803.410
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici
803.410
Concordato intercantonale sugli appalti pubblici (CIAP)
del 25 novembre 1994
Sezione 1 Disposizioni generali
Art. 1
Il presente concordato regola la reciproca apertura dei Cantoni Scopo nell'ambito dell'aggiudicazione delle loro commesse pubbliche.
Esso intende armonizzare le norme di aggiudicazione cartonali mediante principi stabiliti di comune accordo e in conformità agli impegni internazionali della Svizzera. In particolare i suoi obiettivi sono:
promuovere un'efficace concorrenza tra gli/le offerenti;
garantire la parità di trattamento tra tutti gli/tutte le offerenti nonché un'aggiudicazione imparziale;
assicurare la trasparenza della procedura di aggiudicazione;
consentire un impiego parsimonioso delle risorse finanziarie pubbliche.
Art. 2
Cantoni interessati si riservano il diritto di: Riserva di altre convenzioni
concludere tra loro altre convenzioni bilaterali o multilaterali al fine di estendere il campo di applicazione del presente concordato o consolidare ulteriormente la loro collaborazione in altro modo;
concludere convenzioni analoghe con le regioni confinanti e gli Stati limitrofi.
Art. 3
Le autorità competenti di ogni Cantone promulgano le disposizioni di Esecuzione esecuzione che devono essere conformi al concordato.
Sezione 2 Applicazione del concordato
Art. 4
L'Organo intercantonale è costituito dai membri della Conferenza Organo svizzera dei Direttori dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, della intercantonale pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente, dei Cantoni concordatari.
All'Organo intercantonale competono:
la modifica del concordato, con riserva del consenso dei Cantoni concordatari;
la promulgazione delle direttive d'applicazione del concordato;
l'adeguamento periodico dei valori soglia conformemente alle disposizioni dell'Accordo GATT;
la determinazione della clausola bagatella generale come da articolo 7 capoverso 2 del presente concordato;
il controllo sull'esecuzione dell'accordo da parte dei Cantoni, in particolare sull'allestimento e la tenuta a giorno della necessaria documentazione, nonché la composizione amichevole di controversie tra i Cantoni circa l'applicazione del concordato;
la regolamentazione dell'organizzazione e della procedura per l'applicazione dell'accordo.
L'Organo intercantonale prende le sue decisioni a maggioranza di tre quarti dei presenti, purché sia rappresentata almeno la metà dei Cantoni. Ogni Cantone partecipante ha diritto ad un voto, che deve essere espresso da un membro del competente governo cantonale.
L'Organo intercantonale collabora con le Conferenze dei Direttori cantonali interessate, in particolare con la Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell'economia pubblica, consultandole preventivamente o invitandole alle riunioni.
Art. 5
Collaborazione L'Organo intercantonale, in collaborazione con la Confederazione, cerca con la Confedera- soluzioni comuni per una regolamentazione coordinata delle procedure di zione aggiudicazione federali e cantonali.
Sezione 3 Campo d'applicazione
Art. 6
Tipi di commesse 1 Il presente concordato è applicabile all'aggiudicazione di commesse:
edili, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'esecuzione di opere di edilizia o di genio civile, conformemente al numero 51 della classificazione centrale dei prodotti (elenco CPC) di cui all'Allegato I, Appendice 5 dell'Accordo GATT;
forniture, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito all'acquisto di beni mobili, segnatamente mediante compravendita, leasing, locazione, affitto o nolo-vendita;
prestazioni di servizi, vale a dire contratti tra committente e offerente in merito alla fornitura di prestazioni di servizio, conformemente all'Allegato I, Appendice 4 dell'Accordo GATT.
L'opera edile è il risultato del complesso di lavori di sopra e sotto struttura di cui al capoverso 1 lettera a.
Art. 7
Il presente concordato si applica all'aggiudicazione di commesse Valori soglia allorché il valore stimato delle stesse, al netto dell'imposta sul valore aggiunto, raggiunge i seguenti valori soglia: 1)
10 070 000 franchi per opere edili;
403 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio;
806 000 franchi per forniture e prestazioni di servizio che, su incarico di un committente ed in conformità all'articolo 8 del presente concordato, vengono aggiudicate nei settori dell'erogazione dell'acqua e dell'energia, dei trasporti e delle telecomunicazioni.
Se per la realizzazione dell'opera edile il committente aggiudica diverse commesse, fa fede il valore globale delle medesime. L'Organo intercantonale determina la percentuale del valore che ogni singola commessa deve rappresentare per rapporto al valore globale dell'opera, alfine dell'applicazione del presente concordato (clausola bagatella).
