875.100
Ordinanza cantonale sulla navigazione aerea
del 16.11.2010 (stato 01.01.2011)
emanata dal Governo il 16 novembre 2010
visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1
1. Disposizioni generali
Art. 1 Oggetto
La presente ordinanza disciplina, fatto salvo il diritto federale, la competenza delle autorità cantonali nel settore della legislazione federale in materia di navigazione aerea.
Art. 2 Dipartimento competente
Il Dipartimento infrastrutture, energia e mobilità (di seguito: Dipartimento) è il Dipartimento competente nel settore dell'aviazione civile.
Il Dipartimento coordina a livello cantonale le procedure di concessione e di autorizzazione conformemente al diritto sulla navigazione aerea.
2. Competenze
Art. 3 Governo
Il Governo è competente per:
le prese di posizione relative a progetti legislativi della Confederazione;
il consenso in merito alla ridefinizione o all'eliminazione di aree di atterraggio in montagna.
Art. 4 Dipartimento
Il Dipartimento è competente in particolare per:
prese di posizione in merito a concessioni d'esercizio, autorizzazioni d'esercizio e regolamenti d'esercizio per aerodromi.
prese di posizione per l'autorizzazione di costruzioni e impianti che servono interamente o in prevalenza all'esercizio di un aerodromo;
prese di posizione in merito a manifestazioni aeronautiche pubbliche, nonché in merito ad atterraggi esterni in montagna e su specchi d'acqua pubblici.
Il Dipartimento può richiedere la determinazione o la soppressione di zone riservate e linee di arretramento nell'area confinante con aerodromi.
Art. 5 Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione
All'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione competono l'accettazione, l'esame formale e l'inoltro all'Ufficio federale dell'aviazione civile di notifiche concernenti ostacoli alla navigazione aerea.
Art. 6 Comuni
L'autorizzazione per la costruzione e la modifica di edifici e impianti che non servono interamente o in prevalenza all'esercizio dell'aerodromo (impianti annessi) si conforma al diritto cantonale in materia di pianificazione territoriale e alle legislazioni edilizie comunali.
Prima di decidere in merito alla licenza edilizia, i comuni devono interpellare l'Ufficio federale dell'aviazione civile.
Art. 7 Procura pubblica
La competenza di richiedere atti istruttori in caso di incidenti aerei e di eventi gravi spetta alla Procura pubblica.
3. Disposizione finale
Art. 8 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2011.
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