807.100
Legge stradale del Cantone dei Grigioni
807.100
Legge stradale del Cantone dei Grigioni (LStra)
del 1° settembre 2005
Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni 1),
visto l'art. 61 della legge federale sulle strade nazionali 2) e l'art. 82 della Costituzione del Cantone dei Grigioni 3); visto il messaggio del Governo del 12 aprile 2005 4),
decide:
I. Disposizioni generali
Art. 1
La presente legge disciplina la progettazione, la costruzione, la manuten- Campo di zione, l'utilizzo e il finanziamento delle strade cantonali e dei sentieri nel applicazione principi e Cantone dei Grigioni.
La progettazione, la costruzione, la manutenzione e la gestione delle strade cantonali e delle sue installazioni tecniche devono essere eseguite secondo i principi della continuità.
Il coordinamento delle strade cantonali con gli altri compiti d'incidenza territoriale dei comuni, del Cantone e della Confederazione avviene nella procedura cantonale di allestimento del piano direttore.
La presente legge si applica in via sussidiaria alle strade nazionali.
Art. 2
Il Governo esercita l'alta vigilanza sulle strade cantonali. Competenze
5) Il Governo è autorizzato a stipulare accordi di prestazione con la Confederazione per l'esecuzione della manutenzione d'esercizio ed edilizia, non legata a progetti, delle strade nazionali, nonché per altri compiti in questo settore.
1) PGC 2005/2006, 380 all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; AGS 2007, FUC 2007, 1655; entrata in vigore il 1° gen. 2008 1.1.2011 1
1) Il Dipartimento vigila sulla progettazione, sulla costruzione, sulla manutenzione e sulla polizia delle costruzioni stradali.
2) L'Ufficio tecnico cantonale (Ufficio tecnico) è subordinato al Dipartimento quale servizio specializzato per le strade.
Art. 3
Categorie di 1 Le strade si suddividono in strade nazionali, cantonali e comunali, nonstrade e sentieri ché in strade private di uso pubblico.
I sentieri si suddividono in piste ciclabili, piste per cavalli, marciapiedi, percorsi pedonali e sentieri escursionistici.
Art. 4
Strada Fanno parte della strada:
tutte le superfici per la circolazione in movimento e in sosta;
tutte le costruzioni e gli impianti all'interno e all'esterno della sede stradale necessari alla strutturazione tecnica, all'uso conforme alla destinazione e alla sicurezza della strada o alla protezione dei dintorni.
Art. 5
Strade cantonali 1 Le strade principali e le strade di collegamento sono considerate strade cantonali. Esse sono di proprietà e sotto la sovranità del Cantone.
Sono strade principali gli impianti designati dal Governo, in particolare quelli per il traffico di transito interregionale.
Sono strade di collegamento tutte le altre strade cantonali.
Art. 6
Traffico non 1 Il traffico non motorizzato comprende in particolare il traffico pedonale motorizzato e l'escursionismo, nonché gli spostamenti in bicicletta e con altri mezzi.
Il Cantone coordina la pianificazione e la costruzione degli impianti di interesse cantonale. Il Governo stabilisce le rispettive reti stradali dopo aver sentito i comuni e le regioni.
Il Cantone provvede, insieme ai comuni, alla segnaletica degli impianti di interesse cantonale.
I comuni provvedono alla progettazione, alla costruzione e alla manutenzione degli impianti.
I comuni provvedono affinché gli impianti possano essere utilizzati possibilmente senza pericolo e affinché sia garantito l'accesso al pubblico.
1) Nuova numerazione in seguito all'introduzione del capoverso 2 2) Nuova numerazione in seguito all'introduzione del capoverso 2
1.1.2011 Per questioni inerenti il traffico non motorizzato il Cantone e i comuni possono avvalersi di organizzazioni professionali private e affidare a queste ultime singoli incarichi per via contrattuale.
Il Governo può designare un servizio specializzato per il traffico non motorizzato.
Art. 7
Il Cantone collega ogni comune con una strada cantonale. Diritto ad una strada cantonale
Lo stesso diritto vale anche per il collegamento di una frazione di un comune se essa conta almeno 30 persone con domicilio permanente.
Per frazione si intende un gruppo di case chiaramente isolato dall'insediamento principale del comune, sviluppatosi nel corso del tempo, o un insediamento sparso lungo un collegamento principale comune.
