920.120
Disposizioni d'attuazione della legge cantonale forestale
920.120
Disposizioni d'attuazione della legge cantonale forestale (DALCFo)
emanate dal Governo il 19 dicembre 1995
ai sensi dell'art. 53 cpv. 2 della legge cantonale forestale (LCFo) 1) e dell'art. 38 dell'ordinanza d'esecuzione (OCFo) 2)
I. Disposizioni generali
Art. 1 3)
Art. 2 4)
Art. 2a 5)
Sono considerati piccoli edifici e impianti non forestali segnatamente le Piccoli edifici e aree di servizio limitate, focolari, sentieri sportivi e didattici, condotte in- impianti forestali non terrate, rifugi sui passi, mangiatoie, alveari, per le condotte in superficie nonché lungo le strade e le linee ferroviarie pubbliche, sbarramenti di torrenti e simili.
II. Protezione del bosco 1. GARANZIA DEL RIMBOSCHIMENTO COMPENSATIVO, TASSA DI COMPENSAZIONE, COMPENSAZIONE DI VANTAGGI NOTEVOLI
Art. 3
Per ogni dissodamento occorre prestare una garanzia della compensa- Garanzia zione. 1. Forme
Essa avviene attraverso:
l'obbligo alla prestazione;
la garanzia finanziaria.
1) CSC 920.100 2) CSC 920.110 4) Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000 5) Introduzione giusta DG del 12 set. 2000 1.1.2011 1
Art. 4
2. Obbligo alla In caso di enti di diritto pubblico quali la Confederazione, il Cantone, i coprestazione muni, le PTT, ecc. l'istanza competente per il rilascio dell'autorizzazione può richiedere un obbligo alla prestazione come garanzia del rimboschimento compensativo. Ne è eccettuata la prestazione compensativa ad opera di terzi.
Art. 5
3. Garanzia 1 Richiedenti, che non rientrano nell'articolo 4, devono depositare fondi finanziaria appropriati.
a) Principio, eccezioni 2 In caso di una superficie di dissodamento inferiore ai 100 m2 si rinuncia di regola alla garanzia finanziaria. L'autorità competente per il rilascio dell'autorizzazione si riserva il diritto di effettuare eccezioni.
Art. 6
b) Entità L'entità della garanzia finanziaria va fissata secondo la situazione concreta.
Art. 7 1)
c) Determina- La garanzia viene determinata dall'autorità competente per il rilascio zione dell'autorizzazione su proposta dell'Ufficio forestale.
Art. 8
2)
d) Ufficio di L'Ufficio forestale designa l'ufficio di deposito per la garanzia finandeposito ziaria. Quest'ultimo notifica all'Ufficio forestale ogni versamento.
... 3)
Art. 9
e) Progetti di 1 Per progetti di grande portata con notevoli sollecitazioni del bosco e grande portata tempi di durata lunghi può essere gestito, sotto l'assistenza tecnicospecialistica dell'ufficio forestale di circondario, un fondo per il rimboschimento compensativo e riferito a progetti.
L'interesse sul capitale confluisce nel fondo.
4) Ogni anno devono essere esibiti all'Ufficio forestale un programma di lavoro accompagnato dal bilancio nonché un rapporto di gestione.
1.1.2011
Art. 10 La restituzione dei fondi depositati avviene tramite l'Ufficio forestale. f) Restituzione
In caso di rimboschimenti compensativi effettuati in via obbligatoria la restituzione ha luogo dopo la notifica dell'Ufficio forestale di circondario. Restituzioni parziali possono essere concesse su domanda motivata.
L'avente diritto può disporre liberamente degli interessi sul capitale, tranne in caso di progetti di grande portata.
Art. 11 2)
Il controllo sui fondi depositati è sottoposto all'Ufficio forestale. g) Controllo
Art. 12
L'entità della tassa di compensazione corrisponde alla differenza tra i Tassa di compencosti di un equivalente compenso in natura e quelli della prestazione sazione compensativa operata.
L'autorizzazione al dissodamento regola i dettagli.
Art. 13
Nel caso di dissodamenti temporanei l'entità del sussidio compensativo è Compensazione stabilita in considerazione dei relativi utili conseguiti con l'utilizzazione di vantaggi notevoli (ricavo dalle estrazioni, tariffe di discarica, ecc.). 1. Sussidio compensativo
L'autorizzazione al dissodamento regola i dettagli.
