910.050
Ordinanza sull'agricoltura
del 28.03.2000 (stato 01.12.2012)
emanata dal Gran Consiglio il 28 marzo 20001
ai sensi dell'art. 15 cpv. 3 e 4 della Costituzione cantonale2 nonché dell'art. 35 della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura3
1. Proprietà fondiaria agricola
1.1. Diritto fondiario rurale
Art.
1 1. Autorità
a) Autorità di prima istanza
L'Ispettorato del registro fondiario è competente per le autorizzazioni giusta la legge federale sul diritto fondiario rurale (LDFR)4 e precisamente:
le autorizzazioni eccezionali del divieto di frazionamento;
le autorizzazioni eccezionali del divieto di divisione materiale;
le autorizzazioni all'acquisto di aziende agricole o di fondi agricoli;
le autorizzazioni ai superamenti del limite dell'aggravio.
L'Ispettorato del registro fondiario dispone le menzioni nel registro fondiario in virtù dell'articolo 86 LDFR.
Il Governo può disciplinare diversamente le competenze.
Art. 2 b) Altre autorità
Il Dipartimento di giustizia, sicurezza e sanità è l'autorità di vigilanza. Le autorità di stima sono le commissioni di stima.
Art.
3 2. Procedura
a) Procedura d'autorizzazione
L'autorità che rilascia l'autorizzazione intraprende tutti i chiarimenti necessari dopo aver ricevuto la domanda. Essa può richiedere un parere dell'Ufficio per l'agricoltura, il miglioramento delle strutture e la misurazione5.
Art. 4 …
1.2. Affitto agricolo
Art. 5 Autorità di prima istanza
L'Ufficio di agricoltura6 è competente per rilasciare autorizzazioni giusta la legge federale sull'affitto agricolo7 precisamente per:
l'autorizzazione alla pattuizione di una durata più breve dell'affitto;
l'autorizzazione alla pattuizione della protrazione di più breve durata dell'affitto;
l'autorizzazione all'affitto parcella per parcella;
l'autorizzazione al fitto per le aziende agricole.
Esso è competente per il rilascio di decisioni di accertamento ai sensi dell'articolo 49 della legge federale sull'affitto agricolo.
Art. 6 Opposizione
Possono presentare opposizione all'Ufficio di agricoltura8 contro l'affitto complementare di un'azienda agricola o di un fondo, contro il fitto pattuito per singoli fondi, come pure contro le indennità di estivazione su alpi:
la sovrastanza di quel comune, nel quale si trovano l'azienda agricola, il fondo o parti di esso;
l'Ufficio cantonale controllo dei prezzi9;
in caso di affitto complementare anche le persone che hanno un interesse tutelabile.
Il termine d'opposizione è di 3 mesi.
Art. 7 Competenze civili
Per le controversie di diritto civile sull'affitto fanno stato le norme del codice di procedura civile10.
2. Formazione e consulenza in campo agricolo
2.1. Formazione professionale agricola
Art. 8 Offerta di formazione
La Scuola agraria del Plantahof, quale centro di formazione e di consulenza agraria del Cantone, conduce la formazione in campo agricolo a norma della legislazione federale. Il centro agricolo di formazione e di consulenza gestisce un internato.
In complemento alla Confederazione essa promuove la formazione e il perfezionamento professionale in campo agricolo e può eseguire rispettivi corsi.
L'azienda agricola è al servizio della formazione professionale agricola.
Art. 9 Spese
L'insegnamento nella scuola professionale e nella Scuola agraria del Plantahof è gratuito.
Il Governo emana le prescrizioni necessarie per l'addebito delle ulteriori spese, quali il vitto, l'alloggio, i supporti didattici e l'insegnamento per gli altri tipi di scuola e corsi.
Art. 10 Vigilanza
Il Governo esercita la vigilanza sulla Scuola agraria del Plantahof. Esso emana i regolamenti necessari.
Art. 11 Istituti di formazione extracantonali
Il Cantone può sostenere la formazione in professioni agricole speciali presso istituti di formazione extracantonali. Il Governo ne disciplina i particolari.
2.2. Servizio di consulenza agricola
Art. 12 Principio
Il Servizio di consulenza è a disposizione di tutte le aziende agricole. Esso organizza manifestazioni di perfezionamento nelle regioni di consulenza e consiglia contadini e contadine nelle questioni di economia aziendale, tecnica di produzione, ecologiche e dell'economia domestica rurale.
Art. 13 Compiti
Il Servizio di consulenza coordina la sua attività con le scuole e organizzazioni agricole. Esso disciplina l'intervento dei singoli consulenti e dei consulenti specializzati.
