912.550
Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame
912.550
Convenzione intercantonale sul commercio del bestiame (Concordato sul commercio del bestiame)
(del 13 settembre 1943) 1)
approvata dal Consiglio federale il 29 ottobre 1943
Visto l'articolo 7 capoverso 2 della Costituzione federale 2) è conclusa la seguente convenzione intercantonale:
I. Organizzazione del commercio del bestiame
Art. 1
Considerasi commercio del bestiame, ai sensi della presente 1. Definizione del convenzione, qualsiasi compera, vendita, permuta, o mediazione, di commercio carattere professionale, di animali della specie equina, bovina, caprina, ovina e suina.
I Cantoni possono equiparare al commercio del bestiame la vendita professionale di carne all'ingrosso ai rivenditori.
Non sono da ritenere commercio di bestiame, gli scambi ordinari nell'esercizio di una azienda rurale, alpestre o da ingrasso, come pure la vendita del proprio bestiame da allevamento o da ingrasso, la compera di bestiame per il proprio fabbisogno e le compere da parte dei macellai per la macellazione e la rivendita per proprio conto, riservato il caso previsto al capoverso 2.
Art. 2
Solamente chi è in possesso di una patente può esercitare il commercio 2. Obbligo della del bestiame per proprio conto o per conto di terzi. patente
L'autorità preposta rilascia una patente principale a chi vuole esercitare il commercio in proprio, e una patente accessoria, per chi esercita il commercio come impiegato o come sensale.
I compratori esteri, se delegati di autorità o di associazioni per l'allevamento del bestiame, non sono tenuti a munirsi di una patente di negoziante per acquisti di bestiame da allevamento.
1) Hanno aderito al concordato tutti i Cantoni e il Principato dei Liechtenstein 1.7.2007 1
Art. 3
3. Competenza 1 La patente viene rilasciata dal Cantone dove si trova la sede principale
a) In generale dell'azienda (patente concordataria e patente cantonale ai sensi del articolo 6 capoverso 2).
Alle persone che desiderano esercitare il commercio del bestiame nei Cantoni concordatari senza esservi domiciliati, la patente viene rilasciata dalla direzione del concordato (patente della direzione).
Art. 4
b) Eccezione 1 La patente viene rilasciata dal Cantone di domicilio, se il titolare di una patente accessoria (o di sensale) non è domiciliato nel Cantone dove si trova la sede principale della sua azienda.
Il Cantone di domicilio percepisce le tasse previste al articolo 15 capoverso 1 numeri 1 e 3.
Art. 5
c) Autorizzazione Per gestire una stalla come negoziante di bestiame occorre di tenere stalle l'autorizzazione del Cantone dove si trova la stalla. L'autorizzazione può essere negata per ragioni di polizia sanitaria.
Art. 6
4. Validità 1 Le patenti rilasciate dalla direzione del concordato (patente della direzione) o dal Cantone concordatario (patente concordataria) sono valide in tutti i Cantoni che hanno aderito al concordato.
I Cantoni possono tuttavia, nelle loro disposizioni esecutive, prevedere l'emissione di patenti valide solo nel territorio cantonale (patente cantonale). 1) Al riguardo sono applicabili integralmente le prescrizioni della presente convenzione.
Art. 7
5. Concessione 1 Chi intende esercitare il commercio del bestiame deve inoltrare regolare della patente domanda, sul formulario prescritto, alla competente autorità del Cantone
a) Domanda dove trovasi la sede principale dell'azienda.
Il richiedente deve allegare alla domanda i certificati relativi alle condizioni richieste nel articolo 8.
Art. 8
b) Condizioni La patente può essere rilasciata solo se il richiedente soddisfa alle seguenti condizioni. Egli deve: 1. essere cittadino svizzero ed avere stabile domicilio in Svizzera, salvo le disposizioni delle convenzioni internazionali;
1) Cfr. l'art. 24 ordinanza cantonale sulle epizoozie, CSC 914.100
1.7.2007 2. godere di una buona reputazione e offrire tutte le garanzie di esercitare il commercio del bestiame correttamente e osservando le disposizioni vigenti in materia; le autorità competenti possono esigere gli estratti del casellario giudiziario federale e di quello cantonale; 3. essere persona solvibile; la patente deve essere negata ai richiedenti contro i quali esistono degli attestati di carenza di beni, o che sono oggetto di frequenti esecuzioni. Una patente accessoria (o di sensale) può essere tuttavia rilasciata a chi, senza sua colpa, è insolvibile; 4. possedere una stalla conforme alle esigenze di polizia sanitaria. Questo obbligo non esiste per i negozianti che consegnano gli animali direttamente ai macelli né per i titolari di patenti accessorie o di sensale, i quali utilizzano le stalle dei loro datori di lavoro o mandanti. Sono inoltre riservati eventuali altri requisiti richiesti dalla legislazione federale o cantonale.