Art. 14
I fondi provenienti dalla compensazione di vantaggi notevoli vanno utiliz- 2. Utilizzazione zati per misure di conservazione, miglioramento e cura del bosco oppure dei fondi per la neocostituzione di bosco di protezione nella medesima regione.
2. PROGETTI
Art. 15
La procedura per l'approvazione di progetti si svolge a livello di progetto Procedura preliminare.
A questa procedura d'approvazione sottostanno le costruzioni e gli impianti forestali giusta la LCFo 3), in particolare le neocostruzioni.
Non soggiacciono alla procedura:
manutenzioni e riparazioni di opere esistenti;
veri e propri progetti di costruzione forestale e riserve boschive;
3) CSC 920.100 1.1.2011 3
costruzioni urgenti e misure atte a impedire danni gravi rispettivamente l'estensione di danni;
misure urgenti atte a impedire rispettivamente ad arginare il pericolo di infortuni.
Il Governo è competente per l'approvazione e la garanzia delle sovvenzioni cantonali.
1) L'approvazione di progetti non sovvenzionati spetta al Dipartimento.
Art. 16
Progetto 1 Il progetto preliminare (progetto d'esposizione) si basa su: preliminare
il piano di sviluppo del bosco;
la decisione di principio della Direzione federale delle foreste;
l'approvazione vincolante del committente.
Il DCTF dispone la pubblicazione del bando di concorso sul Foglio ufficiale cantonale.
Art. 17
Prescrizioni per 1 Lo svolgimento dei progetti avviene giusta le prescrizioni della Direzioprogetti ne federale delle foreste. L'Ufficio forestale può emanare istruzioni e direttive.
Art. 18
Sovvenzioni 1 Nel fissare i sussidi cantonali il Governo tiene conto di: forestali
il tipo di progetto;
l'importanza del progetto;
le difficoltà tecniche;
la capacità finanziaria del richiedente e il suo onere di spese residue.
Per la determinazione dell'entità dei sussidi l'Ufficio forestale allestisce criteri di valutazione, che tengono conto dei fattori determinanti.
Art. 19
Priorità dei Se i progetti presentati superano i mezzi finanziari a disposizione, l'Uffiprogetti cio forestale stabilisce le priorità.
Art. 20
Crediti 1 Possono ricevere crediti d'investimento soprattutto enti pubblici e privati d'investimento finanziariamente deboli dietro comprova della prestazione. 1. Requisiti
Crediti d'investimento sono concessi in base a:
a) una domanda;
1.1.2011
la proposta del competente ufficio forestale di circondario;
1)una decisione positiva dell'Ufficio forestale;
2)l'approvazione da parte del Dipartimento.
... 3)
Art. 21 4)
3. CHIUSURA DI STRADE FORESTALI
Art. 22
Per quanto i comuni non disciplinino altrimenti, su tutte le strade forestali Divieto di transito vale un divieto di transito giusta il diritto forestale federale e cantonale, con le relative previste eccezioni.
Art. 23
Sono considerate strade forestali tutte le strade, per la cui costruzione o Concetto di strada ampliamento negli ultimi 30 anni sono state versate sovvenzioni forestali. forestale
Percorsi sterrati non consolidati (sentieri da esbosco, vie per i macchinari) sono considerati, indipendentemente dal fatto di essere stati o meno costruiti con sovvenzioni, suolo forestale e non strade forestali.
Art. 24
Quanto alle strade forestali i comuni disciplinano in un regolamento le Eccezioni eccezioni giusta l'articolo 20 LCFo 5) e l'articolo 16 OCFo 6).
Per nuove strade forestali la regolamentazione avviene nel quadro dell'approva-zione di progetti.
Art. 25 7)
Sulla base del regolamento del comune il Dipartimento di giustizia, Approvazione sicurezza e sanità approva le normative.
4) Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000 5) CSC 920.100 6) CSC 920.110 7) Testo giusta l'appendice 2 OOGA; AGS 2006, FUC 4304; entrato in vigore il 1° gen. 2007 1.1.2011 5
4. DISTANZA MINIMA DAL BOSCO
Art. 26
Distanze dal 1 La distanza minima di costruzioni e impianti dal bosco ad alto fusto ambosco monta a 10 m, dal bosco ceduo a 5 m. La distanza si misura dal margine 1. Principio del bosco giusta le disposizioni d'attuazione concernenti l'accertamento del carattere forestale 1).
