi di ordine superiore come la confidenzialità, il segreto professionale o la protezione della personalità non è altrimenti possibile;

  5. a causa di eventi imprevedibili l’acquisto è diventato tanto urgente che non può essere eseguita alcuna altra procedura;

  6. a causa di eventi imprevedibili per eseguire o perfezionare una commessa aggiudicata in precedenza nel concorso pubblico si rendono necessarie prestazioni supplementari, la cui separazione dalla commessa iniziale causerebbe notevoli difficoltà di ordine tecnico ed economico. Il valore della prestazione supplementare può ammontare al massimo alla metà del valore della commessa iniziale;

  7. prestazioni per la sostituzione, il completamento o l’ampliamento di prestazioni già fornite devono essere aggiudicate all’offerente iniziale, poiché unicamente in questo modo è garantita l’interscambiabilità del materiale o delle prestazioni già fornite;

  8. il committente aggiudica una nuova commessa analoga, che si riferisce ad una commessa di base aggiudicata in una procedura di pubblico concorso, selettiva o ad invito. Nel bando di concorso o nella documentazione di gara per la commessa di base deve essere indicato che per simili prestazioni successive si può ricorrere alla procedura di aggiudicazione per incarico diretto;

  9. il committente acquista prime fabbricazioni di beni (prototipi) oppure nuove prestazioni, che su sua richiesta vengono fabbricate o sviluppate nell’ambito di una commessa di ricerca, sperimentale, di studio o di sviluppo originario;

  10. il committente ha reso nota in anticipo l’intenzione di stipulare il contratto con il vincitore di un concorso di progettazione o per prestazioni globali;

  11. il committente acquista beni alle borse merci;

  12. il committente può acquistare beni nell’ambito di una promozione conveniente e limitata nel tempo a un prezzo notevolmente inferiore a quello usuale, segnatamente nelle vendite di liquidazione.

Al più tardi al momento dell’aggiudicazione dell’appalto il committente stila un rapporto per ogni commessa aggiudicata nella procedura per incarico diretto in applicazione delle presenti disposizioni derogatorie. Esso contiene:

  1. il nome del committente;

  2. il valore e il tipo della commessa;

  3. il nome, l’indirizzo e la provenienza dell’offerente tenuto in considerazione;

  4. la disposizione giusta il capoverso 1, con breve motivazione, in base alla quale la commessa è stata aggiudicata mediante incarico diretto.

Nel settore dei trattati internazionali ogni aggiudicazione tramite procedura per incarico diretto avvenuta in applicazione di questa disposizione, va pubblicata sul Foglio ufficiale cantonale con le indicazioni di cui all’articolo 23 capoverso 3 della Legge sugli appalti pubblici e con un’indicazione dei rimedi giuridici.

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Art. 4 Concorsi di progettazione e per prestazioni globali

I concorsi di progettazione servono al committente per valutare soluzioni diverse, segnatamente dal profilo concettuale, strutturale, economico, tecnico o ecologico.

I concorsi di progettazione possono essere eseguiti per elaborare proposte di soluzione:

  1. con riferimento a compiti descritti e delimitati genericamente (concorso di idee);

  2. con riferimento a compiti descritti in modo chiaro e intesi a trovare contraenti idonei che realizzino in parte o integralmente le soluzioni proposte (concorso di progetto).

I concorsi per prestazioni globali vengono eseguiti per elaborare proposte di soluzione in merito a compiti chiaramente descritti, nonché per appaltare la realizzazione di questa soluzione.

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Art. 5 Commesse edili

Nell’aggiudicazione di commesse edili nel settore non contemplato dai trattati internazionali si distingue tra edilizia principale ed edilizia secondaria.

Fanno parte dell’edilizia principale tutti i lavori per gli elementi portanti di un’opera edilizia. I lavori rimanenti fanno parte dell’edilizia secondaria.