Art. 8
Al presente concordato sottostanno in qualità di committente: Committente
lo Stato, i suoi istituti pubblici e le sue aziende, nonché le corporazioni di diritto pubblico a cui esso partecipa;
i Comuni, le associazioni di Comuni e gli altri enti pubblici verso quei Cantoni e quegli Stati firmatari dell'Accordo GATT che garantiscono loro la reciprocità;
le organizzazioni e le imprese che, indipendentemente dalla loro forma giuridica, operano nei settori dell'erogazione dell'acqua, dell'energia, nonché dei trasporti, come pure delle telecomunicazioni e la cui maggioranza è controllata da uno/una o più committenti tra quelli menzionati alle lettere a e b, a prescindere dalla reciprocità. Sottostanno al presente concordato unicamente le commesse da esse aggiudicate in Svizzera, nell'esercizio di queste attività;
altre organizzazioni soggette all'Accordo GATT o ad altri trattati internazionali analoghi.
Al presente concordato sottostanno altresì gli oggetti e le prestazioni sussidiate per più del 50 percento dei costi complessivi dalla Confederazione o da una o più organizzazioni tra quelle menzionate alle lettere a e b del capoverso 1.
1) I valori soglia sono stati ridefiniti con DG dei 25 nov. 1996 come segue: fr.
575 000.–(a), fr. 383 000.– (b) e fr. 766 000.– (c)
Art. 9
Offerente Il concordato è applicabile agli/alle offerenti che hanno la loro sede o il loro domicilio:
in uno dei Cantoni concordatari;
in uno degli Stati parte dell'Accordo GATT sugli appalti pubblici, purché essi garantiscano la reciprocità;
in altri Stati, nella misura in cui sono stati conclusi accordi analoghi.
Art. 10
Eccezioni 1 Questo concordato non è applicabile;
alle commesse assegnate ad istituti per portatori di handicap, istituti di beneficenza e istituti di pena;
alle commesse assegnate nell'ambito di programmi d'aiuto all'agricoltura e alimentazione;
alle commesse riguardanti oggetti di comune responsabilità ed attuazione, aggiudicate in virtù di un trattato internazionale tra gli Stati parte all'Accordo GATT o tra la Svizzera ed altri Stati;
alle commesse aggiudicate a un'organizzazione internazionale in virtù di una speciale procedura;
alle commesse per l'acquisto di armi, munizioni o materiale bellico, nonché per la costruzione di infrastrutture belliche e di comando nell'ambito della difesa e dell'esercito.
Il/la committente non è tenuto ad aggiudicare una commessa conformemente alle disposizioni del presente concordato:
se sono in pericolo la moralità, l'ordine e la sicurezza pubblica;
se ciò si rivela necessario per la tutela della salute e la vita dell'uomo, degli animali e dei vegetali, o
se con ciò si violano i diritti inerenti la tutela della proprietà intellettuale.
Sezione 4 Procedura di aggiudicazione
Art. 11
Principi generali Nell'aggiudicazione delle commesse vengono osservati i seguenti principi:
non discriminazione e parità di trattamento tra gli/le offerenti;
concorrenza efficace;
divieto di negoziare le offerte presentate;
rispetto delle norme di ricusa;
osservanza delle disposizioni in materia di protezione dei lavoratori nonché delle condizioni di lavoro;
parità di trattamento tra donna e uomo;
trattamento confidenziale delle informazioni.
Art. 12
Sono applicabili i seguenti tipi di procedura: Tipi di procedura
il pubblico concorso, con cui il/la committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista e tutti gli/tutte le offerenti possono presentare un'offerta;
la procedura selettiva, con cui il/la committente mette pubblicamente a concorso la commessa prevista. Tutti gli/tutte le offerenti possono presentare una domanda di partecipazione. Il/la committente stabilisce, in base ai criteri di idoneità, quali offerenti possono presentare un'offerta. Il/la committente può limitare il numero degli/delle offerenti invitati/e a presentare un'offerta, nel caso in cui altrimenti l'aggiudicazione della commessa non potrebbe svolgersi in modo opportuno. Una concorrenza efficace deve, però, essere garantita;
incarico diretto con cui il/la committente aggiudica una commessa direttamente, senza bando di concorso.
Nelle disposizioni d'esecuzione, i Cantoni disciplinano, conformemente all'Accordo GATT, le condizioni che regolano la scelta tra i diversi tipi di procedura.
Art. 13
Le disposizioni d'esecuzione garantiscono: Disposizioni cantonali
le necessarie pubblicazioni, almeno nel competente Foglio ufficiale d'esecuzione cantonale;
il riferimento a specifiche tecniche non discriminatorie;
la fissazione di congrui termini per la presentazione delle offerte;
una procedura di verifica dell'idoneità degli/delle offerenti secondo criteri oggettivi e verificabili;
il reciproco riconoscimento della qualifica degli/delle offerenti iscritti/e in liste permanenti dei Cantoni concordatari;
adeguati criteri di aggiudicazione che garantiscano l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa;
l'aggiudicazione mediante decisione;
la notifica dell'aggiudicazione corredata da una breve motivazione;
la limitazione dell'interruzione e della ripetizione della procedura di aggiudicazione per gravi motivi.