Le distanze minime prevalgono sulle inferiori distanze dal bosco ancorate nelle leggi edilizie dei comuni.
Art. 27
2. Eccezioni 1 Sulla base di nuove linee d'arretramento o linee delle strutture, in casi eccezionali restano riservate inferiori distanze dal bosco, per quanto le linee siano fissate nel piano delle zone o nel piano generale delle strutture. Gli edifici e gli impianti situati nel settore di distanza dal bosco possono essere innalzati, ampliati muniti di costruzioni annesse oppure essere ricostruiti in loco dopo la distruzione o demolizione, se e nella misura in cui ciò sia permesso secondo le norme determinanti del diritto di superficie e di pianificazione nonché se la distanza dal bosco non viene ridotta.
3) Per costruzioni e impianti sotterranei, piccoli edifici, piloni dell'alta tensione e simili l'autorità che decide il progetto nella procedura decisiva può rilasciare autorizzazioni d'eccezione dopo aver sentito l'Ufficio forestale.
III. Protezione dalle catastrofi naturali
Art. 28
4) Zone di pericolo Il Governo emana particolari prescrizioni per la determinazione delle zone di pericolo.
Esse regolano soprattutto la scelta delle commissioni di pericolo, i criteri di valutazione per le zone di pericolo e la procedura.
1) CSC 920.130 3) Introduzione giusta DG del 12 set. 2000
1.1.2011 IV. Cura e utilizzazione del bosco
1. MISURE DI CURA MINIME
Art. 29
L'ufficio forestale di circondario stabilisce dove sono necessarie misure di Verifica delle cura minime volte alla conservazione della funzione protettiva del bosco. misure
Art. 30
Tipo, luogo, estensione e urgenza delle misure di cura minime sono stabi- Determinazione lite nel piano aziendale o in progetti forestali. Esse sono vincolanti per il del carattere vincolante proprietario di boschi.
2. RISERVE BOSCHIVE
Art. 31
Sono considerate riserve totali i boschi o i territori boschivi, nei quali non Riserve totali deve più avvenire alcun intervento forestale mirato. Esse servono all'osservazione dello sviluppo naturale del bosco.
Art. 32
Sono considerate riserve parziali i boschi o i territori boschivi, nei quali Riserve parziali vengono favorite, per mezzo di interventi speciali, particolari specie di animali e piante o biocenosi.
Esse servono alla conservazione:
della molteplicità delle specie;
di preziose biocenosi, strutture del soprassuolo e forme di bosco permanente;
di rare e minacciate associazioni di boschi;
di forme di utilizzazione preziose o particolari dal profilo del paesaggio antropizzato, quali bosco ceduo, bosco ceduo composto, selve, pascolo alberati con larici, pascoli ricoperti da soprassuolo, querceti, ecc.
Art. 33 L'Ufficio forestale allestisce un concetto di «riserve boschive». Delimitazione
Di regola la delimitazione ha luogo nella pianificazione dello sviluppo del bosco.
1.1.2011 7
Art. 34
Contratto Riserve boschive aventi diritto a sussidi devono essere delimitate per almeno 25 anni.
Obiettivi in merito alla protezione, misure tutelari e di mantenimento, responsabilità, finanziamento, ecc. vengono disciplinati in un contratto stipulato tra i proprietari dei boschi e il Cantone.
Le necessarie misure di mantenimento e di cura sono stabilite nel piano aziendale.
Art. 35
Sussidi 1 Le riserve boschive costituiscono dei progetti ai sensi della legislazione forestale.
Fanno stato le disposizioni concernenti i sussidi a progetti forestali.
Hanno diritto ai sussidi tutte le spese riconosciute e sostenute dalla Confederazione.
Art. 36
Vigilanza, 1 La vigilanza sulle riserve boschive è sottoposta all'ufficio forestale di rilevamenti circondario. L'esecuzione di rilevamenti scientifici da parte di terzi necessita l'approvazione del proprietario e dell'Ufficio forestale.
3. DANNI AL BOSCO
Art. 37
Concetto Esistono danni al bosco, quando alberi del bosco e arbusti sono direttamente o indirettamente influenzati da catastrofi naturali, organismi e virus oppure dall'uomo e in questi casi non possono più essere garantite essenziali funzioni del bosco.