Art. 6 Calcolo del valore della commessa
1. In generale

Una commessa non può essere suddivisa nell’intento di eludere l’appli- cazione delle disposizioni di aggiudicazione.

Nel calcolo del valore della commessa viene considerato ogni tipo di indennizzo, ad eccezione dell’imposta sul valore aggiunto.

Nel settore dei trattati internazionali, per la determinazione del valore delle commesse edili va sempre considerata l’opera complessiva.

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali, per tutti i tipi di commessa si determina singolarmente il valore di ogni commessa.

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Art. 7 2. Particolarità

Se vengono aggiudicate contemporaneamente più commesse di forniture o di prestazioni di servizio dello stesso tipo oppure se una commessa di fornitura o di prestazione di servizio viene suddivisa in più commesse singole (lotti) dello stesso tipo, il valore della commessa viene calcolato come segue:

  1. o il valore totale effettivo delle commesse ricorrenti aggiudicate nel corso degli ultimi dodici mesi;

  2. o il valore stimato delle commesse ricorrenti nell’anno d’esercizio o nei dodici mesi che seguono la prima commessa.

Se una commessa è comprensiva dell’opzione su commesse successive, è determinante il valore globale.

Per commesse di forniture e di prestazioni di servizio concluse sotto forma di leasing, locazione o locazione-vendita, nonché per commesse che non prevedono espressamente un prezzo globale, il valore della commessa viene calcolato come segue:

  1. in caso di contratti di durata determinata, il valore globale stimato per il periodo di validità del contratto, nella misura in cui questo non superi i dodici mesi, oppure il valore globale, compreso il valore residuo stimato, se il periodo di validità supera i dodici mesi;

  2. in caso di contratti di durata indeterminata, la rata mensile moltiplicata per 48.

Art. 8 Candidature plurime

Candidature plurime di un offerente non sono ammesse, con riserva di una regolamentazione diversa nella documentazione di gara.

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3. Avviso e documentazione di gara

Art. 9 Avviso di gara
1. Forma

Nella procedura di pubblico concorso e selettiva l’avviso di gara è pubblicato almeno sul Foglio ufficiale cantonale.

Nella procedura ad invito, nonché nella procedura per incarico diretto, l’invito a presentare le offerte avviene tramite comunicazione diretta. Nella procedura per incarico diretto ciò può avvenire in maniera informale.

Art. 10 2. Lingua

Per quanto possibile occorre tenere conto della situazione linguistica della regione, nella quale la commessa verrà eseguita.

Nel settore dei trattati internazionali all’avviso di gara per una commessa prevista deve essere inoltre allegato un riassunto in lingua francese con le seguenti indicazioni:

  1. nome indirizzo del committente;

  2. oggetto ed entità della commessa;

  3. termine per la richiesta di partecipazione alla procedura selettiva o per l’inoltro dell’offerta;

  4. indirizzo al quale può essere richiesta la documentazione di gara.

Art. 11 3. Indicazioni

L’avviso di gara contiene segnatamente:

  1. nome e indirizzo del committente;

  2. tipo di procedura e indicazione se la commessa è sottoposta al settore dei trattati internazionali;

  3. oggetto ed entità della commessa, comprese le opzioni su ulteriori prestazioni o commesse successive;

  4. termini d’esecuzione o di fornitura;

  5. luogo e data di un eventuale sopralluogo;

  6. indirizzo e termine per l’inoltro di un’offerta o per l’inoltro di una richiesta di partecipazione alla procedura selettiva;

  7. intestazione richiesta (dicitura);

  8. esclusione o limitazione di offerte di consorzi di offerenti;

  9. criteri d’idoneità e prove da fornire in merito, se non è prevista alcuna documentazione di gara;

  10. criteri d’aggiudicazione con indicazione della loro importanza, se non è prevista alcuna documentazione di gara;

  11. luogo e data dell’apertura delle offerte;

  12. luogo di ritiro e prezzo della documentazione di gara, nonché eventualmente luogo e durata dell’esposizione dei piani;

  13. lingua della procedura di aggiudicazione e riassunto in lingua francese per commesse nel settore dei trattati internazionali;

  14. indicazione dei rimedi giuridici.