Il collegamento ad una strada cantonale arriva per un comune fino alla fine dell'insediamento principale e per una frazione fino al punto entro il quale viene garantito il collegamento della maggioranza delle e degli abitanti della frazione.
In caso di realizzazione di una circonvallazione locale il comune deve rilevare il collegamento esistente. Esso ha diritto ad un unico collegamento cantonale fino all'inizio della località, che viene stabilito dal Governo dopo aver sentito il comune.
Il collegamento consiste di principio in una strada transitabile per veicoli a motore. In via eccezionale possono essere previste altre soluzioni, in particolare funivie.
Art. 8
Il riconoscimento quale strada cantonale presuppone l'esistenza del di- Riconoscimento ritto ad un collegamento cantonale disciplinato nell'articolo 7.
Il numero minimo di abitanti secondo l'articolo 7 capoverso 2 deve essere comprovato per tre anni consecutivi.
La strada viene rilevata dal Cantone nello stato in cui si trova. Il comune non ha diritto ad un indennizzo.
Il riconoscimento avviene ad opera del Governo.
Art. 9
Il disconoscimento di una strada cantonale presuppone che sia venuto Disconoscimento meno il diritto ad un collegamento cantonale secondo l'articolo 7 o che la strada abbia perso il suo scopo quale strada cantonale.
Per tre anni consecutivi il numero di abitanti deve essere inferiore al numero minimo stabilito nell'articolo 7 capoverso 2.
La strada deve essere rilevata dal comune nello stato in cui si trova. Il Cantone non ha diritto ad un indennizzo.
1.1.2011 3 Nel caso in cui il numero minimo di abitanti secondo l'articolo 7 capoverso 2 non venga raggiunto, si rinuncia al disconoscimento se ciò comporterebbe un aggravio sproporzionato per il comune.
Nell'ambito di fusioni comunali, il Governo può stabilire contrattualmente il collegamento cantonale.
Il disconoscimento avviene ad opera del Governo, dopo aver sentito il comune.
Art. 10
Autorizzazione 1 Se in un comune o in una frazione gli interessi al collegamento e quelli di un altro collegamento della circolazione subiscono un radicale mutamento, può in cambio venire autorizzato un altro collegamento cantonale.
Se il precedente collegamento si estende al territorio di più comuni, questi devono rilevare la proprietà dei tratti stradali situati sul loro territorio.
L'autorizzazione di un altro collegamento cantonale avviene ad opera del Governo.
II. Utilizzo delle strade
Art. 11
Uso pubblico 1 Una volta aperte al traffico le strade cantonali sono considerate destinate all'uso pubblico.
L'uso pubblico di strade cantonali può venire limitato dal Cantone, in particolare per la sicurezza e per la protezione degli utenti della strada, della strada stessa, nonché degli abitanti.
Art. 12
Uso pubblico 1 Qualsiasi utilizzo delle strade cantonali che eccede l'uso pubblico necesaccresciuto, utilizzo sita di un'autorizzazione dell'Ufficio tecnico. eccezionale 2 Una concessione del Governo è necessaria per utilizzi della strada particolarmente intensi a lungo termine.
I titolari di un'autorizzazione o di una concessione devono rimborsare tutte le spese risultanti al Cantone da un utilizzo della strada. Essi possono essere obbligati ad anticipi e prestazioni di garanzia.
Art. 13
Messa in pericolo 1 È vietato qualsiasi comportamento che metta in pericolo l'integrità della e responsabilità strada cantonale o la circolazione.
Chiunque crea o tollera uno stato illegale, risponde di tutti i danni risultanti al Cantone o a terzi.
1.1.2011
Art. 14
Per deviazioni del traffico in seguito a chiusure di strade cantonali, non- Deviazioni del ché per il traffico di cantiere verso queste ultime devono essere messe a traffico disposizione le necessarie strade comunali e private.
Il Cantone si assume le spese per le misure necessarie alla sicurezza della circolazione, nonché le spese di manutenzione manifestamente causate dall'aumento del traffico.
III. Progettazione e costruzione
Art. 15
Le strade cantonali devono essere progettate e costruite secondo i relativi Principi principi della tecnica di costruzione e di circolazione e in considerazione dell'utilizzazione attesa, nel modo più rispettoso dell'ambiente ed economico possibile, ed in modo da integrarsi bene con le costruzioni circostanti e nel paesaggio.