Art. 38
Misure di prote- Sono considerate misure di protezione forestale i provvedimenti organizzione forestale zativi, meccanici, biologici e in via eccezionale chimici, che servono alla prevenzione e alla limitazione dei danni al bosco.
Art. 39 3)
Sorveglianza e 1 L'Ufficio forestale esercita un servizio di sorveglianza e consulenza in consulenza ambito fitosanitario.
1.1.2011 L'esecuzione dell'ordinanza sulla protezione delle essenze forestali 1) soggiace all'Ufficio forestale.
Il Servizio forestale cantonale dispone le misure necessarie atte alla prevenzione e al ripristino di danni e sorveglia la loro esecuzione.
Art. 40
I proprietari di boschi sono tenuti alla prevenzione e al ripristino di danni Compiti dei al bosco. proprietari di boschi
Dove lo richiede l'assolvimento duraturo di importanti funzioni protettive, le presenti prescrizioni valgono anche per riserve boschive.
Se il proprietario del bosco non segue le disposizioni dell'organo forestale entro il termine fissato, i lavori vengono svolti da terzi a spese dell'inadempiente.
Art. 41
Esistono catastrofi forestali, quando l'entità dei danni supera le possibi- Catastrofi lità organizzative, di personale o finanziarie dei diretti interessati e devono forestali essere richiesti aiuti supplementari.
In caso di avvenimenti con grandi danni al legno l'Ispettorato forestale fissa le misure e le priorità della raccolta del legname e del ripristino dei danni.
Art. 42 2)
Art. 43
Il Cantone garantisce un servizio di vigilanza per incendi boschivi. Incendi boschivi, danni
Dove situazioni particolari lo richiedono, i comuni possono vietare completamente l'accensione di fuochi nel bosco e nelle sue vicinanze.
Hanno diritto a sussidi le spese di spegnimento computabili per un importo globale superiore a 5 000 franchi per evento.
Art. 44
Ai titolari di autorizzazioni specialistiche «bosco» è rilasciato un per- Sostanze nocive messo d'utilizzazione globale per l'impiego di mezzi permessi volti al trat- per l'ambiente tamento di lesioni agli alberi, alla prevenzione di danni al bosco e all'adescamento di scolitidi.
L'impiego di insetticidi su depositi di legname all'interno del bosco ha bisogno dell'autorizzazione dell'ufficio di circondario forestale. Essa è rilasciata ai titolari del permesso specialistico «bosco» o di quello «legno».
1.1.2011 9
1)Lo spargimento di concimi da cortile su pascoli ricoperti da soprassuolo necessita una pianificazione della concimazione. Il permesso d'utilizzazione viene emesso dall'Ufficio forestale solo se in questo modo il carattere del paesaggio in questione non subisce modifiche.
V. Provvedimenti promozionali
1. FORMAZIONE MINIMA DEGLI OPERAI FORESTALI
Art. 45
2) Scopo Per il taglio del legname e l'esbosco possono essere impiegati unicamente operai che sono formati in modo corrispondente. Per il proprio fabbisogno senza formazione minima possono essere utilizzati per persona ed anno al massimo 30 mct.
La formazione di base deve rendere gli operai forestali capaci di eseguire in modo sicuro e professionalmente adeguato i lavori ai quali devono attendere.
Art. 46
Organizzazione, 1 Il Cantone provvede all'organizzazione della formazione obbligatoria. competenza Quest'ultima avviene in collaborazione con le associazioni professionali e le organizzazioni interessate.
3) Gli obiettivi didattici sono stabiliti dall'Ufficio forestale.
Art. 47 4)
Offerta di corsi La formazione di base obbligatoria trasmette ai partecipanti le regole fondamentali della raccolta del legname. Essa comprende due corsi base di cinque giorni concernenti le tematiche del taglio del legname e dell'esbosco.
Art. 48
Perfezionamento 1 In caso di necessità vengono svolti corsi di perfezionamento.
L'offerta in materia di perfezionamento deve permettere all'operaio forestale di ampliare e consolidare la formazione di base.
1.1.2011
Art. 49
Il Cantone si assume, come per la formazione e il perfezionamento del Sussidio personale forestale, la metà delle spese residue, tuttavia al massimo il 35 cantonale per cento dei costi dei corsi per partecipanti residenti nel Cantone.
Sono considerate spese residue il costo dei corsi che resta ancora dopo deduzione del sussidio della Confederazione, di eventuali proventi conseguiti con i corsi e di altri sussidi.