2.3. Disposizioni comuni
Art. 14 Commissione
Il Governo nomina una Commissione per la formazione e la consulenza che comprende da cinque a sette membri e designa la presidenza. La durata del mandato è limitata a quattro anni. Il mandato dei membri della Commissione comprende al massimo 12 anni.
La Commissione consiglia il Dipartimento nelle questioni relative alla scuola, all'azienda e alla consulenza.
Art. 15 Esperimenti
Il Governo può concedere sussidi all'esecuzione di esperimenti pratici.
Art. 16 Tasse
Per corsi, giornate informative, lunghe consulenze nonché perizie può essere pretesa una tassa appropriata. Il Governo è autorizzato a emanare una relativa tariffa.
3. Disposizioni economiche
3.1. Gestione e contributi
Art. 17 Gestione di terreni incolti, obbligo di tolleranza
La sovrastanza del comune sul cui territorio si situa il terreno incolto, decide in merito ai presupposti che motivano l'obbligo di tolleranza giusta la legge federale sull'agricoltura. Essa stabilisce contemporaneamente la data d'assunzione della gestione.
Le decisioni della sovrastanza comunale possono essere impugnate presso l'Ufficio di agricoltura11 entro 30 giorni.
Art. 18 Indennizzo per i prati ricchi di specie
Il Cantone sostiene nei limiti del preventivo le misure della Confederazione per lo sfruttamento adeguato di prati ricchi di specie e di quelli con piante rare.
Il Governo fissa le aliquote di contributo; esso può stabilire superfici minime.
Art. 19 Contributi cantonali individuali
Mediante il versamento di contributi, il Governo sostiene metodi di sfruttamento orientati sul mercato, conformi alle esigenze degli animali e rispettosi dell'ambiente, che tengono conto dello sfruttamento sostenibile ai sensi dell'articolo 11 della legge sull'agricoltura.
A tale scopo possono essere concessi in modo particolare contributi iniziali e di motivazione come segue:
1. In base all'articolo 11 lettera a) della legge:
a) alla riduzione delle spese di produzione;
b) alla realizzazione di nuovi rami di produzione e aziendali;
c) alla realizzazione di metodi alternativi di sfruttamento e produzione
d) alla lavorazione e commercializzazione di prodotti agricoli;
e) per informazioni e pubblicità.
2. In base all'articolo 11 lettera b) della legge:
a) all'assunzione di attività lucrativa accessoria nel campo dell'agricoltura;
b) ai provvedimenti volti a promuovere un ceto rurale orientato al futuro.
3. In base all'articolo 11 lettera c) della legge:
a) alla conservazione delle razze di animali da reddito e piante grigionesi;
b) per conservare le basi vitali, i paesaggi colturali e altre particolarità agricole.
I contributi vengono di regola versati per dieci anni al massimo.
Il Governo disciplina i particolari.
3.2. Crediti d'investimento e aiuti aziendali
Art. 20 Competenza
L'esecuzione degli aiuti aziendali e dei crediti d'investimento incombe alla Cooperativa grigionese di credito agrario.
Il Governo disciplina i particolari.
3.3. Assegni familiari
Art. 21 Competenza
La Cassa di compensazione del Cantone dei Grigioni è incaricata dell'esecuzione della legge federale sugli assegni familiari nell'agricoltura.12
3.4. Protezione delle acque nell'agricoltura
Art. 22 Esecuzione
L'Ufficio di agricoltura13 è incaricato dell'esecuzione delle prescrizioni di protezione delle acque basate sul diritto federale e relative all'agricoltura. Il Governo disciplina i particolari.
4. Disposizioni varie
Art. 23 Servizi specializzati
Il Governo è autorizzato, in esecuzione della legislazione, a designare i necessari servizi specializzati.
Art. 24 Ufficio di agricoltura
L'Ufficio di agricoltura14 deve svolgere tutti i compiti per i quali in virtù del diritto federale o cantonale non è competente alcun'altra istanza. Esso deve segnatamente versare i contributi federali nei limiti dei presupposti del diritto federale e adempiere tutti gli obblighi collegati con essi.
Art. 25 Collaborazione dei comuni
I comuni rilevano i dati agricoli d'esercizio necessari per l'esecuzione delle disposizioni federali.
L'Ufficio di agricoltura15 emana le direttive necessarie in merito.
Art. 26 Costi del controllo di conformità
I costi per il controllo di conformità previsti dalla legislazione federale possono essere addebitati interamente o in parte agli agricoltori.
5. Disposizioni finali
Art. 27 Abrogazione del diritto finora vigente
L'ordinanza sull'agricoltura del 26 maggio 1994 è abrogata al momento dell'entrata in vigore della presente ordinanza.
Art. 28 Entrata in vigore
La presente ordinanza entra in vigore con la revisione parziale della legge sulla conservazione e il promovimento dell'agricoltura16.
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