Le strade cantonali si orientano in linea di principio al traffico. Si deve tenere adeguatamente conto delle esigenze dei trasporti pubblici, dei pedoni, dei ciclisti e delle persone portatrici di handicap.
Per la zona interna all'abitato di strade cantonali, il Governo emana direttive per misure di moderazione del traffico. Si deve avere riguardo per la funzione della strada e la situazione locale.
Art. 16
Dopo aver sentito i comuni interessati il Governo può emanare zone ri- Zone riservate servate per assicurare la disponibilità dell'area stradale per la costruzione di strade cantonali. Queste devono essere pubblicate nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente dai comuni secondo i loro mezzi usuali di pubblicazione.
I comuni possono consentire progetti di costruzione all'interno di zone riservate soltanto con l'autorizzazione del Dipartimento. L'autorizzazione viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola oppure non rincara la costruzione stradale.
Le zone riservate perdono la loro validità con la notificazione del progetto d'esposizione, al più tardi però dopo tre anni dalla loro pubblicazione. Per motivi importanti detto termine può venire prorogato al massimo di due anni. La proroga del termine deve essere resa pubblica ai sensi del capoverso 1.
Art. 17
Nel progetto di esposizione possono essere stabilite delle linee di arretra- Linee di mento. Esse servono a mantenere liberi spazi in superficie o sottoterra arretramento lungo le strade cantonali, in particolare per la sicurezza della circolazione, 1.1.2011 5 per la protezione della salute e in vista del futuro ampliamento delle strade.
Se i comuni stabiliscono delle linee di arretramento o di allineamento nell'area di strade cantonali, essi devono prima concordarle con l'Ufficio tecnico.
Art. 18
Autorizzazioni 1 Possono essere autorizzate eccezioni al rispetto delle linee di arretrad'eccezione mento se non vengono lesi interessi pubblici.
Le autorizzazioni d'eccezione possono essere provviste di una clausola sul plusvalore o di eliminazione.
Art. 19
Progetto di Il Governo stabilisce le componenti necessarie per i progetti d'esposizione esposizione relativi a strade cantonali.
Art. 20
Esposizione 1 Il Dipartimento pubblica per 30 giorni il progetto d'esposizione nei copubblica muni interessati.
L'esposizione deve essere pubblicata nel Foglio ufficiale cantonale e contemporaneamente dai comuni secondo i loro mezzi usuali di pubblicazione.
Durante l'esposizione pubblica, con il picchettamento, devono essere resi visibili i livelli dell'asse stradale e le linee di arretramento.
Su richiesta degli interessati, opere d'arte, edifici e modifiche importanti del terreno vengono indicate per quanto possibile mediante modine.
Art. 21
Restrizione 1 A partire dal giorno in cui viene resa pubblica l'esposizione, in una prodella facoltà di disporre, obbligo cedura semplificata dopo la comunicazione scritta, i progetti di costrudi notifica zione previsti nell'area interessata dal progetto necessitano di un'autorizzazione del Dipartimento. Questa viene rilasciata se il progetto di costruzione non ostacola l'acquisto dei terreni o l'esecuzione del progetto.
I comuni devono notificare per iscritto all'Ufficio tecnico relativi progetti di costruzione.
Art. 22
Legittimazione Oltre al comune interessato è legittimato a presentare opposizione chi è a presentare opposizione interessato dal progetto d'esposizione e chi è in grado di far valere un interesse degno di protezione.
1.1.2011
Art. 23
Le opposizioni devono essere presentate al Dipartimento per iscritto, en- Termine e oggetto dell'opposizione tro il termine di esposizione di 30 giorni, con una breve motivazione.
Si possono far valere:
obiezioni al progetto d'esposizione, nonché ad un'eventuale espropriazione e la sua estensione;
richieste di indennizzo, in particolare pretese per diritti rivendicati e altre pretese che scaturiscono dalla legge cantonale sulle espropriazioni.
I diritti che non sono riportati nell'elenco dei diritti da acquisire e che sono interessati dal progetto, possono essere annunciati fino al termine dell'udienza di conciliazione nella procedura di acquisto dei terreni.