Art. 50 1)
Art. 51
I corsi obbligatori si concludono con una valutazione del candidato. Il Diploma giudizio avviene ad opera dell'istruttore. Qualora gli obiettivi didattici non vengano conseguiti, il partecipante al corso può chiedere una valutazione conclusiva all'Ufficio forestale entro il termine di un anno. In questo caso gli esperti sono gli esperti dell'esame forestale di fine tirocinio. L'Ufficio forestale decide in merito allo svolgimento.
Le spese della valutazione supplementare vanno a carico del candidato.
Art. 52
3) Tutte le partecipazioni a corsi e le valutazioni vengono confermate per Attestato 1. Partecipazione iscritto all'operaio forestale dall'Ufficio forestale. a corsi
L'attestato autorizza il lavoratore forestale ad essere impiegato a livello professionale nei corrispondenti lavori di raccolta del legname nel Cantone dei Grigioni e alla partecipazione a corsi di perfezionamento.
Il Cantone riconosce gli attestati di altri cantoni.
Art. 53 4)
Operai forestali, che possono comprovare una formazione nell'ambito del 2. Formazione taglio del bosco o dell'esbosco equivalente al corso di base obbligatorio, equivalente ricevono dagli incaricati della formazione dell'Ufficio forestale, dopo aver inoltrato domanda, l'attestato necessario. In casi dubbi per tali attestati è possibile richiedere un sopralluogo.
Art. 54
Operai forestali privi di attestato, che in via dimostrabile sono annunciati 3. Lavori senza per un corso di base avente luogo entro tempo utile, possono essere im- formazione 1) Abrogazione giusta DG del 12 set. 2000 1.1.2011 11 piegati sotto vigilanza fino al momento del corso. Essi devono essere notificati al committente prima dell'assunzione del lavoro.
Art. 55
Provvedimenti 1 Se vengono ripetutamente individuati in lavori di taglio del bosco e di esbosco operai forestali privi del necessario attestato, il sottoispettore o il forestale di circondario può disporre la sospensione dei lavori. Ne consegue che il datore di lavoro non ha alcun diritto ad essere indennizzato.
Ai datori di lavoro, che accettano ripetutamente operai privi di attestato, può essere chiesto di rendere conto delle proprie azioni anche in via penale giusta l'articolo 47 LCFo.
I forestali di circondario e i sottoispettori sorvegliano l'osservanza delle presenti disposizioni.
2. FINANZIAMENTO
Art. 56
Conteggio Il conteggio delle sovvenzioni ha luogo secondo aliquote forfettarie o secondo il dispendio.
VI. Disposizioni finali
Art. 57
Esecuzione I comuni devono emanare entro il 31 dicembre 1997 il regolamento per l'utilizzazione di strade forestali ai sensi dell'articolo 24.
Art. 58
Disposizioni 1 Le distanze minime dal bosco ai sensi dell'articolo 26 valgono per tutte transitorie le domande edilizie, che non sono ancora state legalmente autorizzate al 1. Distanze dal bosco momento dell'entrata in vigore delle presenti prescrizioni.
Restano riservate le distanze dal bosco inferiori, basate su linee d'arretramento e linee delle strutture legalmente valide.
In caso di piani di quartiere, che sono passati in giudicato prima dell'entrata in vigore delle presenti prescrizioni, le distanze minime ai sensi dell'articolo 26 non hanno alcuna validità.
Art. 59 1)
2. Depositi 1 Depositi forestali di privati, effettuati prima dell'entrata in vigore delle forestali presenti disposizioni d'attuazione, possono essere restituiti dall'Ispettorato forestale, nella misura in cui non sussista più alcun obbligo in sospeso.
1.1.2011 Depositi forestali dell'ente pubblico, effettuati prima dell'entrata in vigore delle presenti disposizioni d'attuazione, possono essere restituiti dall'Ufficio forestale. Il requisito per la restituzione è l'impiego dei fondi ai sensi della decisione sui depositi a beneficio di rimboschimenti compensativi o di migliorie forestali.
Art. 60
Le presenti disposizioni d'attuazione entrano in vigore 1), ad eccezione Entrata in vigore degli articoli 26, 27 e 58, contemporaneamente alla LCFo.
Gli articoli 26, 27 e 58 vengono dichiarati in vigore 2) dal Governo dopo l'approvazione da parte della Confederazione.