Art. 9
La patente deve indicare: c) Tenore della patente
cognome, nome, professione, anno di nascita e indirizzo del titolare; i Cantoni possono inoltre esigere la sua fotografia;
nome della ditta per conto della quale il titolare esercita il commercio del bestiame;
la specie di animali il cui commercio è permesso al titolare della patente;
l'anno per il quale la patente ha validità;
luogo, data d'emissione, e firma dell'autorità competente.
Art. 10
La patente conferisce il diritto di esercitare il commercio del bestiame d) Validità della dalla sua emissione fino alla fine dell'anno. patente
Art. 11
Quando il detentore della patente non possiede più i requisiti richiesti al § 6. Ritiro della
e specialmente se ha contravvenuto intenzionalmente o in modo grave patente a) Motivi alle prescrizioni in materia di polizia sanitaria o ha commesso un grave reato, la patente gli deve essere ritirata temporaneamente o fino a nuova decisione dell'ufficio cantonale che l'ha rilasciata.
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Art. 12
b) Diritto di In caso di ritiro della patente, l'interessato ha diritto di ricorso al Governo ricorso cantonale, conformemente alle disposizioni cantonali di procedura vigenti. 1)
Art. 13
7. Cauzione 1 Chi intende esercitare il commercio del bestiame per proprio conto, deve
a) Estensione prestare cauzione. della garanzia
La cauzione deve garantire - secondo le norme di un regolamento da emanarsi dalla Conferenza - le pretese vantate contro il titolare della patente, i suoi impiegati o mandatari; in modo speciale devono essere garantite:
le tasse, le multe, le spese giudiziarie e amministrative;
il risarcimento dei danni in conseguenza di una colpevole propagazione di malattie epizootiche o di altre trasgressioni alle prescrizioni in materia di polizia sanitaria;
altre pretese di diritto civile riguardanti il commercio del bestiame.
Art. 14
b) Notifica delle 1 Le pretese relative a una cauzione devono essere notificate entro il 1o richieste aprile dell'anno seguente all'ufficio competente del Cantone che ha rilasciato la patente principale.
Le pretese non notificate in tempo utile non sono coperte dalla cauzione.
Art. 15
8. Tasse 1 La concessione della patente (principale o accessoria) è subordinata al pagamento delle seguenti tasse annuali: 1. Una tassa base: Patente concordataria
per il commercio di cavalli, muli, asini e bestiame grosso (bestiame bovino con più di tre mesi di età) fr. 100.–
per il commercio del bestiame minuto (capre, pecore, maiali; vitelli fino a tre mesi) fr. 50.– 2. Una tassa suppletoria per ogni capo di bestiame commerciato:
per ogni cavallo, mulo o asino di più di un anno fr. 10.–
per ogni puledro fino all'età di un anno fr. 5.–
per ogni capo bovino con più di tre mesi fr. 1.–
per ogni capo di bestiame minuto (vitelli fino a tre mesi, capre, pecore, maiali d'allevamento o da ingrasso) fr. –.50
per ogni maiale-lattonzolo o mezzano fr. –.25 1) Giusta gli art. 6 sgg. OPCA, CSC 370.400
1.7.2007 3. Una tassa di cancelleria modica e la tassa prescritta dalla legislazione federale.
Le tasse devono essere versate prima della concessione della patente, la tassa suppletoria sarà calcolata provvisoriamente secondo la probabile cifra degli affari. Rimane riservato il conteggio e il regolamento definitivo dei conti alla fine dell'anno.
I Cantoni hanno la facoltà di aumentare sino al doppio le tasse basi e le tasse suppletorie, come pure di ridurre fino alla metà queste ultime.
I Cantoni possono ridurre alla metà la tassa base, se la validità della patente è limitata al loro territorio (patente cantonale).
Le tasse per le patenti della direzione sono stabilite nella misura di quelle delle patenti concordatarie.
Art. 16
I Cantoni esercitano la sorveglianza del commercio del bestiame sul loro 9. Sorveglianza e territorio. controllo
a) Sorveglianza 2 In modo speciale controllano le stalle dei negozianti e ispezionano i cantonale registri sul commercio del bestiame.
Art. 17
I Cantoni si prestano reciproca assistenza giuridica. b) Assistenza giuridica
Essi notificano alla direzione ed ai Cantoni concordatari interessati eventuali scorrettezze constatate nel commercio del bestiame nel rispettivo territorio.
Art. 18
I Cantoni notificano alla direzione, ai Cantoni concordatari e all'Ufficio c) Avviso di veterinario federale, la concessione, la modifica e la revoca di ogni mutamenti patente.
Art. 19 1)
Ogni negoziante di bestiame deve tenere puntualmente a giorno un d) Controllo del controllo completo degli aumenti e delle diminuzioni degli effettivi, su un traffico bestiame del registro. L'istanza cantonale che rilascia le patenti può però esentare i proprietari di macellerie dall'obbligo d'iscrivere nel loro registro gli animali da macello utilizzati per il loro approvvigionamento, purché questo traffico possa essere accertato in altro modo.