Art. 24
Il Governo decide sulle opposizioni contro il progetto e sull'approva- Evasione delle opposizioni e zione del progetto d'esposizione. approvazione del
L'evasione delle richieste di indennizzo avviene in sede di procedura di progetto acquisto dei terreni secondo le disposizioni del diritto cantonale sulle espropriazioni.
Art. 25
Se la decisione di approvazione del Governo comporta un completa- Modifica del mento o una modifica sostanziale del progetto di esposizione, deve essere progetto fatta una nuova esposizione.
Se dopo la decisione di approvazione si rendono necessarie modifiche sostanziali del progetto, deve essere applicata la stessa procedura.
Art. 26
In caso di progetti limitati territorialmente o modifiche di progetto limi- Procedura tate territorialmente che interessano un numero esiguo e chiaramente iden- semplificata tificabile di proprietari dei fondi, non toccano interessi di terzi degni di protezione e non hanno conseguenze per lo spazio e l'ambiente, si può rinunciare all'esposizione pubblica.
In tali casi l'Ufficio tecnico comunica per iscritto il progetto o la modifica del progetto ai proprietari dei fondi, nonché a terzi interessati che entro 30 giorni possono prendere visione della documentazione relativa al progetto presso l'Ufficio tecnico e presentare opposizione.
Il comune deve essere informato del progetto o della modifica del progetto.
Per la procedura di opposizione e la procedura di approvazione si applicano per analogia gli articoli 22, 23, 24 e 27.
1.1.2011 7 L'approvazione del progetto viene meno se tutti i proprietari dei fondi rinunciano all'opposizione e dichiarano per iscritto il loro consenso al progetto rispettivamente alla modifica del progetto.
Art. 27
Effetto 1 Una volta approvato, il progetto di esposizione è vincolante per chiundell'approvazione del progetto que.
Esso include la facoltà di applicare il diritto di espropriazione.
Art. 28
Revoca del 1 Il Dipartimento può revocare in ogni momento un progetto di esposiprogetto, obbligo di rilevamento zione non approvato. Se il progetto è già stato approvato, la revoca spetta al Governo.
Le revoche di progetti devono essere rese pubbliche.
Dopo cinque anni dall'approvazione, al più tardi però dopo sette anni dalla pubblicazione del progetto di esposizione, i proprietari dei fondi possono pretendere che il Cantone acquisti il terreno e acquisisca altri diritti necessari, a meno che il progetto non venga revocato.
Art. 29
Acquisto dei 1 I diritti reali su fondi, necessari per la costruzione, la manutenzione e la terreni, compenso in natura gestione delle strade cantonali, nonché altri diritti vengono acquisiti in base alle disposizioni del diritto sull'espropriazione e sulla pianificazione territoriale.
Qualora strade, sentieri, accessi carrabili o pedonali debbano essere modificati, spostati oppure soppressi, il Cantone provvede per quanto possibile ad un adeguato compenso in natura.
Art. 30
Ampliamento Con il consenso del Governo i comuni possono anticipare senza interessi anticipato le spese per misure edilizie concernenti le strade cantonali, se comprovano la necessità del progetto.
IV. Manutenzione
Art. 31
Concetti 1 Rientrano nella manutenzione tutte le misure volte a conservare la sostanza, nonché a garantire la sicurezza della gestione e della circolazione delle strade cantonali.
La manutenzione edilizia comprende tutti i lavori necessari alla manutenzione della strada tra cui rientrano in particolare ripristini e rinnovi.
1.1.2011 La manutenzione d'esercizio comprende tutti i lavori necessari alla permanente prontezza operativa e alla sicurezza della strada, in particolare il servizio invernale, i lavori di pulizia, di controllo, di manutenzione e di cura, nonché l'apertura e la preparazione delle strade dopo eventi straordinari.
Art. 32
L'Ufficio tecnico può delegare totalmente o parzialmente ai comuni la Delega ai comuni manutenzione di singoli tratti di strade cantonali.
I dettagli, in particolare il contenuto e l'estensione delle prestazioni, nonché l'indennizzo, devono essere disciplinati contrattualmente.
Art. 33
Per tratto interno all'abitato si intende la sezione della strada cantonale Tratto interno all'abitato compresa tra i cartelli di località.
In assenza di cartelli di località, quale limite della zona interna all'abitato vale l'inizio della zona con abitazioni sparse. In questo caso l'inizio e la fine del tratto interno all'abitato vengono stabiliti dal Dipartimento.