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Art. 12 Documentazione di gara

La documentazione di gara contiene segnatamente:

  1. nome e indirizzo del committente;

  2. oggetto ed entità della commessa;

  3. termini d’esecuzione o di fornitura;

  4. luogo e data di un eventuale sopralluogo;

  5. indirizzo e termine per l’inoltro di un’offerta o per l’inoltro di una richiesta di partecipazione alla procedura selettiva;

  6. durata della validità dell’offerta;

  7. criteri d’idoneità e prove da fornire in merito;

  8. criteri d’aggiudicazione con indicazione della loro importanza;

  9. condizioni particolari concernenti l’inoltro di varianti e di offerte parziali, nonché la creazione di lotti;

  10. le condizioni generali e le condizioni particolari del committente, che valgono per la commessa;

  11. luogo e data dell’apertura delle offerte;

  12. ufficio al quale possono essere richieste ulteriori informazioni.

La documentazione di gara deve contenere le indicazioni necessarie in merito a tutti i fattori che determinano il calcolo del prezzo, in modo tanto completo da consentire la corretta valutazione della loro importanza. In linea di principio le prestazioni sono da indicare in posizioni speciali e devono essere determinate possibilmente in modo obiettivo e completo.

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Art. 13 Specifiche tecniche

Il committente definisce nella documentazione di gara le necessarie specifiche tecniche. Queste vengono:

  1. descritte in rapporto all’utilità della prestazione più che in rapporto alla costruzione;

  2. definite sulla base di norme internazionali e, in loro assenza, di norme tecniche utilizzate in Svizzera.

Non sono permessi requisiti o indicazioni facenti riferimento a speciali marche commerciali o a nomi commerciali, patenti, modelli o a tipi, nonché ad una determinata origine o a determinati produttori, a meno che non esista altro modo sufficientemente preciso o comprensibile di descrivere le qualità richieste e nella misura in cui nella documentazione di gara venga inclusa l’espressione “o equivalente”.

Se un offerente si discosta da queste norme, esso deve comprovare l’equivalenza di queste specifiche tecniche.

Il committente non può procurarsi o accettare indicazioni da un’impresa, che potrebbe avere un interesse commerciale all’appalto, se queste indicazioni possono essere usate all’atto dell’elaborazione delle specifiche per un determinato acquisto e ciò in modo da eliminare la concorrenza.

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4. Inoltro delle offerte

Art. 14 Termini
1. Principio

Nella determinazione dei termini per l’inoltro dell’offerta o per l’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura selettiva va tenuto conto del tipo e della complessità della commessa, della misura prevedibile di subappalti, del tempo usuale di elaborazione o di produzione, nonché del tempo di consegna o di trasporto, nella misura in cui ciò sia compatibile con le adeguate esigenze del committente.

La proroga di un termine vale per tutti gli offerenti e va loro comunicata contemporaneamente.

Offerte e domande di partecipazione alla procedura selettiva, inoltrate dopo la scadenza del termine, non possono più essere accettate e prese in considerazione.

Art. 15 2. Nel settore non contemplato dai trattati internazionali

Nel settore non contemplato dai trattati internazionali i termini per l’in-oltro di un’offerta o per l’inoltro della domanda di partecipazione alla procedura selettiva di regola non devono essere inferiori a 20 giorni.

Art. 16 3. Nel settore dei trattati internazionali

Nel settore dei trattati internazionali i termini non possono essere più brevi di:

  1. 40 giorni dalla pubblicazione per l’inoltro di un’offerta nella procedura di pubblico concorso;

  2. 25 giorni dalla pubblicazione per una domanda di partecipazione e 40 giorni dall’invito per l’inoltro di un’offerta nella procedura selettiva.