1) Nuovo testo giusta la risoluzione dell'Assemblea generale dei Cantoni 29 mag.
1967, entrata immediatamente in vigore e approvata dal Consiglio Federale il 18 set. 1967 1.7.2007 5 Il registro può essere esaminato in qualsiasi momento dalle autorità di controllo e deve essere inviato, se richiesto, all'autorità cantonale, in conformità delle prescrizioni cantonali vigenti in materia.
Art. 20
e) Porto della I negozianti di bestiame devono sempre aver seco la patente e presentarla patente a richiesta.
II. Amministrazione del concordato
Art. 21
1. Organi I Cantoni concordatari costituiscono l'Assemblea, designano il Comitato e la Direzione (Vorort).
Art. 22
a) Assemblea 1 L'Assemblea si riunisce almeno una volta all'anno.
All'Assemblea sono sottoposti il rapporto e i conti annuali; essa delibera su tutte le questioni di sua competenza in base alla presente convenzione o che le sono sottoposte dal Comitato, da un Cantone o dall'Ufficio veterinario federale. L'Assemblea elegge per il periodo di tre anni il presidente, il Comitato, il segretario e il cassiere.
L'Assemblea decide sulle questioni relative alla interpretazione della presente convenzione ed emana le norme necessarie per la sua applicazione. Essa fissa in modo particolare l'ammontare delle cauzioni e stabilisce in che modo esse devono essere prestate. Essa può prevedere la sostituzione della cauzione con il versamento di una tassa alla cassa della Direzione.
Ogni Cantone o mezzo Cantone aderente al concordato ha diritto a un solo voto.
Art. 23
b) Comitato 1 Il Comitato si compone di un presidente e di due membri.
Un segretario è aggiunto al Comitato.
Art. 24
c) Direzione 1 La Direzione è composta di un presidente, di un segretario e di un cassiere.
Essa sbriga gli affari correnti e quelli affidatile dal Comitato o dall'Assemblea:
1.7.2007
Art. 25
Le spese amministrative per l'applicazione della convenzione sono 2. Finanziamento coperte con le tasse delle patenti e con altre entrate fissate dall'Assemblea.
Eventuali disavanzi saranno coperti dai Cantoni in proporzione del numero delle patenti rilasciate.
III. Disposizioni penali e finali
Art. 26
Chiunque esercita il commercio del bestiame senza essere in possesso 1. Disposizioni della prescritta patente, o lo fa esercitare da una terza persona, di cui deve penali
a) Pene sapere che è sprovvista di patente, è punito con l'arresto o con multa da 50 franchi a 1 000 franchi. 1) 2 Chiunque in altro modo contravviene alle prescrizioni della presente convenzione, o alle disposizioni della competente autorità in applicazione della presente convenzione, è punito con una multa di 10 franchi al minimo.
Art. 27
Le infrazioni previste al articolo 26 si prescrivono in un anno; le pene in b) Prescrizione e due anni. disposizioni generali
Del rimanente sono applicabili le disposizioni generali del Codice penale svizzero 2).
Art. 28
Chi ha esercitato il commercio del bestiame senza possedere la patente, c) Pagamento dovrà pagare, oltre alla multa, tutte le tasse sottratte. tasse sottratte
Il datore di lavoro o il mandante di chi ha sottratto le tasse, risponde solidalmente per il pagamento della multa e delle tasse.
Art. 29
Il Bollettino dell'Ufficio veterinario federale è l'organo ufficiale per le 2. Organo pubblicazioni relative al commercio del bestiame. ufficiale
Il titolare della patente deve esservi abbonato.
Art. 30
Tutti i Cantoni possono aderire alla convenzione. Un Cantone può ritirarsi 3. Ammissione e alla fine dell'anno civile, previa disdetta di un anno. uscita 1) La pena ammessa si conforma all'art. 4 cpv. 1 LGP, CSC 350.000 (soltanto multa) 1.7.2007 7
Art. 31
4. Entrata in 1 La presente convenzione sul commercio del bestiame, dopo essere stata vigore approvata da parte del Consiglio federale, e ratificata almeno da due Cantoni, entra in vigore il 1o gennaio 1944. 1)
Essa sostituisce il concordato intercantonale del 1o luglio 1927 circa l'esercizio del commercio del bestiame.
Art. 32
5. Disposizioni 1 I Cantoni, dopo l'adesione al concordato, emanano le disposizioni esecutive cantonali esecutive 2) e designano le autorità competenti in materia.
Le disposizioni esecutive dei Cantoni devono essere comunicate alla Direzione del concordato e all'Ufficio veterinario federale.
Così deliberato dall'Assemblea generale dei Cantoni il 13 settembre 1943 a Losanna.