Art. 34
Il Governo designa le strade cantonali che devono essere chiuse in in- Chiusura e apertura in verno. inverno
Il Dipartimento decide il momento della chiusura e della riapertura di questi tratti.
Il Governo può autorizzare terzi a mantenere aperte strade cantonali, purché essi garantiscano una manutenzione e un esercizio ineccepibili, nonché una sicurezza sufficiente della circolazione.
Art. 35
Il Cantone provvede allo sgombero della neve sulle strade cantonali Servizio invernale all'interno e all'esterno dell'abitato.
Sui tratti interni all'abitato competono ai comuni:
il servizio di spargimento del sale e di rimozione del ghiaietto dalla strada e accanto ad essa;
la rimozione e lo smaltimento della neve e del ghiaccio che risultano dallo sgombero.
Dietro indennizzo il Cantone può assumere per i comuni il servizio di spargimento sui tratti interni all'abitato.
Lo sgombero degli accessi carrabili e pedonali pubblici alle strade cantonali all'interno e all'esterno dell'abitato compete ai comuni.
1.1.2011 9
Art. 36
Pulizia della 1 I comuni provvedono, all'interno dell'abitato, alla pulizia della carregcarreggiata, isole spartitraffico giata delle strade cantonali. Dietro indennizzo il Cantone può assumere questo compito.
I comuni devono provvedere alla manutenzione delle superfici delle isole spartitraffico all'interno dell'abitato, in particolare di quelle vicine a rotonde.
Art. 37
Lotta contro i 1 Per la lotta antincendio, nonché per la difesa dalla fuoriuscita di idrocardanni buri e di sostanze chimiche su strade cantonali possono essere create delle basi.
Le spese per le misure volte alla lotta contro i danni possono essere addebitate a chi le causa.
Art. 38
Posa della 1 La posa della segnaletica e la demarcazione sulle strade cantonali, nonsegnaletica e demarcazione ché lungo le stesse competono al Cantone.
Le spese per l'installazione e la manutenzione della segnaletica e delle demarcazioni all'interno dell'abitato sono a carico del Cantone e dei comuni in misura dei rispettivi interessi. Il Cantone si assume da solo queste spese per i cartelli di località e per quelli indicanti lo stato della strada.
Le spese di energia elettrica per la segnaletica all'interno dell'abitato sono a carico dei comuni.
Art. 39
Illuminazione 1 L'installazione e la manutenzione dell'illuminazione delle strade cantonali interne all'abitato competono ai comuni.
Se il Cantone installa delle illuminazioni stradali fuori dall'abitato, gli compete anche la loro manutenzione.
Art. 40
Evacuazione 1 I comuni e le corporazioni sono tenuti a far defluire senza alcun indendelle acque nizzo nella loro rete idrica le acque di superficie delle strade cantonali nelle zone abitate.
Il Cantone posa le caditoie per le acque di superficie, nonché le condotte di scarico fino alla condotta principale e provvede anche alla manutenzione edilizia di questi impianti.
La manutenzione d'esercizio delle caditoie e delle condotte di scarico nelle zone abitate competono ai comuni e alle corporazioni.
1.1.2011
Art. 41
Per quanto disponibile, i comuni e le corporazioni devono cedere gratui- Prelievo di acqua tamente al Cantone l'acqua necessaria per la manutenzione d'esercizio egrezzo di materiale delle strade cantonali.
Dietro indennizzo i comuni devono mettere a disposizione del Cantone il materiale grezzo necessario per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali, come sassi, sabbia e ghiaia provenienti da torrenti e fiumi, inclusi i bacini di ritenzione di ghiaia.
Il Cantone preleva il materiale grezzo da ubicazioni adatte il più vicino possibile al luogo di utilizzo.
In situazioni di necessità il diritto di prelievo del Cantone prevale su diritti di utilizzo speciale di terzi.
Art. 42
Il Cantone è autorizzato a provvedere alla costruzione, alla Impianti di manutenzione e alla gestione all'esterno della sede stradale delle protezione costruzioni e degli impianti necessari alla protezione della strada cantonale e dei suoi dintorni.
In caso di pericolo immediato per la strada cantonale, i suoi utenti o per i suoi dintorni, le costruzioni e gli impianti possono venire realizzati senza esposizione del progetto.