Nel settore dei trattati internazionali questi termini possono essere abbreviati nei casi seguenti:

  1. se una pubblicazione è avvenuta separatamente in anticipo in un intervallo compreso tra i 40 giorni ed i 12 mesi, e se tale pubblicazione contiene le indicazioni giusta l’articolo 11 e l’indicazione secondo cui gli offerenti interessati devono annunciarsi al servizio designato al quale possono richiedere ulteriori informazioni; in questo caso il termine può essere ridotto di regola a 24 giorni, ma in nessun caso a meno di 10 giorni, a condizione che rimanga sufficiente tempo per elaborare un’offerta;

  2. se si tratta di una seconda o di un’ulteriore pubblicazione relativa a commesse ricorrenti, il termine può essere ridotto fino a 24 giorni;

  3. in casi urgenti, che rendono impossibile il rispetto dei termini giusta il capoverso 1, il termine non può comunque essere inferiore a 10 giorni.

Art. 17 Inoltro dell’offerta

Le offerte vanno inoltrate provviste del timbro di un ufficio postale svizzero.

Nell’avviso di gara o nella documentazione di gara il committente può inoltre ammettere la consegna personale. In questo caso l’offerta va consegnata all’ufficio designato dal committente al più tardi l’ultimo giorno del termine d’inoltro e durante gli orari d'ufficio comunicati.

Le prestazioni richieste nelle singole posizioni sono da offrire secondo la documentazione di gara e non possono essere modificate dall’offerente.

Nella documentazione di gara il committente stabilisce se ed a quali condizioni sia ammessa la consegna di una stampa elettronica in forma cartacea.

L’offerta può anche essere inoltrata per via elettronica, se:

  1. il committente ammette nell’avviso di gara o nella documentazione di gara la consegna per via elettronica;

  2. sono garantiti l’identità dell’offerente nonché il carattere confidenziale dell’offerta;

  3. sono garantite l’invariabilità e la completezza dell’offerta.

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Art. 18 Inoltro della domanda di partecipazione

La domanda di partecipazione alla procedura selettiva deve essere inoltrata entro il termine, per iscritto e in maniera completa, per posta oppure, qualora il committente lo ammetta, per fax o per via elettronica.

Art. 19 Indennità

L’elaborazione delle offerte o della domanda di partecipazione alla procedura selettiva non comporta di regola alcuna indennità.

Art. 20 Varianti

Gli offerenti sono liberi d’inoltrare, oltre all’offerta base, anche delle proposte di varianti.

Il committente può limitare o escludere questa possibilità nell’avviso di gara o nella documentazione di gara.

Art. 21 Offerte parziali

Il committente può ammettere delle offerte parziali. Egli lo rende noto nell’avviso di gara o nella documentazione di gara.

Art. 22 Informazioni

Il committente risponde entro breve termine a domande concernenti la documentazione di gara, purché queste informazioni supplementari non rechino a singoli offerenti vantaggi inammissibili nell’ulteriore procedura.

Informazioni importanti rilasciate ad un offerente devono essere comunicate anche a tutti gli altri.

5. Apertura ed esame delle offerte, conclusione del contratto

Art. 23 Apertura e verbale

Le offerte devono rimanere chiuse fino al termine d’apertura, tranne nel caso della procedura per incarico diretto.

Gli offerenti o i loro mandatari possono partecipare all’apertura delle offerte.

Viene redatto un verbale d’apertura delle offerte. Esso deve contenere almeno i nomi delle persone presenti, i nomi degli offerenti, i prezzi globali delle offerte, nonché di eventuali varianti o offerte parziali.

Agli offerenti va accordata, su richiesta, la possibilità di prendere visione di questo verbale.

Il committente può pubblicare il verbale anche su Internet, se ha reso nota questa forma di pubblicazione nella documentazione di gara.

Art. 24 Esame e rettifica

Le offerte sono da esaminare dal profilo dell’osservanza dei criteri formali.

