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Ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura

910.150 · Legislazione Grigioni

https://lexipedia.io/it/docs/ch-gr/br-csc-dg/910-150/it/ordinanza-sulla-protezione-delle-acque-nell-agricoltura

Consultato il 3 set 2026

  1. Documenti
  2. Grigioni
  3. Legislazione Grigioni
Fonte

910.150

Ordinanza sulla protezione delle acque nell'agricoltura

del 19.11.2019 (stato 01.01.2020)

emanata dal Governo il 19 novembre 2019

visto l'art. 45 cpv. 1 della Costituzione cantonale1

Footnotes

  1. [1] CSC 110.100

1. In generale

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la protezione delle acque nell'agricoltura nei seguenti settori:

  1. flussi di concimi aziendali e relativi bilanci;

  2. impianti di smaltimento delle acque e impianti adibiti al deposito (condotte comprese) dei concimi aziendali;

  3. utilizzazione dei concimi aziendali (senza impianti di trattamento tecnico dei concimi aziendali).

Art. 2 Coordinamento dell'esecuzione

Se a una fattispecie correlata sono applicabili sia disposizioni in materia di protezione delle acque nell'agricoltura sia altre disposizioni relative alla protezione delle acque, l'Ufficio per l'agricoltura e la geoinformazione e l'Ufficio per la natura e l'ambiente coordinano l'esecuzione e definiscono le competenze.

2. Requisiti edilizi per il deposito di concimi aziendali

Art. 3 Capacità minima di deposito per volume di stoccaggio

In caso di nuove costruzioni nonché di sostanziali trasformazioni di stalle o dei loro impianti, la capacità minima di deposito per volume di stoccaggio deve essere sufficiente per la quantità prodotta nel luogo corrispondente.

In singoli casi o per gruppi specifici di animali l'Ufficio può accordare deroghe alla capacità minima di deposito.

Art. 4 Capacità minime di deposito aziendali

La capacità minima di impianti adibiti al deposito di concimi aziendali deve essere tale da contenere la quantità di colaticcio e letame prodotta durante il periodo fissato conformemente al capoverso 2 e al capoverso 3. Essa vale unicamente per le stalle con un'occupazione superiore a tre mesi.

Per il colaticcio:

Grigioni (senza valli meridionali)

Valli meridionali

Numero di mesi

zona di pianura

zona di valle e zona collinare

4,0

zona collinare

zona di montagna I

4,0

zona di montagna I

zona di montagna II

5,0

zona di montagna II

zona di montagna III

5,5

zona di montagna III

zona di montagna IV

6,0

zona di montagna IV

6,5

Per il letame:

Grigioni (senza valli meridionali)

Valli meridionali

Numero totale di mesi

di cui minimo letamaio

di cui massima lettiera profonda

zona di pianura

zona di valle e zona collinare

4,0

3,0

1,0

zona collinare

zona di montagna I

4,0

3,0

1,0

zona di montagna I

zona di montagna II

5,0

3,0

2,0

zona di montagna II

zona di montagna III

5,5

3,0

2,5

zona di montagna III

zona di montagna IV

6,0

3,0

3,0

zona di montagna IV

6,5

3,5

3,0

In caso di condizioni climatiche sfavorevoli o di condizioni particolari per quanto concerne la copertura vegetale, l'Ufficio può prescrivere una durata più lunga.

Art. 5 Volumi di stoccaggio aziendali

Il volume di stoccaggio necessario deve essere assicurato tramite volumi di stoccaggio propri dell'azienda. In singoli casi motivati l'Ufficio può ridurre al massimo della metà il volume di stoccaggio dell'azienda.

Art. 6 Letamaio

I letamai devono essere dotati di un sistema di smaltimento per raccogliere l'acqua prodotta (precipitazioni, colaticcio) in un serbatoio del colaticcio o in una vasca priva di scarico con un volume utile di almeno 2,5 m³.

Per aziende che detengono cavalli, pecore o capre secondo le direttive dell'Ufficio è possibile rinunciare a un sistema di smaltimento.

Art. 7 Cisterne sotterranee

Le cisterne per colaticcio e acque di scarico devono essere realizzate in plastica o in un altro materiale resistente al colaticcio. Non sono permesse cisterne metalliche sotterranee.

Art. 8 Piano aziendale di smaltimento delle acque

Le aziende devono allestire un piano aziendale di smaltimento delle acque che indichi tutti gli impianti di deposito, segnatamente i volumi di stoccaggio, gli afflussi e i deflussi nonché le cisterne e i contenitori.

3. Protezione delle acque dagli inquinanti

Art. 9 Depositi provvisori nonché compostaggio di letame e compostaggio ai margini dei campi

Il deposito provvisorio di letame su campi nei settori di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito per un massimo di otto settimane. Durante il riposo vegetativo, in caso di pericolo per le acque e nelle zone di protezione delle acque sotterranee S2 e S3 esso è vietato.

Il deposito di cumuli per il compostaggio di letame o per il compostaggio ai margini dei campi nelle zone di protezione delle acque üB e Au/Ao è consentito solamente durante il periodo vegetativo e per al massimo un anno, a condizione che non vi sia pericolo per le acque. Nelle zone di protezione delle acque S2 e S3 il deposito è vietato.

Art. 10 Limiti d'aggravio

L'aggravio massimo delle superfici agricole concimabili con unità di bestiame grosso fertilizzante (UBGF) ammonta a:

  1. nella zona di pianura 2,5 UBGF/ha superficie utile

  2. nella zona collinare 2,1 UBGF/ha superficie utile

  3. nella zona di montagna I 1,8 UBGF/ha superficie utile

  4. nella zona di montagna II 1,6 UBGF/ha superficie utile

  5. nella zona di montagna III 1,4 UBGF/ha superficie utile

  6. nella zona di montagna IV 1,1 UBGF/ha superficie utile

I valori limite UBGF vanno rispettati in tutta l'azienda. Su singole superfici i limiti d'aggravio vengono calcolati sulla base delle raccomandazioni sui fertilizzanti degli istituti di ricerca.

2019-027