Se dagli impianti all'interno e all'esterno della sede stradale risultano vantaggi a terzi, questi possono venire obbligati a versare dei contributi alle spese di costruzione e di manutenzione.
V. Strada e area confinante
Art. 43
Chi possiede un fondo confinante con la strada cantonale non può farne Fondi confinanti derivare diritti particolari.
Nella progettazione, nonché nella costruzione e nella manutenzione delle strade cantonali si deve tenere adeguatamente conto degli interessi dei fondi confinanti, in particolare per quanto riguarda l'urbanizzazione.
Art. 44
I fondi confinanti devono accogliere l'acqua, la neve, il ghiaccio e il Obbligo di tolleranza ghiaietto della strada cantonale.
Per la realizzazione di percorsi di deviazione, sentieri d'accesso e installazioni edili, nonché per depositi di materiale e simili, i fondi appartenenti a terzi possono essere utilizzati temporaneamente dietro indennizzo.
Per la progettazione, nonché per la costruzione e la manutenzione delle strade cantonali devono essere tollerate, di regola senza indennizzo, le ne- 1.1.2011 11 cessarie azioni preparatorie, come sopralluoghi, rilievi topografici, sondaggi, picchettamenti e misurazioni.
I fondi confinanti possono essere utilizzati per le installazioni necessarie alla gestione e alla sicurezza della circolazione. Si deve tenere conto degli interessi legittimi degli interessati.
Art. 45
Costruzioni ed 1 Per la realizzazione, nonché per trasformazioni o modifiche di utilizzaimpianti lungo le strade cantonali zione sostanziali di costruzioni ed impianti lungo le strade cantonali devono essere osservate distanze adeguate. Il Governo disciplina i dettagli.
Per costruzioni ed impianti si intendono in particolare edifici del soprassuolo e del sottosuolo, costruzioni mobili, muri, accessi carrabili e pedonali, parcheggi, stazioni di benzina, cavalcavia e sottopassaggi, dispositivi di segnalazione e per il trasporto, depositi e considerevoli modifiche del terreno.
Art. 46
Adeguamento di 1 Costruzioni ed impianti costruiti in conformità alla legge che non rispetcostruzioni ed impianti esistenti tano più le distanze prescritte, possono essere mantenuti e rinnovati, nonché subire trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione irrilevanti.
Se queste costruzioni ed impianti subiscono trasformazioni o modifiche dell'utilizzazione sostanziali, devono essere arretrati insieme ad eventuali costruzioni annesse fino alla distanza prescritta.
Non possono più venire ricostruiti nello stesso posto dopo la loro demolizione o la loro distruzione.
Art. 47
Autorizzazioni 1 Il Dipartimento può autorizzare eccezioni al rispetto delle distanze pred'eccezione scritte. Le eccezioni sono possibili in modo particolare nel caso di località ad architettura chiusa, di salvaguardia di pregevoli parti di un luogo, di altre condizioni particolari o in casi di rigore, qualora non compromettano la sicurezza della circolazione.
Le autorizzazioni d'eccezione possono essere provviste di una clausola sul plusvalore o di eliminazione.
Art. 48
Requisiti edilizi 1 Le costruzioni e gli impianti lungo le strade cantonali devono essere costruiti e mantenuti in modo da resistere alle immissioni della strada, nonché al traffico e alla manutenzione della stessa.
Nella misura in cui la sicurezza della circolazione lo richieda, può essere pretesa dietro indennizzo dai proprietari dei fondi confinanti l'adeguamento o la rimozione di costruzioni, impianti e piantagioni costruiti rispettivamente realizzati in base al vecchio diritto.
1.1.2011
Art. 49
Se le strade cantonali subiscono modifiche edilizie, il Cantone deve ese- Lavori di adeguamento guire a sue spese gli adeguamenti necessari ai fondi confinanti.
Se modifiche edilizie sui fondi confinanti causano adeguamenti alla strada cantonale, i costi devono essere sostenuti dai proprietari di questi fondi.
Art. 50
Le costruzioni, gli impianti e le piantagioni lungo le strade cantonali de- Divieto di vono essere mantenuti e curati in modo da non causare pregiudizi o peri- causare danni coli per queste strade ed i suoi utenti.
Chi causa un danno deve prendere i provvedimenti necessari alla sua eliminazione.
Art. 51
Un raccordo alla strada cantonale deve collegare un'area la più estesa Raccordo alla strada cantonale possibile.