In seguito le offerte vengono rettificate dal profilo tecnico ed aritmetico, nonché esaminate dal profilo dei criteri d’idoneità e d’aggiudicazione. In caso di necessità possono essere consultati terzi in veste di periti.

Errori evidenti di calcolo, vale a dire operazioni aritmetiche errate sulla base di misure indicate correttamente nell’offerta, sono da rettificare. Per contro non è ammesso correggere altri errori di calcolo ed errori nella dichiarazione dei prezzi.

Dopo l’esame e la rettifica viene allestita una tabella comparativa delle offerte.

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Art. 25 Spiegazioni

Il committente può chiedere agli offerenti spiegazioni circa la loro idoneità e la loro offerta. Queste informazioni ottenute a posteriori non possono tuttavia avere quale conseguenza una modifica delle basi dell’offerta o dei prezzi offerti.

Spiegazioni orali vengono trascritte dal committente.

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Art. 26 Offerta insolitamente bassa

Un committente che riceve un’offerta insolitamente più bassa delle altre, può chiedere spiegazioni all’offerente per accertarsi che quest’ultimo rispetti le condizioni di partecipazione e sia in grado di soddisfare le condizioni della commessa.

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Art. 27 Suddivisione della commessa

Il committente può suddividere la commessa soltanto nella misura in cui lo abbia reso noto nell’avviso o nella documentazione di gara, o se prima dell’aggiudicazione ha ottenuto il consenso degli offerenti interessati.

Art. 28 Consultazione degli atti e confidenzialità

Al più tardi dopo la notifica dell’aggiudicazione, a tutti gli offerenti va accordata, su richiesta, la possibilità di consultare gli atti di aggiudicazione.

I documenti inoltrati devono essere trattati in maniera confidenziale, qualora siano toccati il segreto professionale o di fabbricazione.

Tali documenti non possono essere utilizzati, trasmessi a terzi o resi loro accessibili, senza l’accordo dell’offerente o senza base legale.

Se la trasmissione di dati confidenziali dovesse impedire l’esecuzione di prescrizioni legali o contravvenire in altro modo ad un interesse pubblico o danneggiare interessi economici legittimi di determinate imprese pubbliche o private oppure pregiudicare la concorrenza tra gli offerenti, in casi simili il committente può decidere di non trasmettere tali informazioni.

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Art. 29 Archiviazione

Salvo disposizioni supplementari diverse, gli atti d’aggiudicazione sono da conservare per tre anni dopo la conclusione legale della procedura.

Fra gli atti d’aggiudicazione figurano:

  1. l’avviso di gara;

  2. la documentazione di gara;

  3. il verbale d’apertura delle offerte;

  4. la corrispondenza sulla procedura d’aggiudicazione;

  5. la tabella comparativa delle offerte e le decisioni nell’ambito della procedura d’aggiudicazione;

  6. l’offerta considerata;

  7. i rapporti sulle commesse aggiudicate mediante incarico diretto nel settore dei trattati internazionali.

Art. 30 Conclusione del contratto

Il contratto con l’offerente può essere concluso dopo l’aggiudicazione soltanto quando il termine di ricorso è scaduto inutilizzato.

Se l’autorità di ricorso non accorda l’effetto sospensivo al ricorso, il contratto può esser concluso.

Se contro l’aggiudicazione è pendente una procedura di ricorso senza effetto sospensivo, il committente comunica immediatamente la conclusione del contratto all’autorità di ricorso.

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6. Disposizioni finali

Art. 31 Dipartimento competente

Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità è competente dell'esecuzione delle disposizioni sugli appalti pubblici.

Art. 32 Abrogazione del diritto previgente

Vengono abrogate:

  1. l’Ordinanza sugli appalti pubblici del 23 giugno 1998;

  2. le Disposizioni d’esecuzione del 17 dicembre 1996 del Concordato intercantonale sugli appalti pubblici del 25 novembre 1994.

Art. 33 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2004.

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