Art. 14
Il contratto con l'offerente può essere concluso dopo l'aggiudicazione, Conclusione del scaduto il termine di ricorso, a meno che l'istanza di ricorso non abbia contratto accordato al ricorso l'effetto sospensivo.
Se al ricorso non è stato accordato l'effetto sospensivo, il/la committente comunica tempestivamente la conclusione del contratto all'istanza di ricorso.
Sezione 5 Protezione giuridica
Art. 15
Diritto di ricorso 1 Contro le decisioni del/della committente è dato ricorso a un'istanza e termine cantonale indipendente. Quest'ultima decide in via definitiva.
I ricorsi devono essere inoltrati in forma scritta, debitamente motivati, entro 10 giorni dalla notifica delle decisioni.
In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali d'applicazione, il Tribunale federale è competente per i ricorsi relativi all'applicazione del presente concordato.
Art. 16
Motivi di ricorso 1 Il ricorso è proponibile contro:
le violazioni di diritto, compreso l'abuso e l'eccesso del potere di apprezzamento;
l'accertamento errato o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti.
Non può essere addotto il motivo dell'inadeguatezza.
In mancanza di disposizioni d'esecuzione cantonali, possono essere fatte valere direttamente dagli/dalle offerenti le disposizioni del presente concordato.
Art. 17
Effetto 1 Il ricorso non ha effetto sospensivo. sospensivo 2 L'istanza di ricorso può, su richiesta o d'ufficio, accordare l'effetto sospensivo qualora il ricorso appaia sufficientemente motivato e a ciò non si oppongano interessi prevalenti, siano essi pubblici o privati.
Se l'effetto sospensivo viene accordato su richiesta del/della ricorrente e se può causare un notevole pregiudizio, il/la ricorrente può, entro un termine ragionevole, essere obbligato/a a prestare delle garanzie per le spese processuali e per eventuali risarcimenti in favore della controparte. Se la garanzia non viene prestata in termine utile, la decisione sull'effetto sospensivo decade.
Il/la ricorrente è tenuto/a a risarcire il danno derivante dalla concessione dell'effetto sospensivo se ha agito intenzionalmente o con grave negligenza.
Art. 18
Decisione 1 Se il contratto non è stato ancora concluso, l'istanza di ricorso può annullare la decisione e decidere essa stessa nel merito. Essa può pure rinviare la decisione, con o senza condizioni vincolanti, al/alla committente affinché renda una nuova decisione.
Se il contratto è già stato concluso ed il ricorso è fondato, l'istanza di ricorso constata il carattere illegale della decisione.
Sezione 6 Vigilanza
Art. 19
I Cantoni vigilano affinché, prima e dopo l'aggiudicazione, i/le Controllo e committenti e gli/le offerenti si attengano alle disposizioni d'aggiudica- sanzioni zione.
Essi prevedono sanzioni in caso di violazione delle disposizioni di aggiudicazione.
Sezione 7 Disposizioni finali
Art. 20
Ogni Cantone può aderire al presente concordato consegnando la propria Controllo e dichiarazione di adesione all'Organo intercantonale, il quale provvede a sanzioni comunicarla alla Confederazione.
Il recesso può avvenire per la fine di un nuovo anno civile e deve essere comunicato con preavviso di 6 mesi all'Organo intercantonale, il quale provvede a comunicarlo alla Confederazione.
Art. 21
Il concordato entra in vigore non appena due Cantoni vi aderiscono, Entrata in vigore mediante pubblicazione nella Raccolta ufficiale delle leggi federali, per ulteriori membri, mediante pubblicazione della loro adesione nel medesimo organo.
Lo stesso vale per complementi e modificazioni del concordato.
Art. 22
La convenzione vale per l'aggiudicazione delle commesse che sono state Diritto transitorio messe a concorso o aggiudicate dopo l'entrata in vigore del concordato.
In caso di recesso, il concordato esplica i suoi effetti per l'aggiudicazione delle commesse che sono state messe a concorso prima della fine dell'anno civile in cui il recesso acquista efficacia. Accettato dalla Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti delle pubbliche costruzioni, pianificazione del territorio e della protezione dell'ambiente (CPCPP) e dalla Conferenza dei Direttori cantonali dei Dipartimenti dell'economia pubblica (CDEP) in occasione dell'assemblea plenaria del 25 novembre 1994 a Berna.
Per la CPCPP Per la CDEP Il Presidente: Pierre Hirschy Il Presidente: Robert Bisig Il Segretario: dott. George Ganz Il Segretario: Michel Kammermann 7