Nella misura in cui l'impianto lo consenta, si deve tollerare il coutilizzo del raccordo da parte di terzi dietro adeguato indennizzo.
Se la sicurezza della circolazione lo esige, si deve pretendere dai proprietari dei fondi interessati l'adozione a proprie spese di misure relative all'ubicazione, al tipo e alla configurazione del raccordo.
Art. 52
La realizzazione e la modifica di accessi pedonali e carrabili alle strade Autorizzazione cantonali necessitano, oltre che della licenza edilizia, di un'autorizzazione di raccordi dell'Ufficio tecnico.
Un'autorizzazione è necessaria anche quando un raccordo esistente deve sopportare molto più traffico o traffico di altro tipo.
Il rilascio dell'autorizzazione può essere subordinato alla presentazione di un piano di urbanizzazione.
L'autorizzazione deve essere negata se il raccordo compromette notevolmente la sicurezza della circolazione della strada cantonale.
Art. 53
Se un raccordo esistente alla strada cantonale deve sopportare molto più Obbligo di traffico in seguito a nuove costruzioni o modifiche dell'utilizzazione, il adeguamento Cantone può pretendere dai proprietari dei fondi interessati che essi adeguino il raccordo alle mutate condizioni a proprie spese.
Art. 54
Il Dipartimento può limitare o sopprimere raccordi alle strade cantonali. Limitazione e soppressione 1.1.2011 13 Se due o più raccordi sono presenti in uno spazio ristretto, le possibilità di raccordo possono venire limitate per motivi di sicurezza della circolazione.
La soppressione di raccordi esistenti senza possibilità di sostituzione può avvenire solo per motivi importanti e dietro adeguato indennizzo.
Prima della disposizione di una limitazione o di una soppressione di un raccordo devono essere sentite le parti interessate.
VI. Finanziamento
Art. 55
Finanziamento 1 I costi ed i ricavi del Cantone per il settore stradale vengono contabilizspeciale, competenze, zati nel conto stradale il quale viene tenuto come finanziamento speciale limitazioni ai sensi della legge sulla gestione finanziaria.
Il Gran Consiglio decide di propria competenza le spese annuali nell'ambito del conto stradale.
1) Esso stabilisce con il preventivo il sussidio ordinario dai fondi pubblici destinato al conto stradale. Questo sussidio ammonta almeno al 75 e al massimo al 125 percento delle imposte sulla circolazione. In caso di chiusura positiva del consuntivo il Gran Consiglio può concedere sussidi supplementari per ridurre il debito stradale.
Il debito stradale è limitato a 250 milioni di franchi.
Art. 56
Entrate Le spese del conto stradale vengono finanziate segnatamente mediante:
sussidi e quote vincolate allo scopo provenienti da ricavi della Confederazione;
2)tasse di circolazione, nonché altri tributi, dedotte le spese per l'Ufficio della circolazione e per i compiti della Polizia cantonale legati alla circolazione;
sussidi ordinari e straordinari provenienti da fondi pubblici.
1) Testo giusta DGC del 18 apr. 2007; PGC 2006/2007, 981; M relativo all'attuazione della NPC-GR del 9 gen. 2007, 1937; AGS 2007, FUC 2007, 1655; entrato in vigore il 1° gen. 2008 2) Testo giusta numero 20 dell'appendice alla LACPP, FUC 2010, 2470; entrato in vigore il 1° gennaio 2011
1.1.2011
Art. 57 1)
Art. 58
Il Cantone può versare sussidi tra il 5 e il 75 percento alle spese compu- Sussidi cantonali tabili:
per la costruzione e la segnaletica di impianti del traffico non motorizzato (senza marciapiedi), se corrispondono alle direttive del Governo;
per la costruzione e la segnaletica di marciapiedi, qualora si tratti di impianti lungo strade cantonali;
per organizzazioni professionali private per l'adempimento dei compiti loro assegnati nell'ambito del traffico non motorizzato;
per la costruzione di aree di fermata dei mezzi pubblici lungo strade cantonali;
per la costruzione di condotte di scarico che servono anche al deflusso dell'acqua delle strade cantonali;
per la costruzione e la sistemazione di arginature di torrenti, drenaggi, rimboschimenti, ripari antivalanghe e altri impianti anch'essi necessari all'integrità e alla sicurezza delle strade cantonali;
per l'apertura invernale delle strade cantonali da parte di terzi;
per basi per la lotta antincendio e la difesa dalla fuoriuscita di idrocarburi e di sostanze chimiche su strade cantonali.
Il Governo fissa l'importo dei sussidi tenendo conto degli interessi del Cantone e della capacità finanziaria dei comuni.
Se prevale l'interesse del Cantone alla realizzazione di un impianto, il Governo può aumentare nel singolo caso i sussidi conformemente al capoverso 1.
Art. 59
I comuni versano contributi tra il 40 e il 70 percento per la costruzione e Contributi dei la manutenzione della pavimentazione delle strade cantonali all'interno comuni dell'abitato.
Il Governo fissa l'importo dei contributi tenendo conto degli interessi del Cantone e della capacità finanziaria dei comuni.
Art. 60
In relazione ad altri miglioramenti strutturali, la costruzione di strade di Mezzi dal fondo collegamento può essere cofinanziata con mezzi dal fondo di bonifica fon- di bonifica fondiaria diaria.
1) Abrogazione giusta art. 22 LA della LF sulla circolazione stradale CSC 870.100; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 1.1.2011 15
Art. 61
Tasse 1 Il Cantone riscuote tasse da 50 a 25 000 franchi per:
utilizzazioni della strada cantonale che eccedono l'uso pubblico;
autorizzazioni di costruzioni ed impianti sulla sede stradale, nonché all'interno di zone riservate, di linee di arretramento, di aree di progetto e delle distanze dalla strada;
autorizzazioni di accessi pedonali e carrabili;
autorizzazioni di pubblicità stradale;
... 1) 2 Nel calcolo delle tasse si deve tenere conto del vantaggio economico legato all'autorizzazione, dell'estensione, nonché della durata e dell'intensità dell'utilizzazione, dell'interesse di chi è soggetto alla tassa e degli svantaggi derivanti alla strada.
VII. Procedura e protezione giuridica
Art. 62
Disposizioni 1 Chi viola intenzionalmente o per negligenza la presente legge oppure atti penali normativi e decisioni basate su di essa, è punito con una multa fino a
000 franchi.
Nei casi di lieve entità si può prescindere da una pena.
Al posto di una persona giuridica, di una società in nome collettivo o in accomandita, di una ditta individuale o di una collettività senza personalità giuridica sono punibili le persone fisiche che hanno agito o avrebbero dovuto agire al loro posto. La persona giuridica, la società o la collettività risponde solidalmente per le multe e le spese.
2) La competenza e la procedura si conformano alle disposizioni concernenti la procedura penale dinanzi ad autorità amministrative.
Art. 63
Provvedimenti 1 In caso di comportamenti o stati che contravvengono alla presente legge amministrativi ed esecutivi o ad atti normativi e decisioni basate su di essa, i responsabili possono essere obbligati a ripristinare lo stato legale.
In caso di mancato adempimento da parte dei responsabili il ripristino dello stato legale viene ordinato ed eseguito a spese di questi ultimi.
Le decisioni emanate in caso di pericolo incombente per la strada e la circolazione diventano subito esecutive.
1) Abrogazione giusta art. 22 LA della LF sulla circolazione stradale CSC 870.100; entrata in vigore il 1° gennaio 2009 2) Testo giusta numero 20 dell'appendice alla LACPP, FUC 2010, 2471; entrato in vigore il 1° gennaio 2011
1.1.2011
1) Per il resto l'esecuzione si conforma alla legge sulla giustizia amministrativa.
Art. 64 2)
VIII. Disposizioni finali
Art. 65
Con l'emanazione della presente legge viene abrogata la legge stradale del Abrogazione del diritto previgente Cantone dei Grigioni del 10 marzo 1985 3).
Art. 66
Per procedure pendenti al momento dall'entrata in vigore della presente Disposizioni transitorie legge si applica il nuovo diritto.
Per le strade cantonali esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge che collegano frazioni di comuni, un adeguamento della fine delle strade cantonali secondo l'articolo 7 capoverso 4 avviene soltanto se il tratto da disconoscere è lungo almeno 500 m.
Art. 67
La presente legge è soggetta a referendum facoltativo. Entrata in vigore
Il Governo stabilisce l'entrata in vigore 4) della presente legge.